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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.189
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.97.00189
Lugano
20 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00223 (già 1'906) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2-
promossa con petizione 9 maggio 1994 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 600’000.- oltre
interessi ed il conseguente mantenimento dell’opposizione interposta al PE n.
__________dell’UE di Lugano nonché di far ordine alla convenuta di restituire
il vaglia cambiario 14 ottobre 1993 con la comminatoria di cui all’art. 292
CPS;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 11 giugno 1997, ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 30 giugno 1997, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre,
rimasta nel frattempo in sospeso il procedimento, con osservazioni 7 settembre
1999 la convenuta postula la reiezione del gravame, protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 26 gennaio 1994,
in forza di un vaglia cambiario giratole dal beneficiario ____________________
la __________ ha fatto spiccare nei
confronti di __________ il PE n. __________dell’UE di Lugano per un importo di
fr. 600’000.- oltre interessi.
L’opposizione interposta
dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria, dal che la causa che qui ci
occupa.
B. Con la petizione in
rassegna __________ ha chiesto il disconoscimento del debito e il conseguente
mantenimento dell’opposizione interposta al PE nonché di far ordine alla
__________ di restituirgli il vaglia.
Dopo aver preliminarmente
osservato che la girata a favore della convenuta era in realtà avvenuta
unicamente a titolo fiduciario, egli ha dichiarato che il debito garantito dal
vaglia cambiario, ovvero l’utile di fr. 500’000.- a favore di __________
derivante dalla vendita nel giugno 1991 di 2’400 azioni della __________, da
parte della __________ (in seguito detta: __________) -società vicino a
__________ - alla __________ (in seguito detta: __________) -società vicina
all’attore- sarebbe già stato estinto nell’ottobre 1992 (doc. L), per cui la
garanzia non aveva più motivo d’essere; egli nell’occasione avrebbe tuttavia
omesso di chiedere la restituzione del titolo, che __________ in seguito avrebbe girato alla convenuta.
C. Con la risposta la
convenuta si è opposta alla petizione.
Contestata l’esistenza di
una girata a titolo fiduciario, essa osserva che, diversamente da quanto
indicato dalla controparte, il vaglia era stato in realtà rilasciato in
relazione ad un altro affare, e meglio a garanzia di un mutuo di complessivi
fr. 900’000.- che __________ nel 1990 aveva concesso in due tranches, una di
fr. 600’000.- e una di fr. 300’000.-, alla __________ (in seguito detta:
__________) per il tramite della __________ (in
seguito detta: __________), società entrambe vicine all’attore: tale importo
sarebbe tuttora insoluto.
D. Il Pretore, con la
querelata sentenza, ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto ritenuto che la girata, formalmente piena, era in realtà
avvenuta per incasso ed ha di conseguenza concluso che l’attore poteva
senz’altro opporre alla convenuta tutte le eccezioni che egli aveva nei
confronti del girante (art. 1008 CO). Nel merito egli ha per contro preferito,
considerandola sufficientemente provata, la versione dei fatti fornita dalla
convenuta circa l’esistenza di un prestito di fr. 600’000.-: non avendo
l’attore provato l’estinzione del prestito in questione, la petizione non
poteva trovare accoglimento.
E. Con l’appello
l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione.
L’appellante censura il
fatto che il Pretore non abbia esaminato quale rapporto contrattuale fosse alla
base del vaglia, né se esso sussistesse ancora al momento dell’esecuzione,
prima di doversi chinare sulle eccezioni liberatorie, la cui disamina non era
dunque più necessaria. Avesse agito correttamente, il primo giudice avrebbe
dovuto concludere per la fondatezza della versione fornita dall’attore, mentre
quella di controparte, del tutto priva di fondamento, non poteva assolutamente
entrare in linea di conto.
F. Delle osservazioni
con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Il vaglia cambiario
è una promessa di pagamento qualificata (Meier-Hayoz/Von der Crone, Wertpapierrecht,
1985, § 8 n. 8 e § 16 n. 1) e meglio una promessa incondizionata dell’emittente
di pagare al beneficiario o al suo ordine una somma determinata (art. 1096
cifra 2 CO).
Anche in assenza di una
limitazione delle eccezioni ex art. 1007 CO nei confronti del girante -ciò che
è il caso nella fattispecie, essendo pacifico a questo stadio della lite che la
girata, pur formalmente piena, in realtà era avvenuta solo per incasso (art.
1008 CO)- esso costituisce ed incorpora (pur sempre) un riconoscimento di
debito (Meier-Hayoz/Von der Crone, op. cit., § 5 n. 70 e n. 186).
