AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.244
Data decisione, Autorità:
18.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00244
Lugano
18 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura accelerata tendente alla revoca del sequestro
AC.96.5 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione 22 aprile 1996 da
(avv.
__________)
contro
(avv.
__________)
con cui
l’attrice ha chiesto la revoca del sequestro n. __________ decretato il 5
aprile 1996 dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 12 settembre 1997 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 25
settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 17 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Richiamato
il decreto 26 settembre 1997 del Presidente di questa Camera, che ha concesso
effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
4 aprile 1996 il convenuto ha instato per il sequestro di determinati beni asseritamente
di proprietà dell’attrice fino a concorrenza di fr. 800’000.-- oltre interessi,
invocando quale motivo di sequestro quello di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 2
LEF (doc. 28).
L’istanza
è stata parzialmente accolta dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4,
che con decreto 5 aprile 1996 ha sequestrato i fondi n. __________ e __________
di __________, e gli averi dell’attrice presso la ____________________ di
__________ fino a concorrenza dell’importo richiesto (doc. A).
B. Con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la revoca del provvedimento, contestando
l’esistenza del motivo di sequestro addotto.
Il
convenuto si è opposto alla petizione ribadendo l’esistenza di numerosi comportamenti
fraudolenti degli organi della società attrice, tendenti all’alienazione degli
attivi della società in favore degli azionisti e a detrimento delle pretese dei
creditori.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha esaminato i comportamenti della ditta
attrice considerati lesivi dal convenuto, ritenendo che per parte di essi si potrebbe
ammettere la verosimiglianza della sua volontà di trafugare i propri beni al
fine di sottrarsi ai propri obblighi.
Questo
sarebbe in particolare il caso per il tentativo di vendere l’immobile di
__________ gravato da un contratto di locazione in favore dell’azionista e
amministratrice __________ e di un diritto di abitazione in favore del di lei
marito __________, a sua volta azionista e amministratore dell’attrice,
destinando il provento dapprima ai creditori ipotecari, e per l’eccedenza alla
signora __________ in quanto asseritamente creditrice della società.
Fallito
il tentativo di vendita, l’attrice avrebbe costituito un diritto di compera in
favore della signora __________ al prezzo di fr. 1’750’000.--, importo
nettamente inferiore al valore commerciale del fondo e da solvere tramite
l’assunzione dell’onere ipotecario e, per fr. 500’000.--, mediante
compensazione con il credito vantato dalla beneficiaria nei confronti della
società, laddove dall’istruttoria risulterebbe l’intento della società di
favorire la propria azionista e amministratrice a scapito di altri possibili creditori.
Anche
quo alle vetture già di proprietà della società vi sarebbe il sospetto di comportamento
fraudolento, essendo le stesse state trasferite nel patrimonio personale della
signora __________ oppure a lei vendute ad un prezzo chiaramente di favore.
Dal
che la reiezione della petizione.
D. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile
nel senso della revoca del sequestro- e di quelle del resistente -che chiede
invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Nell'ambito
dell'azione di rivocazione del sequestro (art. 279 cpv. 2 della vecchia LEF, in
concreto ancora applicabile avendo subìto le norme procedurali sulla revoca del
sequestro, con la revisione della LEF in vigore dal 1 gennaio 1997, una
modifica non compatibile col procedimento qui dibattuto e già in corso da prima
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni: art. 2 cpv. 1 delle
disposizioni finali della nuova LEF; II CCA 28 luglio 1997 in re S./S.),
l'oggetto del procedimento è esclusivamente l'accertamento dell’esistenza della
causa di sequestro invocata tra quelle previste dall'art. 271 LEF (Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. edizione, Berna, 1993,
pag. 413; Brügger, SchKG Schweizer. Gerichtspraxis 1946-1986, ad art.
271, n. 33).
In
concreto l'oggetto del contendere riguarda l’esistenza o meno della causa di
cui all'art. 271 cpv. 1 cfr. 2 LEF, il convenuto avendo affermato che la
debitrice, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni,
avrebbe trafugato i suoi beni.
