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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.175
Data decisione, Autorità:
12.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00175
Lugano
12 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.108 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 31 marzo 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’630.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 16 maggio 1997 ha accolto per fr. 7’086.65 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 giugno 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo dell’8 settembre 1997 postula la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui postula
la riforma del giudizio di primo grado nel senso di ammettere integralmente la
petizione.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
il 25 settembre 1993 alle 05.30 è transitato nel sottopassaggio in via
__________ a __________, allagato per l’innalzamento del livello del lago
__________ rimanendovi bloccato con la propria vettura Opel Vectra, che per
questo motivo ha subito gravi danni, il cui risarcimento, oltre a quello di
alcune poste accessorie, è oggetto della petizione in rassegna, rivolta contro
l’assicuratrice con cui egli aveva a suo tempo stipulato una polizza di casco
parziale.
B. Nella
risposta del 24 maggio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione,
addebitando il danno alla negligenza dell’attore e negando comunque che lo
stesso fosse coperto dal casco parziale, non essendo stato causato direttamente
dall’inondazione.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’evento in discussione non
possa considerarsi escluso dal contratto, e meglio dall’art. 205 CGA, in
maniera precisa e non equivoca, così come richiesto dall’art. 33 LCA, di modo
che la convenuta sarebbe di principio tenuta a fornire la copertura del danno
che, stante la corresponsabilità dell’attore, dovrebbe essergli risarcito per i
2/3, ovvero per fr. 7’086.65 oltre interessi, somma per la quale la petizione è
stata accolta.
D. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, l’art. 205 CGA limiterebbe esplicitamente la
copertura alle conseguenze dirette di un avvenimento naturale, e non si
estenderebbe invece a quelle indirette.
Sarebbe
comunque errata la decisione di ascrivere all’assicurato solo 1/3 di concolpa
per il sinistro.
E. Nelle
osservazioni dell’8 settembre 1997 l’attore postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Nel
medesimo allegato egli impugna a sua volta la sentenza pretorile, chiedendo la
sua riforma nel senso del pieno accoglimento della petizione per il motivo che
il Pretore a torto gli avrebbe ascritto una in realtà inesistente
corresponsabilità.
F. La
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
- L’art.
205 delle CGA applicabili al contratto in questione, titolato “Danni causati da
forze della natura”, recita:
Per danni causati da forze della natura s’intendono le
conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi, cedimento
di terreno, valanga, pressione di masse di neve (la caduta di masse di neve
secondo l’art. 206 non si considera come pressione di masse di neve), uragano
(= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle
vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni
provocati da altri fenomeni non sono coperti.”
Le
parti sono concordi nell’ammettere l’applicabilità di questa clausola alla
fattispecie.
- Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, la limitazione della copertura assicurativa
contenuta nella clausola litigiosa ai danni causati da forze della natura che
ne siano “le conseguenze dirette” non è (solo) una questione di causalità
adeguata (consid. 5, pag. 7), ma concerne l’identificazione vera e propria
della cerchia degli eventi assicurati, e di riflesso di quelli che non lo sono.
Con
tale clausola, che questa Camera non ha motivo di ritenere poco chiara o
ambigua, si intende in effetti circoscrivere il novero degli avvenimenti
assicurati a quei sinistri in cui è stato il diretto esplicarsi delle forze
della natura a produrre il danno, senza che tale influsso sia stato in qualche
modo favorito da un comportamento umano.
- In
tal senso è pacifico che se l’acqua del lago avesse danneggiato la vettura
dell’attore parcheggiata fuori casa la convenuta avrebbe dovuto riconoscere il
danno, causato in tal caso dal diretto effetto degli elementi naturali e da
null’altro.
Nel
caso di specie è invece evidente che il danno non si è prodotto per effetto di
un’azione diretta dell’acqua sul veicolo dell’assicurato, ma per il motivo che
egli per una sua disattenzione -sulla cui gravità non torna conto di
disquisire- si è avventurato in una depressione della strada ricolma d’acqua.
In altre parole, il danno è così riconducibile all’utilizzo del veicolo,
rischio non coperto dalla polizza in questione, e non alla diretta influenza
dell’acqua.
Il
caso è in definitiva del tutto analogo a quello di cui alla RUA, XVIII
raccolta, n. 22, in cui era litigioso un danno causato da una pietra staccatasi
da un costone, laddove non solo la limitazione del rischio assicurato ai danni
costituenti “conseguenza diretta” della forza della natura (“suites directes”)
è stata ritenuta chiara e non ambigua (pag. 120), ma si è inoltre
esplicitamente statuito che la copertura ai sensi della clausola sarebbe stata
data nel caso in cui la pietra fosse caduta sul veicolo in movimento, e non
invece se la pietra fosse rotolata davanti al veicolo e questo l’avesse poi
urtata (pag. 120 e 121).
L’appello
principale è pertanto accolto ai sensi dei considerandi mentre quello adesivo è
di conseguenza respinto, senza attribuzione di ripetibili di appello alla
convenuta che non ha formulato osservazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 giugno 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 maggio 1997 della Pretura di Locarno-Città è
riformata nel modo seguente:
-
La
petizione 31 marzo 1994 di __________ è respinta.
-
Le
spese di fr. 1’130.-- e la tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico
dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà alla
convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 8 settembre 1997 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
V. Intimazione: - __________
a;
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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