AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.275
Data decisione, Autorità:
09.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00275
Lugano
9 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.97.189
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 luglio 1997
da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 17 ottobre 1997, ha
parzialmente accolto condannando la convenuta a pagare all’istante l’importo di
Fr. 12’711.40 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1997 e parimenti, in
accoglimento di un’azione riconvenzionale, condannando l’istante a rifondere
alla controparte Fr. 480.90 oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1997.
Appellante,
con atto di appello 31 ottobre 1997, la parte convenuta contro il dispositivo
sull’azione principale che chiede di riformare nel senso che la domanda
dell’istante venga integralmente respinta mentre l’appellato, con osservazioni
11 novembre 1997, postula la reiezione dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti edi documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. __________ è stato alle
dipendenze della __________ dal 1989 fino al mese di gennaio 1997. Fino al 24
dicembre 1996 ha ricoperto anche la carica di amministratore unico della
società.
Egli si occupava in
particolare della gestione dei negozi __________, __________ e __________ e
__________ a per un salario mensile lordo di fr. 7'923.- compresa la 13.ma.
Il 23 gennaio 1997 la
__________ ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato per gravi
motivi.
B. La __________ ha
stipulato con la __________ un contratto collettivo di assicurazione malattia a
favore dei propri dipendenti. Lo stesso prevede il versamento di un’indennità
giornaliera pari all’80% del salario lordo in caso di inabilità al lavoro per
malattia, dal primo giorno fino ad un massimo di 720 giorni per caso nel corso
degli ultimi 900 consecutivi.
__________ è stato inabile al lavoro per malattia al 100% dal 15
marzo 1996 al 31 luglio 1996 e al 50% dal 1. agosto 1996 al 15 settembre 1996.
Durante tale periodo ha continuato a percepire lo stipendio pieno. Le indennità
giornaliere sono state versate fino al 31 maggio 1996 alla datrice di lavoro,
mentre da giugno 1996 a metà settembre 1996, su esplicita richiesta di
quest’ultima, direttamente a __________.
Il 14 novembre 1996
__________ si è nuovamente ammalato. Egli ha pertanto ricevuto il salario fino
al 13 novembre 1996. Per il periodo dal 14 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 la
__________ gli ha riversato l’importo corrispondente alle indennità ricevute
dall’assicurazione. Su quelle per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997 ha
invece trattenuto ogni mese fr. 1'000.-, su quella di aprile 1997 fr. 2'000.- e
su quelle di maggio e giugno 1997 l’intero importo.
C. Con istanza 23 luglio
1997 __________ ha convenuto la __________ in giudizio, chiedendo il pagamento
di fr. 18'462,05 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1997, pari alle indennità
di malattia di maggio e giugno 1997 trattenute dalla datrice di lavoro ed alla
tredicesima per il 1996. Egli ha inoltre domandato di ordinare alla __________
di versargli direttamente le indennità giornaliere per malattia.
All’udienza di discussione
del 25 agosto 1997, in occasione della quale l’istante ha ridotto la propria
pretesa a fr. 18'253,65, la __________ ha postulato la reiezione dell’istanza e
chiesto in via riconvenzionale il pagamento di fr. 480,90 oltre interessi al 5%
dal 25 agosto 1997. Essa ha fatto valere un credito di fr. 18'192,30.- nei
confronti dell’istante per le indennità giornaliere da quest’ultimo
indebitamente percepite da giugno a settembre 1996, in aggiunta al proprio
stipendio, e per merce acquistata per il __________ e per se stesso e mai
pagata. È stato per compensare tale credito che la __________ ha effettuato
delle trattenute sulle indennità giornaliere incassate in relazione al secondo
periodo di malattia dell’istante. Essa ha potuto in questo modo recuperare fr.
17'711,40, con uno scoperto ancora di fr. 480,90.
D. Con sentenza 17
ottobre 1997 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza presentata da
__________ e condannato la __________ al pagamento della somma di fr.
12'711,40, corrispondente alle indennità di malattia per i mesi di maggio e
giugno 1997, più interessi al 5% dal 30 luglio 1997, ritenendo che per tali
indennità non fosse possibile operare, siccome impignorabili, la compensazione.
È inoltre stato accertato il diritto di __________ di percepire direttamente le
indennità giornaliere versate dalla __________.
Il giudice di prima
istanza ha anche accolto la domanda riconvenzionale della __________ e
condannato __________ al versamento di fr. 480,90 più interessi al 5% dal 25
agosto 1997.
