AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.78
Data decisione, Autorità:
04.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00078
Lugano
4 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'648
della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 9 gennaio 1990 da
(studio
legale __________)
Contro
(avv.
__________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 136’906.70
oltre interessi in conseguenza del minor valore dell’opera;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
4’096.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a
fr. 4’201.-- oltre interessi in corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 12 marzo 1996 ha accolto la petizione limitatamente a fr.
42’693.80 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 2’800.65 oltre
interessi;
Appellanti
entrambe le parti:
-
l’attore
con atto di appello del 2 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 90’948.10 oltre interessi e di
respingere la riconvenzionale;
-
la
convenuta con gravame 17 aprile 1996 ne chiede invece la riforma nel senso di
respingere la petizione e accogliere la riconvenzionale;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello di __________
-
- se deve
essere accolto l’appello di __________
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Nel
corso del 1987 l’attore si è rivolto alla convenuta nell’ambito della
realizzazione di un garage-carrozzeria sul fondo n. __________ di __________.
B. Il
committente nella petizione lamenta gravi difetti dell’opera, a suo dire
interamente progettata dalla convenuta che avrebbe inoltre curato la direzione
lavori, quali il cedimento del terreno ospitante il manufatto, fessure nelle
pareti a seguito di cedimenti dell’edificio medesimo, difficoltà nello
smaltimento delle acque, inutilizzabilità del portone di entrata.
Ne
seguirebbe un minor valore dell’opera stimabile in fr. 115’000.--, dal che,
ritenuti i danni conseguenti ai difetti, una richiesta di condanna vicina a fr.
137’000.--.
C. Nella
risposta del 20 marzo 1990 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di
essersi occupata di altro che non le opere da capomastro, ivi compreso il loro
progetto.
I
difetti, per quanto realmente esistenti, sarebbero comunque ascrivibili al
comportamento del committente che, desideroso di risparmiare, avrebbe omesso la
realizzazione di opere previste e indispensabili ad assicurare il corretto
smaltimento delle acque meteoriche e di quelle connesse all’attività aziendale.
Egli avrebbe inoltre fatto realizzare da altri ulteriori opere che avrebbero
ulteriormente compromesso la situazione, convogliando altre acque nelle
canalizzazioni che, in assenza delle previste pompe, non sarebbe stato
possibile smaltire.
Stante
la sua responsabilità, nulla gli sarebbe dovuto, mentre egli dovrebbe risarcire
alla convenuta i costi della perizia a futura memoria e del patrocinio
preprocessuale per fr. 4’096.-- oltre interessi, somma richiesta in via
riconvenzionale.
D. L’attore
si è opposto alla domanda riconvenzionale, la cui reiezione sarebbe la logica
conseguenza dell’accoglimento delle tesi attoree.
Le
parti, eccezion fatta per un lieve aumento della riconvenzionale, hanno in
seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo
quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto
di appalto, ha ritenuto provata l’esistenza di determinati difetti dell’opera.
La
perizia a futura memoria avrebbe previsto un costo teorico totale per la loro
riparazione di fr. 115’000.--, ma tale importo, anche alla luce della perizia
eseguita in corso di causa, sarebbe da ridurre.
Parte
dei difetti sarebbe in effetti già stata eliminata con una spesa di fr.
47’164.75, mentre i lavori ancora da effettuare comporterebbero una spesa di
fr. 29’000.--, per un totale di fr. 76’164.75.
La
convenuta non potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità invocando la
natura del terreno o il desiderio del committente di eseguire un’opera
economica, mentre sarebbe da ammettere, limitatamente al sistema di smaltimento
delle acque chiare, che il difetto sarebbe riconducibile alle modifiche
progettuali imposte dal committente nonostante il parere contrario
dell’appaltatrice.
Ne
seguirebbe che dal totale delle spese di ripristino andrebbero dedotti fr.
37’306.50, con il che all’attore andrebbero aggiudicati a tal titolo fr.