- Per
giustificare l’applicazione di una tale causa di sequestro, bisogna rendere verosimile
da una parte che, al momento in cui lo stesso è stato concesso (ZBJV
1948 p. 497 con rif.; Rep. 1955 p. 47 con rif.; Rechenschaftsbericht
TG 1988 p. 137 con rif.; Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art.
279 SchKG, Zurigo 1957, p. 72 e 73), il debitore aveva soggettivamente
l’intenzione di sottrarsi al pagamento di un debito e dall’altra che da un
punto di vista oggettivo, per raggiungere questo scopo, egli abbia cercato di
nascondere i suoi beni (Schindler, op. cit., p. 91). Il creditore è
pertanto tenuto a fornire degli indizi indicanti che il debitore cerchi di
sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via, celandoli, o
alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.
ed., pag. 371).
Ciò
può in effetti corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia
l'intenzione occulta di sottrarsi ai suoi impegni pecuniari: tale situazione,
suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di
vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis,
Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere
un sequestro (Ammon, Grundriss des SchKG, Berna 1980, p. 374).
Mentre
per la concessione del sequestro vero e proprio (che avviene inaudita altera
parte) basta che il creditore dimostri con un grado di verosimiglianza prima facie
l’esistenza delle condizioni poste dalla legge, nell’ambito di un’azione di
revoca del sequestro, come quella che qui ci occupa, il creditore dovrà
provarne la fondatezza (Schindler, op. cit., p. 68 e segg.; BlSchK
1989 p. 76) con un grado di verosimiglianza accresciuta (II CCA 13 giugno
1997 in re L. Ltd/H.; CEF 20 febbraio 1996 in re H. e llcc/L. con rif.; Schindler,
op. cit., p. 91 e segg.), pena la decadenza del provvedimento.
- La
prima censura dell’attrice alla sentenza pretorile riguarda una pretesa
violazione del suo diritto di essere sentita.
Il
Pretore non avrebbe ammesso agli atti il di lei memoriale conclusivo,
presentato al dibattimento finale del 2 luglio 1997, e avrebbe altresì
rifiutato la verbalizzazione dell’arringa conclusiva, e di conseguenza
l’attrice postula che il memoriale indebitamente rifiutato dal Pretore venga
acquisito agli atti.
La
censura si rivela ad un primo esame inconferente.
L’attrice
non afferma infatti, né esplicitamente né implicitamente, che la sentenza
pretorile a lei sfavorevole sarebbe in qualche maniera stata determinata dalla
mancata disamina delle argomentazioni di cui al suo allegato conclusionale, e
conseguentemente essa non chiede affatto l’annullamento della decisione
impugnata -che sarebbe l’ovvia conseguenza di un’effettiva violazione del
diritto di essere sentiti (art. 143 cpv. 1 CPC)- ma si limita invece a chiedere
che il suo allegato conclusionale venga ammesso in atti a questo stadio della
causa.
Se
non che, il provvedimento richiesto è pleonastico, ritenuto che la Camera adita
possiede piena cognizione, così che l’attrice poteva senz’altro includere nel proprio
appello quelle considerazioni dell’estromesso allegato conclusionale che essa
riteneva meritevoli di attenzione anche in seconda sede. Se ne deve perciò
concludere -a prescindere da ogni considerazione sulla corretta applicazione
degli art. 395 e 399 CPC da parte del Pretore- che l’attrice non ha subito
alcun pregiudizio che non potesse essere sanato nel corso della presente
procedura di appello, dal che l’inconsistenza della censura sollevata (cfr. II
CCA 26 settembre 1996 in re M. SA/C., in cui è stato ritenuto irricevibile
per mancanza di gravamen l’appello presentato per il motivo che a torto
sarebbero state ritenute ammissibili le conclusioni presentate dalla
controparte).
- La
seconda censura dell’attrice verte su una pretesa errata applicazione delle
norme transitorie della LEF entrata in vigore al 1° gennaio 1997, che avrebbe
condotto il Pretore, in applicazione del diritto previgente, a non includere
nei temi della causa la qualifica del convenuto di creditore dell’attrice.
La
censura è infondata.