E. Contro tale sentenza
la __________ è insorta con appello 31 ottobre 1997 postulando la reiezione
dell’istanza ed il versamento di fr. 600.- a titolo di ripetibili alla convenuta,
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Nelle osservazioni 11
novembre 1997 l’appellato ha chiesto la reiezione del gravame, protestando
tasse, spese e ripetibili.
Degli argomenti delle
parti si dirà per quanto necessario nel seguito della motivazione di diritto.
Considerando
in diritto
- __________ era
legato alla __________ con un contratto di lavoro. Il 14 novembre 1996 si è
ammalato al 100%.
Giusta l’art. 324a CO, se
il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per motivi inerenti alla
sua persona, il datore di lavoro deve comunque pagare per un certo tempo il
salario, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per
più di tre mesi.
La disposizione
summenzionata è stata emanata nell’interesse del lavoratore ed è relativamente
imperativa (Schönenberger/Stählin, Zürcher Kommentar, n. 54 ad art. 324a
CO; 362 CO). Degli accordi che derogano a tale regime sono quindi validi
unicamente se prevedono delle prestazioni almeno equivalenti in favore del lavoratore.
Nella pratica i datori di
lavoro fanno uso di questa possibilità concludendo delle assicurazioni
d’indennità giornaliera per malattia a favore dei propri lavoratori (Schönenberger/Stählin,
op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; ; Streiff/v. Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht,
n. 13 ad art. 324a/b CO, Brühwiler, Kommentar, art. 324a CO, p. 164).
Beneficiario della prestazione assicurativa è in genere il lavoratore (Brühwiler,
op. cit., art. 324a CO, p. 164).
L’affiliazione a
un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia può avvenire nella forma
di un’assicurazione individuale o di un’assicurazione collettiva; in
quest’ultimo caso il lavoratore ha un diritto proprio verso l’assicuratore ai
sensi dell’art. 87 LCA (DTF 122 V 83, 120 V 42; Streiff/v. Känel,
op. cit., n. 13 ad art. 324a/b CO; Duc, Les assurances sociales en suisse,
p. 107 e seg.; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p.
175). Questo anche quando il contratto di assicurazione prevede che le
indennità giornaliere debbano essere versate al contraente: una simile
disposizione contrattuale regola infatti solo le modalità di pagamento delle
indennità giornaliere e non pregiudica in nessun modo i diritti del lavoratore,
che rimane il reale beneficiario (DTF 122 V 83).
Se la protezione
assicurativa è considerata equivalente a quella legale, il datore di lavoro è
liberato dall’obbligo di pagare il salario secondo l’art. 324a CO (DTF 120
V 42 e seg.; Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 164; Gnaegi,
Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, p. 135 e seg., p. 155; Schönenberger/Stählin,
op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; Streiff/v. Känel, op. cit., n. 13 ad
art. 324a/b CO). Vi è equivalenza quando le prestazioni assicurative coprono
almeno l’ammontare del salario minimo prescritto dall’art. 324a cpv. 2 CO (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., p. 84). Per un tale esame bisogna
considerare la durata, l’ammontare delle prestazioni assicurative e la quota di
partecipazione ai premi del datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 36 ad art. 324a CO).
- La __________ ha
stipulato con la __________ un’assicurazione collettiva malattia a favore dei
propri dipendenti. Essa prevede il versamento di un’indennità giornaliera pari
all’80% del salario lordo assicurato in caso di malattia, fino ad un massimo di
720 giorni nel corso degli ultimi 900 consecutivi. Le prestazioni sono versate
il primo giorno di malattia.
Secondo la giurisprudenza
e la dottrina, il versamento di indennità giornaliere pari al 60-80% del
salario per 720 giorni in un periodo di 900 giorni dà una copertura equivalente
a quella legale (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 36 ad art. 324a CO; Brühwiler,
op. cit., art. 324a CO, p. 168). In effetti, anche se le indennità
giornaliere coprono solo l’80% del salario, esse sono versate per un periodo
molto più lungo di quello legalmente prescritto (Brühwiler, op. cit.,
art. 324a CO, p. 166). L’assicurazione contratta dalla __________ garantisce
dunque una protezione dei propri lavoratori equivalente al regime legale.
- Occorre ora
esaminare la natura delle indennità giornaliere versate dall’assicurazione
malattia, in particolare se queste possono essere assimilate al salario e in
che misura possono essere compensate.
