AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.221
Data decisione, Autorità:
09.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00221
Lugano
9 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.60 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 6 febbraio 1996 da
__________ ora
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 289’394.18
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 4 luglio 1997 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 15 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con le osservazioni del 27 ottobre 1997 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
procede per l’incasso del saldo passivo del conto corrente __________intestato
alla ditta __________ A di __________, del quale il convenuto, unitamente ad
altri, si è riconosciuto debitore solidale.
Il
convenuto si è opposto alla petizione adducendone l’irricevibilità per il fatto
della sua introduzione da parte di una succursale e per carenza di
legittimazione attiva, e contestando l’esistenza di un valido vincolo di
solidarietà con la titolare del conto.
Egli
sarebbe stato indotto in errore al momento della firma dei documenti allestiti
da controparte così da non rendersi conto delle conseguenze giuridiche ivi
connesse.
Vi
sarebbe pertanto nullità degli impegni agli atti per vizio di volontà e di
forma.
B. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato, premessa l’irrilevanza dell’errata
indicazione della parte attrice e sancita la di lei legittimazione attiva, ha
preso atto del tenore degli impegni sottoscritti dal convenuto, che
costituirebbero assunzione cumulativa del debito, costitutiva di responsabilità
solidale nei confronti dell’attrice, e ha di conseguenza accolto la petizione.
C. Con
l’appello in rassegna il convenuto, in sostanza, ripropone ed amplia le sue
censure formali e materiali, e chiede la riforma della sentenza pretorile nel
senso di respingere la petizione.
Delle
osservazioni 27 ottobre 1997 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
convenuto adduce anche in questa sede l’irricevibilità della petizione per il
fatto che essa sarebbe stata proposta dalla succursale di __________ della
__________ ente privo della capacità di stare in giudizio.
Come
rettamente rammentato dal Pretore, si tratta di un semplice errore nell’indicazione
della parte ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 lit. b CPC, che come tale non inficia
la validità dell’atto processuale commesso (II CCA 23 febbraio 1994 in
re W. e B./BPS, 21 luglio 1993 in re I. SA/SBS), atteso che al convenuto, che
difatti nulla adduce in proposito, non è derivato pregiudizio di sorta
dall’errata indicazione.
Ritenuto
che il convenuto afferma di conoscere perfettamente la cennata giurisprudenza
in materia (appello, punto 3, pag. 4), la sua censura può essere reietta senza
necessità di ulteriori argomentazioni sul tema.
- Con
le conclusioni l’attrice si è denominata __________, in conseguenza di
modifiche statutarie intervenute a seguito della fusione tra la __________ e
__________. Il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva sollevata dal convenuto al dibattimento finale, ritenendo fatto notorio
ex art. 184 CPC l’avvenuta modifica della ragione sociale dell’attrice, che
sarebbe perciò il medesimo soggetto che ha introdotto la petizione, decisione
contro cui il convenuto insorge.
A
torto.
2.1 Se
infatti si ammette, come ha fatto il Pretore -tesi condivisa da questa Camera-,
la notorietà della modifica della ragione sociale dell’attrice da
“__________in “ ” è pacifico che non si pone alcun problema
di legittimazione attiva, essendo il diritto sostanziale in discussione
esercitato dal medesimo soggetto giuridico, che ha unicamente modificato la
propria denominazione.
Oltre
a non porsi il problema della legittimazione della parte, nemmeno si comprende
per quale motivo il convenuto dovrebbe in questo caso avere subito “un evidente
pregiudizio”, come da lui lamentato a torto (appello, punto 4, pag. 5), o
perché sarebbe a mente sua necessaria una domanda processuale di sostituzione
di parte (appello, punto 4, pag. 5 e 6), non essendoci stata alcuna
sostituzione della parte in causa.
2.2 Se
per contro, come pretende il convenuto, la modifica della ragione sociale
“__________ in “__________ ” non fosse da considerare fatto notorio, la conseguenza
sarebbe quella che l’indicazione “__________ ” sull’allegato conclusionale di
parte attrice costituisce, nuovamente (cfr. il consid. 1), un’errata
indicazione della parte attrice medesima, che sarebbe in questo caso
“__________ a”.
Nemmeno
in questo caso vi sarebbe tuttavia dubbio sulla titolarità sostanziale del
diritto vantato, senza perciò che si ponga un reale problema di carenza di
legittimazione attiva, e senza che i diritti di difesa del convenuto abbiano
subito pregiudizio di sorta.
- Quo
al merito della vertenza, il convenuto ripropone la tesi secondo cui l’impegno
sottoscritto non sarebbe per nulla chiaro, e dovrebbe di conseguenza essere
soggetto ad interpretazione, il che dovrebbe condurre all’ammissione di un
impegno fideiussorio, nullo per vizio di forma.
3.1 Nella
misura in cui il convenuto afferma che anche un testo del tutto chiaro ed
univoco sarebbe da interpretare alla luce dell’art. 18 CO (appello, punto 7,
pag. 8), egli si scontra con un principio giurisprudenziale invalso, secondo
cui non ci si può dipartire dal tenore letterale di una manifestazione di
volontà allorché questa risulti chiara ed inequivocabile.
Infatti,
allorché il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta
erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare
particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale
negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere
ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Thur/Peter, Allgemeiner
Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 1,
pag. 290). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e
conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà,
un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II
287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).
3.2 Pure
infondata è la tesi secondo cui la clausola litigiosa, rammentata al
considerando A della sentenza impugnata, non sarebbe del tutto chiara ed
univoca.
Vi
si riscontra infatti, senza ombra di dubbio, la precisa volontà del convenuto e
degli altri firmatari di assumersi solidalmente con __________ il di lei debito
relativo al cennato conto corrente.
Giuridicamente
ciò configura un’assunzione cumulativa del debito, istituto non esplicitamente
regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in
concreto il convenuto) promette al creditore di assumersi il debito del
debitore precedente ma senza avere l’intenzione di liberarlo (II CCA 23
agosto 1989 in re R./D.), così che l’assuntore risponde in via solidale con il
debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF
111 II 278; II CCA citata).
A
tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi solidarmente
con la titolare del conto corrente: stante il chiaro testo della clausola
sottoscritta, non è consentito, come si è detto (consid. 3.1), alcun percorso
interpretativo nel senso, più favorevole al debitore, di una fideiussione (DTF
111 II 284; II CCA 27 novembre 1997 in re C. SA/S.), così che la
contraria opinione del convenuto e le sue irrilevanti riflessioni sull’asserita
intenzione di impegnarsi in via accessoria devono senz’altro essere disattese.
- Il
convenuto censura infine l’ammontare della tassa di giustizia, ritenendo
eccessivo l’importo stabilito dal Pretore di fr. 10’000.-- e più consono
all’importanza della causa un importo di soli fr. 5’000.--.
La
censura, per quanto ricevibile, è infondata.
Al
Pretore compete infatti un vastissimo margine di apprezzamento nella fissazione
della tassa di giustizia, al punto che il suo ammontare può essere verificato
dall’autorità di appello solo qualora il primo giudice si sia dipartito dai
limiti di cui all’art. 17 cpv. 1 LTG (II CCA 5 maggio 1997 in re M./M.),
il che non è nella specie il caso, né il convenuto lo pretende.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
3’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 8’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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