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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.241
Data decisione, Autorità:
05.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00241
Lugano
5 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile 7/1991 G della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione 25 febbraio 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’699.65
oltre accessori in conseguenza del contratto di mandato e il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE __________UE Lugano, emesso a convalida di
precedente sequestro;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 agosto 1997 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 5 novembre 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, l’attrice, così incaricata prima dal defunto
marito della convenuta, e poi dalla convenuta medesima, avrebbe effettuato il
pagamento di spese private dei coniugi senza mai ottenerne il rimborso, dal che
la domanda di giudizio.
La
convenuta si è opposta alla pretesa contestando di avere conferito qualsivoglia
mandato all’attrice.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie del
diritto italiano, ha da una parte ritenuto l’esistenza dell’asserito mandato,
limitato al pagamento delle spese correnti, ma ha respinto la petizione per il
motivo che l’attrice, nella misura in cui i pagamenti potevano concernere detto
mandato, non avrebbe fornito la prova di avere pagato con fondi propri, posto
che l’istruttoria avrebbe rivelato che il marito della convenuta era solito
metterle a disposizione il denaro necessario.
C. Delle
argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere la petizione- e di quelle della resistente -che postula
invece la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
170 cpv. 2 CPC stabilisce che i fatti addotti con la petizione non chiaramente
contestati con la risposta si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di
causa.
La
norma impone alla parte convenuta un preciso onere processuale, consistente
nella puntuale contestazione delle argomentazioni di fatto e di diritto della
parte avversaria, sotto pena dell’ammissione di quelle circostanze sulle quali
non sia stata presa esplicitamente posizione per confutarle con le proprie
argomentazioni. Questo implica che delle contestazioni espresse in forma
generica o globale, come è ad esempio il caso della sola affermazione di
contestare riferita ad interi punti dell’allegato avversario, non soddisfa per
costante giurisprudenza le esigenze di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 170, n. 2 e 3; II CCA 25 agosto 1997 in re P. SA/P.), senza
che in tale rigore processuale possa essere ravvisato eccesso di formalismo (ICCTF
28 luglio 1997 in re D. SA/R. SA, consid. 5b).
- Con
la petizione l’attrice ha in sostanza addotto le seguenti circostanze:
- di
avere agito nell’ambito di un mandato conferitole fin dal 1986 dai coniugi
-
di
avere, nell’ambito di tale mandato, effettuato spese in favore dei coniugi per
complessivi fr. 13’699.65;
-
di
non essere stata rimborsata dell’importo in questione, oggetto, unitamente agli
interessi, della domanda condannatoria.
A
fronte di queste precise affermazioni, la convenuta nella propria succinta
risposta del 3 aprile 1991 si è limitata a contestare il conferimento dell’asserito
mandato (ad 1, pag. 3; ad 3, pag. 4), mentre -a prescindere dalle generiche ma
irrilevanti (cfr. consid. 1) diciture “integralmente contestato” e “recisamente
contestato”- non ha speso una parola per confutare l’avvenuto disborso da parte
dell’attrice dell’importo di fr. 13’699.65 in favore suo e del marito, e la
mancata restituzione all’attrice di tale importo.
Queste
omissioni non sono state colmate neppure con la duplica, di modo che dall’esame
degli allegati introduttivi delle parti si deve concludere per l’esistenza
dell’ammissione processuale della convenuta delle due circostanze poc’anzi
citate.
-
La
questione dell’esistenza del mandato è stata risolta dal Pretore con
motivazione che può essere condivisa, e comunque la stessa non risulta più
essere litigiosa in questa sede (cfr. le osservazioni all’appello), mentre
nella misura in cui i pagamenti effettuati dall’attrice sono stati ritenuti dal
Pretore esulanti dal rapporto di mandato, tale considerazione non risulta
prevalente rispetto a quella per cui essi sono nondimeno incontestatamente
avvenuti a completo vantaggio dei coniugi __________ Il
Pretore ha in effetti giustamente individuato per tale eventualità l’esistenza
di una gestione di affari senza mandato da parte dell’attrice, negando tuttavia
a torto il rimborso delle somme pagate, non verificandosi alcuna circostanza,
come il divieto della convenuta o del di lei marito, in forza del quale il
rimborso potrebbe essere negato (art. 2028 e 2031 CCI), e non potendosi opporre
all’attrice la mancata prova di avere impiegato fondi propri, dovendo semmai la
convenuta -che non vi ha provveduto- fornire la prova certa dell’avvenuto
rimborso.
-
Nonostante
l’ammissione procedurale di esborsi per complessivi fr. 13’699.65, ammissione
che rende superfluo il materiale probatorio di cui all’incarto del sequestro e
priva d’oggetto la sua contestazione da parte della convenuta, ribadita nelle
osservazioni all’appello (pag. 2), il credito dell’attrice va limitato a fr.
12’091.70, che è il totale corretto dell’addizione delle posizioni di spesa di
cui al doc. A, dovendosi rettificare d’ufficio l’errore di calcolo commesso
dall’attrice (art. 82 CPC), ed essendo inoltre l’ammissione della convenuta
smentita dalle risultanze degli atti (art. 170 cpv. 2 CPC in fine). Gli
interessi di mora al saggio del 5% decorrono dalla data del precetto esecutivo.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 12’091.70 oltre interessi al 5% dal 14
febbraio 1991.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 102647
del 14 febbraio 1991 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico della convenuta, che
rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a
carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 500.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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