AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.234
Data decisione, Autorità:
06.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00234
Lugano
6 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa appellabile OA.95.570 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2,
promossa con petizione 6 maggio 1992 da
ora
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 87’440.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il
Pretore con sentenza 21 agosto 1997 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni 28 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto ha escusso l’attrice per fr. 87’440.-- in base ad un suo
riconoscimento di debito in cui ha promesso il pagamento delle di lui fatture
n. 167 e 173, e il 31 marzo 1992 ha ottenuto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo intimatole.
B. Con
la petizione l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito sostenendo di
potere opporre in compensazione le proprie pretese in riduzione del prezzo
nonché il risarcimento dei costi di completazione e di eliminazione dei difetti
dell’opera del convenuto.
Questi,
incaricato della costruzione di 3 stampi, avrebbe consegnato in ritardo
un’opera difettosa ed incompleta, accettando tuttavia di vedersi imputare i
costi della sua completazione, così che ora, ritenuta l’enorme mole di lavoro
occorsa a tal scopo all’attrice, nulla più sarebbe dovuto all’appaltatore.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando le tesi di controparte circa
l’asserita difettosità degli stampi e la sua responsabilità per i difetti.
Lo
stampo connettore maschio sarebbe stato consegnato completo e privo di difetti,
mentre all’atto del ritiro dello stampo connettore femmina l’attrice avrebbe
liberato il convenuto da ogni eventuale responsabilità, così come indicato dal
doc. I. Per lo stampo spacer sarebbe stata concordemente pattuita una riduzione
della mercede per la mancata completazione dell’opera, così che l’attrice non
potrebbe ora avanzare ulteriori pretese per questo titolo.
D. Il
Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi
degli art. 363 e segg. CO, ha respinto la petizione, rilevando che l’attrice
non avrebbe tempestivamente notificato gli asseriti difetti degli stampi, che
peraltro più che difettosi sarebbero stati incompleti, ma al contrario,
all’atto del ritiro dell’ultimo stampo avrebbe dichiarato di scaricare
l’appaltatore da ogni responsabilità, promettendogli il pagamento del saldo
delle sue fatture, e con ciò avrebbe di fatto esplicitamente approvato l’opera
consegnatale.
Non
potendosi ammettere la tesi dell’attrice, secondo cui essa sarebbe stata
dolosamente indotta alla firma di detta dichiarazione, essa non potrebbe più
eccepire la difettosità dell’opera, e non potrebbe neppure postulare un
risarcimento per l’asserita ritardata consegna dell’opera, non risultando che
il convenuto sia mai stato formalmente costituito in mora.
E. Con
l’appello in rassegna l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di ammettere la petizione.
Essa
ribadisce il ritardo del convenuto nella consegna dell’opera e sostiene che il
Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di una tempestiva notifica dei
difetti, dovendo questa essere ravvisata nel fatto che le parti nel doc. I
convennero la consegna “allo stadio di avanzamento attuale”, oppure secondo il
doc. E “nello stato in cui si trova”. Inoltre al momento della firma del doc. I
all’attrice non sarebbero stati consegnati i progetti aggiornati degli stampi,
così che a quel momento non era possibile una completa notifica dei difetti. A
torto, infine, il Pretore non avrebbe ritenuto provato il danno causato dai
ritardi dell’appaltatore, risultando tale prova dai doc. R-CC e dalla
deposizione del teste __________.
F. Delle
osservazioni 28 ottobre 1997 del resistente, che conclude per la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
questione dell’asserito ritardo nella consegna degli stampi da parte
dell’attore può essere definitivamente evasa in base alla semplice
constatazione della sua irrilevanza, non risultando in alcun modo che l’attrice
abbia avanzato delle pretese compensatorie relative a tale ritardo.
L’attrice
ha infatti unicamente posto in compensazione dei costi di lavorazione o di rilavorazione
da lei sostenuti (petizione, punto 6, pag. 6-8), ma è a prima vista evidente
che tali costi non sono insorti in conseguenza del fatto che la consegna è
avvenuta prima o dopo un dato termine, ma piuttosto in conseguenza dello stato
medesimo in cui il convenuto ha consegnato gli stampi da lui allestiti.
Diversa
sarebbe stata la situazione se l’attrice avesse postulato il risarcimento di un
eventuale mancato guadagno causato dalla perdita di un cliente che ha
rinunciato alla fornitura tardiva, oppure se essa avesse chiesto al convenuto
il rimborso di eventuali penali in cui fosse incorsa per la ritardata consegna
del prodotto finito, ma questo non è il caso nella fattispecie, così che è
manifestamente a torto che l’attrice (appello, punto 5) invoca la
documentazione relativa ai propri costi di lavorazione degli stampi, non
essendo la stessa costitutiva di danno dovuto alla mora nella consegna
dell’opera.
