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Numero d'incarto:
12.1999.181
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00181
Lugano
28 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
(inc. OA.94.134 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) promossa con
petizione 5 ottobre 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente il pagamento della somma di fr. 121'303.45 come saldo di
proprie note professionali per un mandato di patrocinio svolto in favore della
convenuta;
cui
la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 12 agosto 1999;
appellante l'attore che, con allegato 20 settembre 1999, postula la
riforma del giudizio impugnato e conseguentemente l'integrale accoglimento
della petizione;
lette
le osservazioni all'appello della convenuta;
richiamata la decisione 10 novembre 1999 di questa Camera che ha
accolto l'istanza della convenuta affinché l'appellante versasse una cauzione
processuale di fr. 4'000.-, ciò che è regolarmente avvenuto;
letti
ed esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'onorario
e le spese di cui l'attore chiede il pagamento a saldo si riferiscono a un
mandato di patrocinio conferito all'attore dalla convenuta, attrice in un
procedimento arbitrale che l'ha vista opposta a __________ e a ____________________ L'arbitrato, affidato
a un collegio di tre avvocati zurighesi, ha avuto sede a __________ e si è svolto secondo le norme di procedura
civile di quel Cantone ma in lingua inglese, così come pattuito nel compromesso
9 settembre 1986. Il lodo, emesso in data 5 dicembre 1994, ha respinto la
petizione della convenuta che chiedeva un risarcimento danni pari a US$
6'727'400.- oltre interessi. L'avv. __________allora contitolare di uno studio
legale a __________ e dello Studio
__________ non ha patrocinato la qui convenuta fino alla fine della procedura
arbitrale poiché in data 27 ottobre 1992 la cliente gli ha revocato il mandato
(doc. F).
-
Per
le proprie prestazioni l'attore ha emesso dapprima -sempre a nome dello studio
legale di ____________________ diverse note parziali (doc. 5 - 9); in seguito,
ossia già in data 1. dicembre 1988 ha inviato all'avv. __________ che
rappresentava la cliente in __________ un
messaggio-fax con cui annullava parte delle precedenti note, sostituendole con
una richiesta d'acconto basata esplicitamente sul valore di causa complessivo,
equivalente a fr. 10'036'000.-, su cui calcolava il proprio onorario
"presumibile" in base al 3% di tale valore "secondo art. 4 e 9
TOA": dall'importo così ottenuto di fr. 301'075.- detraeva l'importo di
note già saldate, ottenendo un "acconto residuo" di fr. 236'219.- di
cui chiedeva in pagamento la metà prima di intraprendere nuovi passi. A questo
messaggio allegava "copia art. 4 e 9 Tariffa dell'Ordine degli avvocati
del 7 dicembre 1984" (doc. 10). Successivamente, ma sempre durante lo
svolgimento del mandato e in particolare prima della presentazione
dell'allegato di replica, datato 30 maggio 1990, l'attore ha inviato alla
cliente una "fattura" riferita al medesimo mandato e alle prestazioni
svolte dal 30 novembre 1984 al 31 dicembre 1989 in cui riproponeva lo stesso
conteggio, adottando un valore di causa leggermente inferiore per quanto
riguarda la valuta svizzera che comportava un onorario di fr. 292'800.-;
sommate le spese e dedotti gli anticipi, otteneva un saldo scoperto di fr.
234'486.55 di cui chiedeva nuovamente il pagamento della metà, ossia di fr.
117'243.30 entro 30 giorni (doc. 3). Ciò che è pacificamente avvenuto e che ha
verosimilmente contribuito alla continuazione della procedura arbitrale.
Definitive differenze tra le parti sono però sorte poco meno di due anni dopo
quando l'avvocato insisteva sul pagamento immediato della seconda metà della
propria nota professionale, mentre la cliente riteneva di dover procedere a
tale compenso soltanto alla fine dell'arbitrato (doc. D e E).
