AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.37
Data decisione, Autorità:
16.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00037
Lugano
16 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.204 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
promossa con petizione 26 marzo 1991 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 173’670.30
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via
definitiva sul fondo n. __________ di __________ di un’ipoteca legale di pari
importo complessivo;
Domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 13 gennaio 1997 ha accolto per fr. 101’136.70 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 14 febbraio 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
81’820.20 oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 20 marzo 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto nel 1989 ha appaltato all’attrice opere da capomastro nell’ambito del
risanamento e del parziale ampliamento della costruzione di cui al fondo n.
__________ di __________, opere che non sono state terminate avendo l’attrice
lasciato il cantiere il 18 giugno 1990.
Per
le opere eseguite l’attrice ha chiesto una mercede di complessivi fr.
248’670.30, con un saldo rimasto impagato, dedotti fr. 75’000.-- di acconti, di
fr. 173’670.30 oltre interessi, oggetto della presente causa.
B. Il
convenuto nel proprio allegato responsivo si è opposto alla petizione.
All’attrice
potrebbe essere unicamente riconosciuta una mercede di fr. 167’285.60, dalla
quale, oltre agli acconti, dovrebbero però essere dedotti i danni di vario
genere causati da inadempienze e ritardi dell’appaltatrice, con il che nulla
sarebbe più dovuto alla procedente.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto disciplinato dalle norme SIA, ha quantificato in fr.
182’260.30 la mercede spettante all’appaltatrice, con un saldo in suo favore,
dedotti i fr. 75’000.-- di acconto, di fr. 107’260.30.
Su
questo importo andrebbero compensate le pretese risarcitorie del committente,
ammesse dal Pretore per complessivi fr. 6’123.60, dal che l’accoglimento della
petizione per la differenza di fr. 101’136.70 oltre interessi.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione limitatamente a fr. 81’820.20 oltre interessi,
asserendo che il Pretore avrebbe respinto a torto tutta una serie di pretese
compensatorie del committente ammontanti nel complesso a fr. 25’440.10.
Sarebbe
inoltre errato il saggio degli interessi di mora, ammessi all’8% sul credito e
al 7% sull’ipoteca legale definitiva.
E. Nelle
osservazioni del 20 marzo 1997 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non vi sono più contestazioni sulla natura del
contratto stipulato dalle parti e sull’ammontare della mercede spettante
all’attrice, dopo deduzione dell’acconto, stabilita dal Pretore in fr.
107’260.30.
Rimangono
per contro litigiose alcune pretese compensatorie del convenuto, conseguenti ad
asserite e contestate inadempienze dell’attrice.
- Pretese
per il ritardato compimento dell’opera
Il
Pretore ha negato qualsivoglia responsabilità dell’attrice in relazione al
ritardo nel compimento dell’opera, da un lato per il motivo che la licenza
edilizia sarebbe stata ottenuta solo il 6 dicembre 1989 -con il che sarebbe
stato materialmente impossibile rispettare il termine del 20 dicembre previsto
dall’offerta-, e d’altro canto il perito avrebbe indicato in 4-6 mesi la durata
presumibile dei lavori, e pertanto essendo i lavori stati sospesi in giugno ad
opera quasi compiuta, nemmeno si potrebbe ritenere un particolare ritardo a
carico dell’impresa.
Il
convenuto contesta queste argomentazioni rilevando innanzitutto che il termine
di consegna previsto dall’offerta non gli sarebbe opponibile, non avendola le
parti sottoscritta.
Farebbero
invece stato i contratti realmente stipulati dalle parti, i quali avrebbero
previsto termini di consegna per le varie parti dell’opera che l’attrice non
avrebbe rispettato.
Questa
non potrebbe nemmeno discolparsi adducendo il ritardo nel rilascio della
licenza edilizia, dato che essa sarebbe giunta solo tre settimane dopo la data
prevista, ed inoltre nemmeno si potrebbe affermare che le opere al 18 giugno
1990 erano quasi compiute, dovendosi per contro ritenere che per completarle
sono occorsi circa due mesi.
2.1 La
prima questione da accertare per potere decidere dell’eventuale ritardo
dell’artigiano è quella a sapere se le parti hanno pattuito un termine di
consegna.
2.1.1 Il
capitolato d’appalto, annesso al modulo d’offerta per le opere da capomastro,
indica per il compimento delle opere il termine del 20 dicembre 1989 (doc. N,
punto 9).
Vi
è però più di un motivo per dubitare dell’esistenza di una reale pattuizione in
tal senso.
In
primo luogo lo stesso convenuto si diparte da quel documento, sostenendo che
non risulterebbe un espresso consenso delle parti sul suo contenuto (appello,
punto 4, pag. 3), il che appare vero.
Inoltre,
come egli rettamente osserva, il capitolato concerne solo una parte delle opere
di risanamento della costruzione, mentre altre opere sono esplicitamente
escluse (doc. N, pag. 1 in fine), così che si deve necessariamente ritenere che
il termine di consegna dell’opera finita non può essere stato quello del 20
dicembre 1989, basato oltretutto sulla premessa, non verificatasi, della
concessione della licenza edilizia alla metà del mese di novembre.
2.1.2 Il
convenuto nel proprio gravame (pag. 4) adduce invece dei termini che sarebbero
stati pattuiti tra le parti per la consegna delle singole parti dell’opera e
che risulterebbero alle pag. 4-9 della proposta di liquidazione doc. L.
Contrariamente
alla sua tesi, nemmeno da tali documenti si può tuttavia evincere con la dovuta
sicurezza la pattuizione in forma vincolante dei termini di consegna ivi
descritti.
Si
deve infatti da un lato rilevare che detti termini sono indicati solo in via
approssimativa (doc. L, pag. 4: “salvo brutto tempo”, pag. 8 a retro: “termini
massima”), ma soprattutto che essi sono stati indicati l’11 e il 12 ottobre
1989 (pag. 4 e 6) senza esplicito riferimento alla questione della licenza
edilizia e perciò, secondo l’ordinario andamento delle cose, dando per scontata
la possibilità di iniziare immediatamente i lavori (sicuramente in tal senso
l’indicazione di un termine al 31 ottobre 1989 per il compimento dei lavori di
cui alla pag. 4).
Essendo
invece la licenza edilizia stata ottenuta solo il 6 dicembre 1989, i termini di
cui al doc. L perdono ogni significato, non potendosi nemmeno ammettere che gli
stessi vengano semplicemente prorogati del tempo intercorso fino
all’ottenimento della licenza edilizia, dovendosi ammettere, già solo secondo
la comune esperienza, una maggiore incidenza del fattore meteorologico nel caso
di esecuzione d’opera durante l’inverno invece che durante l’autunno.
2.1.3 Analoghe
considerazioni devono valere al riguardo delle risultanze dell’interrogatorio
formale del convenuto, che afferma che al momento della firma del contratto -si
presume che egli si riferisca ai predetti annessi del doc. L- gli fu garantito
il termine dei lavori per la fine dell’anno, eccezion fatta per la
pavimentazione e la sistemazione esterna.
2.1.4 Sulla
base di questi elementi, ritenuti cioè le approssimative indicazioni fornite
dell’appaltatrice al momento della stipula, il ritardo nella concessione della
licenza edilizia -che implicava in ogni caso la necessità di rinegoziare i
termini di consegna- e la conseguente necessità di eseguire tutti i lavori in
inverno e all’inizio della primavera, questa Camera non può raggiungere il
convincimento dell’avvenuta stipula di un termine vincolante per la consegna
dell’opera compiuta.
Questo
non significa evidentemente che il suo compimento sia stato lasciato
all’arbitrio dell’appaltatrice, dovendosi piuttosto ammettere che il
committente nelle note circostanze poteva attendersi la consegna dell’opera
-riservata la parte esterna- all’incirca per la fine di aprile del 1990, e
questo indipendentemente dal fatto che il perito abbia indicato in 6 mesi la
durata dei lavori, essendosi il costruttore dichiarato disponibile ad
un’effettuazione più rapida.
Trattandosi
di un termine indicativo, decorso lo stesso il committente avrebbe potuto e
dovuto costituire formalmente in mora l’appaltatrice, assegnandole un congruo
termine per il compimento dell’opera (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
edizione, n. 659 e 667), il che non risulta tuttavia essere avvenuto, né il
convenuto lo sostiene (cfr. appello, punti 4-8).
2.1.5 Ci
si potrebbe chiedere se non debba ammettersi una diversa soluzione almeno per
quanto riguarda l’appartamento al piano mansardato, locato alla signora
__________.
Sembrerebbe
in effetti dalla corrispondenza preprocessuale (doc. 7, 8) che la sistemazione
di quell’appartamento poteva essere fatta in base ad una precedente licenza
edilizia del 13 settembre 1989 (menzionata nel doc. O), concessa “per lavori
interni” (doc. 7), così da dovere ammettere l’esistenza di un diverso termine
di consegna almeno per questa parte dell’opera.
Si
tratta tuttavia di elementi troppo labili per poter divergere da quanto
indicato ai precedenti considerandi: le lettere doc. 7 e 8 costituiscono
l’unilaterale opinione del convenuto stesso, ed hanno perciò una limitata forza
probatoria, mentre la licenza edilizia del 13 settembre 1989 non figura in
atti, così che non se ne può conoscere l’esatta portata.
2.2 Dovendosi
confermare, seppure in base a diverse argomentazioni, l’accertamento pretorile
secondo cui non vi sarebbe stata ritardata consegna dell’opera, devono essere
respinte le pretese del ricorrente di complessivi fr. 4’210.-- (appello, pag.
7), e di fr. 5’511.20 (pag. 8).
- Pretese
per difetti dell’opera
Il
convenuto sostiene che il Pretore avrebbe omesso di esaminare due sue pretese
relative ad un’infiltrazione d’acqua e alla difettosa fissazione delle tegole
del tetto, per complessivi fr. 1’770.30.
La
censura è fondata.
Dette
pretese risultano in effetti a pag. 11 dell’allegato responsivo e sono sufficientemente
sorrette dalla documentazione prodotta dall’appellante (doc. 16-19), di modo
che esse possono essere accolte così come formulate.
- Risarcimento
dei costi della procedura di contravvenzione
L’appellante
rivendica a tal titolo l’importo di fr. 1’000.-- negatogli dal Pretore, di cui
fr. 500.-- per la multa vera comminata dal Municipio di __________ per
l’esecuzione di lavori non autorizzati (doc. O, 32), fr. 100.-- e fr. 400.-- di
tassa di giustizia e spese di patrocinio nella procedura ricorsuale (doc. 33,
34).
La
pretesa è del tutto infondata.
A
prescindere dalla questione a sapere se la multa in quanto tale costituisca,
vista la sua natura penale e personale, una posizione di danno suscettibile di
essere risarcita (in senso contrario: DTF 115 II 72; II CCA 1°
aprile 1993 in re R./B.), il rimborso dei fr. 500.-- deve essere negato già
solo perché l’argomento principale del giudizio pretorile, secondo cui vi
sarebbe responsabilità del convenuto per il motivo che egli svolgeva funzione
di direttore dei lavori, è rimasto all’atto pratico del tutto incontestato.
Il
rimborso dei costi della procedura ricorsuale deve per contro essere negato per
il semplice motivo che tale procedura era del tutto ingiustificata, di modo che
i relativi costi rappresentano unicamente un aggravamento del pregiudizio
costituito dalla multa, aggravamento causato dal solo convenuto e per questo
motivo destinato a rimanere a suo carico.