Secondo la giurisprudenza,
le indennità giornaliere versate da una cassa malati per incapacità temporanea
al lavoro hanno carattere di reddito sostitutivo e sono pertanto,
contrariamente all’assunto del primo giudice, relativamente pignorabili (DTF
119 III 16 e seg., 78 III 121; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., § 23 n. 47). Esse sono infatti destinate a
compensare la perdita di guadagno subita da un lavoratore durante la sua
malattia (DTF 78 III 121). Anche le altre forme di sostituzione di
reddito garantite dalle assicurazioni sociali, come ad esempio le indennità
giornaliere dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare, sono
considerate limitatamente pignorabili (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG,
4. ed. 1997, art. 93, n. 3 e segg.).
Ne consegue che le
indennità giornaliere versate dalla __________ sono da assimilare al salario.
Esse sono pertanto relativamente pignorabili e possono dunque essere poste in
compensazione giusta l’art. 323b CO.
- Resta però da
verificare se questo vale anche per le indennità giornaliere versate
dall’assicurazione dopo il licenziamento dell’appellato.
Secondo l’art. 336c CO, il
datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro se il lavoratore è
impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia non imputabile a
sua colpa per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Una risoluzione immediata
può tuttavia essere data in ogni momento, anche in tempo inopportuno (336c CO),
per cause gravi (Schönenberger/Stählin, op. cit., n. 34 ad art. 337 CO).
__________ è stato
sorpreso a sottrarre della merce in uno dei negozi della datrice di lavoro. Ciò
costituisce secondo la dottrina e giurisprudenza un motivo grave ai sensi
dell’art. 337 CO che consente la rescissione immediata del contratto di lavoro
(Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., 1995, n. 2895, 2886 e segg.),
peraltro mai contestata.
La risoluzione del
contratto per motivi gravi provoca la cessazione immediata del rapporto di
lavoro (Schönenberger/Stählin, op. cit., n. 37 ad art. 337 CO). Entrambe
le parti sono liberate dai propri obblighi: il lavoratore non è più tenuto a
lavorare e il datore di lavoro non deve più pagare il salario (Tercier,
op. cit., n. 2937).
Dal momento che il datore
di lavoro non è più tenuto a versare il salario, ci si può chiedere se le
prestazioni assicurative versate dopo la fine del rapporto di lavoro possono
ancora essere considerate una forma di reddito sostitutivo. Già si è visto che
quando il contratto di assicurazione prevede il versamento di indennità
giornaliere inferiori al salario pieno, il fatto che queste vengono versate per
un periodo più lungo di quello previsto dalla legge garantisce l’equivalenza di
prestazione necessaria per poter derogare all’art. 324a CO (Brühwiler,
op. cit., art. 324a CO, p. 166). Ne consegue che le indennità giornaliere
versate da un’assicurazione malattia devono essere parificate a un salario per
tutta la durata del periodo di protezione previsto dal contratto di
assicurazione. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che le
indennità giornaliere pagate sulla base di un’assicurazione infortuni
obbligatoria sono da assimilare ad un salario per il periodo di tempo coperto
dall’assicurazione (JAR 1993, p. 152 e segg.). A questo si aggiunge che
secondo la dottrina, qualora sia stata contratta un’assicurazione per perdita
di salario in caso di malattia che prevede il pagamento di indennità
giornaliera per un certo periodo, la durata del loro versamento non dovrebbe
dipendere dalla dissoluzione dei rapporti di lavoro (Gnaegi, op. cit.,
p. 289 e seg.).
Il contratto di
assicurazione stipulato dalla __________ con la __________ prevede il
versamento dell’80% del salario lordo per 720 giorni. Per tutto questo periodo,
le indennità giornaliere sono dunque da equiparare ad un salario,
indipendentemente dalla rescissione del contratto di lavoro avvenuta il 23
gennaio 1997. Le indennità giornaliere di maggio e giugno 1997 rientravano
infatti ancora nel periodo coperto dall’assicurazione. La questione della
compensazione delle pretese delle parti deve quindi essere interamente
esaminata alla luce dell’art. 323b CO.
- La __________ non
contesta di avere incassato le indennità giornaliere per i mesi di maggio e
giugno 1997, pari a fr. 12'711.40, e riconosce di essere debitrice verso
l’appellato di tale importo. Essa oppone tuttavia in compensazione un proprio
credito per le indennità giornaliere percepite da quest’ultimo da giugno a
settembre 1996, in contemporanea al salario.
