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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.283
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00283
Lugano
15 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.1688 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 22 dicembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53’851.15
oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 30 ottobre 1997 ha accolto per fr. 22’426.45 oltre
interessi;
Appellanti
entrambe le parti:
-
l’attrice
con atto di appello del 20 novembre 1997 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione;
-
la
convenuta con gravame anch’esso del 20 novembre 1997 ne chiede invece la
riforma nel senso dell’integrale reiezione della petizione;
Gravami dei quali è chiesta la reiezione
nei rispettivi memoriali di osservazioni;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello di __________
-
- se deve essere accolto
l’appello di __________
Ritenuto
in fatto:
A. A
partire dal luglio del 1991 la convenuta è stata incaricata dall’attrice de
“l’amministrazione contabile e gestionale” (doc. B) relativa all’esercizio
pubblico “__________ ” di __________, all’epoca gestito dall’attrice.
B. I
conteggi allestiti dalla convenuta sono serviti da base per le trattative
riguardanti la cessione del ristorante in questione dall’attrice a tale
__________, avvenuta a far tempo dal luglio del 1993, avendo quelle parti
pattuito la ripresa di attivi e passivi dell’esercizio sulla base di un
bilancio e di conteggi al 30 aprile 1993 ed esplicitamente escluso la
responsabilità del __________ per debiti non figuranti nei conteggi in
questione (doc. D, punti 2 e 3).
C. Ritenendo
che a seguito di negligenze della convenuta nell’esecuzione dei propri compiti
i conteggi determinanti per la cessione dell’esercizio non abbiano tenuto conto
di posizioni debitorie esistenti per complessivi fr. 53’851.15, l’attrice con
la petizione ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale
importo invocando la di lei responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 398
cpv. 2 e dell’art. 97 CO.
D. Nella
risposta del 14 marzo 1996 la convenuta si è opposta alla petizione contestando
la propria asserita negligenza, ed evidenziando invece quella dell’attrice, che
non avrebbe trasmesso la documentazione contabile necessaria o non l’avrebbe
trasmessa tempestivamente, così che sarebbero mancate le premesse necessarie ad
una corretta esecuzione dei compiti ricevuti.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
rapporto contrattuale da giudicare ai sensi degli art. 394 e segg. CO, ha
ritenuto che la convenuta non avrebbe adempiuto con la dovuta diligenza al
mandato affidatole.
Dovendosi
ritenere a seguito di tale negligenza la mancata contabilizzazione di passivi
per complessivi fr. 44’852.90, ma dovendosi altresì considerare importanti
responsabilità dell’attrice per questa situazione, si giustificherebbe di
accordare il risarcimento del danno nella misura della metà, ovvero per fr.
22’426.45 oltre interessi.
F. Con
il proprio appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel
senso della reiezione della petizione.
Essa
sostiene che il suo operato non sarebbe stato causale per il verificarsi
dell’asserito danno, che comunque un eventuale nesso causale sarebbe stato
interrotto dal comportamento dell’attrice, e che infine non vi sarebbe la prova
del fatto che il __________ avrebbe acquistato l’esercizio pubblico conoscendo
la reale portata dei debiti da assumere.
G. Nel
proprio gravame l’attrice ha invece chiesto che la sentenza pretorile sia
riformata con l’integrale accoglimento della petizione.
A
torto il Pretore avrebbe infatti ritenuto delle responsabilità a suo carico e
pure a torto avrebbe limitato il danno a soli fr. 44’852.90, dovendosi invece
ammettere l’integrale ed esclusiva responsabilità della convenuta per l’intero
importo di fr. 53’851.15.
H. Delle
argomentazioni dei rispettivi memoriali di osservazioni all’appello
-concludenti per la reiezione del gravame avversario- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella fattispecie
controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e
fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza
(art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (per tante: II CCA 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste
un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio
subito dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in
base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna
colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
- Il
danno, l’accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici
costituisce questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la situazione
patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che
sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF
104 II 199; II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm, Berner Kommentar,
n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 62; Oftinger, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42).
2.1 L’attrice
individua il proprio asserito danno nell’importo di fr. 53’851.15,
corrispondente a debiti del __________ che a seguito di omissioni della
convenuta non sarebbero stati inclusi nei conteggi posti a base della cessione
dell’esercizio, e che per questo motivo il __________ non avrebbe assunto, con
la conseguenza che essi sarebbero rimasti a carico dell’attrice (petizione,
punto 4, pag. 5 e 6; appello, punto 2, pag. 7).
2.2 Siffatta
nozione del danno non può essere senz’altro condivisa.
L’attrice,
senza spendere una sola parola sul tema, sembra in effetti dare per scontato
che il __________ avrebbe, senza corrispettivo, accettato di assumersi
qualsiasi maggiore importo per debiti che fosse risultato dai conteggi annessi
alla convenzione.
Una
simile soluzione non è invece in alcun modo da presumere, ed è anzi contraria
alla comune esperienza e all’ordinario andamento delle cose in materia
commerciale. Si deve infatti considerare che la convenzione stipulata
dall’attrice con il __________ (doc. D) è nella sua sostanza economica la
vendita dell’inventario e dell’attività del ristorante in questione, fondata
giuridicamente sul libero consenso delle parti al riguardo delle condizioni ivi
previste. Anche se la prestazione del __________ non ha comportato pagamenti in
favore dell’attrice, ma unicamente l’assunzione di debiti esistenti nei
confronti di terzi (doc. D, punti 2.2-2.8), non esiste alcun automatismo
giuridico in virtù del quale egli avrebbe dovuto assumersi ulteriori fr.
50’000.-- e rotti di debiti qualora essi fossero stati contabilizzati, ma al
contrario, stante la natura bilaterale dell’accordo e dovendosi presumere fino
a prova del contrario che la convenzione stipulata rispecchi negli intenti
delle parti l’equivalenza delle prestazioni contrattuali, si deve desumere che
egli non avrebbe accettato senza corrispettivo ulteriori aggravi. Indicativo in
tal senso è del resto il fatto che egli non ha accettato di assumersi tutti i
debiti dell’esercizio, ma ha al contrario posto dei limiti quo ai debiti nei
confronti della convenuta (doc. D, punto 2.2), mentre sorprendente è il fatto
che nessuna delle parti abbia avvertito l’esigenza di chiamare a deporre
l’acquirente __________ così che la sua eventuale disponibilità ad assumersi
ulteriori debiti deve ritenersi non provata, e questo nonostante la diversa
opinione del teste __________ che ipotizza un’improbabile (e giuridicamente
discutibile) disponibilità del __________ in sede di accordi preliminari ad
“un’assunzione generale ed illimitata di tutti i creditori che la gestione
__________ avesse prodotto sino al momento della cessione” (verbale, pag. 4).
Non
vi è perciò, in definitiva, alcuna ragionevole prova del fatto che senza
l’evento dannoso la situazione patrimoniale dell’attrice sarebbe stata
differente da quella che si è verificata a seguito delle asserite negligenze
della convenuta, sulle quali non vi è di conseguenza più necessità di chinarsi.
Dovendosi
negare l’esistenza o comunque la prova del sussistere di un danno risarcibile,
ne devono conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame
dell’attrice e l’accoglimento di quello della convenuta.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 novembre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 ottobre 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
-
La petizione 22 dicembre 1995 di
__________ ed __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 295.-- sono a carico
dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 3’500.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla
convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
20 novembre 1997 di __________ ed __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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