38’858.25. Egli potrebbe inoltre, in conseguenza della sua maggior soccombenza,
rivendicare 1/3 dei costi connessi con la procedura di prova a futura memoria,
per complessivi fr. 3’835.55 (totale fr. 42’693.80), mentre la riconvenzionale
meriterebbe protezione per 2/3, ovvero per fr. 2’800.65.
F. Con
l’appello l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per fr. 90’948.10 oltre interessi e di respingere la
riconvenzionale.
In
sintesi, il Pretore avrebbe da una parte sottostimato l’importo necessario
all’effettuazione delle necessarie riparazioni, e d’altra parte avrebbe a torto
liberato la convenuta dalla responsabilità per il difetto al sistema di
smaltimento delle acque chiare.
G. Nel
proprio gravame la convenuta postula invece la riforma dell’impugnato giudizio
nel senso di respingere la petizione e ammettere la riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe ritenuto per determinati difetti un ammontare del danno
superiore a quello effettivo, e avrebbe considerato difetti relativi ad opere
non eseguite dalla convenuta.
Pur
ammettendo che la convenuta non è responsabile per i problemi di smaltimento
delle acque, il Pretore avrebbe nondimeno ammesso posizioni di danno connesse
con tale difetto.
A
torto sarebbe inoltre stato ritenuto che il committente ignorava la natura del
terreno da edificare, con il che egli dovrebbe assumersi i rischi del caso.
La
natura economica dell’opera giustificherebbe infine minor rigore
nell’ammissione della responsabilità dell’appaltatore.
H. Nelle
osservazioni del 30 maggio 1996 la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame dell’attore con protesta di spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi
considerandi.
L’attore
non ha di contro presentato osservazioni all’appello della convenuta.
Considerato
in diritto: 1. Il
Pretore ha calcolato i costi di riparazione sulla base dei dati di cui alla
pag. 2 del complemento alla perizia giudiziaria.
Egli
ha ritenuto il totale di fr. 56’648.75 di cui alla colonna “costi effettivi
riparazioni”, corrispondente a mente sua a quanto già pagato dall’attore, ha
sottratto i fr. 9’484.-- di cui alla fattura (recte: offerta) della ditta
__________ per la sistemazione del portone, e ha in seguito computato in
aggiunta fr. 29’000.-- corrispondenti ai costi delle opere ancora da eseguire
secondo la valutazione fatta a suo tempo dall’ing. __________ (colonna
“valutazione Ing. __________ ”), o per le quali non si è trovato un riscontro
certo dell’avvenuta esecuzione (cfr. in particolare la voce “demolizione
pavimento” di fr. 5’000.--).
La
somma di fr. 29’000.-- è perciò composta da fr. 6’000.-- per la riparazione
delle lesioni alle strutture, fr. 4’000.-- per la riparazione delle lesioni
architettoniche, fr. 5’000.-- demolizione pavimento, fr. 12’000.-- per opere di
impermeabilizzazione e fr. 2’000.-- per la sistemazione del portone.
Il
totale è pari a fr. 56’648.75 ./. fr. 9’484.-- + fr. 29’000.--, ovvero a fr.
76’164.75.
Entrambe
le parti criticano siffatta quantificazione del costo della riparazione
dell’opera, senza che tuttavia venga messo in discussione che la riduzione
della mercede debba corrispondere nel caso di specie all’effettivo costo di
riparazione dell’opera.
- L’attore
postula i seguenti aumenti sulle spese di riparazione riconosciutegli:
-
fr.
9’484.-- invece di fr. 2’000.-- per la modifica del portone;
-
fr.
7’299.35 per spese di progettazione e direzione lavori delle riparazioni ancora
da eseguire, posizione non riconosciutagli dal Pretore.
2.1 La
discrepanza tra i due importi relativi alla riparazione del portone è data
dalle differenti risultanze delle due perizie su questo tema.
La
perizia a futura memoria del 1989 (doc. LL), definita dall’autore stesso “molto
approssimativa” in ordine alla quantificazione dei costi di riparazione
prevedeva infatti la somma di fr. 2’000.-- (pag. 19), mentre la perizia
giudiziaria del 1995 (complemento, pag. 2) indica la somma di fr. 9’484.-- in
base ad un’offerta della ditta __________, risalente al 1993.
