AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.230
Data decisione, Autorità:
09.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00230
Lugano
9 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.45 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione
8 aprile 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
35’023.45 oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
E ora
sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva, eccezione
che il Pretore con sentenza 29 luglio 1997 ha respinto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
gli attori con osservazioni del 18 ottobre 1997 postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione in rassegna gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 35’023.45 oltre accessori a titolo risarcimento del danno
subito a seguito di errati interventi di riparazione da lei eseguiti su un
veicolo __________
B. Nella
risposta del 3 giugno 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori per il fatto
che tutte le fatture da lei emesse, così come la licenza di circolazione,
sarebbero intestate alla __________, mentre la fattura della ditta __________,
riguardante il medesimo veicolo, sarebbe intestata alla __________.
La
parte attrice ha per sua parte sostenuto che il contratto di appalto in
questione si sarebbe perfezionato tra le parti in causa, con il che l’eccezione
avversaria sarebbe infondata e perfino abusiva.
C. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva, rilevando che gli attori non avrebbero mai palesato la
volontà di agire quali rappresentanti di terzi, né tale volontà potrebbe essere
ammessa dall’intestazione delle fatture o da altri elementi concreti.
D. Con
l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di
ammettere la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Il
Pretore, in sintesi, avrebbe disatteso il contenuto della voluminosa
documentazione in atti, da cui risulterebbe che la convenuta avrebbe in buona
fede potuto ritenere di avere contratto con la __________ e non con gli attori.
E. Delle
osservazioni 18 ottobre 1997 degli attori, che postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’eccezione
di carenza di legittimazione attiva è in sostanza fondata su di un asserito
rapporto di rappresentanza, in virtù del quale gli attori, o piuttosto il solo
__________ avrebbero contrattato con la convenuta in nome e per conto della
ditta __________
-
Le
premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2
e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art.
34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita
della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art.
35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
E’
comunque evidente che il requisito di agire in nome del rappresentato deve
sussistere già al momento della conclusione del contratto (art. 32 cpv. 2 CO
prima frase; Zäch, opera citata, n. 54 ad art. 32 CO), in difetto di che
l’effetto del contratto interverrà nel rappresentato solo per mezzo di una
cessione o di un’assunzione di debito (art. 32 cpv. 3 CO), mentre rimane
ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep.
1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
- Sulle
decisive circostanze della stipula contrattuale non risulta essere stata
esperita istruttoria alcuna, così che la questione litigiosa deve essere
risolta unicamente sulla base delle affermazioni delle parti e della
documentazione versata in atti, ritenuto tuttavia che la stessa dovrebbe essere
di scarsa rilevanza in quanto successiva al momento decisivo.
3.1 Nella
petizione (punto 1, pag. 2) gli attori hanno affermato di essersi recati presso
l’autofficina della ditta convenuta il 12 agosto 1993 e di avere conferito
l’incarico di riparare il veicolo di cui trattasi.
Sulla
base di questa descrizione dei fatti la tesi degli attori è pertanto
manifestamente quella del conferimento congiunto da parte loro dell’appalto
delle opere di riparazione al camper Iveco.
Nella
risposta al suddetto punto (ad 1, pag. 2) la predetta descrizione dei fatti è
stata ammessa dalla convenuta, la quale si è limitata a precisare circostanze
estranee al conferimento contrattuale.
Vi
è perciò dal profilo procedurale (art. 170 CPC) l’ammissione della convenuta
del perfezionarsi tra lei e gli attori di del contratto di appalto, così che
già solo per questo motivo l’eccezione di carente legittimazione attiva deve
essere respinta.
3.2 E’
quindi a titolo meramente abbondanziale che si rileva che la sola intestazione
della fattura a nome di una terza persona, e questo quand’anche ciò fosse stato
richiesto dagli attori (circostanza nella specie comunque non comprovata), non
è un elemento di giudizio decisivo in favore dell’esistenza di un rapporto di
rappresentanza (II CCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996
in re T. SA/G.), così come irrilevante è il fatto che la convenuta in buona
fede, ma senza una valida motivazione viste le circostanze, abbia ritenuto di
avere contrattato con terzi, o che terze ditte abbiano anch’esse emesso fatture
a nome di terzi oppure ancora che tali fatture non siano state contestate.
Del
resto, a questi elementi di mera apparenza si contrappone un indizio contrario
di ben altra rilevanza, a torto misconosciuto dal Pretore (consid. 6.1), costituito
dal fatto che la convenuta sulla base del medesimo rapporto contrattuale di
appalto, esplicitamente negato con l’eccezione in esame, si è sentita in
diritto di presentare una domanda riconvenzionale per postulare la condanna
degli attori al pagamento della mercede, il che costituisce la più lampante
ammissione dell’esistenza del contratto in questione e nel contempo una
grossolana contraddizione, lesiva del principio della buona fede.
E’
quindi a giusta ragione che il Pretore ha respinto la pretestuosa eccezione
della convenuta.
Non
può che conseguirne la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 settembre 1997 di __________ __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dalla parte appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di
rifondere agli attori complessivi fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster