AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.173
Data decisione, Autorità:
21.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00173
Lugano
21 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00099
(già OA. 12'842) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con
petizione 17 ottobre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 58'938.80 oltre interessi, somma ridotta in sede
conclusionale a fr. 51'955.90;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 10 agosto 1999, ha
accolto limitatamente a fr. 40'913.05 più accessori;
appellante la convenuta con atto di appello 15
settembre 1999 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l'attrice con atto ricorsuale
15 ottobre 1999 con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e
l'accoglimento del proprio nel senso che la petizione sia accolta per fr. 51'955.90,
il tutto protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni 15 novembre 1999
postula la reiezione dell'appello adesivo, pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Il
14 dicembre 1989 __________ ha appaltato alla ditta __________ l'esecuzione
dell'impianto sanitario e riscaldamento nello stabile di sua proprietà
denominato "__________" di cui alla part. n. __________RFD di
__________: la mercede d'appalto è stata fissata approssimativamente in fr.
175'365.90 (cfr. doc. A e 46).
B. Con
la petizione in rassegna l'appaltatrice procede in causa nei confronti della
committente per l'incasso del saldo delle sue spettanze pari a fr. 58'938.80, e
meglio fr. 13'000.- quale residuo della mercede contrattuale, fr. 25'123.35 per
i lavori supplementari a regia e fr. 20'815.45 per le opere da lattoniere
appaltate separatamente.
La
convenuta resiste in lite, contestando di essere tenuta al pagamento degli
importi in questione: la fatturazione sarebbe in effetti erronea, l'opera
eseguita difettosa, mentre le prestazioni a regia nemmeno sarebbero state
concordate.
C. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 40'913.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1992 su fr. 40'000.- e dal 15
ottobre 1995 sulla rimanenza.
Il
giudice di prime cure, dopo aver escluso la pattuizione tra le parti di una
mercede a corpo, ha accertato la correttezza degli importi fatturati
dall'attrice e quindi riconosciuto a quest'ultima il saldo della mercede
contrattuale di fr. 13'000.-; a ciò andavano aggiunti fr. 21'297.60 per le
opere a regia, regolarmente autorizzate dalla direzione lavori, nonché fr.
20'815.45 per le opere da lattoniere. Da tale somma (fr. 55'113.05) andavano
quindi dedotti fr. 14'200.- per il minor valore degli impianti e meglio fr.
7'000.- per la mancata posa della regolamentazione individuale del
riscaldamento in ogni appartamento e fr. 7'200.- (già comprensivi di fr. 800.-
a carico della committenza quale miglioria) per la sostituzione di un
compressore avariato con ritaratura dell'impianto idrico e per la sostituzione
della pompa relativa agli appartamenti 1+2, ripristino della funzione contatore
calore nell'appartamento 1 con ritaratura dell'impianto idrico.
D. Con
l'appello la convenuta chiede che la petizione sia respinta.
Essa
ritiene innanzitutto che a suo tempo la mercede fosse stata definita a corpo e
che la fatturazione sia erronea, controparte avendo esposto fr. 5'548.- in più
per l'impianto riscaldamento e fr. 4'074.20 in meno per quanto riguardava
quello sanitario, fermo restando che dai crediti dell'attrice andava comunque
dedotto il costo dei motori di aerazione nei locali di vinificazione, mai
posati; nulla, a suo dire, era inoltre dovuto per i lavori a regia, quegli
interventi non essendo stati preventivamente autorizzati dalla direzione lavori
che nemmeno aveva sottoscritto i relativi bollettini; l'opera, oltre a dar
luogo ad un maggior consumo energetico rispetto al previsto e a non raggiungere
la potenza termica necessaria per riscaldare l'intero stabile -comprese le tre
casette la cui costruzione è stata rimandata- presentava tutta una serie di
difetti che ne comportavano un minor valore: contestata la deduzione di fr.
800.- per migliorie, essa ripropone in questa sede la deduzione di fr. 4'500.-
per la mancata posa dei termostati offerti e quella di fr. 5'600.- per la
sostituzione della pompa di calore; pure contestata è infine la decorrenza
degli interessi moratori.
E. Con
l'appello adesivo l'attrice chiede per contro che il credito a suo favore sia
aumentato a fr. 51'955.90.
A suo
dire, dalle sue spettanze, di complessivi fr. 57'105.90, potevano tutt'al più
essere dedotti fr. 5'150.-: fr. 3'700.- per le spese di sostituzione del
compressore avariato con relativa taratura dell'impianto idrico, fr. 1'100.-
per l'inversione delle condotte principali dei gruppi, fr. 250.- per la
sostituzione della pompa di circolazione relativa agli appartamenti 1+2 e fr.
100.- per il ripristino della funzione del contatore di calore
nell'appartamento 1.
F. Delle
osservazioni all'appello rispettivamente all'appello adesivo con cui le parti
postulano la reiezione del gravame della parte avversa si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
- A
questo stadio della lite le parti si danno reciprocamente atto -senza
invero trarne particolari conclusioni- dell'applicabilità alla fattispecie
delle norme SIA 118. In sede conclusionale esse, pur avendole talora
menzionate, avevano tuttavia omesso di farvi capo, cosicché il primo giudice, a
giusta ragione, aveva concluso per la tacita rinuncia alla loro applicazione a
favore delle disposizioni del CO relative al contratto di appalto.
quo all'appello
principale
- La
convenuta ritiene innanzitutto che le parti a suo tempo avrebbero pattuito una
mercede a corpo. Il tenore letterale del contratto, ove si parla espressamente
di "approssimativo presumibile importo …" (doc. A e 46), esclude tuttavia
chiaramente tale eventualità.
Ne
discende, come giustamente rilevato dal Pretore, che la mercede va determinata
in funzione del lavoro svolto e del materiale impiegato (art. 374 CO).
- Con
riferimento alla fatturazione, la convenuta pretende di dedurre dai crediti
della controparte la somma di complessivi fr. 9'622.20, ovvero fr. 5'548.-
fatturati dall'attrice in più rispetto all'offerta (cfr. perizia p. 17 e seg.)
per l'impianto riscaldamento e fr. 4'074.20 per il minor importo esposto per quello
sanitario. La censura è ampiamente infondata.
In
presenza di un unico contratto è ovvio che le maggiori prestazioni fatturate
con riferimento al riscaldamento siano compensate dalle minori spese dovute
all'impianto sanitario. Decisivo ad ogni buon conto non è il confronto tra
quanto offerto dall'attrice e quanto da lei fatturato, ma quello tra le somme
di cui alla liquidazione ed il valore del lavoro e del materiale impiegati: in
quest'ottica è senz'altro a ragione che il primo giudice (sentenza p. 3) ha
concluso, sulla base delle chiare risultanze peritali (cfr. perizia p. 21), che
l'attrice avesse fatturato complessivamente meno (fr. 173'000.-, = fr.
123'000.- + acconto di fr. 50'000.-) di quanto avrebbe potuto pretendere (fr.
177'982.95, = fr. 185'398.90 ./. sconti e ribassi) e che di conseguenza il
saldo di fr. 13'000.- sulle prestazioni contrattuali, da lei richiesto in
causa, poteva senz'altro esserle riconosciuto.
- La
convenuta pretende poi di dedurre dai crediti dell'attrice il costo dei motori
di aerazione nei locali di vinificazione, mai posati. L'attrice ha invero
negato di aver posato e di conseguenza fatturato tali motori, non previsti
nell'offerta, a meno che con ciò si intendessero gli scarichi della condensa
degli apparecchi di condizionamento o di ventilazione, voluti dalla controparte
e da lei ordinati direttamente (fatturati nel doc. L; replica p. 3).
A
prescindere da quanto precede, la censura va comunque disattesa siccome
irricevibile, la convenuta non avendo assolutamente quantificato gli importi da
dedurre e non essendo d'altro canto compito di questa Camera effettuare
approfondite ricerche nella voluminosa documentazione versata agli atti onde
sopperire ad una sua palese carenza nella fase delle allegazioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 183 m. 5; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M. e lc., 8
settembre 1997 in re T. SA/C. e lc., 21 gennaio 1998 in re G. SA/P.).
- La
convenuta anche in questa sede contesta di dover versare alla controparte fr.
21'297.60 per i lavori a regia, precisando che il riconoscimento di tali
importi era per contratto condizionato all'ossequio della clausola n. 7 (doc. A
e 46) secondo cui "la presentazione dei rapporti a regia deve essere
fatta settimanalmente, vale a dire non oltre cinque giorni dall'esecuzione dei
lavori. Ogni lavoro a regia deve essere annunciato prima della messa in opera
alla direzione lavori, in caso contrario non potrà essere riconosciuto":
a suo dire, tale clausola in realtà non era stata ossequiata dall'attrice, che
non aveva fatto firmare alla direzione lavori i relativi bollettini a regia
(doc. I e L) rispettivamente glieli aveva presentati per la prima volta un anno
dopo l'effettuazione dei lavori (cfr. doc. 1).
Nella
sentenza il Pretore ha correttamente stabilito che il riconoscimento delle
prestazioni supplementari a regia era subordinato al preventivo annuncio della
loro esecuzione, mentre la presentazione dei bollettini aveva solo scopo di
verifica. Ora, se è vero che alla mancata sottoscrizione dei bollettini si è
ovviato con l'allestimento della prova peritale, così che l'obbligo di verifica
è stato ossequiato, non è però altrettanto vero che anche l'obbligo di
preventivo annuncio sia stato a sua volta rispettato: contrariamente a quanto
ritenuto dal perito (perizia p. 44), nulla consente infatti di giungere a tale
conclusione, in particolare non la circostanza che le parti a suo tempo
avessero previsto una riserva di fatturazione a regia con riferimento
all'installazione delle sale da bagno e delle docce prefabbricate (doc. C p.
1). Non essendo in definitiva stato provato che le opere in questione sono
state preventivamente annunciate (l'arch. __________, che ha curato con la
convenuta la direzione lavori, ha anzi riferito a p. 7 del verbale di non aver
mai visto tali bollettini) e che la direzione lavori abbia altrimenti dato la
sua adesione alla loro esecuzione, se ne deve concludere, in assenza del
necessario consenso, che l'appaltatore non può pretendere alcuna retribuzione
per contratto limitatamente a tali prestazioni (Gauch, Der Werkvertrag,
4. ed., Zurigo 1996, N. 1310).
Dottrina
e giurisprudenza ammettono tuttavia in caso di esecuzione di lavori senza il
necessario consenso del committente il diritto dell'appaltatore ad una
remunerazione in base ai principi dell'indebito arricchimento o della gestione
d'affari senza mandato (Gauch, op. cit., N. 1310 e seg.; IICCA 21
agosto 1992 in re T. SA/M., 21 giugno 1995 in re E. AG/K., 8 maggio 1996 in re
D./T.). Nel caso di specie questa Camera, preso atto che le opere eseguite
erano necessarie per la completazione degli impianti e dunque di indubbia
utilità e valore per la committenza, ritiene tutto sommato equo quantificare in
complessivi fr. 11'000.- la somma che può essere rifusa all'attrice per le
opere svolte a regia, importo che tiene pure conto del fatto che la direzione
lavori e la committenza -in considerazione della violazione della clausola 7 da
parte della convenuta- sono state private della possibilità di proporre
soluzioni (tecniche e di materiale) alternative rispettivamente più economiche
e d'altro canto che esse comunque potevano e dovevano rendersi conto
dell'esecuzione di buona parte di quelle opere (ad es. l'allacciamento alle
cabine prefabbricate HW).
- La convenuta ritiene infine che dal credito a favore della
controparte debbano essere dedotti, oltre agli importi già posti in deduzione
dal primo giudice, tutta una serie di altre posizioni: fr. 4'500.- per la posa
dei termostati offerti e non posati, fr. 5'600.- per il ripristino della pompa
di calore, fr. 800.- per un'erronea deduzione da parte del Pretore; a ciò vanno
aggiunti non meglio precisati crediti a suo favore dovuti al fatto che
l'impianto ha provocato costi di gestione superiori al previsto, al fatto che
esso non aveva una potenza termica sufficiente, rispettivamente al fatto che il
perito non era stato in grado di dare un giudizio definitivo sulla resa
termica.
6.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, non vi è motivo per ammettere la deduzione
di fr. 4'500.- per la posa di valvole di regolamentazione del calore e di
termostati in ogni appartamento (perizia p. 34) e di fr. 5'600.- per il
ripristino e la ritaratura idrica della pompa di calore in avaria (perizia p.
40).
La prima
di queste due pretese è già compresa nell'importo di fr. 7'000.- posto in
deduzione dal Pretore per la posa di due regolazioni individuali nei 2
appartamenti 1 e 2, somma che in effetti era composta da interventi
sull'impianto di riscaldamento, sulla struttura muraria e comprendeva pure la
posa di linee elettriche di alimentazione (perizia p. 27).
Quanto
alla pretesa per il ripristino della pompa di calore a seguito dell'avaria del
compressore, il perito ha espressamente dichiarato (perizia p. 40) che tale
costo era già stato indicato -e conteggiato- alla domanda 8, ove, accanto ad
altre, era stata prevista una spesa di fr. 4'600.- per la sostituzione del
compressore e fr. 1'000.- per la ritaratura dell'impianto idrico (perizia p.
30), ciò che portava ad un minor valore degli impianti di fr. 8'000.-, di cui
il primo giudice aveva tenuto conto.
6.2 La
convenuta, dopo aver preso atto che il perito ha quantificato in fr. 8'000.- il
minor valore degli impianti in conseguenza dei difetti riscontrati, contesta la
deduzione di fr. 800.- da tale importo, motivata dal Pretore dal fatto che la
posa di un nuovo compressore in sostituzione di quello posato, in avaria dal 16
marzo 1993, costituirebbe una parziale miglioria (cfr. delucidazione orale del
perito, verbale p. 12). A ragione.
La
dottrina ritiene infatti che -salvo eccezioni che qui non ricorrono (Gauch,
op. cit., N. 1732)- l'appaltatore che pone tardivamente rimedio a un difetto
dell'opera non può pretendere che il committente abbia ad assumersi parte delle
spese di ripristino, anche se le stesse indirettamente potrebbero prolungare la
durata di vita dell'opera: il diritto del committente ad un'opera scevra da
difetti non può in effetti essere vanificato (nemmeno parzialmente) dal ritardo
dell'appaltatore nell'eliminare il difetto (Gauch, op. cit., N. 1731).
6.3 Quanto
alle altre pretese, le stesse sono chiaramente infondate.
Il perito
ha innanzitutto escluso che l'impianto, quantunque difettoso, abbia provocato
un costo energetico più elevato rispetto al previsto (complemento perizia p.
4), precisando invece che il maggior costo rispetto ad un riscaldamento
tradizionale era unicamente dovuto alla scelta, imputabile all'attrice, di un
sistema di riscaldamento bivalente con una termopompa aria-acqua e una caldaia
di appoggio a combustione di olio (perizia p. 22 e complemento perizia p. 3,
delucidazione orale del perito, verbale p. 12).
Quanto
alla potenza termica dell'impianto, il perito pur riservandosi una verifica
della temperatura nell'unico punto critico riscontrato (camera padronale al
primo piano dell'appartamento 2) dopo il corretto ripristino del flusso d'acqua
nell'impianto riscaldamento, ha senz'altro confermato che la potenza calorica
installata era sufficiente per l'uso che era stato previsto inizialmente
(perizia p. 36 e seg., complemento perizia p. 5 e seg.).
- La
convenuta contesta infine la messa in mora ed il termine da cui controparte
pretenderebbe far decorrere gli interessi di mora.
La
censura, oltre che espressa in maniera generica e quindi irrita, è del tutto
infondata, la lettera sollecitatoria di cui al doc. M confermando l'effettiva
messa in mora della convenuta a far tempo dal 15 giugno 1992.
- Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che il
credito a favore dell'attrice deve essere ridotto di fr. 11'097.60 (= fr.
10'297.60 con riferimento ai lavori a regia e fr. 800.- per la deduzione
erroneamente ammessa dal Pretore) a fr. 29'815.45.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
quo all'appello
adesivo
- L'attrice ritiene eccessive le deduzioni operate dal Pretore.
Essa
contesta innanzitutto di dover rifondere alla controparte fr. 7'000.- relativi
alla regolazione individuale nei vari appartamenti, mentre ammette unicamente
di dover rifondere alla controparte le spese per la sostituzione del
compressore in avaria con relativa taratura dell'impianto idrico (fr. 3'700.-),
i costi dovuti all'inversione delle condotte principali dei gruppi (fr.
1'100.-), alla sostituzione della pompa di circolazione dei gruppi 1+2 (fr.