A
prescindere da questo solo rilievo, che potrebbe condurre ad attribuire
l’importo maggiore, risulta corretta l’attribuzione di soli fr. 2’000.--.
Tale
è infatti la somma reclamata dall’attore a tal titolo con la petizione in
aderenza alle risultanze della prova peritale a futura memoria (petizione, pag.
10), e siffatta richiesta è rimasta invariata anche con le conclusioni del 18
settembre 1995, che (pag. 14) rinviano alla richiesta di giudizio formulata con
la petizione e ribadita con la replica.
E’
perciò del tutto immotivata la presente richiesta di un importo maggiore: anche
se l’art. 321 lit. a CPC riserva esplicitamente anche in sede di appello
l’applicabilità dell’art. 75 CPC, che consente l’estensione della domanda (lit.
b), tale riserva non ha sicuramente lo scopo di sanare la negligenza
processuale della parte, che già in sede di conclusioni avrebbe potuto e dovuto
adeguare la propria domanda alle risultanze peritali, a lei più favorevoli (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 75, n. 6).
Questa
Camera non può di conseguenza che limitarsi alla constatazione che il giudizio
pretorile è sul tema ineccepibile, avendo l’attore ricevuto esattamente quanto
da lui richiesto, ovvero fr. 2’000.--.
2.2 E’
per contro fondata, almeno a livello teorico, la richiesta vedersi indennizzare
il costo della progettazione e direzione lavori delle opere di riparazione
ancora da eseguire.
Se
non che la semplicità dei lavori ancora da effettuare esclude che possa
rendersi necessario l’impiego di un direttore dei lavori, non essendoci
alcunché da coordinare, ma potendosi al contrario pretendere dagli artigiani
che verranno incaricati che essi compiano autonomamente le opere di loro
competenza.
E’
infatti addirittura pacifico che non occorre direzione lavori per sistemare il
portone, opera che risulta peraltro essere stata eseguita (perizia giudiziaria,
pag. 2) senza che siffatta pretesa sia stata quantificata.
Il
medesimo discorso vale sia per la riparazione delle lesioni delle strutture
portanti, da eseguirsi a mente del perito a futura memoria (pag. 12) mediante
semplici iniezioni di silicone e di malta epossidica, che per quella delle
lesioni architettoniche, da effettuare con un semplice lavoro di muratura (pag.
12 in fine).
A
maggior ragione nulla può essere concesso a titolo di spesa per direzione
lavori per opere già eseguite, come la demolizione del pavimento (che si evince
dal fatto che esso è già stato rifatto -perizia, pag. 2-), e per cui la
direzione lavori è inclusa nei fr. 5’850.-- già attribuiti (complemento di
perizia, pag. 2), o per opere che non occorre più eseguire o comunque divenute
superflue, come l’impermeabilizzazione del pavimento (sentenza, pag. 9).
Le
censure dell’attore sull’ammontare complessivo del danno sono perciò del tutto
infondate.
- Anche
la convenuta esprime riserve su quasi tutte le voci di spesa.
3.1 Essa
ritiene non pertinente la posta di fr. 4’000.-- per “lesioni architettoniche”
per il fatto che il difetto sarebbe oramai stato eliminato, senza che l’attore
abbia prodotto in atti la fattura relativa alla riparazione, così che la
pretesa sarebbe da ritenere non provata.
La
censura è ai limiti del temerario.
A
prescindere dall’avvenuta riparazione di tali difetti (cfr. perizia, pag. 2,
punto 0.3, contrario alla tesi della convenuta), la mancata produzione delle
fatture non significa da sola né che la riparazione è stata ottenuta
gratuitamente, e nemmeno che il danno è da ritenersi non provato.
Tale
prova è infatti adeguatamente fornita (e in maniera attendibile vista
l’esiguità dell’intervento) dallo stesso responso peritale. Per il resto la
convenuta non afferma esplicitamente, e tanto meno prova, che le fatture
computate dal secondo perito riguarderebbero anche lavori da lui definiti come
“non eseguiti”, mentre del tutto gratuita, oltre che contraria all’ordinario
andamento delle cose, è l’affermazione secondo cui dalla mancanza di fattura si
potrebbe dedurre l’avvenuta riparazione a titolo gratuito.
