AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.225
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00225
Lugano
26 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa
con petizione 17 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre
interessi;
E ora in tema di edizione
di documenti, in cui il Pretore con decreti 21 settembre 1998 ha respinto le
istanze 27 settembre 1996 degli attori, che chiedevano l’edizione di documenti
da __________. Appellanti gli attori, che con gravami del 14 ottobre 1998 con
richiesta di effetto sospensivo chiedono la riforma dei querelati giudizi nel
senso di ammettere le istanze di edizione;
Mentre il convenuto nelle
osservazioni del 13 novembre 1998 postula la reiezione dei gravami con protesta
di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 15
ottobre 1998 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo ai gravami,
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
-
che gli attori con la
petizione chiedono la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30
oltre interessi per l’asserita violazione della convenzione 1° luglio 1994 in
tema di cessione dell’attività aziendale;
-
che il 30 settembre 1996,
in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno, tra l’altro, formulato
istanza di edizione nei confronti di __________ dell’elenco di tutti i loro
clienti e di tutte le fatture emesse dal giorno della loro costituzione, trattandosi
delle società che avrebbero illecitamente ripreso l’attività commerciale che il
convenuto si era impegnato a cedere agli attori;
-
che con osservazioni
datate 15 ottobre 1996, ma pervenute in Pretura solo il 31 ottobre, __________
si sono opposte all’istanza negando di possedere un elenco debitori e rilevando
che per tale documento -come del resto per le fatture emesse- non sarebbero
dati i requisiti di legge per ammettere l’edizione;
-
che il Pretore nei decreti
impugnati, posta la tardività delle osservazioni dei terzi, ha respinto le
richieste degli attori per il motivo che i documenti di cui è stata richiesta
l’edizione non sarebbero stati designati con precisione e che inoltre non
ricorrerebbero i requisiti di cui all’art. 206 CPC;
-
che gli attori insorgono
contro i pronunciati pretorili rilevando la mancata opposizione del convenuto
alle domande di edizione e l’irritualità delle opposizioni dei terzi, e
contestando per il resto l’opinione del primo giudice secondo cui non sarebbero
date le premesse dell’edizione o non vi sarebbe stata una precisa designazione
della documentazione richiesta;
-
che il convenuto con
osservazioni del 13 novembre 1998 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
-
che i due gravami, riguardanti
fattispecie e decreti sostanzialmente identici, possono essere evasi con un
unico giudizio;
-
che l’art. 206 CPC prevede
che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la produzione di documenti
in suo possesso se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi
sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1), oppure se si tratti di
documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro
reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare
comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2):
-
che secondo l’art. 211
cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono
in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte;
-
che tuttavia non spetta al
terzo di sindacare sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 e 207
CPC, dovendo egli piuttosto fondare la propria opposizione sui motivi
sostanziali per i quali non deve essere concessa (Rep. 1991, pag. 476 e
segg.; II CCA 24 ottobre 1994 in re O./B.);
-
che nella specie il
convenuto non risulta essersi opposto alla domanda di edizione di documenti da
terzi;
-
che i terzi richiesti si
sono espressi tardivamente sulla domanda, così da doversi ritenere non
formulate le loro opposizioni;
-
che le stesse (a
prescindere dalla diversa questione dell’asserita inesistenza di parte della
documentazione) attengono comunque, irritualmente, all’applicazione formale
degli art. 206 CPC, senza che vi siano obiezioni di natura sostanziale;
-
che le domande di edizione
sono perciò all’atto pratico rimaste incontestate;
-
che nondimeno non sono
consentite domande di edizione formulate in modo generico, in modo da avere
finalità investigative non compatibili con lo scopo dell’istituto (ICCTF
27 dicembre 1994 in re F. SA/F. AG; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206,
n. 3);
-
che questo principio non
osta tuttavia al richiamo anche di importanti complessi di documenti, se ne
ricorrono le premesse ed in particolare se vi è la loro designazione almeno
approssimativa (ICCTF citata, consid. 4, pag. 7);
-
che non può pertanto
essere condiviso l’assunto pretorile secondo cui vi sarebbe una carente
designazione dei documenti in esame, potendosi al contrario dedurre e
circoscrivere con chiarezza dalle istanze l’indicazione dell’elenco dei clienti
dei terzi richiesti (ammesso e non concesso che lo stesso esista) e della
totalità delle fatture da loro emesse, il che a ben vedere ingloba anche la
prima richiesta poiché consente di risalire ai nominativi dei clienti;
-
che, nella designazione
dei documenti, risulta ambigua unicamente l’indicazione temporale “dalla
costituzione ad oggi”;
-
che la stessa, per quanto
riguarda __________, è comunque determinabile, se si pone mente al fatto che
negli allegati di causa gli attori hanno precisato che essa è una società
anonima di recente costituzione (petizione, punto 5, pag. 7), come peraltro
risulta dal doc. C;
-
che invece per quanto
riguarda __________ che è la nuova ragione sociale di __________ -ossia della
ditta la cessione della cui attività è oggetto della convenzione litigiosa-,
non si giustifica la richiesta di edizione delle fatture emesse fin dalla data
di costituzione, che è quella del 1° luglio 1983 (cfr. le risultanze
dell’ispezione 17 aprile 1997 a RC);
-
che la questione è
comunque facilmente superabile, nel senso che l’edizione si giustifica, per
entrambi i terzi richiesti, solo a far tempo al più presto dal 6 giugno 1994,
data della firma della convenzione doc. 1 dalla quale gli attori deducono i
diritti vantati in causa;
-
che nemmeno può ammettersi
che la documentazione in questione non attesterebbe i reciproci diritti e
doveri delle parti in causa, essendo la stessa -secondo la tesi di fatto che
gli attori si propongono di dimostrare- addirittura indispensabile ai fini
dell’accertamento dell’asserita violazione contrattuale;
-
che la comunanza del
documento ai sensi dell’art. 206 CPC deve pertanto essere ammessa, costituendo
la documentazione richiamata (a mente della tesi attorea) fonte o prova comune
di diritti (ICCTF citata, consid. 5);
-
che il gravame deve
pertanto essere parzialmente accolto sulla scorta dei considerandi che
precedono;
-
che le spese di questa
procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre per la procedura di
prima sede non si può ritenere la soccombenza di alcuna parte, e si giustifica
pertanto di non prelevare spese e di non attribuire ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 ottobre
1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza i decreti
21 settembre 1998 della Pretura di Mendrisio-Sud sono riformati nel modo
seguente:
§ per
quanto riguarda l’istanza rivolta nei confronti di __________:
-
L’istanza di
edizione è parzialmente accolta.
-
Alla
società __________, è fatto ordine di produrre entro 30 giorni alla Pretura di
Mendrisio-Sud:
a) la
lista completa di tutti i clienti della società dal 16 settembre 1994 ad oggi;
b) copia
di tutte le fatture da lei emesse dal 16 settembre 1994 ad oggi.
- Non si
prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.
§§ per quanto
riguarda l’istanza rivolta nei confronti di __________:
-
L’istanza di
edizione è parzialmente accolta.
-
Alla
società __________, via __________, è fatto ordine di produrre entro 30 giorni
alla Pretura di Mendrisio-Sud:
a) la
lista completa di tutti i clienti della società dal 6 giugno 1994 ad oggi;
b) copia
di tutte le fatture da lei emesse dal 6 giugno 1994 ad oggi.
- Non si
prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
280.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l e fr.
300.--
già anticipati dagli
appellanti, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del
convenuto, che rifonderà agli attori complessivi fr. 150.-- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster