AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.169
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00169
Lugano
1° febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.372
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 13
maggio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di Fr. 146'970.-
oltre interessi, di cui al precetto esecutivo n. __________dell'UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 30 agosto
1999.
Appellante la parte attrice che, con
appello 16 settembre 1999, chiede che in riforma del querelato giudizio venga
disconosciuto il debito mentre il convenuto, con osservazioni all'appello del
21 ottobre 1999, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
Con contratto 16 dicembre 1994 le società attrice __________,
__________ e __________ di __________ (denominate
"Gruppo"), hanno concluso un "contratto di collaborazione"
con il convenuto __________. In virtù di tale contratto quest'ultimo, indicato
quale direttore commerciale del Gruppo già a far tempo dal 1° settembre 1994,
s'impegnava a seguirne tutte le attività commerciali in Svizzera (ad eccezioni
di alcuni cantoni) ed all'estero a partire dal 1° gennaio 1995. La durata del
contratto era di due anni, cioè sino alla fine del 1996, con rinnovo automatico
di anno in anno in mancanza di una disdetta con sei mesi di anticipo sulla
prossima scadenza. La remunerazione pattuita prevedeva il versamento al
convenuto del 3% di tutte le commesse acquisite dal Gruppo; tale percentuale,
valida per una cifra d'affari annuale del Gruppo di al massimo 6 milioni di
franchi, subiva una diminuzione per cifre d'affari più elevate.
-
In
data 13 giugno 1996 l'attrice ha concluso un contratto di appalto con la
__________ di __________ concernente il
rivestimento delle facciate del__________ __________ di __________, per un
importo complessivo di fr. 4'800'000.-.
Il
convenuto ha quindi di seguito preteso dall'attrice il pagamento del 3% di
detto importo oltre al 6,5% di IVA, complessivamente fr. 153'360.-.
-
Confrontato
con il rifiuto di corrispondergli tale somma, il convenuto ha escusso l'attrice
con il PE n. __________dell'UE di Lugano per un importo di fr. 146'970.- più
interessi e spese esecutive ed al quale la __________ ha interposto
opposizione. Con sentenza 30 settembre 1997, confermata dalla Camera esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello il 17 aprile 1998, il Pretore ha
pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Con
petizione 13 maggio 1998 l'escussa ha quindi introdotto un'azione di
disconoscimento di debito. In causa ha sostenuto innanzi tutto il fatto secondo
cui le trattative con la committente __________
si sarebbero svolte senza alcuna mediazione da parte del convenuto, il
quale, oltre a non aver mai assunto e svolto la direzione commerciale del
Gruppo, risulterebbe addirittura sconosciuto ai collaboratori di
____________________ sua cliente del resto da vecchia data. Non avendo
comprovato un nesso di causalità tra la presunta attività dirigenziale e la
conclusione del contratto di appalto le pretese della controparte sarebbero
infondate.
Oltre a
ciò il diritto di percepire una percentuale sulle commesse si giustificherebbe
solo in caso di appalti assunti congiuntamente dalle tre società del gruppo e
non, come nella fattispecie concreta, nel caso di un contratto di appalto
concluso singolarmente con una sola delle società firmatarie del contratto.
Il
convenuto ha integralmente contestato le asserzioni di controparte, ritenendo
in primo luogo che non era necessario, a termini delle pattuizioni
contrattuali, che vi fosse un nesso di causalità tra la sua attività di
collaborazione e la conclusione del contratto di appalto; e inoltre,
subordinatamente, che l'accordo venuto in essere tra l'attrice e la committente
__________ era il risultato dei contatti
instauratisi tra queste due società a seguito di un suo intervento avvenuto
precedentemente alla stipula dell'accordo di collaborazione. Del tutto
infondata sarebbe poi la tesi secondo cui la retribuzione sarebbe dovuta solo
per contratti sottoscritti in forma congiunta dalle tre società del gruppo.
-
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che, né
dal testo del contratto né dagli atti fosse possibile desumere che la
retribuzione del convenuto fosse subordinata alla conclusione di appalti
"congiunti", né tantomeno alla prova dell'esistenza di un nesso di
causalità tra la collaborazione apportata dal convenuto e l'effettiva
conclusione di contratti con società terze. Quest'ultima ipotesi sarebbe, in
effetti, esclusa dal chiaro tenore del "contratto di collaborazione"
il quale, oltre a non fornire indizi alcuni per poter essere qualificato come
un contratto di mediazione, non pone condizione alcuna al diritto di percepire
una remunerazione se non quella di assumere la direzione commerciale del
Gruppo, fatto quest'ultimo che è risultato dimostrato dall'istruttoria.