Come
già rammentato al considerando 1, questa Camera ha già avuto modo di stabilire
che la revisione delle norme procedurali della LEF in tema di revoca del
sequestro non è compatibile con il procedimento qui dibattuto (II CCA 28
luglio 1997 in re S./S. citata), non potendosi in virtù del principio del
contraddittorio ammettere l’introduzione a processo iniziato di una nuova condizione
per il mantenimento del sequestro -quella della prova della verosimiglianza
dell’esistenza del credito-, non esistente al momento dell’inoltro degli
allegati introduttivi del sequestrante.
Ed
infatti, nella specie il convenuto nei propri allegati introduttivi ha
esplicitamente e correttamente indicato di non essere tenuto a dibattere la
questione dell’esistenza del credito vantato (risposta, pag. 3, 4, 8; duplica,
pag. 4, 8), così che del tutto irrilevante, nonché comunque tardiva, è
l’unilaterale riserva della trattazione anche di questo tema che l’attrice
avrebbe fatto con la sua lettera del 14 gennaio 1997 (appello, pag. 9), essendo
a quell’epoca ampiamente superata la fase dell’allegazione di nuovi argomenti
di fatto o di diritto.
Ne
discende l’irrilevanza ai fini del giudizio di quanto esposto alle pag. 8-20
dell’appello.
- Per
il resto, la sentenza impugnata è sicuramente condivisibile nella misura in cui
ritiene fornita la prova dell’esistenza di un’accresciuta verosimiglianza della
chiara volontà della società attrice di sottrarre ai propri creditori i propri
beni in favore degli amministratori e aventi diritto della stessa, o di parte
dei creditori medesimi.
5.1 L’attrice
non può in primo luogo essere seguita nel tentativo di limitare a priori
l’ipotesi di comportamenti fraudolenti del debitore ai soli atti di
disposizione simulati o a quelli direttamente volti all’occultamento di beni, e
quindi non riscontrabili contabilmente, ad esclusione invece degli atti -come
quelli in esame- regolarmente iscritti nella contabilità (appello, pag. 20-25).
Essa
dimentica infatti che, di principio, indipendentemente dall’esistenza di
riscontri contabili è proprio con il compimento di negozi giuridici reali, e
non simulati, che un bene viene sottratto al substrato disponibile per i
creditori, e che l’intento fraudolento oltre che dal riscontro di detti negozi
giuridici nei conti della società deve essere valutato anche e soprattutto
dalle concrete condizioni economiche delle transazioni, ed anche dalle persone
dei beneficiari, laddove la stipulazione in favore di organi della società
costituisce un fortissimo indizio in favore dell’intenzione di svuotare la società
in loro favore, o comunque almeno della volontà di ostacolare i creditori.
Il
solo fatto che le transazioni di cui si dirà qui di seguito figurerebbero nei
conti della società non permette perciò di escludere l’esistenza del motivo di
sequestro invocato dal convenuto.
5.2 Il
Pretore ha in primo luogo ravvisato la volontà dell’attrice di alienare uno dei
propri attivi di maggiore importanza a danno di parte dei creditori nel
tentativo di vendere il fondo di __________ destinando il ricavato in parte la tacitazione
dei creditori ipotecari, e per la rimanenza alla signora __________
L’attrice
insorge contro questa decisione affermando da un lato che essa non avrebbe
avuto altri creditori se non la signora __________ dal che l’impossibilità di
danneggiare chicchessia, e d’altra parte che non vi sarebbe stato alcun atto di
occultamento.
Le
argomentazioni sono inconsistenti.
La
negazione dell’esistenza di altri creditori avviene infatti in base al richiamo
di documentazione da lei stessa allestita o da affermazioni di propri mandatari
(cfr. p. es. il doc. B), disattendendo invece che ai fini della presente
procedura deve essere ritenuta, in conseguenza dell’avvenuta concessione del
sequestro, la verosimiglianza della qualifica di creditore del qui convenuto.
Quo
all’asserita mancanza di atti di occultamento, o comunque di comportamenti atti
ad ostacolare i creditori dell’attrice, non possono essere condivise le di lei
opinioni riferite agli episodi dell’annotazione a registro fondiario di un
contratto di locazione con la signora __________ e l’iscrizione di un diritto
di abitazione in favore del signor __________
A
prescindere dall’apparente contraddittorietà di questi diritti concessi
dall’attrice ai propri amministratori e azionisti -un contratto di locazione
mal si concilia con un diritto di abitazione per il medesimo immobile-,
l’attrice sul contratto di locazione si limita ad esaminare la secondaria
questione della congruità del canone pattuito, non avvedendosi che è la stessa
annotazione del contratto ad avere connotazione manifestamente abusiva nei
confronti dei propri creditori.