250.-) ed al ripristino della funzione contatore di calore nell'appartamento 1
(fr. 100.-), il tutto per complessivi fr. 5'150.-.
9.1 Preliminarmente
si osserva che l'attrice è partita dal presupposto che il suo credito, senza
deduzioni, ammontasse a fr. 57'105.90, quando in realtà quello accertato dal
giudice di prime cure era di fr. 55'113.05. Non avendo essa indicato per quale
motivo quest'ultimo importo non sarebbe corretto, non vi è motivo per
derogarvi.
9.2 Essa contesta di essere tenuta a rifondere alla controparte fr.
7'000.- relativi alla regolazione individuale del riscaldamento mediante posa
di 3 termostati d'ambiente in ognuno dei 3 appartamenti, rilevando come la
convenuta a suo tempo avrebbe rinunciato a tale soluzione, accontentandosi di 2
regolazioni per 3 appartamenti (gruppo 1+2 e gruppo "custode").
Sennonché
dagli atti di causa (doc. O, R, S, N e 18) non risulta che quest'ultima o per
essa la direzione lavori abbia mai rinunciato ai singoli termostati, se non il
25 ottobre 1990 (doc. T), allorché il loro allestimento non era praticamente
più possibile, se non rompendo di nuovo i muri (teste __________ p. 5), essendo la riattazione ormai pressoché
ultimata (perizia p. 16 e seg.). Nemmeno risulta poi che la rinuncia sia
avvenuta in precedenza segnatamente il 17 novembre 1989 allorché la direzione
lavori avrebbe ratificato i piani di cui ai doc. P, contenenti quella modifica
progettuale (doc. Q): pur essendo vero che in quello scritto la direzione lavori
aveva effettivamente approvato i piani di montaggio 1 e 2 allestiti
dall'attrice, non è ancora possibile ritenere che tali piani siano proprio
quelli di cui ai doc. P; atteso che il piano di montaggio 2 è stato allestito
il 3 aprile 1990 (doc. P) ed il piano di montaggio 1, pur recando la data 15
novembre 1989, è a sua volta stato revisionato il 3 aprile 1990 (doc. P), date
entrambe successive al doc. Q, non è in definitiva dato a sapere quale sia
stata la scelta che la direzione lavori ha inteso ratificare in
quell'occasione.
9.3 L'attrice, ritenendo in sostanza che la sostituzione di alcune
parti danneggiate dell'impianto comporterebbe una miglioria a favore della
convenuta, ammette tutt'al più una deduzione di fr. 3'700.- per la
sostituzione del compressore avariato con relativa taratura dell'impianto
idrico, fr. 250.- per la sostituzione della pompa di circolazione dei gruppi
1+2 e fr. 100.- per il ripristino della funzione contatore, somme a cui si
aggiungono altri fr. 1'100.- per l'inversione delle condotte principali dei
gruppi. A torto.
Va
innanzitutto precisato che l'attrice, contrariamente a quanto fatto in sede
conclusionale (p. 7), non ha più preso posizione -il che significa
implicitamente ammissione del giudizio pretorile- sui costi della ritaratura
dell'impianto di distribuzione del calore (fr. 600.-), mentre il costo per la
ritaratura dell'impianto di produzione del calore (fr. 1'000.-) è compreso nei
fr. 3'700.- di cui sopra ed è quindi stato esplicitamente ammesso. Quanto al
possibile maggior valore dell'impianto a seguito della fornitura da parte
dell'attrice di un nuovo compressore, di una nuova pompa di circolazione e di
un nuovo contatore, si ribadisce in questa sede quanto già indicato al cons.
6.2, ovvero che di regola le migliorie dovute alla tardiva riparazione di un
difetto non consentono all'appaltatore di ribaltare sulla committente parte di
quei costi, dal che la reiezione della richiesta attorea.
- L'appello adesivo è pertanto respinto nella sua interezza.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 agosto 1999 della Pretura del distretto di
Bellinzona è così riformata:
-
In
parziale accoglimento della petizione __________ in __________ è condannata a pagare alla ditta __________
in __________ la somma di fr.
29'815.45 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1992.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese di fr. 17'000.- con saldo da
anticipare dall'attrice sono a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno,
compensate ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 880.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
900.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste
a carico dell’appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 500.- per parti di
ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 15 ottobre 1999 __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 350.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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