AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.54
Data decisione, Autorità:
18.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00054
Lugano
18 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 3047/93 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza 28 dicembre 1993 da
contro
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 22 febbraio 1996 ha accolto per fr. 4’164.90 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 4 marzo 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni e appello adesivo del 18 marzo 1996 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, chiedente la
riforma del giudizio pretorile nel senso di riconoscergli un’indennità ex art.
337c cpv. 3 CO di fr. 6’000.--.
Richiamato
il decreto 7 marzo 1996 del Presidente di questa Camera, che ha conferito
effetto sospensivo al gravame principale,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- se deve essere accolto
l’appello adesivo
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante
dal 16 novembre 1992 lavorato per la convenuta in qualità di operatore sociale
non qualificato presso la comunità di __________.
Il
15 novembre 1993 la convenuta lo ha licenziato in tronco, addebitandogli di
essersi reso “protagonista di riprovevoli e ripetuti episodi nei confronti di
suoi colleghi di lavoro e di alcuni Ospiti” (doc. E).
B. Ritenendo
ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 20’000.-- oltre interessi,
corrispondenti a pretese salariali per il periodo ottobre-dicembre, alla
tredicesima mensilità e un’indennità di 6 mesi di salario ex art. 337c cpv. 3
CO.
C. All’udienza
di discussione del 7 febbraio 1994 la convenuta si è opposta all’istanza,
motivando la sanzione nei confronti del dipendente con il fatto che egli
avrebbe screditato dei colleghi agli occhi degli ospiti della struttura e per
aver molestato sessualmente una delle ospiti.
Stante
l’esistenza di gravi motivi a sostegno del licenziamento in tronco, nulla
sarebbe dovuto all’istante.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
in tronco pronunciato dalla convenuta.
L’addebito
concernente il discredito di altri operatori della fondazione non sarebbe stato
adeguatamente provato, mentre quanto emerso circa le molestie sessuali ad
un’ospite della fondazione costituirebbe violazione contrattuale ma, tenuto
conto di tutte le circostanze e del comportamento della stessa convenuta, non
di gravità tale da giustificare in concreto il licenziamento con effetto
immediato.
All’istante
sarebbero perciò dovuti i salari fino al 31 dicembre 1993 e il conguaglio della
tredicesima, per complessivi fr.4’164.90, ma non l’indennità ex art. 337c cpv.
3 CO vista la sua grave concolpa.
E. Con
tempestivo gravame datato 4 marzo 1996 la convenuta chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Ribadisce
in sostanza la fondatezza degli addebiti mossi al dipendente, sottolineando di
aver agito tempestivamente, non appena a conoscenza dei gravi fatti.
Sarebbe
in ogni caso eccessivo l’importo assegnato all’istante, avendo questi ammesso
di aver iniziato una nuova attività al 50% dal dicembre 1993, così che la sua
pretesa per quel mese dovrebbe essere dimezzata.
F. Delle
osservazioni 18 marzo 1996 dell’istante, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato egli presenta inoltre appello adesivo, nel quale sottolinea
le per lui gravi conseguenze del licenziamento in tronco, e ridimensiona la
portata della sua concolpa, chiedendo perciò la corresponsione di un’indennità
basata sull’art. 337c cpv. 3 CO pari a due mensilità di salario.
G. Con
osservazioni 29 marzo 1996 la convenuta chiede che l’appello adesivo sia
respinto in base ad argomentazioni di cui, se del caso, si dirà più avanti.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- La
stessa convenuta ammette pacificamente nel proprio gravame (punto 2, pag. 4)
che il preteso motivo grave di licenziamento consistente nell’aver gettato
discredito sui colleghi di lavoro agli occhi degli ospiti della comunità non è
stato suffragato da prove dirette, ma unicamente da elementi di natura
indiziaria.
Non
potendosi ritenere che non fosse possibile fornire una prova certa
dell’accaduto -nemmeno la convenuta tenta di sostenere una simile tesi- non vi
è motivo per considerare sufficienti degli elementi indiziari (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 90, n. 7), così che anche in questa sede deve valere per non
dimostrato il motivo di licenziamento addotto.
