AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.155
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00155
Lugano
17 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1043 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 giugno 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv__________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3’600’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e
accolta dal Pretore con sentenza 2 maggio 1997;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 25 maggio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 20 agosto 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sostiene di avere mutuato al convenuto a più riprese nel corso del 1983 e del
1984 complessivi fr. 3’600’000.-- per la realizzazione di suoi progetti di
investimento.
Il
convenuto rifiuterebbe la restituzione del mutuo, dal che la petizione in
rassegna.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’attore gli avrebbe messo
a disposizione delle somme di denaro nell’ambito di un rapporto di società
semplice o di società occulta, avendo i due soci deciso di realizzare
congiuntamente dei progetti immobiliari in __________ Il
rapporto societario non sarebbe stato disdetto, né la società sarebbe stata
liquidata, così che l’attore nulla potrebbe pretendere dal convenuto.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’istruttoria non avrebbe
evidenziato alcun legame societario tra le parti, mentre il convenuto in più
occasioni avrebbe riconosciuto di dovere restituire le somme in questione e gli
stessi documenti di causa farebbero riferimento ad un rapporto di prestito, dal
che l’accoglimento della petizione.
E. Con
l’appello il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione asserendo, in sintesi, che il Pretore, in violazione
delle norme in materia di onere della prova e interpretazione dei contratti,
sarebbe giunto all’errata conclusione di ammettere l’esistenza del prospettato
mutuo a detrimento della tesi difensiva del rapporto societario.
F. Delle
argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Si
deve in primo luogo rilevare l’assoluta mancanza di fondamento delle censure
dell’appellante relative alla pretesa violazione da parte del giudice di prime
cure dell’art. 8 CC in materia di onere della prova.
Il
Pretore nel primo considerando di diritto (pag. 2) ha infatti rettamente
attribuito all’attore l’onere probatorio a suo carico in materia di contratto
di mutuo, così come giustamente ha tratto le dovute conseguenze, sfavorevoli al
convenuto, dalla mancata dimostrazione dell’esistenza della società semplice o
della società occulta da lui prospettate.
Vero
è semmai che in un caso come quello di specie si pone -come si vedrà nei
successivi considerandi- la diversa questione della valutazione da parte del
giudice delle prove offerte, la quale attiene tuttavia al diritto processuale (art.
90 CPC) e non all’invocato diritto materiale.
- L’esame
delle risultanze istruttorie consente di confermare l’apprezzamento espresso
dal Pretore, secondo cui le parti sarebbero legate da un contratto di mutuo e
non da un rapporto societario.
2.1 Già
i documenti in atti depongono manifestamente per questa tesi.
Le
ricevute (doc. A-G) fanno fede, fino a prova del contrario, dell’avvenuto
versamento del denaro (art. 88 CO; II CCA 22 settembre 1997 in re M. e
C./G.), ma non anche per l’esistenza o la natura di un particolare rapporto
contrattuale retrostante, e non permettono perciò da sole di dedurre l’obbligo
alla restituzione degli importi indicati (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
edizione, n. 3 ad art. 88 CO, per cui la ricevuta è solo “Wissenserklärung” e non
anche “Willenserklärung”).
Ne
consegue che il riferimento ivi contenuto a determinate operazioni immobiliari
non consente di giungere a conclusione alcuna circa i rapporti giuridici tra le
parti, potendo esso, ad esempio, riguardare l’uso che il ricevente intendeva
fare di quel denaro, come pure la natura di un eventuale debito che con tale
pagamento si voleva estinguere, oppure ancora il motivo di un’eventuale
donazione.
Sono
per contro altamente significative ai fini del giudizio sulla natura dei rapporti
tra le parti le “dichiarazioni” rilasciate dal convenuto il 24 febbraio 1984
(doc. H, I, L).
Esse
contengono infatti tutta una serie di elementi chiaramente indicativi
dell’esistenza della volontà delle parti di concludere dei contratti di mutuo per
la somma complessiva di fr. 3’600’000.--: la ripetuta indicazione, in ogni
dichiarazione, del termine “prestito”, l’indicazione della durata del mutuo
come pure dell’obbligo del convenuto di rimborsare il denaro alla scadenza
oppure anticipatamente.
Altri
elementi di queste dichiarazione sono invece all’apparenza ambigui, come
l’indicazione di un “utile lordo sul capitale impiegato” o la qualifica di
“correntista” per la persona che mette a disposizione il denaro, ma la loro
interpretazione nel contesto globale delle dichiarazioni, così come
espressamente richiesto dall’appellante con l’invocazione dell’art. 18 CO,
impone comunque di concludere per l’esistenza di un rapporto di mutuo, ed in
particolare di un certo tipo di mutui, in cui il mutuatario invoglia il
mutuante con la promessa di tassi di interesse estremamente elevati sulle somme
mutuate.
In
effetti, il termine “correntista” (letteralmente colui che è titolare di un
conto corrente) non è a prima vista indicatore di un rapporto societario tra
persone fisiche, dal momento che nella sua accezione tecnico-contabile viene di
regola utilizzato per indicare nel bilancio il credito di un’azionista nei
confronti della società, e ritenendolo utilizzato in maniera impropria dal
convenuto può essere inteso più genericamente come “creditore”, ma non certo
come “socio” dato il contesto delle dichiarazioni.
Allo
stesso modo, la promessa di un certo “utile lordo sul capitale impiegato” non
va intesa, a mente di questa Camera, in una possibile chiave di lettura
societaria, dovendosi invece ammettere anche in questo caso, dato il contesto
globale, l’uso improprio del termine in luogo di “interesse lordo sul capitale
impiegato”, come del resto figura esplicitamente nella promessa di rimborso del
prestito accordato “unitamente agli interessi maturati”.
La
riprova del fatto che le “dichiarazioni” doc. H, I, L sottintendono un rapporto
di mutuo è del resto stata fornita dal medesimo patrocinatore del convenuto che
oggi adduce la tesi contraria, ma che nella sua lettera del 14 maggio 1986
all’avv. __________ (doc. V, pag. 2) aveva esplicitamente parlato di “importo
mutuato” e “debito dell’Ing. __________ nei confronti del signor __________
La
copiosa documentazione prodotta dal convenuto è per contro in massima parte
irrilevante.
Degni
di nota sono unicamente il preventivo relativo ad un investimento a __________
(doc. 25, pag. 8), nel quale manca qualsiasi indicazione di capitale proprio
mentre i fondi necessari sarebbero da reperire presso banche e da un “finanziatore”,
il doc. 45, che parla di “soci” e “correntista”, e il doc. 46, che fa
riferimento (pag. 2) a “liquidi messi a disposizione”, senza che tuttavia
alcuno di questi documenti, allestiti dal convenuto stesso, possa far sorgere
il benché minimo dubbio sulla qualifica di mutuo dei rapporti intercorsi tra le
parti.
2.2 Nemmeno
le testimonianze assunte sono di conforto per le tesi del convenuto.
La
deposizione dell’avv. __________, precedente patrocinatore dell’attore,
avvalora semmai la tesi del mutuo -da lui data addirittura per scontata- e non
certo quella del rapporto societario, del quale il convenuto mai avrebbe fatto
parola con lui.
esprime l’opinione secondo cui il convenuto “aveva dei partner” (risposta 6),
il che tuttavia, contrariamente all’opinione del ricorrente, non è di nessun
aiuto nella loro identificazione -il teste asserisce di non conoscere l’attore-
e neppure, ovviamente, nella definizione dei rapporti giuridici di tali
supposti “partner” con il convenuto.
conosce l’attore e riferisce che il convenuto gli raccontò di avere un
“partner” (risposta 8), il che è chiaramente irrilevante ai fini della causa.
Analogo
contenuto hanno le deposizioni di __________ e __________, ai quali il
convenuto parlò di “un socio”.
ha conosciuto solo il convenuto, che mai ebbe a riferirgli del coinvolgimento
di altre persone.
Del
tutto inconferenti sono infine le deposizioni di __________ e __________
2.3 L’interrogatorio
formale del convenuto non verte sulla questione dell’eventuale esistenza di una
società, mentre l’attore nel suo interrogatorio formale ha ribadito che il suo
interesse economico nelle operazioni immobiliari dell’attore risiedeva nel
fatto “di avere un interesse al capitale impiegato” (risposta 5).
- Il
convenuto adduce infine anche la tesi secondo cui le parti potrebbero avere
concordato un prestito parziario (appello, punto 6, pag. 4 e 5), tesi che viene
tuttavia sollevata per la prima volta in questa sede, e che pertanto è
irricevibile in conseguenza dell’art. 321 CPC, non perchè nuova tesi di diritto
(evidentemente da esaminare per il principio "iura novit curia") ma perchè
fondata su elementi di fatto mai addotti in prima sede.
E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che essa, quand’anche fondata,
non avrebbe influenza sull’obbligo del convenuto di restituire all’attore il
capitale mutuato, ma potrebbe semmai inibire l’obbligo alla retribuzione di
tale capitale se si verificasse il caso che l’investimento non si è rivelato proficuo.
Ne
segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e di evidente
natura dilatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, da commisurare sotto i limiti inferiori della
tariffa per la relativa semplicità della fattispecie e di conseguenza del
compito richiesto al patrocinatore dell’attore, seguono la soccombenza del
convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 14’950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 15’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 15’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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