Il lavoratore non ha
infatti diritto di ricevere sia il salario che le indennità giornaliere
dell’assicurazione malattia. Egli deve al contrario lasciarsi imputare sulle
proprie pretese salariali gli importi che ha ricevuto direttamente
dall’assicurazione (Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, p. 165). Non è
d’altra parte stata provata l’esistenza di un accordo fra le parti che
prevedesse il versamento al lavoratore sia dello stipendio che delle indennità
giornaliere dell’assicurazione malattia. Il credito vantato dall’appellante è
pertanto giustificato.
La compensazione è un modo
particolare di estinzione dei debiti le cui modalità sono sottoposte agli art.
120 e segg. CO. Le disposizioni sul diritto del lavoro prevedono tuttavia delle
limitazioni per la compensazione di salari. Giusta l’art. 323b cpv. 2 CO, il
datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore
soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti
per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.
Spetta al datore di lavoro
provare che il danno è stato commesso intenzionalmente (Schönenberger/Stählin,
op. cit., n. 16 ad art. 323b CO; Brühwiler, op. cit., art. 323b CO, p.
132). Un danno intenzionale è da ammettere in caso di furto o sottrazione
indebita (Brühwiler, op. cit., art. 323b CO, p. 133).
__________ i, oltre ad
essere stato impiegato della __________ era anche il suo amministratore unico.
Egli beneficiava dunque di una grande autonomia e indipendenza. In particolare,
poteva effettuare liberamente dei prelievi dal conto bancario della società.
Dall’istruttoria è emerso che è stato lui ad ordinare alla contabile della
società di scrivere alla __________ per chiedere di versare direttamente a lui
a partire dal mese di giugno 1996 le indennità giornaliere relative alla sua
malattia. Egli ha tuttavia continuato a prelevare ogni mese il proprio
stipendio, approfittando della propria posizione in seno alla società. Non
poteva non sapere che il suo modo di agire gli creava un illecito arricchimento
e avrebbe creato un danno alla __________. Se anche non rientrava nei suoi
scopi, l’appellato deve perlomeno avere preso in considerazione il fatto che
stava creando con il proprio comportamento un danno alla società appellante.
__________ non ha d’altra parte provato l’esistenza di un accordo particolare
con la società che lo abilitasse a ricevere unitamente alle prestazioni
assicurative anche lo stipendio. Il fatto che __________ non abbia subito
reagito non basta di certo per ammettere un suo consenso a tale modo di
procedere. Essa è inoltre subentrata nella carica di amministratrice della
società solo a partire dal mese di gennaio 1997, dopo le dimissioni di
__________. È probabilmente solo a quel momento che è venuta a conoscenza dei
prelievi dell’appellato. Non per niente le prime trattenute sulle indennità
giornaliere risalgono al mese di gennaio 1997, trattenute peraltro mai
contestate dall’appellato.
La compensazione poteva
quindi essere effettuata senza limiti.
-
Ne discende l’accoglimento
dell’appello per quanto riguarda il dispositivo del Pretore che obbliga
l’appellante a restituire l’importo trattenuto a __________ mentre non si vede
per quali motivi dovrebbe anche essere accolta la domanda intesa a riformare il
dispositivo che fa obbligo alla __________ di versare direttamente a __________
eventuali altre indennità. L’appellante al proposito non si spiega e tale
carenza rende nulla la sua domanda di appello (art. 309 cpv. 2 litt. f e 309
cpv. 5 CPC) e nemmeno afferma di avere altre pretese da porre in compensazione
così che eventuali altre successive trattenute di __________ di indennità
mensili spettanti a __________ dovranno essergli liberate.
-
Non si prelevano
tasse né spese (art. 343 CO). L’istante va considerato interamente soccombente
sia in prima che in seconda sede con l’obbligo quindi di versare alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello è
parzialmente accolto e il dispositivo 1. della sentenza impugnata - invariati
invece dispositivi 2. e 3. - è riformato come segue:
- L’istanza
di __________ intesa alla condanna al pagamento di __________ dell’importo di
Fr. 18’253.65 oltre interessi è respinta.
1.1. Tasse
e spese a carico dello Stato
1.2. L’istante
rifonderà alla convenuta Fr. 1’000.- per ripetibili.
II. Non si prelevano
tasse di giudizio e spese per la procedura d’appello mentre __________ è tenuto
a rifondere alla __________ l’importo di fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster