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Numero d'incarto:
12.1997.243
Data decisione, Autorità:
09.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00243
Lugano
9 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.741 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 ottobre 1996 da
avv.
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’769.65
oltre accessori a titolo di onorario del mandatario;
Domanda
parzialmente avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento
limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 28
agosto 1997 ha accolto per fr. 8’256.75 oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3’902.60
oltre interessi;
Mentre
l’attore con osservazioni del 21 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
-
che
l’attore tra il 1991 e il 1994, momento in cui ha rinunciato ai mandati, ha
patrocinato il convenuto nell’ambito di problemi da lui avuti con la comunione
dei comproprietari del __________ __________ a __________ ed in
un’azione creditoria;
-
che
per le prestazioni effettuate l’attore ha emesso tre note onorari per
complessivi fr. 10’769.65, somma rimasta impagata e il cui incasso è oggetto
della presente causa;
-
che
nella risposta del 14 febbraio 1997 il convenuto ha riconosciuto la pretesa
limitatamente a fr. 3’402.60 oltre interessi, mentre per il resto si è opposto
alla petizione adducendo negligenze nell’esecuzione dei mandati, contestando la
fatturazione e ponendo in compensazione il danno derivatogli dall’intempestiva
rescissione del mandato da parte dell’attore;
-
che
nel giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato le note onorari dell’attore
ritenendole, in base agli atti e in applicazione della Tariffa dell’ordine
degli avvocati, giustificate per complessivi fr. 8’256.75 oltre interessi,
importo per cui ha accolto la petizione;
-
che
con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso
di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3’902.60 oltre interessi,
riproponendo in sostanza le argomentazioni di prima sede, che il Pretore
nemmeno avrebbe esaminato, essendosi egli limitato ad una verifica, peraltro
errata, della fatturazione dell’attore;
-
che
con osservazioni 21 ottobre 1997 l’attore ha postulato la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in diritto:
-
che
in primo luogo occorre dare atto al convenuto del fatto che la sentenza redatta
dal Segretario Assessore è lesiva del suo diritto di essere sentito nella
misura in cui ha totalmente omesso l’esame di sue ricevibili censure;
-
che
in effetti il giudizio impugnato è del tutto silente sulla doglianza del
resistente relativa all’esistenza di una pretesa risarcitoria in suo favore
conseguente all’intempestiva revoca del mandato da parte dell’attore;
-
che
è altresì stato omesso il giudizio sulle eccezioni di doppia fatturazione di
prestazioni e la negligenza nell’esecuzione di parte dei mandati;
-
che
tali omissioni non sarebbero da sole motivo di nullità del giudizio impugnato,
potendo le stesse essere sanate da questa Camera -ancorché non sia questo il
suo compito precipuo- in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello (II
CCA 18 marzo 1996 in re T./M. e B.);
-
che
la sentenza impugnata è tuttavia gravata da un ulteriore vizio procedurale;
-
che
il convenuto ha infatti ripetutamente contestato l’applicazione della Tariffa
dell’ordine degli avvocati fatta dall’attore nell’allestimento delle note onorari
in questione;
-
che
conseguentemente il giudizio del Segretario Assessore consiste all’atto pratico
nell’applicazione della TOA alle prestazioni dell’attore;
-
che
l’applicazione della TOA è demandata al Consiglio di moderazione, che giudica inappellabilmente
come istanza unica (art. 36 Lavv), e il cui giudizio vincola il giudice civile
(Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel
Ticino, in: Rep. 1991, pag. 305; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 1
n. 6);
-
che
il giudice civile confrontato con una contestazione riguardante l’applicazione
della TOA deve sospendere la procedura ed sottoporre la questione litigiosa al
Consiglio di moderazione (Rep. citato, pag. 309 e 310);
-
che
l’avere disatteso questo precetto procedurale comporta che il Segretario
Assessore si è pronunciato su una questione sottratta alla sua competenza
funzionale;
-
che
prima della crescita in giudicato del giudizio così prolato il vizio può essere
sanzionato da questa Camera (Rep. citato, pag. 308 e 309);
-
che
di conseguenza il giudizio impugnato deve essere annullato (art. 142 cpv. 1 lit.
a CPC) e gli atti rinviati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi;
-
che
le spese e la tassa di giustizia di questa procedura sono a carico dello Stato,
mentre non vi è motivo di attribuire indennità al convenuto, che non si è
avveduto del vizio procedurale e che in questa sede si è limitato alla
pressoché pedissequa riproduzione di sue precedenti comparse scritte;
Per i quali motivi, richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
La
sentenza 28 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è
annullata, e gli atti sono retrocessi al Pretore affinché si determini ai sensi
dei considerandi.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
300.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato.
Non
si dà luogo all’attribuzione di ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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