- Risarcimento
per i disagi subiti da __________
Il
convenuto rivendica a tal titolo fr. 4’800.--, corrispondenti a fr. 30.--
all’ora per 160 ore, sostenendo che tale sarebbe il danno subito da __________,
e da lui risarcito, per essere dapprima rimasta nel precedente magazzino, sito
a oltre 300 metri dalla sede, e per avere in seguito avuto anche nel nuovo
magazzino difficoltà nello scarico delle proprie merci e nel trasporto in
magazzino.
La
pretesa è manifestamente infondata.
A
prescindere dal fatto che possono sorgere giustificati dubbi sulla possibilità
di considerare, ai fini di questa causa, __________ quale soggetto giuridico
disgiunto dal convenuto stesso, non vi è agli atti alcuna prova oggettiva del
fatto che __________ abbia avuto un dispendio supplementare di tempo di 160
ore, e che dette ore costino a __________ fr. 30.-- l’una (medesima situazione
in: II CCA 27 giugno 1997 in re T. SA/N.S. AG).
Non
vi è inoltre prova alcuna del pagamento dei fr. 5’400.-- pretesi da __________
-il doc. 51 è una semplice fattura-, ma quand’anche lo stesso fosse stato
effettuato, non si potrebbe addebitare all’attrice un pagamento della cui
giustificazione non vi è la prova certa.
In
siffatte circostanze -senza neppure necessità di esaminare l’esistenza
dell’asserita inadempienza dell’attrice-, ben si può affermare che il convenuto
avrebbe dovuto resistere alle richieste di __________ almeno fino a che egli
fosse da questa stato convenuto in causa, per poi denunciare la lite
all’attrice e disinteressarsene.
Avendo
ceduto senza riserve alle di lei richieste -almeno così afferma il convenuto-
egli sopporta l’onere della prova del fondamento e della congruità della
pretesa di __________, onere che egli ha chiaramente disatteso in questo
processo, senza nemmeno che egli possa trarre diritto dall’asserita mancata
contestazione della pretesa da parte dell’attrice (appello, punto 14, pag. 10),
trattandosi di pretesa compensatoria della parte convenuta, per la quale questa
è gravata dell’intero onere probatorio, senza potersi valere in via analogica
del disposto di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC (per tante: II CCA 10 giugno
1994 in re T./R. SA in liq.).
- Sul
saggio degli interessi di mora
A
giusta ragione il convenuto chiede che il saggio degli interessi di mora sia
ricondotto a quello legale del 5%, non figurando negli allegati introduttivi
dell’attrice l’adduzione di fatti che permetterebbero di accordare interessi in
misura maggiore.
Una
diversa soluzione non può essere giustificata -come erroneamente ritenuto dal
Pretore- sulla base delle norme SIA, che non risultano nella specie essere
state esplicitamente pattuite (il doc. N non essendo stato sottoscritto dal
committente) e che le stesse parti nemmeno hanno invocato in sede di allegati
introduttivi.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La
limitata riforma del giudizio pretorile non giustifica ancora di modificare il
riparto di spese e ripetibili adottato dal primo giudice, e anche in questa
sede va ritenuta una preponderante soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
14 febbraio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 gennaio 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente
accolta.
1.1. __________,
è condannato a pagare a __________, fr. 99’366.40 oltre interessi al 5% dal 19
agosto 1990.
1.2 E’
fatto ordine all’Ufficio del registro fondiario di Mendrisio di procedere
all’iscrizione in via definitiva in favore __________o, di un ipoteca legale
dell’artigiano per fr. 99’366.40 oltre interessi al 5% dal 19 agosto 1990
gravante il fondo n. __________ di __________ di proprietà di __________.
- e 3. Invariati.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a
carico dell’attrice, alla quale il convenuto rifonderà fr. 700.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Sud, e all’Ufficio del registro fondiario di
Mendrisio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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