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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.112
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00112
Lugano
20 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.128 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 5 settembre 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo: studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 91’714.95
oltre interessi in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e accolta dal Pretore
con la sentenza 12 marzo 1997;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 18 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
Mentre
la convenuta nelle osservazioni del 23 maggio 1997 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma di avere subappaltato alla convenuta nel 1992 i lavori di esecuzione
delle pareti isolanti “Somatherm CH 900 G2” nell’ambito dell’appalto a lei
conferito dalla __________ per la messa in opera di un tetto in metallo per uno
stabile industriale a __________
L’opera
realizzata dalla convenuta si sarebbe rivelata difettosa: una prima perizia
allestita __________ su mandato
congiunto delle parti avrebbe rivelato che i pannelli forniti dalla convenuta
non avevano la necessaria resistenza, dal che l’insorgere di problemi di
infiltrazione d’acqua, mentre una seconda perizia avrebbe rivelato l’impiego di
__________, materiale vietato dall’Ufficio federale per l’ambiente a partire
dal 1° gennaio 1992.
Avendo
la convenuta rifiutato di effettuare la riparazione, questa sarebbe stata
eseguita da altra ditta, e la convenuta dovrebbe sopportare il relativo costo,
così come le spese delle perizie, il tutto per fr. 91’714.95 oltre interessi.
B. Nella
risposta del 7 novembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione,
eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione delle pretese attoree.
Le
parti sarebbero state legate da un contratto di compravendita e non da un
appalto, in quanto la convenuta avrebbe fornito pannelli che già aveva in
deposito, e che pertanto non sarebbero stati allestiti specificamente per le
esigenze dell’attrice.
La
sua pretesa sarebbe così soggetta al termine annuale di garanzia di cui all’art.
210 CO, che si sarebbe in concreto compiuto, di modo che l’azione di garanzia
sarebbe prescritta.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice
soggiacerebbe ad un termine di prescrizione di un anno sia che si qualifichi il
contratto come compravendita, sia che lo si consideri un appalto.
Nel
primo caso sarebbe direttamente applicabile l’art. 210 CO, mentre nella seconda
ipotesi tale norma si applicherebbe su rinvio dell’art. 371 cpv. 1 CO, non
potendosi applicare il termine quinquennale di cui all’art. 371 cpv. 2 CO
qualora l’appaltatore, come nella specie, non abbia egli stesso incorporato
delle cose mobili nella costruzione immobiliare, ma si sia limitato a fornire
del materiale.
Né
potrebbero essere ammesse la nullità del contratto ex art. 20 CO o
l’applicazione del termine straordinario di prescrizione di cui all’art. 210
cpv. 3 CO per il fatto che la convenuta ha fornito pannelli contenenti CFC,
non avendo l’attrice sostenuto (e provato) che i danni sarebbero riconducibili
alla presenza del CFC nei pannelli.
Stante
il compimento del termine annuale, ne conseguirebbe la reiezione dell’eccezione
di prescrizione.
D. Con
l’appello in rassegna l’attrice ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile
nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione.
In
primo luogo dovrebbe essere ammessa la nullità dell’intero contratto ex art. 20
CO, avendo la convenuta impiegato e fornito una sostanza illegale.
In
ogni caso doveva almeno essere ritenuto che la convenuta ha intenzionalmente indotto
in errore l’attrice, così che si applicherebbe il termine decennale di
prescrizione di cui agli art. 210 cpv. 3 CO.
Ma
anche se così non fosse, il termine di prescrizione sarebbe comunque almeno di
5 anni, dovendosi ammettere l’esistenza di un appalto immobiliare ai sensi dell’art.
371 cpv. 2 CO, avendo la convenuta messo in cantiere un’opera specificamente
allestita secondo le esigenze e i desideri dell’attrice.
E. Delle
osservazioni 23 maggio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’attrice
ribadisce l’eccezione di nullità del contratto fondata sull’art. 20 CO a
seguito dell’impiego da parte della convenuta della sostanza nota come CFC,
senza avvedersi che l’eccezione prima ancora che infondata si rivela
processualmente inopportuna, dal momento che essa è del tutto incompatibile con
la domanda di giudizio formulata in questa sede, ovvero la reiezione dell’eccezione
di prescrizione, e comporta per le parti conseguenze ben diverse legate
all’accertamento dell’inesistenza del contratto.
