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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.38
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00038
Lugano
20 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 12497
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1994
da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
che
il Pretore, con decisione 8 novembre 1996, ha stralciato dai ruoli per
desistenza compensando tra le parti l’indennità ripetibile.
Appellante
la parte convenuta la quale con appello 2 dicembre 1996, chiede che in riforma
del giudizio sulle spese la controparte sia tenuta a versarle l’importo di Fr.
2’500.- per ripetibili mentre l’attore, con osservazioni e appello adesivo,
postula l’annullamento del decreto di stralcio.
Trasmesso,
per ragioni di competenza, l’incarto dalla I Camera civile (inc. no. 11.96.189)
alla II Camera civile.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con la causa che ci
occupa l’attore ha chiesto che fosse annullata una delibera votata in occasione
dell’ assemblea generale della FOFT tenutasi il 26 marzo 1994.
Al termine dell’udienza di
audizione testi del 23 ottobre 1996 il Pretore ha fatto verbalizzare che
“l’attore comunicherà entro il 15 novembre 1996 se intende mantenere la
petizione”.
Con lettera 6 novembre
1996 il patrocinatore dell’attore ha scritto nei seguenti termini al Pretore:
“a
seguito dell’udienza del 23 ottobre 1996 ho interpellato il mio cliente ai fini
di decidere se egli intendesse o meno mantenere la petizione.
Ritenuta
la disponibilità della controparte di rinunciare alle ripetibili e ritenuto
l’esito delle audizioni testimoniali......, il mio cliente dichiara di ritirare
la domanda formulata mediante petizione 25 maggio 1994.
Pertanto
a queste condizioni la causa di cui all’incarto a margine può essere stralciata
dai ruoli.”
- Con decreto 8
novembre 1996, apposto a tergo della lettera dell’attore, il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli ed ha compensato le ripetibili.
Contro la pronuncia sulla
spese si aggrava la convenuta la quale chiede le venga riconosciuta
un’indennità per ripetibili di Fr. 2’500.-. A sostegno della sua pretesa
argomenta che non ha mai rinunciato alle ripetibili delle quali si è parlato,
informalmente e senza alcuna rinuncia definitiva e vincolante da parte sua, in
occasione dell’udienza istruttoria del 23 ottobre 1996.
L’attore confrontato con
l’appello della controparte insorge pure lui, con appello adesivo, nei
confronti del decreto di stralcio chiedendone l’annullamento per il fatto che
il ritiro della causa era condizionato dalla rinuncia della controparte ad
ottenere ripetibili e che, pretendendo invece l’indennità come alle motivazioni
dell’appello, la rinuncia non ha più ragione di essere e la causa continuata
con il dibattimento finale.
- Una dichiarazione di
stralcio é inappellabile e quindi un appello che verta sulla validità
dell'acquiescenza é inammissibile (il problema potrebbe essere vagliato tutt'al
più, dandosene gli estremi, nell'ambito di una restituzione in intero) mentre
invece la contestazione dell'esistenza stessa dell'acquiescenza -
rispettivamente della situazione processuale che ha portato allo stralcio come
avviene in concreto con l’appello adesivo - siccome in contrasto con la realtà
processuale rende ricevibile il gravame (I CCA 13 ottobre 1994 G. c.
B.; II CCA 8 maggio 1996 R. c. S. SA).
È pacifico che la rinuncia
a proseguire nella causa, così come dichiarata dall’attore con lo scritto del 6
novembre 1996, fosse condizionata alla disponibilità della controparte di
rinunciare alle ripetibili. Il Pretore ha dato per scontato questo presupposto,
probabilmente rifacendosi alle discussioni avvenute tra le parti in occasione
della precedente udienza. Ciò non è però stato il caso poiché la convenuta,
come appare dalle motivazioni del suo appello, nega di aver mai rinunciato a
quell’indennità. In queste condizioni la dichiarazione di ritiro della
petizione di causa non poteva avere alcun effetto pratico e di conseguenza non
poteva condurre allo stralcio della causa.
-
Inoltre, proprio
perché la rinuncia era condizionata ad un atteggiamento della controparte che
non risulta da alcun atto processuale, il Pretore avrebbe dovuto, prima di
stralciare la causa dai ruoli, sentire la parte interessata e quindi prendere
atto degli eventuali accordi o disaccordi intervenuti tra le parti sulla
ripartizione di spese e ripetibili. Il non averlo fatto rende nullo il decreto
ai sensi dell’art. 142 litt. b) CPC per violazione del diritto di essere
sentito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 4).
-
Non si prelevano
tasse e spese per la procedura d’appello mentre lo Stato verserà alle parti
l’importo di Fr. 150.- ciascuna per ripetibili d’appello in considerazione del
fatto che l’esito positivo della procedura di seconda istanza è frutto di
un’iniziativa processualmente scorretta del primo giudice (I CCA 27
settembre 1993 P. c. P. e II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.).
Per i quali motivi
pronuncia
-
Il decreto di
stralcio 8 novembre 1996 del Pretore di Bellinzona nella causa inc. no. 12497
(OA 96.335) è dichiarato nullo.
-
Non si prelevano
tasse o spese mentre lo Stato verserà alle parti Fr. 150.- ciascuna per
ripetibili d’appello.
-
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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