AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.25
Data decisione, Autorità:
07.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00025
Lugano
7 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1222 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 15 maggio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’550.30
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente
della circolazione;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
961.40 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 20 dicembre 1996 ha respinto sia la petizione che la
domanda riconvenzionale;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 28 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 4 marzo 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
29 maggio 1991 in territorio di __________, e meglio presso la curva a gomito
di via _________ in cui questa si interseca con una strada che conduce in
località __________, la vettura Honda Accord condotta da __________ a, marito
dell’attrice, che percorreva via __________ in salita in direzione di
__________, è entrata in collisione con la vettura VW Caddy delle __________
condotta da __________ che scendeva lungo via _________ ed intendeva immettersi
nella strada privata che conduce a __________.
B. Con
la petizione l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo
che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del conducente
__________, il quale avrebbe circolato a velocità eccessiva ritenute la
pendenza e la limitata larghezza della strada.
Il
_________ avrebbe invece tenuto un comportamento corretto, dato che egli
avrebbe percorso la curva priva di visuale a passo d’uomo, e si sarebbe
immediatamente arrestato dopo aver visto il veicolo delle __________.
La
vettura dell’attrice in base all’art. 45 LCS sarebbe comunque stata prioritaria
nei confronti del veicolo delle __________, il cui conducente non sarebbe
riuscito ad arrestarsi in tempo utile a causa del suo comportamento imprudente.
Ne
discenderebbe l’obbligo della convenuta al risarcimento del danno di
complessivi fr. 15’550.30, di cui fr. 11’100.30 per la riparazione del veicolo,
fr. 600.-- per fermo tecnico, fr. 3’000.-- per il deprezzamento e fr. 850.--
per il patrocinio preprocessuale.
C. Nella
risposta del 28 agosto 1992 la convenuta ha chiesto la reiezione della
petizione.
L’incidente
sarebbe stato causato dalla violazione da parte del __________ del diritto di
precedenza del conducente _________ e dall’invasione da parte sua della corsia
percorsa dal veicolo delle __________.
Il
sinistro sarebbe infatti avvenuto ad un’intersezione alla quale il __________
si approssimava provenendo dalla destra, con il che egli sarebbe stato
prioritario nei confronti del __________.
Nulla
sarebbe perciò dovuto all’attrice, e in ogni caso non le contestate somme da
lei richieste. Sarebbe invece l’attrice ad essere debitrice della convenuta del
danno subito dal di lei veicolo di fr. 961.40, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attrice
con allegato 1° ottobre 1992 si è opposta alla domanda riconvenzionale.
Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha stabilito che l’incidente sarebbe avvenuto
tra due vetture circolanti sulla medesima strada, di modo che sarebbe infondata
la tesi della convenuta secondo cui vi sarebbe stata un’intersezione e vi
sarebbe stata la priorità del di lei veicolo.
Tornerebbe
per contro applicabile l’art. 45 LCS, secondo il quale è il veicolo che procede
in discesa a doversi fermare se l’incrocio di dei due veicoli è difficile.
Tuttavia
nella specie non sussisterebbero elementi di giudizio sufficienti per
determinare se vi è stata violazione di tale norma.
Non
vi sarebbero in particolare le indicazioni delle velocità dei protagonisti, i
rilievi planimetrici con le misure e le tracce di frenata, e degli accertamenti
peritali volti a stabilire quale dei due conducenti ha avvistato per primo
l’altro.
Dal
che la reiezione sia della petizione che della riconvenzionale.
F. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe correttamente accertato lo stato dei luoghi, ed in particolare
l’inesistenza di un’intersezione, come pure il principio dell’applicabilità in
favore dell’attrice dell’art. 45 LCS.
Egli
avrebbe però negato a torto l’esistenza di elementi sufficienti ad ammettere la
pretesa dell’attrice, quando invece gli stessi -velocità del non prioritario,
larghezza della strada e spazio di visibilità- sono stati acquisiti nel corso
del sopralluogo o risultano dalle ammissioni delle parti.
G. Nelle
osservazioni del 4 marzo 1997 la convenuta postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l’art. 45 cpv. 1 LCS, se sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna
l’incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende di
fermarsi tempestivamente per primo. Se l’incrocio è impossibile, il veicolo che
discende deve fare marcia indietro, a meno che l’altro non sia manifestamente
più vicino a uno spiazzo d’incrocio.
Secondo
l’art. 32 cpv. 1 LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze,
in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
Nei
punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente
deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visibilità e ai passaggi a
livello.
Da
questa norma l’art. 4 cpv. 1 ONC trae la regola empirica secondo cui il
conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello
spazio visibile, mentre se l’incrocio con altri veicoli è difficile la fermata
deve poter avvenire nella metà dello spazio visibile.
- Il
marito dell’attrice poco prima dell’impatto percorreva un tornante in salita,
senza possibilità di vedere oltre la curva in conseguenza della costruzione e
delle opere di recinzione, tra cui una fitta siepe, poste all’interno della
curva medesima (cfr. le foto 6 e 7 annesse al doc. 9).
Egli
ha dichiarato di avere arrestato la propria vettura immediatamente dopo essersi
avveduto del sopraggiungere del veicolo delle __________.
Premesso
che egli poteva scorgere detto veicolo solo dopo aver effettuato almeno parte
della curva -all’inizio della stessa la visibilità per lui era limitata alla
curva medesima-, a questa sua tesi si può senza dubbio dare credito sulla base
della posizione finale del veicolo dopo l’urto, risultante dallo schizzo
annesso al rapporto di polizia (doc. B e C), che indica che egli in pratica non
ha neppure portato a termine la curva.
Se
ne deve concludere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che egli stava
effettuando la curva ad una velocità estremamente limitata, e sicuramente -allorché
egli ha potuto godere di una visuale migliore, tanto da scorgere la vettura
delle ___________________ arrivo- che egli è stato in grado di arrestarsi nella
metà dello spazio visibile, così che nessun rimprovero può essergli mosso da
questo punto di vista.
Né
può essere senz’altro ammesso che il marito dell’attrice abbia indebitamente
invaso la parte sinistra della carreggiata e che l’urto sia avvenuto per questo
motivo: da una parte un simile comportamento non risulta dallo schizzo annesso
al rapporto di polizia, e d’altra parte va considerato che la strada in quel
punto non permetteva l’incrocio di due veicoli (esplicite in proposito le foto
n. 5 e 7 di cui al doc. 9), di modo che, a ben vedere, il comportamento del
_________ appare corretto da ogni punto di vista.
- Il
conducente __________ ha per sua parte ammesso di avere circolato
immediatamente prima della collisione alla velocità di circa 40 km/h (cfr. la
sua deposizione del 29 maggio 1991 annessa al rapporto di polizia doc. B; la
sua testimonianza nella presente causa; risposta e riconvenzionale, pag. 2).
Come
rettamente osserva l’attrice nel gravame, si tratta di una velocità
manifestamente eccessiva alla luce dello stato dei luoghi e della priorità di
chi, come il __________, sbuca dalla curva nei confronti di chi si appresta ad
affrontarla.
Verosimilmente
tale velocità del __________, equivalente a 11,1 m/sec, era dovuta al fatto che
egli non era intenzionato ad effettuare la curva in discesa sulla sua sinistra,
ma a proseguire nella sua direzione di marcia nella strada privata che si
diparte dalla curva medesima.
Evidentemente
ciò non lo giustifica agli occhi del prioritario.
Infatti,
a 40 km/h il solo spazio di reazione è di circa 10 m, mentre lo spazio di
frenata, oltretutto in discesa, è di almeno altri 10-15 m, e lo spazio di
arresto è perciò di almeno 20-25 m.
Stante
l’obbligo di arrestarsi nella metà dello spazio visibile, ne consegue che la
velocità di 40 km/h è adeguata per chi scende da via __________ solo fino a 50
m circa dalla curva presso la quale è avvenuta la collisione.
Il
_________ ha invece dichiarato di avere scorto il _________ allorché si trovava
all’altezza del cancello in legno che immette nella proprietà situata
all’interno della nota curva, ovvero alla distanza di 17-18 metri, così come
constatato in occasione del sopralluogo.
-
In
definitiva, l’esame del comportamento dei protagonisti del sinistro alla luce
degli atti consente di concludere, contrariamente a quanto è avvenuto nel
giudizio impugnato, per una chiara ed esclusiva responsabilità del conducente
__________ per avere circolato ad una velocità inadeguata alle circostanze,
tale da impedirgli di arrestare il veicolo da lui condotto prima di collidere
con quello condotto dal marito dell’attrice, il quale risulta per contro
essersi comportato in maniera del tutto corretta.
-
L’attrice
valuta il proprio pregiudizio in complessivi fr. 15’550.30 oltre interessi.
La
pretesa è solo in parte provvista di buon diritto.
5.1 I
costi di riparazione di fr. 11’100.30, attestati dalla fattura doc. G, non sono
stati seriamente contestati dalla convenuta negli allegati di causa -fatta
salva un’irrilevante contestazione globale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
170, n. 3)- e del resto collimano nella sostanza con le risultanze della
constatazione effettuata dall’esperto della convenuta (doc. H, che indica fr.
10’434.40), così che tale pretesa può essere ammessa per intero.
5.2 Analoghe
considerazioni valgono per la pretesa di fr. 600.-- per un veicolo sostitutivo
durante 10 giorni, che può pertanto a sua volta essere ammessa.
5.3 La
pretesa di fr. 3’000.-- per il deprezzamento del veicolo è per contro rimasta
allo stadio di puro parlato, avendo l’attrice omesso di fornire qualsivoglia
elemento di giudizio in proposito.
Gli
unici elementi probatori al riguardo sono stati forniti dalla convenuta e
depongono in senso contrario all’esistenza di siffatto credito (doc. 6 e 7),
che deve perciò essere disatteso.
5.4 Anche
la pretesa per il patrocinio preprocessuale risulta infondata, non potendosi
ammettere l’esistenza di una fattispecie complessa al punto da rendere
necessario l’intervento di un legale nella fase preprocessuale, se non quale
mezzo di pressione sulla controparte, il che però è irrilevante ai fini della risarcibilità
della pretesa (da ultimo: II CCA 30 aprile 1997 in re L./F.).
Le
pretese dell’attrice risultano pertanto fondate per i fr. 11’700.30 di cui alla
fattura doc. G oltre interessi al 5% dalla data del sinistro (Brehm, Berner
Kommentar, n. 97 ad art. 41 CO).
Ne
consegue, in tale misura, il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 gennaio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 11’700.30 oltre interessi al 5% dal 29
maggio 1991.
-
La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, che le
rifonderà fr. 960.-- per parte di ripetibili.
-
Invariati.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a
carico della convenuta, che le rifonderà fr. 500.-- per ripetibili parziali di
appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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