L’eccezione
è ad ogni buon conto manifestamente infondata, essendo a prima vista l’oggetto
del contratto -la fornitura di pannelli isolanti per l’edilizia- del tutto
lecito, e questo indipendentemente dal fatto che gli stessi contengano o meno
una sostanza non più ammessa dall’Ufficio federale per l’ambiente, potendo ciò
costituire semmai un vizio giuridico dell’opera o della merce venduta (così in:
II CCA 5 febbraio 1996 in re F. e llcc./ S. SA per la vendita di
apparecchi elettrici non omologati), ma non motivo di nullità del contratto che
non verteva affatto sulla fornitura della sostanza vietata.
- Parimenti
inconferente è la tesi secondo cui si dovrebbe considerare un termine più lungo
di prescrizione per il motivo che la convenuta avrebbe intenzionalmente
ingannato l’attrice in merito alla presenza del CFC nei pannelli forniti.
In
primo luogo, anche se così fosse l’estensione del termine di prescrizione
riguarderebbe unicamente l’asserito difetto (giuridico) costituito dalla
presenza del CFC e non gli altri difetti dell’opera (Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2087). Dalla lettura degli allegati introduttivi
dell’attrice è tuttavia evidente che la causa delle sue lamentele va ricercata
esclusivamente nel difetto tecnico del materiale che dà luogo a infiltrazioni
d’acqua, mentre mai viene asserito che la riparazione dell’opera si sarebbe
resa necessaria a causa della presenza di CFC. La stessa lettera del 15 marzo
1994 con cui l’attrice ha informato la convenuta delle risultanze della perizia
dell’__________ al riguardo del CFC
(doc. II) è assai laconica: l’attrice informa la convenuta di avere riscontrato
la presenza di tale sostanza e allega la circolare n. 23 dell’Ufficio federale
dell’ambiente, affermando che dal 1° gennaio 1992 non sarebbe più lecito farne
utilizzo. Non vengono però tratte particolari conclusioni di sorta, ed in
particolare non si afferma esplicitamente che la presenza del CFC costituirebbe
difetto dell’opera, oppure che essa renderebbe necessari degli interventi da
addebitare alla convenuta, così che ci si può addirittura chiedere se essa
possieda i requisiti per essere considerata valida notifica di tale difetto. La
questione può comunque rimanere irrisolta, dato che l’attrice nella presente
causa non risulta prevalersi del difetto in questione, ma di altri. Dal che la
constatazione dell’irrilevanza della prescrizione o meno degli eventuali
diritti dell’attrice in relazione alla presenza del CFC nel materiale fornito
dalla convenuta per il motivo che la richiesta di giudizio di cui alla presente
non è in relazione con tale asserito difetto.
- Rimane
da stabilire se alla pretesa dell’attrice sia da applicare il termine di
prescrizione di 5 anni previsto per le costruzioni immobiliari dall’art. 371
cpv. 2 CO.
La
risposta non può che essere negativa: come rettamente indicato dal Pretore,
quanto fornito dalla convenuta non ha le caratteristiche di una costruzione
immobiliare -ovvero di un’opera stabilmente incorporata in un fondo (Gauch,
opera citata, n. 2232 e 2233)- e nemmeno di una parte di una costruzione
immobiliare per il motivo che essa non vi è stata incorporata dalla convenuta.
Contrariamente
alle argomentazioni dell’appellante, il Tribunale federale è esplicito e
inequivocabile nel ritenere che il termine di prescrizione di 5 anni si applica
solo se il contratto di appalto ha per oggetto la costruzione immobiliare
stessa, e non invece all’azione di garanzia per difetti introdotta
dall’appaltatore nei confronti di un subappaltatore che non ha incorporato egli
stesso la propria opera nella costruzione immobiliare (così la massima in DTF
120 II 214 e segg.).
Ciò
non risulta nella specie essere il caso -né l’attrice lo sostiene- essendosi
l’opera della convenuta limitata alla fornitura dei pannelli.
Ne
consegue pertanto la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 1’800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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