-
Secondo l’art. 17 CO
il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa la causa
dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes Schuldbekenntnis”.
Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è comunque eruibile
dalle circostanze, esso viene definito “kausales Schuldbekenntnis”, atteso che
in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di attestare
l’ammissione di un’obbligazione (IICCA 2 maggio 1995 in re O./A., 16
maggio 1995 in re G. AG/B., 4 dicembre 1997 in re M./P.G., 11 maggio 1999 in re
M. SA/S.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, N. 3 e 5 ad art. 17 CO).
-
L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., 1993, p. 155; Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. ed., 1993, p. 145).
In essa il creditore che
vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art.
8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche
il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (IICCA
15 giugno 1992 in re M./C.S., 5 settembre 1994 in re P. SA/M.; Amonn,
op. cit., p. 147).
La situazione viene però a
mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di
debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183 cons. 4a): in tale
evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa
dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni caso, di
provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla o perenta;
il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi
affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare
la sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 e 8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin,
op. cit., N. 50 ad art. 17 CO) e ciò indipendentemente dalla natura astratta o
causale dello scritto (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 ad art. 17
CO; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.G., concernente per altro proprio il
qui attore).
- Ciò posto,
contrariamente all’assunto dell’appellante, la convenuta, al beneficio di un
riconoscimento di debito dell’attore, non era in definitiva tenuta a provare
l’esistenza e l’ammontare del proprio credito.
Spettava al contrario a lui
provare l’esistenza di eventuali impedimenti alla sua esigibilità (sentenza ICCTF
citata).
Nel caso concreto l’unica
eccezione invalidante sollevata dall’attore è quella relativa all’estinzione
del debito per intervenuto pagamento. La prova di tale eccezione non è stata
tuttavia portata.
4.1 Se anche si volesse
per ipotesi seguire la tesi fattuale dell’attore e con ciò ammettere che il
vaglia sia stato emesso in relazione alla vendita delle azioni __________ di
cui al doc. G e H -la circostanza non è stata invero sufficientemente provata,
non risultando da alcun documento agli atti, mentre l’unica teste che sembra
accreditare tale versione dei fatti (la teste __________) ha iniziato ad
occuparsi degli affari dell’attore solo in un’epoca successiva e meglio a far
tempo dal 1993, per cui è evidente e del resto la stessa lo ammette a chiare
lettere che essa possa unicamente riportare quanto le è stato riferito dallo
stesso attore, dal che la totale irrilevanza sulla particolare questione della
sua testimonianza (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 90; IICCA 5
gennaio 1995 in re R./R., 11 agosto 1995 in re V./C., 21 luglio 1997 in re
M./P., 26 agosto 1997 in re S./B., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 11 novembre
1998 in re S./A.)- è incontestato che a tutt’oggi il relativo prezzo di vendita
non è stato ancora completamente saldato, essendovi ancora uno scoperto di fr.
750’000.- (cfr. doc. O, petizione p. 7, replica p. 5), per cui la garanzia non
ha ancora perso il suo scopo; in ogni caso non è stato per nulla provato che
l’utile di fr. 500’000.- a favore di __________, fosse effettivamente stato
pattuito e garantito con quel vaglia cambiario -entrambe le circostanze sono
invero rimaste allo stadio di puro parlato, essendo per altro anomalo il fatto
che a fronte di un debito di fr. 500’000.- sia stata fornita una garanzia di
fr. 100’000.- più alta-, gli sia poi stato effettivamente pagato: il doc. L
attesta in effetti unicamente l’addebito di fr. 500’000.- sul conto di
__________ in conseguenza di un bonifico
a __________ e non a __________, mentre non è stato provato chi abbia apposto a
mano sul doc. L l’indicazione “a favore __________ ”, né tanto meno se in
esecuzione a tale indicazione quel denaro sia poi effettivamente stato versato
(o riversato) a quest’ultimo.
4.2 Per il resto, non è
necessario verificare se, come asserito dalla convenuta, il vaglia cambiario
sia stato emesso in relazione all’affare __________ /__________, e meglio (così
espressamente il teste __________; cfr. pure la testimonianza __________, che
parla per l’appunto di un prestito di tale importo) in relazione al primo
prestito di fr. 600’000.- (doc. 3). L’attore non ha in effetti asserito, prima
ancora che dimostrato, che in tale ipotesi quel prestito sarebbe stato estinto.
- Ne discende la
reiezione del gravame, del tutto infondato e di chiara natura dilatoria.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 giugno
1997 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
6’950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
7’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 7’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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