AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.204
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00204
Rinvio TF
Lugano
3 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire sul ricorso per nullità
__________ __________ 1999 (ex art. 36 CIA) presentato da
__________ SA, __________
rappr. dall’avv. __________ __________, __________
nei confronti della decisione __________ __________
1999 del Collegio arbitrale dell’edilizia e del genio civile istituito giusta
l’art. 12 del contratto collettivo di lavoro (CCL) 1996-1997 per i lavori
edili e del genio civile, che ha giudicato sul ricorso __________ __________
1997 interposto dalla stessa __________ SA contro le decisioni __________
__________ 1997 della
Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del
genio civile, __________
nelle procedure che riguardano accordi salariali speciali per l’anno
1997 stipulati dalla qui ricorrente con __________ suoi dipendenti.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto
-
Nel corso del 1997, al fine di evitare il fallimento, __________
SA ha proposto ai suoi __________ dipendenti, che hanno tutti accettato
sottoscrivendo le relative dichiarazioni di adesione (plico doc. D), la
riduzione della loro retribuzione salariale: pertanto lo stipendio orario di
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ (tutti classificati quale lavoratori edili B) è stato
ridotto da fr. 23.65 a fr. 23.40, quello di __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________ (tutti con la qualifica B) da fr. 22.15 a fr. 21.40, quello di
__________ __________ e __________ __________ (entrambi con la qualifica B) da
fr. 21.65 a fr. 21.40, quello di __________ __________ (B) da fr. 24.03 a fr.
23.40, quello di __________ __________ (B) da fr. 23.50 a fr. 23.40, quello di
__________ __________ (B) da fr. 24.15 a fr. 23.40, quello di __________
__________ (Q) da fr. 24.40 a fr. 23.-, quello di __________ __________ (Q) da
fr. 24.40 a fr. 23.15, quello di __________ __________ __________ (Q) da fr.
24.45 a fr. 23.40, quello mensile di __________ __________ (B) da fr. 4'141.- a
fr. 4'100.- e quello mensile di __________ __________ (V) da fr. 4'845.- a fr.
4'800.-.
-
Nel
corso del controllo del __________ __________ 1997 la Commissione paritetica
cantonale dell'edilizia e del genio civile (in seguito: Commissione paritetica)
ha evidenziato l'esistenza di tali accordi, precisando nel contempo che
__________ __________ e __________ __________ non ricevevano il minimo di
categoria, mentre __________ __________ andava classificato in classe Q (doc.
C). Il __________ __________ 1997, rilevando come l'art. 45 CNM (contratto
nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 1995/1997, doc. K)
ostasse alla stipulazione di tali accordi, essa ha invitato la ditta a
ripristinare la situazione precedente con effetto al __________ __________ 1997
(plico doc. E).
Il
23 luglio 1997, su richiesta della ditta, la Commissione ha provveduto ad
emanare altre 23 decisioni (plico doc. G)-che invero, verosimilmente a seguito
di una svista redazionale, imponevano la retribuzione oraria di fr. 24.40 per
tutti i dipendenti, a prescindere dalla loro classificazione- con l'indicazione
dei rimedi di diritto.
-
Con
ricorso __________ __________ 1997 (doc. J) __________ SA ha impugnato davanti
al Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile (in seguito: Collegio
arbitrale) le decisioni della Commissione paritetica, evidenziando in ordine
come le stesse, sempre che costituissero valide decisioni di un organo
competente, fossero state emesse in violazione del diritto di essere sentiti e
nel merito contestando che le riduzioni concordate con i dipendenti, tranne
forse in 4 casi (____________________, __________ __________, __________
__________ __________ -tutti classificati lavoratori edili Q- e __________
__________, cui andava pure attribuita tale classificazione), fossero contrarie
a disposizioni del contratto collettivo, specialmente con riferimento ai salari
minimi previsti.
