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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.97
Data decisione, Autorità:
30.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00097
Lugano
30 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa DI.96.160 della Pretura del distretto di Bellinzona in materia
di contratto di locazione, promossa con istanza 18 aprile 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 40’767.--
oltre accessori;
Istanza
avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr.
4’895.45 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 12 marzo 1997 ha
accolto per fr. 4’945.45, ordinando inoltre la liberazione in favore del
convenuto del maggior deposito di garanzia da lui effettuato;
Appellante
l’istante, che con atto di appello del 24 marzo 1997 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza per fr. 13’688.30 oltre
interessi;
Mentre
il convenuto con osservazioni 14 aprile 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1994 le parti hanno trattato il possibile acquisto della carrozzeria gestita
dall’istante da parte del convenuto.
In
tale ottica il convenuto ha occupato la carrozzeria dal 18 luglio al 25
novembre 1994, rinunciando tuttavia in seguito all’acquisto della medesima.
B. Con
l’istanza in rassegna __________, oltre ad avanzare numerose altre pretese che
non sono più litigiose a questo stadio della causa, ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di un canone settimanale di fr. 1’200.-- per
l’occupazione dei locali.
Il
convenuto all’udienza del 13 maggio 1996 sulla questione della locazione della
carrozzeria ha confermato la pattuizione di un canone di fr. 1’200.-- alla
settimana, ma dal momento che egli avrebbe usufruito della carrozzeria per 8
settimane da solo, e per altre 8 settimane con il titolare dell’istante, il suo
debito complessivo a tal titolo ammonterebbe a soli fr. 14’400.--così come del
resto richiesto dalla stessa parte istante con scritto del 9 novembre 1994.
C. Nel
giudizio impugnato il Pretore sul tema del canone di locazione ha protetto la
tesi del convenuto, ritenendo che l’istruttoria avrebbe dimostrato la
pattuizione di una pigione complessiva di fr. 14’400.-- per il caso,
verificatosi, della riconsegna della carrozzeria nel corso del novembre del
1994.
Dal
che, dopo l’esame delle altre rispettive pretese delle parti, l’accoglimento
dell’istanza per fr. 4’945.45 oltre interessi.
D. Con
l’appello l’istante postula il riconoscimento della propria pretesa per
complessivi fr. 13’688.30, sostenendo che il Pretore avrebbe ammesso a torto il
superamento della pattuizione iniziale di un canone di fr. 1’200.-- alla
settimana in favore di un importo globale di fr. 14’400.--.
Tale
proposta avrebbe in effetti fatto parte di una trattativa globale che non
sarebbe giunta a buon fine, dalla quale il Pretore avrebbe erroneamente
estrapolato uno dei punti, ritenendolo immotivatamente come accettato dalle
parti.
Il
credito dell’attrice per pigioni sarebbe perciò di fr. 23’142.85, il che
comporterebbe un aumento del credito finale della procedente fino a concorrenza
di quanto postulato con il gravame.
E. Delle
osservazioni 14 aprile 1997 del convenuto, che propone a giudizio la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’appellante,
in sostanza, contesta la valutazione degli atti effettuata dal Pretore, e
sostiene che egli dalla lettera 9 novembre 1994 del proprio legale al
fiduciario del convenuto (doc. 3) avrebbe dedotto a torto l’esistenza di un
consenso sulla pattuizione di un canone globale di fr. 14’400.--, trattandosi
semmai di una proposta inclusa nel contesto di una trattativa globale che non
si sarebbe tuttavia perfezionata.
-
La
tesi è manifestamente priva di fondamento.
La
lettera in questione, contrariamente alla tesi dell’istante, è esplicita
nell’accettare la somma di fr. 14’400.-- quale corrispettivo per l’occupazione
della carrozzeria fino al 18 novembre 1994.
Tale
consenso nella lettera risulta “condizionato” unicamente all’uscita entro il 18
novembre (doc. 3, pag. 2), ma a prima vista la “condizione” non è stata intesa
nel senso di condizione ex art. 151 e segg. CO -nemmeno l’istante lo pretende-
ma nell’improprio senso secondo cui quello di fr. 14’400.-- era il
corrispettivo pattuito fino al 18 novembre.
Non
vi è per contro alcun legame tra questo accordo e gli altri punti litigiosi tra
le parti, e non vi è in particolare aggancio alcuno con le successive
trattative intercorse circa un anno dopo (doc. B e C), avviate dopo che
l’istante nel maggio del 1995 aveva avanzato una lunga lista di pretese, tra
cui, nonostante la lettera del 9 novembre 1994, quella per la locazione (cfr.
doc. D).
- Si
deve tuttavia dare atto all’appellante del fatto che il convenuto è per sua
ammissione uscito dalla carrozzeria il 25 e non il 18 novembre 1994.
La
conseguenza, come si è detto, non è tuttavia quella della caducità dell’accordo
di cui riferisce il doc. 3, ma unicamente quella di addebitare al convenuto
un’ulteriore settimana di occupazione dei locali al pattuito costo di fr.
1’200.--.
Il
convenuto è in definitiva debitore dell’istante di fr. 6’145.45 oltre
interessi, somma che può essere dedotta da deposito di garanzia presso l’avv.
__________ dopo computo delle ripetibili di prima sede spettanti al convenuto,
così come deciso dal Pretore.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
pronuncia
I. L’appello
24 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 marzo 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
-
In parziale accoglimento dell’istanza
__________, __________ è condannato a pagare a __________ __________ fr.
6’145.45 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 1994.
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 800.-- e le spese di fr. 250.- sono a
carico dell’istante per 9/10 e del convenuto per 1/10.
L’istante
rifonderà al convenuto fr. 1’700.-- per parte di ripetibili.
- Il
deposito di garanzia di fr. 20’000.-- oltre eventuali interessi presso l’avv.
__________ è liberato in ragione di fr. 4’445.45 (fr. 6’145.45 ./. fr.
1’700.--) oltre interessi al 5% dal 25 novembre 1994 su fr. 6’145.45 a favore
della __________ e per la differenza in favore di __________.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a
carico del convenuto, al quale l’istante rifonderà fr. 500.-- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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