- L’altro
motivo grave invocato dalla convenuta per giustificare il licenziamento in
tronco è costituito dal comportamento tenuto dall’istante nei confronti
dell’ospite __________.
Il
Pretore (pag. 4 e 5) in proposito ha accertato quanto segue:
-
esternazione,
in tono scherzoso, all’indirizzo di __________ di apprezzamenti a sfondo
sessuale circa “vibratori, banane piccole o grandi”;
-
un
secondo episodio in cui l’istante “diede una pacca sul sedere a __________ ”, e
proferì frasi a doppio senso nelle quali esprimeva l’intenzione di accompagnare
__________ alla toilette e degli apprezzamenti sul corpo di __________, in
particolare sul sedere;
-
ammissione
dell’istante “di avere esagerato un po’” con __________;
L’appellante
(eccezion fatta per il momento in cui essa avrebbe conosciuto tali fatti) su
questo tema non rimprovera al Pretore di avere ammesso per veri fatti che non
lo erano, o di averne negati altri che essa ritiene invece si siano verificati.
Essa concentra invece le proprie censure sulla valutazione giuridica di tali
fatti da parte del primo giudice, valutazione che sarebbe erronea nella misura
in cui non sarebbe stato ammesso il fondamento del licenziamento in tronco.
Questa
Camera ritiene tuttavia di confermare la valutazione operata dal Pretore.
- Quale
punto di partenza per l’esame del comportamento tenuto dall’istante nei
confronti dell’ospite __________, così come emerso dall’istruttoria, vi è la
sicura constatazione che esso ha costituito una sicura violazione dei suoi
doveri contrattuali nei confronti della convenuta.
Tale
violazione -che presa oggettivamente sarebbe tale da giustificare il
licenziamento in tronco- deve però essere riportata nel contesto in cui essa è
avvenuta, e deve di conseguenza essere valutata alla luce delle circostanze e
della persona del dipendente in questione.
Non
si può perciò disattendere che quel comportamento, che a più riprese è stato
definito dalla stessa convenuta una mancanza di professionalità (cfr.
deposizione __________; memoriale di risposta, pag. 5 “la non prevenzione da
parte del signor __________ di questa difficoltà ne dimostra l’incompetenza
professionale”; appello, pag. 6 “il signor __________ non ha saputo agire
professionalmente”, “questi atteggiamenti .... diventano addirittura un errore
d’arte”; pag. 9 “.. che il signor __________ avesse mancato di professionalità”
), non è stato palesato da un operatore sociale professionista, dotato di una
formazione completa, ma da una persona non qualificata (doc. A, risposta 3), in
quanto ancora in formazione, e che a sua volta ha avuto gravi problemi di
tossicodipendenza (interrogatorio formale, risposta 3).
Questi
importanti elementi di giudizio attinenti la persona dell’istante non ne
giustificano l’agire, ma permettono di spiegarlo.
E’
di conseguenza difficile auspicare da una parte che egli, in ciò avvantaggiato
dal suo vissuto, instauri un rapporto preferenziale con gli ospiti che gli sono
affidati (cfr. p. es. le deposizioni __________), e nel contempo esigere che
egli, svantaggiato da un carattere che in un passato recente ha palesato le
medesime debolezze caratteriali dei suoi assistiti, con fredda professionalità
(ma senza una formazione completa) sappia “prevenire” gli atteggiamenti
condiscendenti della ospite __________.
Va
inoltre aggiunto che i comportamenti anticontrattuali dell’istante, benché
censurabili, erano comunque incontestatamente limitati ai suoi rapporti con una
ben precisa ospite, di modo che non vi è motivo di non ritenere che la
separazione di queste due persone, o la destinazione dell’istante ad altre
mansioni, avrebbe permesso la continuazione del rapporto di lavoro almeno sino
al termine ordinario di disdetta.
La
convenuta, senza nemmeno esaminare la possibilità di misure meno drastiche, ha
invece agito di impulso, spinta in definitiva non tanto dalla riprovevole
connotazione sessuale del comportamento dell’istante ma, per voce della sua
direttrice, in sostanza dall’incapacità professionale dimostrata dall’istante
in quella circostanza (deposizione __________: “Capii che non si trattava più
di professionalità e decisi per il licenziamento”), il che non costituisce però
motivo grave a sostegno di un licenziamento in tronco se non, dopo
avvertimento, in caso di recidiva (II CCA 8 marzo 1996 in re C./T. SA e
riferimenti).