3.2 Analoghe
argomentazioni valgono sia per la contestata posizione di fr. 6’000.-- per le
lesioni alle strutture portanti, che per i fr. 2’000.-- per la riparazione del
portone.
3.3 La
demolizione del pavimento, del costo di fr. 5’000.--, è per sua parte
sicuramente stata effettuata, come si deduce dall’avvenuto rifacimento dello
stesso.
Il
perito ha constatato che tale prestazione non risulta nelle fatture di
capomastro in atti (complemento, pag. 2), il che non vuole evidentemente dire,
come ritiene a torto la convenuta (appello, pag. 6), che essa sia compresa in
tali fatture, ma significa semmai il contrario.
Stante
la quantificazione del costo di tale prestazione da parte del perito a futura
memoria, quantificazione di per sé non contestata, la pretesa deve ritenersi
provata, ed è perciò da ammettere come parte del danno complessivo.
3.4 E’
per contro fondata, per quanto rilevante (la spesa non è infatti stata posta a
suo carico dal Pretore), la censura riguardante i fr. 12’000.-- per le opere di
impermeabilizzazione.
Tale
spesa veniva infatti ritenuta necessaria dal perito a futura memoria (pag. 17)
per risolvere il problema costituito dallo smaltimento delle acque chiare.
All’atto pratico tale problema risulta essere stato risolto (in tal senso
l’accertamento peritale nel complemento di perizia, pag. 3), senza l’esecuzione
di tale opera.
Ne
segue che dal totale necessario all’eliminazione dei difetti deve essere tolta
tale somma, così che esso ammonta a fr. 64’164.75.
- Accertato
il costo delle riparazioni, le parti contestano l’attribuzione di
responsabilità operata dal Pretore:
-
l’attore
vorrebbe vedere condannata la convenuta anche per i difetti del sistema di
smaltimento delle acque, non ritenendo condivisibile l’applicazione in suo danno
dell’art. 369 CO fatta dal Pretore;
-
la
convenuta condivide invece l’applicazione dell’art. 369 CO ma sostiene che di
conseguenza andrebbero poste a carico dell’attore anche altre poste di riparazione,
e contesta per contro la propria responsabilità a seguito della natura del terreno
e dell’economicità dell’opera.
- L’art.
369 CO prevede che il committente non può fare valere i diritti accordatigli in
caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante
ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.
Le
premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta
l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione,
Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369),
sono due: in primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato
per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata,
n. 1917), e in secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del
committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF
52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera
citata, n. 1918 e 1919).
- Nel
caso di specie l’applicazione dell’art. 369 CO da parte del Pretore non può essere
ritenuta corretta.
6.1 La
corretta lettura delle risultanze processuali non consente di ascrivere il
difetto in questione unicamente alla concolpa del committente, ma anche al
cedimento dell’edificio.
La
perizia a futura memoria è in effetti esplicita nell’indicare quale concausa
del problema di evacuazione delle acque chiare il cedimento dell’edificio (pag.
16, punto 53431; pag. 13, punto 53412), il che è del resto ovvio se si
considera che il problema era conseguente ad un’insufficiente pendenza della
canalizzazione, causata appunto da una parte dalla richiesta di modifica del
tracciato della canalizzazione stessa (complemento a perizia a futura memoria,
pag. 4, punto 2.2.3), e dall’altra proprio dal parziale cedimento
dell’edificio, che ha aggravato il già esistente problema di pendenza. A non
averne dubbi, la circostanza è sicuramente ascrivibile alla convenuta o come
esecutrice dell’opera, oppure nella sua qualità di progettista e responsabile
dei calcoli statici (perizia a futura memoria, pag. 13 e 14; deposizione ing.
__________).
6.2 Merita
qualche precisazione anche la motivazione con cui al committente è stata
attribuita la responsabilità (ancorché a mente di questa Camera solo a livello
di concausa) del problema di smaltimento delle acque chiare.
