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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.75
Data decisione, Autorità:
24.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00075
Lugano
24 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.011140 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2-
promossa con petizione 16 giugno 1995 da
contro
con cui
le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
6’000’000.-- oltre interessi;
E ora
sulla domanda processuale 8 febbraio 1996 della convenuta, che ha chiesto lo
stralcio della replica dagli atti della causa;
Domanda avversata
dalle attrici e respinta dal Pretore con decreto 2 marzo 1998;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 23 marzo 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la sua domanda processuale;
Mentre
le attrici con osservazioni 11 maggio 1998 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
che
con petizione del 10 luglio 1995 le attrici procedono per il pagamento di un
asserito credito di fr. 6’000’000.-- oltre interessi;
che
nell’intestazione della petizione convenuta risulta “__________, succursale di
__________, via __________ ”, mentre la richiesta di giudizio (pag.
29) è rivolta contro “ ”;
che
nella risposta di causa 6 dicembre 1995, che dall’intestazione risulta
introdotta da “__________ succursale di __________ ”, la convenuta eccepisce,
tra l’altro, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la
succursale sarebbe priva di personalità giuridica e capacità processuale;
che
nella replica del 25 gennaio 1996 le attrici hanno modificato l’intestazione,
indicando quale convenuta “__________, succursale di __________ ” e precisando
di avere inteso convenire __________ e non la succursale, a riprova di che esse
avrebbero invocato il foro dell’art. 761 CO e non quello dell’art. 17 lit. a
CPC;
che
con domanda processuale 8 febbraio __________, succursale di __________ ” ha
chiesto in via principale che l’allegato di replica sia stralciato dagli atti
di causa, in via subordinata che le attrici siano invitate a ritirare la
petizione in quanto avrebbero implicitamente ammesso la carenza di
legittimazione passiva della convenuta, e in via ancor più subordinata che alle
attrici sia assegnato un termine affinché presentino con domanda processuale
una richiesta di mutazione dell’azione;
che
la domanda sarebbe giustificata dal fatto che con la replica sarebbe stata
effettuata un’indebita sostituzione della parte convenuta, e perciò una
mutazione dell’azione giusta gli art. 74 e segg. CPC;
che
le attrici si oppongono alla domanda processuale;
che
nel decreto impugnato il Pretore ha respinto la domanda processuale rilevando
che le attrici con la petizione non avrebbero correttamente indicato la parte
convenuta, incorrendo in un errore che poteva facilmente essere scoperto e dal
quale non poteva sorgere dubbio alcuno circa l’identità della parte
effettivamente chiamata in causa, dal che la rettifica apportata in replica non
comporterebbe sostituzione della parte e non costituirebbe nemmeno mutazione
dell’azione;
che
con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio pretorile nel senso
di accogliere la domanda processuale, riproponendo in sostanza la tesi per cui
con la replica avrebbe avuto luogo una sostituzione della parte convenuta;
che
con osservazioni 11 maggio 1998 le attrici chiedono la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in diritto:
che
a ben vedere la domanda processuale della convenuta è all’atto pratico un
inutile e irricevibile doppione dell’eccezione di carenza di legittimazione
passiva;
che
difatti la convenuta accenna solamente agli asseriti vizi formali della
replica, dilungandosi per il resto sulla diversa questione dell’incapacità
processuale della succursale;
che
questioni di economia processuale avrebbero pertanto consigliato di decidere
dapprima l’eccezione sollevata per prima con la risposta di causa;
che
un’eventuale decisione dell’eccezione favorevole alla convenuta avrebbe reso
priva d’oggetto la domanda processuale, mentre la reiezione dell’eccezione
avrebbe comportato la caducità degli argomenti posti a base della domanda
medesima;
che
in ogni caso il decreto impugnato può tranquillamente essere confermato;
che
la replica è infatti -per ammissione della convenuta- priva di vizi nella
designazione della parte, indicando essa correttamente l’unico soggetto che
poteva essere convenuto, ossia __________
che
la tesi dell’avvenuta sostituzione della parte è del tutto inconsistente, non
potendo questa -quand’anche verificata- sanare un eventuale vizio della
petizione;
che
la questione decisiva non è pertanto quella della sostituzione della parte o
della mutazione dell’azione, che non potevano avere luogo se la petizione fosse
stata effettivamente diretta nei confronti di un soggetto privo di capacità
processuale, ma appunto quella della capacità processuale o meno della parte
chiamata in causa con la petizione;
che
tale questione non è tuttavia oggetto di questa procedura, e non può perciò
essere qui decisa, ma di quella dipendente dall’eccezione sollevata con la
risposta di causa;
che
è perciò solo di transenna che -senza volere in alcun modo anticipare il
giudizio pretorile sull’eccezione- si osserva che quella che la convenuta nel
memoriale 15 ottobre 1997 definisce “infelice” giurisprudenza di questa Camera,
e di cui con l’appello auspica la modifica è invece tuttora valida ed attuale,
essendo stata riconfermata in una recente sentenza di questa Camera ed ha
l'avallo della giurisprudenza federale (SJ 1994, 509 consid. 1b);
che
comunque, per maggiore tranquillità della resistente, si può soggiungere che
una rigida applicazione formale della mancanza di capacità processuale della
succursale non gioverebbe alle sue tesi;
che
infatti oggetto di giudizio sono l’appello 23 marzo 1998 e, indirettamente, la
domanda processuale 8 febbraio 1996 della parte convenuta;
che
entrambi questi atti risultano introdotti da “__________, succursale di
che gli stessi sarebbero perciò irricevibili, facendo difetto alla succursale
che li ha introdotti della capacità processuale;
che
la convenuta -che perfettamente cosciente dell’incapacità processuale della
succursale non può invocare alcuna situazione di incertezza (appello, punto 5,
pag. 3 e 4)- in definitiva incorre ripetutamente nel medesimo errore che
rimprovera alla parte avversaria;
che
l’appello -stante la correttezza formale della replica- deve comunque essere
respinto, gravando la convenuta degli oneri della procedura;
Ne segue la
reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
23 marzo 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà alle attrici complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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