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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.219
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00219
Lugano
28 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.98.74 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 1998 da
contro
rappr. dall’avv.
con la
quale si chiedeva la nomina di un ufficio di revisione ai sensi dell’art. 727f
cpv. 2 CO e nella quale il Pretore - dopo aver provveduto, con decreto 18 marzo
1998, alla designazione del signor __________ quale revisore dell’anonima
convenuta e dopo aver preso atto che quest’ultimo non poteva svolgere il suo compito
la convenuta non avendogli messo a disposizione la necessaria documentazione -
ha pronunciato, con decisone 17 settembre 1998 lo scioglimento della __________
Appellante,
con atto di appello 12 ottobre 1998, la società convenuta la quale chiede che i
dispositivi della decisione impugnata siano dichiarati nulli, subordinatamente
annullati.
L’Ufficio dei
registri di Locarno non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
la nomina, su istanza dell’Ufficiale del registro di commercio, di un ufficio
di revisione ai sensi dell’art. 727f cpv. 2 CO, compete al Pretore nell’ambito
di una causa da istruire secondo le modalità della procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 4 b n.10 LAC, art. 5 LAC e art. 361 e seg. CPC);
che
tale procedura prevede che l’istanza deve essere notificata alle parti le quali
sono citate entro breve termine ad una discussione (art. 363 CPC);
che
l’audizione della società è del resto riconosciuta come indispensabile anche
dalla dottrina (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, n. 1796a);
che,
in concreto, le parti non sono state citate all’udienza di discussione - tanto
è vero che la decisione sulla nomina del revisore è del 18 marzo 1998 a fronte
di una domanda dell’Ufficio dei registri presentato il giorno precedente;
che
- anche se al proposito di questa pronuncia non vi è stato appello (ma è dubbio
che le sia stata regolarmente notificata mancando un’intimazione per raccomandata)
e se con l’atto di ricorso che ci occupa la società convenuta non ne chiede la
nullità - l’autorità d’appello può accertare, in casi eccezionali, la nullità
assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF
4 gennaio 1996 in re T SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione,
Basilea, 1990, pag. 258);
che
il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso
nella fattispecie;
che
infatti la parte convenuta è stata privata, in modo flagrante, del suo diritto
di essere sentita con conseguenze gravi rappresentate, poi, dalla successiva
decisione qui impugnata, del suo scioglimento;
che
anche la decisione di scioglimento del 17 settembre 1998 (nemmeno validamente
intimata alla convenuta poiché inviata, per posta semplice, alla sua sede statutaria
di __________ e ritornata alla Pretura con l’indicazione “ditta cessata”) è nulla
poiché adottata senza contraddittorio e, a dire il vero, senza nemmeno che
l’Ufficio dei registri l’abbia formalmente chiesta, sempre poi che ne avesse la
legittimazione, dopo la rinuncia del revisore designato;
che
il riferirsi, anche solo per analogia, alle norme sul fallimento per perdita di
capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 e 725a CO) è inoltre arbitrario;
che
non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili sono a carico
dello Stato poiché l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di iniziative
processualmente scorrette del primo giudice che hanno determinato la nullità
delle decisioni prese in questa procedura (I CCA 27 settembre 1993 P. c. P.;
II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.);
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia
-
Le
decisioni 18 marzo 1998 e 17 settembre 1998 del Pretore di Locarno-Campagna
nella causa inc. DI.98.74 sono dichiarate nulle.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino verserà
alla __________ l’importo di Fr. 600.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: – __________
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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