- L’attrice
dedica il punto 2 del proprio gravame alla questione della tempestività della
notifica dei difetti dell’opera, adducendo in primo luogo che essa risulterebbe
sia dal doc. I, in cui si menziona la consegna “allo stadio di avanzamento
attuale”, che dal doc. E, che fa riferimento all’opera “nello stato in cui si
trova”, oppure ancora dal doc. L, che accenna a “uno stampo spacer da
completare secondo accordo tra voi e il signor __________ ed affermando in
secondo luogo che solo all’inizio di gennaio del 1991 il convenuto avrebbe
consegnato i progetti aggiornati degli stampi, così che solo a quel momento
sarebbe stata possibile la notifica dei difetti.
2.1 Così
facendo l’attrice non si avvede che la questione della notifica dei difetti è
nella fattispecie subordinata ad un’altra tematica, ovvero alla questione a
sapere se per effetto di accordi intervenuti tra le parti successivamente alla
stipulazione del contratto sia stata pattuita l’esclusione della responsabilità
del convenuto per tali difetti.
2.2 Decisivo
per la corretta soluzione del caso risulta essere in primo luogo il doc. I, nel
quale risulta inequivocabilmente che “al ritiro dello stampo corpo connettore
femmina e delle progettazioni aggiornate in carta lucida degli stampi, oggetto
del nostro ordine no. 8516, la nostra ditta __________, assume tutte le
responsabilità e scarica di ogni responsabilità la ditta __________.
Contrariamente
alle tesi dell’attrice, dal tenore di questa clausola risulta che lo scarico di
ogni responsabilità era subordinato solo alla consegna dello stampo femmina e
dei progetti aggiornati (avvenuta il 3/4 gennaio 1991 secondo quanto narrato in
replica), ma non anche ad una verifica di questi oggetti. In questa accezione
la clausola è sicuramente sfavorevole alla committente, ma dovendosi ammettere
che essa (come affermato da tutti i testi) a più riprese ha verificato lo stato
di avanzamento dei lavori presso l’officina del convenuto, la pattuizione in
assenza di altri elementi non risulta insostenibile in quanto lesiva o dolosa.
E’
ben vero che l’istruttoria -come afferma l’attrice- ha rilevato che la clausola
venne sottoscritta quando i piani ancora non erano stati consegnati dal
__________ ma del resto questa situazione si evince dalla clausola stessa così
come firmata dall’attrice, che l’aveva perciò presa in considerazione.
L’istruttoria non ha per contro dimostrato che senza possedere i piani sarebbe stato
oggettivamente irragionevole sottoscrivere una clausola come quella in
rassegna, né che in concreto l’esame della documentazione consegnata nel
gennaio 1991 avrebbe rivelato l’esistenza di problemi non riscontrabili con le
ispezioni oculari presso l’officina del convenuto, di modo che le velate
censure dell’attrice relative ad un proprio vizio di volontà riferito al doc. I
devono necessariamente essere disattese.
2.3 Stante,
di principio, la validità della cennata clausola del doc. I, è pacifico che
essa è riferita almeno allo stampo connettore femmina, così che la pretesa compensatoria
dell’attrice riguardante quell’opera è sicuramente infondata già solo per
questo motivo.
Meno
evidente è invece l’interpretazione della stessa nel senso di riferirla a tutti
gli stampi commissionati al convenuto, estensione che non risulta esplicita dal
suo tenore letterale.
E’
ben vero, da una parte, che la stessa attrice sembra estendere la validità
della clausola a tutti gli stampi (petizione, pag. 9), ma è anche vero che il
contrario potrebbe essere dedotto dal fatto che la bozza del doc. I (annessa al
doc. I stesso) contiene un esplicito riferimento a “tutti gli stampi”, che
invece nel testo definitivo non risulta.
2.4 Anche
volendo ammettere l’ipotesi più favorevole alla committente, le pretese
relative allo stampo spacer sono comunque infondate per il motivo che anche per
quest’opera risulta essere stata pattuita un’esplicita esclusione di
responsabilità nello scritto 19 novembre 1990 dell’attrice (doc. E).
Anche
in questo caso l’attrice ha accettato di assumersi l’opera “nello stato in cui
si trova”, dicitura che contrariamente alla tesi della committente non può
ragionevolmente essere intesa come una notifica di difetti ma è invece tipica
delle clausole di esclusione di responsabilità, così che stante il suo silenzio
sulle risultanze della verifica di cui al punto 1 (oppure stante l’omissione
della verifica medesima, il che comporta le medesime conseguenze), si deve
ammettere l’avvenuta liberazione del convenuto.
2.5 Rimarrebbero
in discussione le pretese dell’attrice relative allo stampo maschio, e in
questo caso si deve necessariamente constatare che a fronte di una consegna
dell’oggetto avvenuta il 12 dicembre 1990 (doc. G), la prima lamentela è stata sollevata
solo l’11 gennaio 1991, senza che sia stato dimostrato che gli asseriti difetti
di quello stampo sarebbero in concreto emersi solo dall’esame della
documentazione e non dello stampo, tesi che del resto sembra a priva vista
esclusa dal fatto che il difetto lamentato (“l’estrazione non lavora in
automatico”) appare chiaramente risultare da una prova di funzionamento dello
stampo, e non dall’esame dei suoi progetti.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
22 settembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster