AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.60
Data decisione, Autorità:
06.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00060
Lugano
6 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di intervento principale in lite ed appellazione
civile 12 marzo 1996 presentata da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino dell’8/20 febbraio 1996, emessa nell’ambito
dell’incarto No. 17.95.00077, che vedeva coinvolti in qualità di imputati
__________)
rappr.
dall’avv. __________
__________ rappr. dall’avv. __________
e,
accanto agli appellanti ed intervenienti, in qualità di parti civili
__________ rappr. dall’avv. ____________________rappr. dallo
studio legale __________
rappr.
dall’avv. __________
con
cui si chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso che
gli imputati vengano condannati a pagare a __________ fr. 159’191.25 oltre
interessi e a __________ fr. 21’573.- oltre interessi, ritenuto che i beni
confiscati loro di complessivi fr. 395’238.27 andavano devoluti
proporzionalmente a tutte le parti civili e quindi alla parte __________ nella
misura di fr. 131’298.- e alla parte __________ per fr. 17’759.-, la rimanenza
restando a favore delle altre parti civili; mentre in via subordinata viene
postulato l’annullamento del giudizio impugnato; il tutto, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
con osservazioni 17 aprile 1996 e 25 aprile 1996 __________ rispettivamente
__________ hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
preso
atto che con scritto 26/30 aprile 1996 __________ ha dichiarato di ritirare la
propria impugnativa;
1
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto che
in forza dell’atto di accusa nr. 98/95 lc datato 18 luglio 1995 del Procuratore
Pubblico avv. __________, il 6 settembre 1995 __________ __________ sono
comparsi innanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano siccome
prevenuti colpevoli di ripetuta truffa, in parte mancata, per avere, agendo a
scopo di indebito profitto, in correità fra loro e con terzi, nel periodo
febbraio/marzo 1995 a Lugano ed altre località, ingannato con astuzia,
rispettivamente tentato di ingannare, funzionari di istituti bancari del
Cantone, inducendoli ad accreditare su conti appositamente aperti, il
controvalore di assegni da loro presentati per l’incasso, sottacendo la
provenienza furtiva dei titoli e la falsità delle firme di girata, con un
pregiudizio corrispondente per gli stessi istituti bancari, rispettivamente per
il traente degli assegni; di ripetuta ricettazione, in parte mancata, per
avere, in correità fra loro e con terzi, agendo come descritto più sopra,
aiutato a spacciare, rispettivamente tentato di spacciare, 13 assegni di cui
sapevano o dovevano presumere la provenienza furtiva, per un importo
complessivo di DM 920’037.11 e Lit. 335’905’722; nonché di ripetuta falsità in
documenti, per avere, in correità fra loro e con terzi, nelle circostanze di
cui sopra, in 13 occasioni, fatto uso a scopo di indebito profitto di assegni
sui quali la firma ed il timbro di girata erano contraffatti (cfr. atto di
accusa, p. 1-3);
che
nel corso dei pubblici dibattimenti le ditte traenti dei 6 assegni di cui gli
imputati erano riusciti ad ottenere l’incasso- e meglio __________ per DM
23’402.76, __________ per Lit. 187’764’722, __________ per DM 105’022.68,
__________ per DM 132’922.-, __________ (in due occasioni) per DM 110’757.- e
DM 146’133.01- si sono costituite (tranne __________) parti civili ed hanno
chiesto il risarcimento del danno da loro patito, come pure l’assegnazione dei
beni sequestrati dall’autorità penale;
che
nel suo giudizio la Corte d’Assise ha ritenuto sostanzialmente provati tutti i
fatti indicati nell’atto di accusa, ma ha escluso che gli imputati avessero
agito dolosamente nella prima fase del loro agire, allorché tra il 3 ed il 20
febbraio 1995 presso le sedi dell’__________ e della __________ di __________
tentarono di ottenere l’incasso di 4 assegni e, per contro, riuscirono ad
incassare i 2 assegni, di cui __________ e __________ erano i traenti (sentenza
d’Assise, p. 11 e segg. ed in particolare p. 13): le pretese civili fatte
valere da queste ultime, stante il proscioglimento degli imputati per i fatti
relativi alla prima fase, non potevano pertanto essere decise dal giudice
penale, e lo stesso valeva per la confisca e l’eventuale restituzione alle
medesime parti dei beni sequestrati in relazione all’incasso di quei 2 assegni
(sentenza d’Assise, p. 17);
che,
di conseguenza, __________ e __________ sono stati condannati (quest’ultimo in
contumacia) alla pena di 18 mesi di detenzione, nella quale era computato il
carcere preventivo sofferto, -pena sospesa condizionalmente- come pure
all’espulsione dal territorio svizzero per anni 7 (sentenza d’Assise,
dispositivi N. 1-4, p. 18-19);
che
al punto 5 del dispositivo essi sono stati condannati a pagare in solido ed in
parti uguali alle parti civili __________ e __________ fr. 85’912.- oltre
interessi rispettivamente fr. 213’136.- oltre accessori, mentre nel dispositivo
N. 6 è stata ordinata nei confronti di entrambi la confisca dei valori
sequestrati sui loro conti bancari in relazione ai fatti della seconda fase e
la loro parziale restituzione, proporzionalmente, alle parti civili __________
(sentenza d’assise p. 20);
che,
statuendo l’8 febbraio 1996 su un ricorso per cassazione tempestivamente
inoltrato da __________ e __________, la Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (in seguito detta: CCRP) ha
parzialmente riformato la sentenza d’Assise nel senso che il procedimento
penale nei confronti del contumace __________ era prorogato per i fatti
relativi alla prima fase (art. 258 cpv. 2 v.CPP), invariati per contro i
rimanenti dispositivi;
che
la CCRP ha in particolare concluso che gli accertamenti di fatto della Corte
d’Assise non erano arbitrari e che neppure vi era stata violazione del diritto
federale, segnatamente per quanto riguardava l’applicazione degli art. 59 e 60
CPS;
che
con istanza di intervento principale in lite e appello civile 12 marzo 1996
__________ e __________ chiedono in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso che gli imputati vengano condannati a pagare loro fr.
21’573.- oltre interessi rispettivamente fr. 159’191.25 oltre accessori,
ritenuto che i beni confiscati di complessivi fr. 395’238.27 andavano
proporzionalmente devoluti a tutte le parti civili e quindi alla parte
__________ nella misura di fr. 131’298.- ed alla parte __________ per fr.
17’759.-, la rimanenza restando per contro a favore delle altre parti civili;
mentre che in via subordinata postulano l’annullamento del giudizio impugnato;
il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che
gli appellanti ed intervenienti censurano in sostanza l’applicazione errata da
parte dell’autorità giudiziaria penale dell’art. 59 CPS e la mancata
applicazione dell’art. 60 CPS, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il
mancato riconoscimento a loro favore dei risarcimenti chiesti a suo tempo: a
loro avviso, dato che le altre parti beneficiarie della restituzione non
disponevano di alcun diritto di proprietà sui valori patrimoniali depositati
sui conti bancari sequestrati, l’autorità cantonale avrebbe dovuto applicare
l’art. 60 CPS anziché l’art. 59 CPS, con la conseguenza che anch’esse avrebbero
goduto della ripartizione effettuata in tale ambito;
che,
in pari data, esse hanno provveduto ad inoltrare un ricorso per cassazione al
Tribunale federale e, il 22 marzo 1996, un ricorso di diritto pubblico ed un
ricorso di diritto amministrativo al medesimo Alto Tribunale;
che con osservazioni 17
aprile 1996 e 25 aprile 1996 __________ rispettivamente __________ hanno
postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che,
con scritto 26/30 aprile 1996 __________ ha dichiarato di ritirare la sua
impugnativa ed i gravami inoltrati al Tribunale federale;
che
con decisione 24 ottobre 1996 la Corte di cassazione penale del Tribunale
federale ha respinto il ricorso per cassazione inoltrato da __________, mentre
i suoi ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo sono stati
dichiarati irricevibili;
Considerando
in diritto che,
a seguito della desistenza da parte di __________, restano da esaminare le sole
richieste di __________;
che
nel caso di specie quest’ultima ha inoltrato un appello civile e in via
subordinata un’istanza di intervento principale in lite, con cui ha contestato
da un lato il dispositivo N. 5 della sentenza d’Assise, laddove non era stato
deciso il risarcimento delle sue pretese civili, e dall’altro il dispositivo N.
6, ove in sostanza veniva ordinata la confisca di determinati beni ex art. 59
n. 1 cpv. 1 CPS e la loro parziale assegnazione alle parti civili in virtù
dell’art. 60 CPS, senza tuttavia alcuna assegnazione a suo favore;
che,
innanzitutto, l’istanza di intervento principale in lite non appare ricevibile;
che,
giusta l’art. 50 cpv. 1 CPC, un terzo può intervenire in via principale quando
fa valere verso tutte le parti od alcune di esse, un diritto proprio totale o
parziale sopra l’oggetto della controversia o dipendente dal titolo dedotto nel
processo;
che
l’intervento principale in lite è sì possibile in ogni stadio della lite (art.
49 cpv. 1 CPC; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo
1989, p. 84), ma presuppone quanto meno che una lite sia pendente (Ottaviani,
op. cit., p. 80 e 83) presso una determinata autorità (alla quale possa poi
essere inoltrata la relativa istanza di intervento);
che,
nel caso di specie, davanti a questa Camera non era assolutamente pendente alcuna
lite tra le parti civili e gli imputati, né per altro risulta che -dopo il
giudizio della CCRP- tale lite fosse eventualmente pendente altrove, di modo
che l’istanza di intervento principale, già per questo motivo, appare del tutto
improponibile;
che
si impone a questo punto di esaminare se __________ fosse o meno legittimata ad
interporre appello contro la sentenza emanata dalla CCRP, dapprima con
riferimento al solo dispositivo N. 5 della sentenza d’Assise, ove non era stato
deciso il risarcimento delle sue pretese civili;
che,
a questo proposito, come già rilevato dalla Corte d’Assise (p. 17), si osserva
che giusta l’art. 219 v.CPP il giudice penale può statuire sulle pretese di
diritto civile di una parte lesa solo se l’imputato è stato condannato per la
relativa fattispecie;
che
nel caso concreto, limitatamente ai reati relativi all’incasso dell’assegno di
cui la ditta __________ era traente, la Corte d’Assise prima e la CCRP poi
hanno concluso per il proscioglimento di __________ rispettivamente per la
proroga del procedimento penale (concetto che, in base al chiaro tenore
dell’art. 258 cpv. 2 v.CPP, si contrappone ad una sentenza di condanna) nei
confronti di __________ di modo che -per gli specifici reati- non si era
assolutamente di fronte ad un giudizio condannatorio, il che escludeva che il
giudice (penale) potesse a quel momento statuire sulle pretese civili formulate
dalla parte lesa;
che
in base all’art. 222 v.CPP è ben vero che la parte lesa ed il condannato
possono impugnare con un appello civile i dispositivi di una sentenza penale
che decidono sulle pretese di risarcimento, ma è altrettanto vero che tale
facoltà è forzatamente limitata alle sentenze di condanna ai sensi del
menzionato art. 219 v.CPP (tanto è vero che la norma parla esplicitamente di
“condannato”), nel senso che legittimata ad appellare è unicamente -oltre al
condannato- la sola parte lesa, la cui pretesa di risarcimento è stata oggetto
di decisione da parte del giudice penale (il che presuppone la condanna dell’imputato
per i fatti sui quali la stessa parte lesa aveva formulato le sue richieste di
risarcimento);
che,
nel caso concreto, non essendovi nella sentenza penale alcun dispositivo che
decide (positivamente o negativamente) le pretese di risarcimento formulate
dalla __________ (anche perché non vi era alcun giudizio di condanna nei
confronti degli imputati per i fatti relativi all’incasso dell’assegno di cui
quella società era traente), quest’ultima non è per nulla legittimata ad
interporre appello;
che,
per quanto riguarda invece la facoltà di impugnare il dispositivo N. 6,
l’appello e l’istanza di intervento principale in lite sono parimenti
irricevibili, in quanto l’oggetto del contendere -ovvero la questione circa
l’applicazione dell’art. 59 e 60 CPS- non è di natura civile (come recentemente
stabilito da questa Camera in IICCA 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.,
sentenza confermata dal Tribunale federale con giudizi ICCTF del 24
giugno 1996 e ICDPTF del 8 luglio 1996), per cui la relativa
contestazione non può in ogni caso essere devoluta a questa Camera civile;
