Partial reduction of sales claim due to assignment and shipping costs

12.1999.219Übriges Gericht19.01.2000Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The defendant appealed a Lugano pretura judgment that had fully upheld a seller’s claim for unpaid invoices for four laptops and accessories. The appellate court held that the seller no longer owned the receivable for invoice A2 because it had been assigned in factoring, so that part of the claim had to be excluded for lack of standing. Alleged repair delays and customer losses were not proven, but the seller had to bear shipping and customs-related costs for defective goods. The appeal was therefore only partially successful, and the award was reduced to CHF 7,150.75 plus interest; costs were split equally.

Omnilex-Regeste

Art. 8 CC, Art. 183 CPC, Art. 321 CPC; action for payment under a sales contract governed by the Vienna Convention, burden of proof, active standing after assignment, and admissibility of new allegations on appeal. The claimant must prove the contract and the amount claimed; lack of active standing must be examined ex officio at any stage of the proceedings. If an invoice receivable has been assigned in factoring and no written retrocession is proven, the assignor cannot sue for that amount. Alleged defects, delay in repair, and consequential damages must be proven by the debtor; unproven damage claims are dismissed. New factual and legal allegations introduced only on appeal are inadmissible (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.219

Data decisione, Autorità: 19.01.2000, IICCA

Incarto n. 12.1999.00219

Lugano 19 gennaio 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.99.162 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 marzo 1999 da


rappr. dall'avv. __________

contro


con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'144.60 oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 ottobre 1999 ha accolto;

Appellante la convenuta, che con atto di appello dell'8 novembre 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Appello sul quale l'attrice non si è espressa;

Ritenuto

in fatto:

che con la petizione l’attrice afferma di avere fornito alla convenuta nel corso del 1997 4 computers portatili e i relativi accessori, il tutto come riportato nelle 4 fatture doc. A1-A4 per complessivi DM 14'920.--, rimaste impagate e oggetto della causa in rassegna;

che la convenuta si è opposta alla petizione con risposta del 17 maggio 1999 adducendo la difettosità dei computers forniti dall'attrice;

che sempre secondo la convenuta, essa avrebbe incaricato l'attrice delle riparazioni che sarebbero state effettuate solo dopo mesi di attesa;

che perciò essa avrebbe dovuto acquistare altrove un computer per fornirlo al cliente;

che essa avrebbe inoltre dovuto farsi carico dei costi di spedizione e dello sdoganamento per il trasporto degli apparecchi difettosi;

che con la replica e la duplica le parti hanno confermato le proprie tesi e domande, contestando quelle della parte avversaria;

che le parti non hanno chiesto l'assunzione di mezzi di prova, ma si sono limitate a produrre dei documenti a sostegno delle proprie allegazioni;

che il Pretore nel giudizio impugnato, rilevata l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Vienna, ha ammesso la petizione sostenendo che non sarebbero provate le asserite inadempienze della venditrice;

che con l'appello la convenuta ribadisce nella sostanza le proprie precedenti argomentazioni e ne adduce inoltre di nuove, della cui rilevanza si dirà più avanti;

Considerato

in diritto:

che chi, come l'attrice, procede per l'adempimento di una pretesa contrattuale è di principio gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto, come pure di comprovare la sussistenza e la congruità della pretesa vantata (art. 8 CC; 183 CPC), e questo anche nell'ambito di un contratto di compravendita disciplinato dalla Convenzione di Vienna;

che né l'esistenza del rapporto contrattuale e neppure l'ammontare del credito così come risultante dalle fatture dell'attrice sono contestati dalla convenuta;

che tuttavia dall'esame delle fatture in atti risulta che l'attrice non è più titolare del credito di DM. 5'396.-- di cui alla fattura doc. A2;

che infatti dal documento medesimo (pag. 2) risulta che il relativo credito è stato ceduto a terzi nell'ambito di un contratto di factoring stipulato dall'attrice;

che l'attrice non possiede perciò la legittimazione attiva per procedere all'incasso di tale importo difettando la prova che il credito è stato retrocesso nella forma scritta (SJ 1982, 93);

che la carenza di legittimazione attiva deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio della causa (II CCA 8 giugno 1995 in re U./H., 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA), e va perciò qui rilevata anche in assenza di una corrispondente censura da parte della convenuta;

che il credito dell'attrice va perciò ridotto di DM 5'396.--;

che per il resto va invece rilevato che secondo le stesse affermazioni di cui agli allegati introduttivi della convenuta i difetti ai computers sarebbero stati riparati, e non vi è perciò spazio per pretese di minor valore;

che l'asserita mora nell'effettuazione delle riparazioni non è stata debitamente comprovata dalla convenuta, che vi era tenuta, ragione per cui vanno respinte le pretese risarcitorie relative ai danni che essa afferma di avere subito nei rapporti con la propria clientela;

che non vi è invece motivo di non gravare l'attrice dei costi di spedizione dei computers difettosi, posto che l'attrice stessa ha ammesso sia la difettosità che il proprio obbligo alla prestazione di garanzia nella forma della riparazione gratuita (replica, pag. 2);

che il credito dell'attrice va perciò ridotto di ulteriori fr. 234.10 (doc. 10) e fr. 367.50 (doc. 16);

che stante l'incontestato saggio di conversione di fr. 81.398 per DM 100.-- (doc. C) all'attrice spettano DM 14'920.-- ./. DM 5'396.-- ./. fr. 234.10 ./. fr. 367.50;

che ne deriva un credito di fr. 7'150.75;

che gli interessi di mora al 5% possono decorrere dalle date indicate dall'attrice, rimaste incontestate, ritenuto però che il credito di cui alla fattura del 2 aprile 1997 (doc. A2) non spetta all'attrice;

che delle nuove argomentazioni addotte con la resistente solo con l'appello non si può invece tenere conto, ostandovi il divieto di cui all'art. 321 CPC;

che ne deve conseguire, ai sensi dei precedenti considerandi, il parziale accoglimento del gravame;

che la tassa di giustizia e le spese di procedura delle due sedi possono essere ripartite in parti uguali con compenso delle ripetibili, stante la sostanziale equivalenza delle reciproche soccombenze delle parti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 8 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

__________, condannata a pagare a __________, fr. 7'150.75 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 1997 su fr. 6'708.85 e dal 13 maggio 1997 su fr. 441.90.

  1. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the seller had standing to collect the full amount of invoice A2 after factoring assignment.

Extrahierter Entscheid

The seller lacked standing for DM 5,396 because that receivable had been assigned under a factoring agreement and no written retrocession was proven.

Extrahierte Begründung

The court examined the invoices ex officio, found the assignment on the document itself, and held that active standing was missing without proof of written reassignment.

Kernrechtsfrage

Whether the buyer proved defects, repair delay, and related damages sufficient to reduce the claim further.

Extrahierter Entscheid

The alleged delay and resulting customer losses were not sufficiently proven, so those damage claims were rejected; however, shipping costs for defective computers were allowed as deductions.

Extrahierte Begründung

The buyer bore the burden of proof and failed to substantiate the delay or consequential damages. By contrast, the seller admitted the defects and its warranty duty to repair free of charge, so transport costs were chargeable to the seller.

Kernrechtsfrage

Whether new arguments raised only on appeal could be considered.

Extrahierter Entscheid

They could not be considered because of the procedural bar on new arguments on appeal.

Extrahierte Begründung

The appellate court applied the prohibition on late new allegations under Art. 321 CPC.

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