-
Con
un'unica decisione datata __________ __________ 1999 (doc. I) il Collegio
arbitrale, composto dall'avv. __________ __________ (presidente), da __________
__________ e __________ __________, dopo aver evaso le censure d'ordine
sollevate, ha respinto il ricorso ai sensi dei considerandi, accertando in
sostanza che la riduzione dei salari era impossibile e che dunque gli accordi
salariali conclusi con i dipendenti davano luogo a una situazione
anticontrattuale; le spese di giudizio di fr. 520.- sono state caricate alle
parti in ragione di metà ciascuna.
-
__________ SA ha pertanto inoltrato a questa Camera il ricorso
per nullità __________ __________ 1999 che qui ci occupa, con cui chiede
l'annullamento della decisione del Collegio arbitrale ed il rinvio degli atti a
quest'ultimo affinché abbia a verificare che la situazione anticontrattuale
relativa a 5 dipendenti (____________________, __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ e __________
__________) era stata nel frattempo sistemata: a suo dire, a parte i 5 casi ora
evidenziati, gli accordi salariali conclusi con i dipendenti non violavano i
minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo, ciò che imponeva
l'annullamento della decisione impugnata, del tutto arbitraria.
-
Con osservazioni __________ __________ 1999, dopo che la Prima
Corte civile del Tribunale federale con pronunciato del __________ __________
1999 aveva provveduto ad annullare la sentenza __________ __________ 1999 con
cui questa Camera aveva dichiarato irricevibile il gravame, la Commissione
paritetica postula la reiezione del ricorso per nullità con argomentazioni che
verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi.
-
A
questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art.
36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata
sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio
giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto
con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta
norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso
per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente
contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al
diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du
Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 e segg.).
Quanto
all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione
alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di
arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per
nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa
appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999
in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E.
AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C.; DTF
122 III 316; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione
del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le
norme relative al ricorso per cassazione civile).
- Contrariamente
a quanto ritenuto dalla Commissione paritetica prima e dal Collegio arbitrale
poi, la validità degli accordi di cui ai doc. 8 non va esaminata alla luce dell'art.
45 cpv. 1 CNM, norma in base alla quale i salari per i lavoratori che
fisicamente non sono in grado di svolgere pienamente l'attività (lett. a)
rispettivamente per quelli estranei al settore e quelli con rapporto di lavoro
a carattere occasionale, giovani che non abbiano ancora raggiunto il 17° anno
di età o quelli occupati per meno di due mesi nell'anno civile (per es.
allievi, studenti e praticanti, lett. b) devono essere concordati per iscritto
individualmente con il datore di lavoro, ritenuto che i salari base rivestono
un carattere puramente indicativo.
Il fatto
che negli accordi ogni singolo dipendente abbia dichiarato il suo consenso alla
riduzione dello stipendio "in quanto consapevole di non essere in grado
-rispettivamente di non aver una preparazione ideale- di eseguire tutti i
lavori relativi alla rispettiva qualifica o mansione" (doc. D) è al
proposito ampiamente irrilevante: l'istruttoria ha in effetti provato che tale
formulazione era stata consigliata per motivi formali dal sindacato OCST (cfr.
doc. B), fermo restando però che la ricorrente non aveva mai preteso o
affermato che quel motivo, che potrebbe evocare una fattispecie dell'art. 45
cpv. 1 lett. a CNM, fosse effettivamente il vero motivo per la riduzione degli
stipendi.
- La
dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere, stante la libertà
contrattuale vigente nel diritto privato, che a prescindere dai casi di
infrazione a disposizioni salariali imperative previste da un contratto
collettivo, cui il lavoratore non può rinunciare (art. 341 CO), l'entità del
salario è e rimane fondamentalmente oggetto della libera contrattazione fra le
parti (art. 322 cpv. 1 CO); in altre parole che gli accordi salariali tra
datore di lavoro e lavoratore sono validi nella misura in cui non sono violati
i minimi salariali o norme concernenti gli adeguamenti salariali annuali,
previsti da un contratto collettivo (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 21
con rif. ad art. 341 CO; JAR 1980 p. 311, 1981 p. 191, 1985 p. 285; IICCA
11 novembre 1993 in re B./S. SA, 30 gennaio 1996 in re Z./X. SA; del medesimo
parere, con riferimento alla particolare tematica delle riduzioni di stipendio,
Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, N. 17 con numerosi rif. ad art.