La
signora __________ non aveva infatti alcun ragionevole motivo per chiedere
l’annotazione del contratto: essa, unitamente al marito, controllava la società
attrice, di modo che non doveva temere né una disdetta anticipata della
locazione, né l’ipotesi della vendita del fondo a terzi, che avrebbe in ogni
caso dovuto avvenire con il di lei consenso.
Se
ne deve necessariamente dedurre che l’annotazione non era mirata a garantire la
continuità del rapporto di locazione, ma voleva unicamente costituire un
ostacolo per terze persone nell’ipotesi della realizzazione forzata dello
stabile.
Ancor
meno comprensibile nell’ottica di contraenti di buona fede è l’iscrizione, poco
tempo dopo l’annotazione del contratto di locazione (cfr. doc. 30), di un
diritto di abitazione vita natural durante in favore del signor __________ A
differenza della moglie, questi dalle affermazioni dell’attrice non risulta esserne
stato creditore, di modo che appare del tutto ingiustificata la concessione in
suo favore di un beneficio pari ad almeno fr. 60’000.-- all’anno (l’importo del
preteso canone di locazione) senza un apparente corrispettivo se non l’asserita
riconoscenza per la vendita del fondo all’attrice al medesimo prezzo al quale
egli l’aveva in precedenza acquistato (appello, pag. 28), motivazione a prima
vista risibile.
L’inutilità
dell’operazione risulta del resto evidente se si considera che la moglie era
già beneficiaria di un contratto di locazione annotato a registro fondiario, e
che comunque appare difficile concepire che anche senza il diritto di
abitazione il signor __________ potesse essere sloggiato dall’immobile contro
la sua volontà ritenuti i rapporti economici al riguardo delle azioni della
ditta attrice.
In
questo contesto, non è certo una valida giustificazione l’affermazione
dell’attrice del fatto che in caso di vendita del fondo il diritto di
abitazione sarebbe stato cancellato senza corrispettivo alcuno (appello, pag.
28), ma tale ammissione è semmai la prova lampante della natura simulata del
preteso diritto di abitazione, con l’evidente intento di ostacolare una
procedura di realizzazione avente per oggetto il bene immobile.
Tanto
basterebbe, a mente di questa Camera, per considerare realizzata la fattispecie
di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF.
5.3 E’
perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che anche l’episodio della
costituzione di un diritto di compera sul fondo in favore della signora
__________, la cui iscrizione è stata rifiutata in seconda istanza
dall’Autorità di vigilanza sul registro fondiario, non depone di certo a favore
della buona fede delle parti.
Dall’illuminante
riassunto dei fatti di cui ai considerandi 1 e 2 di quella decisione (doc. 42),
appare chiaro come l’iscrizione del diritto di compera sia stata richiesta
nelle more della procedura ricorsuale nell’intento di eludere la restrizione
della facoltà di disporre fatta annotare dal convenuto quale provvedimento conservativo
ex art. 170 LEF o per evitare che un nuovo provvedimento del genere venisse
postulato ed adottato.
Nell’appello
l’attrice si limita a rammentare, una volta ancora, che il convenuto non
sarebbe creditore e che il prezzo del diritto di compera sarebbe congruo, senza
invece prendere posizione sulle sospette circostanze della richiesta di iscrizione.
5.4 Stanti
questi chiari elementi, diviene persino superfluo esaminare l’episodio della
vendita delle due autovetture, dovendosi comunque confermare, secondo la comune
esperienza e senza riguardo per l’unico argomento difensivo dell’attrice
costituito dall’invocazione della mancanza di una perizia in proposito (appello
pag. 32), che almeno la vendita dall’attrice alla signora Weiss della vettura
BMW è avvenuta ad un prezzo (fr. 5’900.--) manifestamente inferiore a quello di
mercato (doc. 49.1, 49.2, 62).
Ne
segue la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
25 settembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4’950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 5’000.--
già
anticipati dall’appellante in misura di fr. 2’000.--, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 10’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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