Nullity of revision-office appointment and company dissolution

12.1998.219Übriges Gericht28.10.1998Annulled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a second-instance corporate matter, the appellant company challenged a first-instance order appointing a revision office and the later order dissolving the company. The appellate court held that the procedure under Art. 727f para. 2 CO required notification and a hearing, which had not occurred. Because the company had been flagrantly denied its right to be heard, both first-instance decisions were declared null. The court also found the dissolution decision had been adopted without contradiction and without a proper request from the register office. No court fees were charged, and the State of Ticino was ordered to pay CHF 600 in party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 727f cpv. 2 CO; Art. 363 CPC; nullity for denial of the right to be heard and absence of contradictory proceedings. The appointment of a revision office on application of the commercial register office must be conducted as a contentious chamber proceeding, with notification of the application and summoning of the parties to a hearing. A failure to hear the company concerned constitutes a grave procedural defect justifying absolute nullity, which may be examined ex officio by the appellate court even outside a valid appeal. A dissolution order issued on the basis of such a defective procedure, and without a proper contradictory request, is likewise null. Analogical recourse to bankruptcy rules is impermissible where the statutory conditions are not met.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.219

Data decisione, Autorità: 28.10.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00219

Lugano 28 ottobre 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.74 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 1998 da


contro


rappr. dall’avv.


con la quale si chiedeva la nomina di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO e nella quale il Pretore - dopo aver provveduto, con decreto 18 marzo 1998, alla designazione del signor __________ quale revisore dell’anonima convenuta e dopo aver preso atto che quest’ultimo non poteva svolgere il suo compito la convenuta non avendogli messo a disposizione la necessaria documentazione - ha pronunciato, con decisone 17 settembre 1998 lo scioglimento della __________

Appellante, con atto di appello 12 ottobre 1998, la società convenuta la quale chiede che i dispositivi della decisione impugnata siano dichiarati nulli, subordinatamente annullati.

L’Ufficio dei registri di Locarno non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che la nomina, su istanza dell’Ufficiale del registro di commercio, di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO, compete al Pretore nell’ambito di una causa da istruire secondo le modalità della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 b n.10 LAC, art. 5 LAC e art. 361 e seg. CPC);

che tale procedura prevede che l’istanza deve essere notificata alle parti le quali sono citate entro breve termine ad una discussione (art. 363 CPC);

che l’audizione della società è del resto riconosciuta come indispensabile anche dalla dottrina (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, n. 1796a);

che, in concreto, le parti non sono state citate all’udienza di discussione - tanto è vero che la decisione sulla nomina del revisore è del 18 marzo 1998 a fronte di una domanda dell’Ufficio dei registri presentato il giorno precedente;

che

  • anche se al proposito di questa pronuncia non vi è stato appello (ma è dubbio che le sia stata regolarmente notificata mancando un’intimazione per raccomandata) e se con l’atto di ricorso che ci occupa la società convenuta non ne chiede la nullità - l’autorità d’appello può accertare, in casi eccezionali, la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258);

che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie;

che infatti la parte convenuta è stata privata, in modo flagrante, del suo diritto di essere sentita con conseguenze gravi rappresentate, poi, dalla successiva decisione qui impugnata, del suo scioglimento;

che anche la decisione di scioglimento del 17 settembre 1998 (nemmeno validamente intimata alla convenuta poiché inviata, per posta semplice, alla sua sede statutaria di __________ e ritornata alla Pretura con l’indicazione “ditta cessata”) è nulla poiché adottata senza contraddittorio e, a dire il vero, senza nemmeno che l’Ufficio dei registri l’abbia formalmente chiesta, sempre poi che ne avesse la legittimazione, dopo la rinuncia del revisore designato;

che il riferirsi, anche solo per analogia, alle norme sul fallimento per perdita di capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 e 725a CO) è inoltre arbitrario;

che non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato poiché l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di iniziative processualmente scorrette del primo giudice che hanno determinato la nullità delle decisioni prese in questa procedura (I CCA 27 settembre 1993 P. c. P.; II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.);

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. Le decisioni 18 marzo 1998 e 17 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Campagna nella causa inc. DI.98.74 sono dichiarate nulle.

  2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino verserà alla __________ l’importo di Fr. 600.- per ripetibili.

  3. Intimazione a: – __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

right to be heardnullitycontradictory proceedingscompany dissolutionrevision officesummary chamber procedurecost allocation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the ex officio appointment of a revision office and the subsequent dissolution were null for breach of the right to be heard and lack of contradictory proceedings.

Extrahierter Entscheid

Yes. The company was flagrantly denied a hearing; both the appointment decision and the dissolution decision were therefore null.

Extrahierte Begründung

Proceedings under Art. 727f para. 2 CO had to follow contentious summary chamber procedure, including notification of the application and a hearing. No hearing was held, and the dissolution was then ordered without contradiction; this exceptional defect justified a finding of absolute nullity even outside a valid appeal challenge.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged and whether party compensation was payable.

Extrahierter Entscheid

No costs were levied; the State of Ticino had to pay CHF 600 in party compensation.

Extrahierte Begründung

The appeal succeeded because of procedurally improper acts by the first judge that caused the nullity of the decisions.

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