Non
si può in effetti affermare che l’attore abbia richiesto delle modifiche del
progetto delle canalizzazioni, ma semmai che egli ha richiesto delle modifiche
dell’opera che hanno comportato modifiche anche al previsto sistema di
canalizzazione (deposizione teste __________).
Tali
modifiche hanno reso meno funzionale il sistema rispetto al progetto
originario, dal che la necessità di una pompa di evacuazione per ovviare al
rischio di infiltrazione d’acqua dal pavimento, soluzione che, seppure con
riserva (perizia a futura memoria, pag. 17, punto 53436) poteva essere efficace
(supplemento a perizia a futura memoria, pag. 4 e 5), ma che l’attore ha
tuttavia immotivatamente rifiutato (deposizione teste __________, preferibile
nella valutazione delle prove alle risposte di interrogatorio formale) in
favore di quella illegale e all’atto pratico non efficace, di un collegamento
con lo scarico delle acque scure.
6.3 Deve
perciò essere rivista l’attribuzione dell’esclusiva responsabilità all’attore
per il difetto in questione, nel senso di una solo limitata corresponsabilità
del committente, che conduce alla ripartizione tra i contendenti del costo di
riparazione (Gauch, opera citata, n. 1920, 2050, 2051, 2062, 2063), da
stabilire secondo l’apprezzamento del giudice (Gauch, opera citata, n.
2068), in questo caso in misura del 50% a carico di ciascuna parte.
- La
convenuta afferma che il costi connessi alla sistemazione del sistema di smaltimento
delle acque chiare sarebbero superiori a quelli ritenuti dal Pretore.
7.1 Il
Pretore ha considerato a tal titolo fr. 37’306.50 (consid. 10), ovvero fr.
24’679.90 per il rifacimento del sottofondo e del pavimento, fr. 626.20 pagati
alla ditta __________ e fr. 12’000.-- per l’impermeabilizzazione (complemento a
perizia giudiziaria, pag. 2).
7.2 In
realtà i fr. 12’000.-- dell’impermeabilizzazione, come già detto (consid. 3.4)
non devono essere computati, mentre deve essere aggiunta la posizione di fr.
5’000.-- per la demolizione del pavimento, logica premessa agli altri lavori
computati.
Non
può di contro venire imputata la somma di fr. 8’137’45, di cui alle due fatture
della ditta __________ alla voce “ricerca e rifacimento canalizzazioni”
(supplemento a perizia giudiziaria, pag. 2), trattandosi con ogni evidenza di
interventi di altra natura, relativi all’impianto di acque scure e non delle
acque chiare (perizia a futura memoria, pag. 14-16).
Medesimo
discorso vale per la posizione di fr. 6’300.-- relativa alla fattura della
ditta ICR per lavori effettuati sul piazzale: contrariamente alla tesi della
convenuta -che erroneamente argomenta richiamando la pag. 19 della perizia a
futura memoria, irrilevante sul tema- anche questo importo riguarda il difetto
nelle condutture delle acque scure, e non di quelle chiare (perizia a futura
memoria, pag. 16, punto 53429; pag. 19, punto 53437 e contrario).
E’
per contro vero che buona parte della fattura di fr. 5’850.-- per direzione
lavori concerne i lavori di eliminazione dei difetti del sistema di smaltimento
delle acque chiare, per i quali l’attore è corresponsabile.
Ritenute
le proporzioni dei vari importi, si giustifica di computare detta fattura in
via equitativa per fr. 3’500.-- su questi lavori e per la rimanenza su lavori a
carico della convenuta.
- L’importo
a carico della convenuta non può essere ridotto a dipendenza della natura del
terreno, e questo a prescindere dalla questione a sapere se l’attore era o meno
a conoscenza delle particolarità del terreno.
Era
infatti compito della convenuta quello di fornire un’opera esente da difetti, e
questo qualunque fosse il terreno su cui costruire.