-
Con
l'appello, con il quale ha abbandonato l'eccezione relativa alla necessità che
i contratti forieri di commissione fossero solo quelli stipulati congiuntamente
dalla tre società del Gruppo, la parte attrice ha ribadito che il contratto in
essere tra le parti va definito quale contratto di mediazione poiché la volontà
delle parti era quella di corrispondere una commissione unicamente sugli affari
conclusi grazie all'intervento dell'appellato. Non essendo stato provato alcun
nesso causale tra l'attività di __________ e
il perfezionamento del contratto con la __________
la pretesa creditoria del convenuto deve essere misconosciuta. Afferma
inoltre che controparte non ha mai svolto l'attività di direzione del Gruppo
che per il contratto gli incombeva e che non ha dimostrato l'entità della sua
pretesa, mancando agli atti di causa il contratto di appalto __________
/__________.
Nelle sue
osservazioni l'appellato ribadisce per contro che il contratto di cui si
discute non è un contratto di mediazione ma di collaborazione, disciplinato
unicamente dalle stesse disposizioni contrattuali, ad esclusione di qualsiasi
altra e men che meno dalle norme sulla mediazione. La remunerazione pattuita è
dovuta per la semplice ragione che, nel periodo di validità della
collaborazione tra le parti, le trattative intercorse fra l'attrice e
__________ si sono concretizzate nel
contratto di appalto citato.
Ammettendo
di non essere un contribuente IVA il convenuto ha infine modificato le sue
pretese iniziali limitando il proprio credito a fr. 144'000.-, rinunciando
così alla pretesa del 6,5% di IVA su tale importo.
-
L'azione
di disconoscimento di debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF capovolge il
ruolo processuale delle parti, con la conseguenza che è il debitore escusso a
dover agire in qualità di attore. Questa inversione della posizione processuale
delle parti non influisce però sulla questione della legittimazione passiva,
che dipende dal diritto materiale, della parte debitrice che agisce nel
processo, e non lo subisce, e che il giudice deve esaminare d'ufficio, in ogni
stadio di causa, sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (DTF
118 Ia 130 consid. 1; DTF 96 II 123). Nel caso di specie, infatti, si
può porre tale problematica di legittimazione poiché il contratto litigioso è
stato stipulato con __________ non dalla sola __________ ma anche dalle società
__________ e __________ che con la prima formano, indubitabilmente, una società
semplice (il Gruppo di cui è cenno nel contratto). Alla società semplice
difetta la capacità di essere parte in un procedimento esecutivo o giudiziario
e spetta alla pluralità dei soci, costituiti in litisconsorzio necessario,
l'esercizio del proprio diritto dinanzi al giudice ordinario o a quello del
rigetto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41 n. 3); ma ciò solo se la
società semplice, e quindi i suoi soci, fa valere una sua pretesa mentre quella
nei confronti della società semplice può essere rivendicata giudizialmente
anche contro uno solo dei soci poiché ognuno di questi risponde illimitatamente
e solidalmente per i debiti della società (Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Achte Auflage 1998, pag. 255/256 e
267/268). L'esecuzione nei confronti di __________, per un debito che
appartiene al Gruppo (società semplice), è così lecita ed altrettanto deve
essere la sola partecipazione di questa società alla causa di disconoscimento
del debito senza dover imporre la presenza anche degli altri soci.
-
Nonostante
l'inversione del ruolo processuale delle parti nella causa di disconoscimento
l'onere probatorio rimane invariato: è, in effetti, il creditore convenuto
che deve provare l'esistenza e l'esigibilità del suo credito, mentre spetta al
debitore attore sollevare, e provare, eccezioni proprie a costatare il
contrario (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a
ed., Losanna 1993, p. 156).
-
Secondo
il convenuto ed i termini letterali del contratto egli si è impegnato ad
assumere la direzione commerciale del gruppo di società con le quali ha
sottoscritto l'accordo seguendone le relative attività in Svizzera ed
all'estero (punti 1 e 2 del contratto doc. B) e l'esecuzione di tali compiti
costituisce l'oggetto della remunerazione reclamata (punto 3 del contratto:
"Come remunerazione per le prestazioni di sopra sarà versato il 3% su
tutte le commesse acquisite…."). Per l'attrice, invece, quell'accordo
rappresentava un contratto di mediazione nel senso che la remunerazione era
dovuta unicamente per contratti acquisiti attraverso l'attività specifica in
questo senso del signor __________.
La presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il
ricorso ad altri metodi d'interpretazione (Wiegand-OR n. 25 ad art. 18
CO; Kramer, Commentario bernese, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch,
Commentario zurighese, n. 368 ad art. 18 CO). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince
infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è
necessariamente decisivo (Wiegand, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi
/ Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO); in altre parole, nonostante
la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso
-tenuto conto delle condizioni del contratto, dello scopo perseguito dalle
parti o di altre circostanze- non rifletta esattamente il senso dell'accordo
stipulato (DTF 101 II 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un
contratto deve essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde
volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer,
op. cit., n. 76 ad art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla
reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene
determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio
dell'affidamento (interpretazione oggettiva), in altre parole secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123
III 35 consid. 2b).
L'istruttoria
non ha portato assolutamente nulla nell'accertamento della reale volontà delle
parti al momento della conclusione dell'accordo di collaborazione: l'attore -
al quale incombeva l'onere di provare l'insorgenza di un vero e proprio
contratto di mediazione contrariamente alle apparenze del testo scritto del
contratto - si è limitato a cercare di provare che il convenuto non aveva
contribuito ad agevolare l'appalto __________ dando
per scontato il carattere di mediazione dell'accordo.
I termini
del contratto sono stati proposti dal Gruppo, da un suo responsabile, come è
facile intuire dal fatto che è stato redatto su carta intestata __________ e di
conseguenza, con riferimento alle espressioni usate, va determinato quale era
il senso oggettivo che __________, così come ogni altro possibile contraente,
avrebbe dovuto ragionevolmente comprendere.
Il
contratto è denominato quale accordo di "collaborazione" e nel suo
testo non vengono assolutamente utilizzati termini o locuzioni atti a far
concludere che l'espressione "collaborazione" corrisponda a
"mediazione" e nemmeno vi si possono trovare espliciti rinvii alle
norme di legge che disciplinano tale contratto od alle condizioni che ne
permettono l'applicazione. I primi tre punti del contratto che riguardano
l'attività che __________ avrebbe dovuto svolgere e la sua remunerazione non
possono essere interpretati diversamente da quello che chiaramente esprimono:
il direttore commerciale, ancorché esterno, di un gruppo di ditte non
acquisisce necessariamente le commesse per queste ditte (punto 1 del
contratto), seguire i progetti e le commesse non significa che gli stessi
debbano essere ottenuti attraverso la negoziazione del direttore commerciale
(punto 2 del contratto) e la remunerazione (…per le prestazioni di sopra…) è
direttamente connessa a quest'attività di direzione e di supervisione (punto 3
del contratto). Inoltre, se la remunerazione era dovuta solo per appalti
procurati dall'intermediazione di __________, mal si comprende il senso della
clausola 4 del contratto che esclude la remunerazione dei lavori effettuati nel
1994, prima dell'inizio dell'attività del convenuto e quindi certamente senza
suo intervento procacciatore, ma pagati nel 1995 dopo l'inizio della sua
attività. Nel contenuto del contratto non si trova alcuna espressione che possa,
anche solo dubitativamente, far pensare al fatto che la remunerazione è
subordinata ad un'attività mediatoria ed al necessario conseguente nesso
causale dell'art. 413 cpv. 1 CO.
Ne
discende che risulta vano ed inconferente ogni tentativo di voler individuare
l'attività remunerata dall'attore in quella di un mediatore e di voler far
accertare, per liberarsi del debito, che ciò non è avvenuto.
- Il credito del convenuto può allora essere considerato se è provato
che la prestazione di direttore commerciale, per la quale la rimunerazione era
dovuta, è stata effettuata.