341 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 5 ad art. 341 CO).
Ora, nel
caso di specie il Collegio arbitrale ha giustamente riconosciuto che le norme
relative ai salari minimi ed anche agli adeguamenti salariali annuali inserite
in un contratto collettivo sono di regola di carattere imperativo e che
pertanto alle stesse non si può in alcun modo derogare. Non può di contro
essere condivisa, ed è in definitiva arbitraria, la sua successiva affermazione
secondo cui in casu non essendo date le premesse per una rinuncia del credito
salariale da parte del lavoratore -verosimilmente, seguendo il ragionamento del
Collegio arbitrale, in quanto i singoli accordi violerebbero (tuttavia non è
assolutamente dato a sapere per quale motivo di fatto e/o di diritto) i salari
minimi rispettivamente le norme concernenti gli adeguamenti annuali- tanto meno
sarebbe data la facoltà di modificare le disposizioni contrattuali (lodo p. 7).
Gli atti
vanno di conseguenza rinviati al Collegio affinché abbia a verificare se ed
eventualmente per quale motivo i singoli accordi conclusi dalla ricorrente con
i suoi dipendenti violino o meno i salari minimi previsti dal contratto
collettivo -per inciso, i salari minimi previsti in Ticino dal CNM a far tempo
dal 1° gennaio 1997 (invariati rispetto a quelli di cui all'art. 41 CNM) sono i
seguenti: per i lavoratori classificati B fr. 21.40 orari rispettivamente fr.
3'820.- mensili; per i lavoratori classificati A fr. 23.40 orari
rispettivamente fr. 4'185.- mensili; per i lavoratori classificati Q fr. 24.40
orari rispettivamente fr. 4'375.- mensili e per i lavoratori classificati V fr.
25.80 orari rispettivamente fr. 4'610.- mensili- rispettivamente eventuali
norme imperative concernenti gli adeguamenti annuali (sempre che ne siano stati
concordati per quell'anno, cfr. art. 51 CNM).
- L'annullamento
del lodo, che così si impone, esclude di poter accogliere l'altra richiesta di
cui al gravame, quella di rinviare ex art. 39 CIA al Collegio arbitrale gli
atti affinché abbia a verificare se la ricorrente ha effettivamente sistemato
le posizioni dei 5 dipendenti (in realtà 4; la remunerazione di __________
__________ (B), erroneamente indicato quale lavoratore A, essendo sotto questo
aspetto corretta), il cui salario era stato ridotto al di sotto dei minimi del
CCL: in base a tale disposizione il rinvio del lodo agli arbitri è in effetti
dato, qualora l'autorità giudiziaria ritenga opportuno, prima di pronunciarsi
sul gravame (art. 40 cpv. 1 CIA), concedere loro un termine per completare o
rettificate il lodo, ciò che ovviamente non appare il caso nella presente
fattispecie, i motivi addotti dalla ricorrente non giustificando un eventuale
rinvio.
L'annullamento
del lodo comporta tuttavia implicitamente il rinvio degli atti al Collegio
arbitrale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, così che in
definitiva non torna conto sanzionare l'erronea richiesta formulata in questa
sede dalla ricorrente.
- Il
gravame è dunque accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
pronuncia
I. Il ricorso per nullità __________ __________ 1999 di __________
SA è accolto.
§
Di conseguenza il lodo __________ __________ 1999 del Collegio arbitrale
dell'edilizia e del genio civile sul ricorso __________ __________ 1997 della
ricorrente contro le 23 decisioni __________ __________ / __________ __________
1997 della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile è
annullato.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 500.-
da
anticiparsi dalla ricorrente, sono poste a carico della resistente, che
rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione
a: - avv. __________ __________, __________
- Commissione
paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile, __________
Comunicazione
al Collegio arbitrale dell’edilizia e del genio civile per il tramite del suo
presidente avv. __________ __________, __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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