- La
convenuta contesta comunque le conseguenze economiche del licenziamento in
tronco da lei pronunciato, sostenendo che dovrebbe essere dimezzata la pretesa
salariale dell’istante per il mese di dicembre del 1993, avendo egli trovato un
lavoro al 50% presso l’associazione __________ e/o __________ di __________.
Il
rilievo è infondato.
A
prescindere dal fatto che la convenuta all’udienza di discussione aveva
contestato la pretesa salariale in questione limitatamente a meno di fr.
300.-- (cfr. memoriale, punto 5b, pag. 7), l’ammissione dell’istante
dell’inizio di un nuovo lavoro non è senz’altro riferibile già al dicembre del
1993, essendo stata la domanda 27 dell’interrogatorio formale (sulla quale la
convenuta fonda la propria censura) genericamente riferita all’attività svolta
“dal mese di dicembre 1993 a tutt’oggi”.
Ne
segue che dalla predetta risposta non si può necessariamente dedurre che
l’attività avrebbe avuto inizio proprio in quel mese (cfr. le osservazioni
all’appello, pag. 4), e che perciò, a prescindere dalla mancata
quantificazione, non può essere imputato all’istante alcun guadagno
nell’ipotetico periodo di disdetta.
Ne
segue la reiezione dell’appello principale.
- L’istante
si aggrava adesivamente contro il giudizio pretorile, ritenendo, in sintesi,
che non ricorrano gli estremi per negargli l’indennità ex art. 337 cpv. 3 CO.
La
censura è fondata.
In
effetti il Pretore, invece di considerare tutte le circostanze del caso (DTF
121 III 68), si è limitato a sanzionare la colpa dell’istante, ritenendo, a
torto, che essa avrebbe giustificato il licenziamento in tronco, e che solo
l’intempestività della convenuta nella pronuncia del provvedimento l’avrebbe
reso illegittimo.
Questa
Camera ha però mitigato la valutazione del Pretore, ritenendo che un
comportamento come quello dell’istante avrebbe in astratto giustificato il
licenziamento in tronco, ma non nel caso concreto di un lavoratore con le
lacune di formazione e di carattere dell’istante, perfettamente note ed
accettate dalla convenuta, che per sua parte sembra piuttosto aver voluto
sanzionare -a torto- proprio quella mancanza di professionalità dell’istante
che essa doveva conoscere.
Occorreva
perciò ritenere che anche la convenuta, che ha agito di impulso e senza nemmeno
considerare possibili soluzioni meno drastiche, non andava esente da colpe, il
che esclude l’esenzione dalla pronuncia dell’indennità (II CCA 6
dicembre 1995 in re E./C.).
Ritenuto
poi che l’istante, ancor giovane, ha potuto continuare la sua attività nel
settore, trovando una nuova occupazione, seppure a tempo parziale, già dal
gennaio del 1994 (osservazioni all’appello, pag. 4), che il rapporto di lavoro
è durato solo un anno, e che all’istante incombe una grave concolpa per il licenziamento
in tronco, può essere ritenuta adeguata un’indennità di fr. 3’000.--, pari a
poco meno di una mensilità netta di salario (analogo: II CCA 10 ottobre
1995 in re T./K. SA, in cui sono state assegnate due mensilità alla dipendente
incinta che, parzialmente esentata dal lavoro senza riduzione di salario, si
dedicava ad attività lucrativa accessoria non concorrenziale). Su questo
importo non decorrono interessi di mora prima della decisione giudiziale che
riconosce l'indennità e che ne sancisce quindi l'esigibilità da quel momento.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame adesivo.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 18 marzo 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- L’istanza è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 7’164.90 oltre interessi al 5% dal 15
novembre 1993 su fr. 4’164.90.
- Non
si prelevano tasse o spese, compensate le ripetibili.
IV. Non
si prelevano tasse o spese. Compensate le ripetibili dell’appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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