Le pretese del creditore possono generalmente fondarsi sul
riconoscimento di debito prodotto in sede di rigetto dell'opposizione (Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 1-158, 4a ed., Zurigo
1997, n. 13 ad art. 83), riconoscimento che potrà essere costatato mediante
atto pubblico o scrittura privata. Esso potrà in particolare consistere in un
contratto bilaterale, a condizione tuttavia che il creditore abbia eseguito (o
abbia offerto di eseguire) la propria prestazione contrattuale, alla quale era
subordinato il pagamento oggetto dell'esecuzione (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, Zurigo 1989, p. 130).
A mente
di parte attrice tali prestazioni non sarebbero invece mai state fornite.
Nonostante che il convenuto non abbia direttamente comprovato di aver eseguito
le mansioni attribuitegli, tale critica non trova concreto riscontro. E' in
effetti innanzi tutto chiaramente attestato dal contratto stesso (punto n. 1)
che il convenuto aveva assunto la Direzione commerciale del Gruppo al 1°
settembre 1994, ossia circa 4 mesi prima della stipulazione dell'accordo;
inoltre, se il convenuto non avesse continuato a fornire tali prestazioni, agli
atti figurerebbero ragionevolmente dei richiami o degli ammonimenti, o
addirittura una disdetta da parte del Gruppo, cosa che invece non risulta, e
nemmeno è affermata, e che permette quindi di ritenere che le asserzioni di
controparte siano infondate.
Le
risultanze dell'istruttoria non sembrano infine smentire questa attività,
peraltro inequivocabilmente confermata dal biglietto da visita del convenuto:
ben quattro testimoni, dipendenti o collaboratori di __________, hanno infatti
affermato di aver conosciuto il convenuto in veste di rappresentante o di
collaboratore dell'attrice nell'ambito della conclusione di contratti di
appalto. Il teste __________ ha in
particolare dichiarato che per conto di __________
egli si sarebbe recato negli uffici dell'attrice per discutere di un
appalto, e che qui egli avrebbe incontrato il convenuto, presumendo dalle
circostanze che questi fosse un consulente esterno della società attrice;
analogamente si esprime il teste __________, capo-progetto di __________, il
quale ha dichiarato che il convenuto lo aveva contattato nel 1994 o 1995 in
qualità di rappresentante di un pool di ditte interessate ad un progetto di
__________ a __________: il convenuto si
sarebbe successivamente trovato sul volo charter di __________ diretto a
__________. Anche la teste __________, direttrice finanziaria di __________, ha
affermato di aver conosciuto telefonicamente il convenuto in veste di
collaboratore dell'attrice, la quale sarebbe divenuta fornitrice di __________ dal 1994. Detta collaborazione sarebbe infine
nuovamente confermata dalla deposizione del teste __________.
- Da ciò che precede è lecito concludere che __________ ha
sufficientemente fondato la sua titolarità della pretesa creditoria, la quale
va ora quantificata. L'attuale contestazione della parte attrice in punto
all'ammontare della retribuzione è in contrasto con la sua posizione
processuale che tale calcolo, ossia il 3% del valore del contratto __________ per la costruzione __________ di __________, non ha mai messo in
discussione. Al punto di petizione si evidenzia l'appalto in questione, se ne
esplicita l'importo complessivo di Fr. 4'800'000.- e l'importo di Fr. 144'000.-
che ne rappresenta il 3% senza che nelle considerazioni successive si
contestino questi importi se non per negarne il pagamento a dipendenza del solo
argomento che, trattandosi di mediazione, non vi era stata corrispondente
attività del creditore; ed altrettanto si fa con la replica. La contestazione
generica non è evidentemente sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
170 n. 2 e 3).
Il convenuto ha quindi il
diritto di ottenere il pagamento dell'importo di Fr. 144'000.-, oltre interessi
di mora senza però il corrispettivo dell'IVA, al quale ha rinunciato in sede di
appello. Il parziale accoglimento dell'appello, per questo solo motivo, non
modifica la completa soccombenza processuale, in prima e seconda sede,
dell'attrice.
Per i quali motivi,
richiamati, perle spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
16 settembre 1999 __________ è
parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 30 agosto 1999 della Pretura
di Lugano, sez. 2 viene così riformata:
-
La petizione
è parzialmente accolta e quindi l'importo di cui al PE n.__________ è disconosciuto limitatamente a Fr. 2'970.-
oltre interessi al 5% dal 28 giugno 1996.
Invariato
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2'000.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
a controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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