Tale
risultato avrebbe magari comportato spese maggiori, così che la circostanza
avrebbe avuto importanza in un’eventuale lite sul maggior costo dell’opera conseguente
alla natura del terreno, ma non invece in una controversia dipendente dalla difettosità
dell’opera, che non può essere scusata.
-
Il
medesimo discorso vale per la timida censura della convenuta riguardante
l’asserito desiderio del committente di costruire in economia: tale desiderio,
se concretizzato, si riflette sul valore dell’opera, ma non giustifica in alcun
modo la presenza di difetti del tipo di quelli constatati nella specie.
-
E’
infine da respingere il tentativo della convenuta (appello, punto 9c, pag. 11 e
- di sottrarsi alla responsabilità per la riparazione delle lesioni alle
strutture portanti (fr. 6’000.--, autoridotti a fr. 3’000.-- in base all’errata
considerazione secondo cui l’altra metà del danno non sussisterebbe, così come
affermato al punto 2b dell’appello, pag. 4 e 5).
Il
perito a futura memoria, con riferimento all’opera effettivamente realizzata,
ha infatti chiaramente indicato la presenza di intollerabili carenze della
progettazione e forse anche nell’esecuzione della struttura in cemento armato
(pag. 11 e 12, punto 5313) quali cause del difetto.
Sono
per contro irrilevante le circostanze addotte a propria difesa
dall’appaltatrice, ovvero il fatto che in seguito il committente richiese una
modifica dell’opera ed eseguì personalmente il riempimento di terra contro la
parete rivelatasi inadeguata a sopportare lo sforzo: anche tale modifica
risulta essere stata progettata dalla convenuta (preventivo doc. 12, posizione
1), che se ne è perciò assunta la responsabilità, e questo evidentemente anche
con riferimento all’effetto delle modifiche sulle opere esistenti.
Di
nessuna pertinenza è di conseguenza il fatto che la formazione del piazzale e
il riempimento di materiale contro il muro in questione siano stati eseguiti
dall’attore, non risultando dagli atti -né la convenuta difende siffatta tesi-
che i problemi siano stati causati dalla difettosa esecuzione di tali opere.
- In
virtù dei considerandi che precedono, il costo complessivo di eliminazione dei
difetti di fr. 64’164.75 (consid. 3.4) va suddiviso in fr. 33’806.50 relativi
ai problemi di evacuazione delle acque chiare (pari ai fr. 626.60 + fr.
24’679.90 già ritenuti dal Pretore + fr. 3’500.-- per direzione lavori + fr.
5’000.-- per la demolizione del pavimento) e fr. 30’358.25 per l’eliminazione
degli altri difetti.
Dovendosi
suddividere in parti uguali il primo importo, ne segue che la convenuta è
complessivamente debitrice di fr. 16’903.25 (fr. 33’806.50 :2) + fr. 30’358.25,
ovvero fr. 47’261.50.
Stante
una richiesta di condanna di quasi fr. 137’000.--, ne segue che l’attore soccombe
per 2/3 e la convenuta per 1/3, dal che la conferma del giudizio pretorile quo
al risarcimento dei costi preprocessuali.
In
definitiva la petizione è da accogliere per fr. 51’097.05 oltre interessi (fr.
47’261.50 + fr. 3’835.55), e la riconvenzionale per fr. 2’800.65 oltre
interessi, come stabilito dal Pretore.
L’appello
dell’attore è per tanto parzialmente accolto, mentre quello della convenuta è
respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Non
si attribuiscono tuttavia ripetibili di appello all’attore, che non ha
presentato osservazioni al gravame avversario.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
2 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 marzo 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata
nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata
a pagare ad __________, fr. 51’097.05 oltre interessi al 5% dal 5 settembre
1989.
Per tale importo è
tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di
Mendrisio del 5 settembre 1989.
- La spese e la tassa di
giustizia di fr. 3’800.-- dell’azione principale sono a carico dell’attore per
2/3 e della convenuta per 1/3.
L’attore rifonderà alla
convenuta fr. 3’800.-- per parte di ripetibili.
- e 4. Invariati
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’500.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. L’appello
17 aprile 1996 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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