-
Con
la petizione l'attore ha considerato l'adeguatezza del proprio credito e ha
rilevato l'impegno della controparte nei suoi confronti con lo scritto 26
agosto 1992 dell'avv. __________ che
precisava: "…la cliente desidera versarLe il saldo dovuto a seguito della
bozza di notula 17.1.90, a conclusione del giudizio arbitrale …" (doc. D),
osservando nel contempo come la tattica processuale della cliente fosse stata
allora di procrastinare il più possibile la fine dell'arbitrato; ciò che lo
abilitava a ritenere ormai esigibile l'intero onorario professionale.
La
convenuta, negli allegati preliminari, ha sollevato diverse eccezioni: in
particolare ha indicato che l'onorario richiesto dall'attore è stato calcolato
sul valore di causa ad aliquota completa, ossia come se la procedura fosse
stata da lui portata a termine; ciò che non corrisponde ai fatti e che deve
indurre ad applicare l'art. 6 TOA (nella versione 2 dicembre 1972) il quale
impone di tener conto dell'impegno effettivamente svolto qualora il mandato di
patrocinio abbia preso fine prematuramente. Si rimette al prudente criterio del
giudice per stabilire l'attività concreta dell'attore nell'ambito
dell'arbitrato. Ha osservato inoltre che controparte ha già percepito un importo
complessivo di fr. 194'426.30, dovendo tenere conto di tutte le note parziali
emesse e non sostituite dalla nota complessiva, doc. 10. Comunque ha sostenuto
che -sia in applicazione della TOA, sia in applicazione del principio di
adeguatezza nell'ambito dell'art. 394 cpv. 3 CO- la retribuzione già percepita
dall'attore dev'essere considerata conforme al lavoro svolto. Per quanto
riguarda lo scritto dell'avv. __________ (doc.
D) ha contestato che rappresenti riconoscimento di debito, già perché contiene
un'importante limitazione nel senso che il saldo sarebbe stato pagato soltanto
a conclusione della procedura arbitrale, condizione che in concreto non è stata
adempiuta.
Con
le proprie conclusioni, preso atto della decisione 22 settembre 1997 del Consiglio
di moderazione che nella stessa fattispecie ha dichiarato inapplicabile la TOA,
la convenuta si è scostata dalla propria tesi precedente che dichiarava -in
consonanza con l'attore- l'attualità di quella tariffa. Ha proposto così, a
sostegno della sua tesi difensiva, una valutazione dell'onorario su base
oraria.
-
Con
la sentenza impugnata il Pretore, affermata la propria competenza territoriale
(messa in discussione ma nella sostanza ammessa esplicitamente dalla parte
convenuta), ha negato alla cennata lettera dell'avv. __________ (doc. D) valore di riconoscimento di debito a
dipendenza della precarietà della notula cui essa fa riferimento, ossia la
fattura 17 gennaio 1990 (doc. C), allestita prima dell'inoltro della replica
nella procedura arbitrale e come se quella procedura fosse già giunta a
termine. Osserva inoltre che, poco tempo dopo, veniva revocato il mandato di
patrocinio. Per quanto riguarda l'applicabilità della TOA, fa riferimento alla
decisione del Consiglio di moderazione per concludere che, in assenza di una
pattuizione sulla rimunerazione dell'avvocato, si devono applicare i criteri
suggeriti nell'ambito d'applicazione dell'art. 394 cpv. 3 CO. In sostanza ha
respinto la petizione a dipendenza della mancanza di elementi concreti -che avrebbe
dovuto offrire l'attore- sul dettaglio delle proprie prestazioni e sulla
complessità in fatto e in diritto della vertenza arbitrale.
-
L'appellante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto
che, al momento dello scioglimento del mandato, la procedura davanti agli
arbitri era pressoché terminata e che tutti i suoi interventi, descritti nel
lodo versato agli atti, non sono stati contestati dalla controparte. Inoltre,
rileva come la cliente mai abbia contestato l'applicabilità della TOA, né in
astratto, né confrontata con la ripetuta applicazione concreta di quei criteri;
nello stesso senso considera il controverso scritto dell'avv. __________ (doc. D). Osserva poi che controparte non ha
mai contestato la qualità delle sue prestazioni professionali: non v'è pertanto
motivo alcuno per non ammettere che egli abbia adempiuto a tutti gli oneri
professionali che ci si poteva da lui aspettare. Elenca inoltre una serie di
elementi di giudizio che indicano, contrariamente al parere del Pretore, l'applicabilità
della TOA al caso in esame.
Delle
osservazioni della convenuta si dirà, se necessario, nel seguito.
- Il
contratto che ha legato le parti è pacificamente un mandato. Trattandosi di un
mandato di patrocinio legale, esso è oneroso in base all'art. 394 cpv. 3 CO. In
questo ambito le parti del mandato possono convenire, oltre al principio della
retribuzione anche -in linea di massima- l'entità della stessa. Tuttavia, in
assenza di tale pattuizione, l'uso può indicare l'obbligo della retribuzione,
prendendo il posto di una norma di legge: è ciò che accade nelle professioni
per prestazioni di servizio quando esistono tariffari professionali (Weber R.,
in Comm. di Basilea, Obligationenrecht I, ed. 2, art. 394 CO, N. 36; Hofstetter
J., Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in Schweizerisches Privatrecht,
VII/2, p. 59). Per quanto riguarda l'entità della retribuzione, l'uso, ossia in
concreto l'applicazione di un determinato tariffario, è determinante alla
condizione che le parti vi si siano sottoposte esplicitamente o per atti
concludenti (Hofstetter, op.
cit.,
p. 61; Höchli L., Das Anwaltshonorar, Zurigo 1991, p. 35).
Nel
caso concreto è vero che, giudicando secondo le proprie competenze, il
Consiglio di moderazione ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della TOA
(Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino) poiché la procedura
arbitrale si è svolta in un Cantone confederato ed è giunta così a un giudizio
di irricevibilità dell'istanza di tassazione presentata dalla qui convenuta nei
confronti dell'avv. __________ (decisione
22 dicembre 1997). Ciò non esclude che, per altri motivi e in un'ottica
diversa, la conclusione sul modo di calcolo dell'onorario dell'avvocato possa
divergere da quella presa dal Consiglio di moderazione come autorità
amministrativa di sorveglianza sull'applicazione della tariffa. L'avv.
__________ era comunque abilitato a
calcolare i suoi onorari professionali in base alla tariffa ticinese, essendo
stato iscritto anche all'ordine professionale di questo Cantone fino al 12
dicembre 1997, data in cui vi ha rinunciato volontariamente. D'altra parte, se
è vero che ogni tariffa cantonale è -di principio- esclusivamente destinata a
regolare l'attività degli avvocati davanti alle autorità del medesimo Cantone,
è anche senz'altro possibile che, nel rapporto interno, cliente e patrocinatore
convengano -esplicitamente o per atti concludenti- l'applicazione di una
tariffa esterna al Cantone in cui avviene il patrocinio, fintanto che in
concreto l'onorario non sia immorale, non comporti una lesione del cliente e
rientri nei criteri di proporzionalità dell'art. 394 cpv. 3 CO, laddove i
tariffari in vigore devono essere considerati almeno come indizio della
proporzionalità degli onorari calcolati su quelle basi (Höchli, op.
cit., p. 61 e p. 38).
- Nel
caso particolare, è inutile ricercare nei contatti preliminari fra le parti
elementi che conducano alla stipulazione di un accordo sul modo di retribuzione
del mandato in esame: in particolare non è certamente l'adozione di un
determinato formulario di procura -peraltro silente sull'applicazione della
TOA- piuttosto di un altro a poter essere di per sé determinante in merito alla
pattuizione del modo di retribuzione dell'avvocato. Ben più rilevante nel caso
concreto è la circostanza che, presentando i propri conteggi, l'attore abbia
ripetutamente indicato in modo chiaro alla cliente l'adozione di un certo
criterio di computo del proprio onorario: nella comunicazione (fax) 1. dicembre
1988, citando la "TOA" e spiegando trattarsi della "Tariffa
dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984" (detta altrove nello
stesso documento: "nostra tariffa"), pur non indicando che si
trattava della tariffa in vigore nel Canton Ticino, l'istante ha comunque
esposto il calcolo dell'onorario, la percentuale applicabile, in particolare
allegando fotocopia dell'art. 9 TOA (doc. 10); lo stesso riferimento
("min. secondo art. 9 TOA: 3% di fr. 9'760'000.-") appare nella
fattura 17 gennaio 1990 (doc. C) e ancora nella nota finale ("Final invoice")
del 30 ottobre 1992 (doc. H). Metodo di computo dell'onorario che non solo non
ha trovato alcuna resistenza da parte della cliente, ma che ha costituito la
base sulla quale essa ha proceduto al pagamento di un importo che
esplicitamente rappresentava la metà dell'onorario, impegnandosi al versamento
dell'altra metà a conclusione dell'arbitrato (doc. D); ciò che costituisce un
consenso per atti concludenti sull'impostazione data dall'avvocato alla
retribuzione della sua attività di patrocinatore (Bucher E., in Comm.
cit., art. 6 CO, N. 13 lett. b). Né sarebbe stata necessaria una simile
accettazione già al momento del conferimento del mandato affinché il contratto
si potesse ritenere validamente concluso, poiché la retribuzione di un mandato
non ne è elemento essenziale e può essere pattuita anche in un secondo tempo (Hofstetter,
op. cit., p. 34 e 58). Ben si può concludere pertanto che le parti abbiano
validamente concordato il modo di retribuzione del mandato.
Ma
tutto ciò non risulta soltanto dall'istruttoria di causa; infatti, almeno negli
allegati introduttivi, la parte convenuta ha aderito al principio di
applicabilità della TOA: in particolare ha affermato che, in ogni caso, la
tariffa dell'Ordine degli avvocati è determinante poiché l'attore l'ha posta a
fondamento del suo credito e d'altra parte non v'è atto che possa
successivamente renderla inapplicabile (cfr. duplica, ad 2 e ad 4). E' vero che
l'attore ritiene inutile ogni riferimento alla TOA a dipendenza di quello che
considera un riconoscimento di debito della controparte (doc. D), ma nella
sostanza quello stesso calcolo riconosciuto era stato effettuato sulla base
della TOA. Indifferente appare invece che le parti abbiano formalmente
preferito la TOA (tariffa ticinese) ad altri tariffari, dal momento che hanno
espresso il loro consenso sul contenuto della normativa applicabile.
- Ma
anche nella denegata ipotesi in cui -trattandosi della TOA- se ne dovesse
ritenere indebita l'applicazione, dev'essere rilevato che la convenuta non ha
sollevato nessuna eccezione riguardante l'inadeguatezza o l'immoralità
dell'onorario richiesto, nell'ambito della valutazione indicata dall'art. 394
cpv. 3 CO (come d'altra parte non ha mai sostenuto che le prestazioni
professionali dell'avv. __________ non
siano state qualitativamente corrispondenti al mandato affidatogli).
Per
contro la convenuta, fin dalla risposta, pur postulando la reiezione della
petizione, nella sostanza si è limitata a motivare che l'avv. __________ non
l'aveva assistita fino alla fine della procedura arbitrale e che ciò che aveva
incassato eccedeva la metà di quanto dovutogli. Si tratta di eccezioni
pertinenti; infatti, la fattura sostitutiva (doc. 10) non ha annullato quelle
emesse fra il 1985 e il 1987 (doc. 5 - 8) per complessivi fr. 77'183.- di soli
onorari. Né a simile osservazione della convenuta l'istante ha formulato alcuna
contestazione anche perché di buona parte di tale importo essa aveva già
ammesso l'avvenuto pagamento nell'ambito del primo conteggio (doc. 10): il fatto
si dà quindi per ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC) e nel computo del credito si
deve tener conto della somma indicata.
- Al
fine di stabilire quali siano state le prestazioni del convenuto nell'ambito
della procedura arbitrale non serve il riferimento alle prove testimoniali
assunte nella causa presente, in parte poco eloquenti e in parte
contraddittorie, ma piuttosto un esame dettagliato del lodo arbitrale e degli
atti nonché della documentazione di quella vertenza in possesso (e prodotti)
dall'attore. Dalla stessa risulta che il patrocinio di quest'ultimo ha
implicato la stesura di tre allegati di causa: la petizione 3 aprile 1987, la
replica 30 maggio 1990 e una presa di posizione 9 gennaio 1991 sui fatti nuovi
della duplica (Comments to the rejoinder), l'esame di voluminosa
documentazione e lo scambio di intensa corrispondenza con la cliente, per lo
più per il tramite dell'avv. __________, e con il collegio arbitrale (doc. L e
classificatori della procedura arbitrale). Non è stato invece ritrovato negli
atti (verosimilmente non vi è stato versato) l'unico allegato presentato dalla
convenuta (parte attrice nell'arbitrato) dopo la revoca del mandato da part
dell'avv. __________ e l'emanazione del lodo, ossia la Defensive Note 8
luglio 1993.
Il
mandato conferito all'avv. __________ dev'essere fatto risalire al momento
della sottoscrizione della procura, quindi al più tardi al 7 marzo 1986 (doc.
3). In quella data, come sostiene la convenuta, era in vigore la vecchia TOA
del 2 dicembre 1972 (art. 47 TOA 7 dicembre 1984). Mentre entrambe le normative
prevedevano per il calcolo dell'onorario una percentuale minima del 3% del
valore di causa dell'arbitrato cui ci si riferisce, l'art, 6 TOA (1972) recita
che anche in caso di revoca del mandato o di giustificata rinuncia allo stesso
è dovuto, a seconda dello stadio in cui si trova la procedura, della natura e
dell'entità delle prestazioni eseguite, un onorario compreso tra il 25% e il
100% dell'onorario normale. Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che non
risulta l'effettuazione di atti istruttori e quindi la partecipazione delle
parti e dei patrocinatori ad attività diverse da quanto fin qui descritto, si
giustifica di ridurre l'onorario dovuto all'attore in misura di un quarto,
ossia a fr. 219'600.- A questo importo devono essere sommate le spese (non
contestate) esposte nei doc. C e H, ciò che porta a un credito complessivo di
fr. 230'202.- mentre, in deduzione del medesimo vanno posti gli importi già
incassati, ossia: fr. 117'243.- (doc. C), fr. 64'856.- (doc. C, 7 e 8) e la
differenza fra l'importo indicato dalla convenuta (ossia fr. 77'183.-) e
quest'ultimo addendo, vale a dire fr. 12'327.-. Il credito dell'attore ammonta
pertanto a fr. 35'776.40.
In
questi limiti, accogliendo parzialmente l'appello, la sentenza impugnata
dev'essere riformata, mentre il giudizio sulla tassa e le ripetibili segue la
parziale soccombenza dell'attore.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le spese
l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello
del dott. __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 agosto 1999 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
-
La petizione è
parzialmente accolta e __________ è condannata a versare al dott. __________,
l'importo di fr. 35'776.40 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 1992.
-
La tassa di
giustizia di fr. 5'000.- e le spese, da anticipare dall'attore, rimangono a suo
carico per 3/4 e per 1/4 a carico della convenuta. Il dott. __________ è tenuto
a rifondere alla controparte la somma di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili
parziali.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 3'000.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico per i 3/4 e a carico della parte
resistente per 1/4. L'appellante verserà inoltre alla controparte l'importo di
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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