che
già sotto l’egida del precedente diritto (art. 60 v.CPS) era stato deciso che
eventuali contestazioni sull’applicazione di detta norma dovevano essere
dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle istanze
civili (Rep. 1984 p. 424);
che
in effetti la confisca quale misura ai sensi dell’art. 58 v.CPS poteva essere
contestata con il rimedio della cassazione penale, ma non con l’appello alla
Camera civile, lo stesso essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano
le pretese di risarcimento (Rep. 1984 p. 424);
che
lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese
fondate sull’art. 58 v.CPS, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni
profitto di reato, e quelle fondate sull’art. 60 v.CPS, che invece regolava la
pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un
parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell’art. 58 v.CPS costituiva
una misura presa nell’interesse dell’ordine pubblico e dei buoni costumi e non
era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall’altra,
la pretesa fondata sull’art. 60 v.CPS tendeva al versamento di una prestazione
da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di
diritto pubblico (DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c con rif.);
che
con l’introduzione dei nuovi art. 58, 59 e 60 CPS, in vigore dal 1° agosto 1994
e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie, le considerazioni
appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. ICCTF
24 giugno 1996 in re H./M. Ltd. con rif.; Piotet, Les effets civils de
la confiscation pénale, Berna 1995, p. 50 N. 120, il quale inoltre esclude
espressamente l’applicazione dell’art. 60 CPS da parte dei tribunali civili
ordinari);
che,
del resto, la stessa Corte di cassazione penale del Tribunale federale,
entrando nel merito del ricorso per cassazione inoltrato da __________ ha
espressamente riconosciuto che la contestazione circa l’applicazione degli art.
59 e 60 CPS non era di natura civile (p. 8), bensì chiaramente di natura penale
(sentenza CCPTF del 24 ottobre 1996, p. 11 e 12);
che
analoghe considerazioni possono essere fatte anche per quanto attiene alla richiesta
di annullamento del querelato giudizio, formulata in via subordinata
dall’appellante ed interveniente;
che
l’impugnativa in questione deve pertanto essere dichiarata irricevibile nel suo
complesso (Rep. 1984 p. 424; DTF 118 Ib 266);
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC), ritenuto che vanno assegnate congrue ripetibili alla parte __________
e un’indennità limitata alla parte __________, che si è per contro limitata a
postulare succintamente la conferma del giudizio della CCRP (IICCA 21
novembre 1994 in re F./G., 31 maggio 1995 in re U./H.): le stesse, essendo la
desistenza di __________ avvenuta dopo l’inoltro delle osservazioni, vengono
poste a carico di entrambe le appellanti ed intervenienti; nella ripartizione
interna tra loro, tenuto conto anche del ritiro dell’impugnativa da parte di
__________, appare per contro equo ripartire le spese e le ripetibili per 1/5 a
quest’ultima e per la rimanenza alla __________
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza
di intervento principale in lite ed appello 12 marzo 1996 di __________ è
stralciata dai ruoli.
II. L’istanza
di intervento principale in lite ed appello 12 marzo 1996 di __________ è
irricevibile.
III. Le
spese procedurali consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 2’900.-
b)
spese fr. 100.-
Totale fr.
3’000.-
già
anticipate dalle appellanti ed intervenienti, restano a loro carico,
internamente ripartite per 1/5 a __________ e per 4/5 a __________.
e __________ rifonderanno, secondo la medesima ripartizione, fr. 500.- alla
parte __________ e fr. 200.- alla __________ a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione
a:
Comunicazione
al Presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino, giudice __________ e al Presidente della Corte
delle Assise Correzionali di Lugano, Giudice __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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