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Numero d'incarto:
12.1999.224
Data decisione, Autorità:
30.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00224
Lugano
30 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in materia di contratto di lavoro
DI.98.133 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 14 agosto 1998
da
rappr.
avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
Azione
respinta dal Pretore in data 1° settembre 1999;
In
cui la scrivente Camera, in parziale accoglimento dell'appello dell'istante,
con sentenza 4 novembre 1999 ha condannato la convenuta al pagamento di fr.
3'262.50;
E ora sulla domanda di revisione con domanda di assistenza
giudiziaria 18 novembre 1999 dell'istante, che chiede che sul suddetto importo
vengano attribuiti interessi al 5% dal 28 febbraio 1998;
Domanda
cui la convenuta con osservazioni 25 novembre 1999 si oppone;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 14 agosto 1998 __________ ha formulato le seguenti domande di giudizio:
-
E' accertato che il rapporto di
lavoro tra il signor __________ e la signora __________ è ancora in essere e
perdurerà fino al 19 maggio 1999.
-
La
signora __________ è condannata a versare Fr. 11'292.-- al signor __________ a
titolo di rimborso ed indennizzo riferito all'uso dell'autoveicolo
professionale per scopi professionali.
-
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dello Studio legale __________.
- Protestate
le ripetibili.
B. Con l'allegato di conclusioni del 20 maggio 1999 l'istante ha invece
(per quanto qui di rilevanza) proposto a giudizio la seguente richiesta:
- La
signora __________ è condannata a versare al signor __________:
-
Fr.
8'066.10 a titolo di rimborso delle spese correnti di esercizio e manutenzione
del veicolo;
-
Fr.
605.05 a titolo di rimborso delle tasse pubbliche sul veicolo e dei premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e
-
Fr.
………….. quale equa indennità per l'usura oltre interessi al 5% dal 28.02.98.
C. Il Pretore con sentenza 1° settembre 1999 ha integralmente respinto
le domande dell'istante.
D. Con l'appello del 13 settembre 1999 l'istante ha postulato la
riforma del giudizio del Pretore nei termini seguenti:
- L'appello è accolto.
§
Di conseguenza l'istanza 14 agosto 1998 di __________ è accolta.
-
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dello Studio legale __________.
- Protestate
ripetibili di prima e seconda istanza.
E. Questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente
accolto le doglianze dell'istante, condannando la convenuta al pagamento di fr.
3'262.50 "senza aggiunta di interessi, non espressamente richiesti con
l'allegato conclusionale e nell'appello" (consid. 9, pag. 6).
F. Con il gravame in rassegna l'istante, invocando l'art. 340 lit. a
CPC, ha postulato l'attribuzione di interessi al 5% dal 28 febbraio 1998
sull'importo di fr. 3'262.50, sostenendo che la Camera avrebbe omesso di
pronunciarsi su di una domanda esplicitamente formulata in sede di conclusioni,
così come del resto da lei stessa rilevato nel proprio giudizio.
G. Con osservazioni del 25 novembre 1999 la convenuta resiste alla
domanda di revisione protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto:
-
L'art. 309 cpv. 2 lit. e CPC, valido anche in materia di contratto
di lavoro, stabilisce che l'atto di appello deve contenere le domande
dell'appellante, ossia la proposta del giudizio con il quale si vorrebbero
riformare i dispositivi dedotti in appello, il che, nel caso di giudizio
vertente sulla condanna al pagamento di una somma di denaro, implica
l'indicazione dell'esatto importo di cui viene chiesta l'attribuzione (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309, n. 2). Questa esigenza di precisione nell'indicazione delle
domande di giudizio non costituisce eccesso di formalismo (ICCTF 7 marzo
1997 in re C./C.), ma si giustifica con la necessità di non attribuire alla
parte più (o meno) di quanto da lei richiesto (art. 86 CPC), di modo che la
sanzione per la violazione dell'obbligo alla corretta formulazione delle
proprie domande di appello è generalmente quello della nullità del gravame
(art. 309 cpv. 5 CPC).
-
Dalla semplice lettura delle domande di appello dell'attore,
trascritte al precedente considerando D, appare evidente che esse non
ossequiano i suddetti requisiti, non figurando la richiesta alla condanna ad
una ben precisa somma di denaro, il che avrebbe evitato qualsiasi equivoco e
quindi anche la presente procedura di revisione, ma unicamente il rinvio a
domande formulate in un precedente allegato, ossia l'istanza 14 agosto 1998.
Il
giudice di appello non può vedersi costretto all'interpretazione delle domande
dell'appellante, e ci si può perciò chiedere se non sarebbe stato più corretto
dichiarare nullo il gravame, ma avendo optato per la soluzione contraria
(soprattutto per il fatto che si trattava di una procedura ex art. 416 e segg.
CPC) è assolutamente pacifico che si doveva intendere che l'appellante
proponeva a giudizio le domande di cui all'istanza 14 agosto 1998, ed in
particolare la domanda n. 2, tendente alla condanna della convenuta al
pagamento di fr. 11'292.--.
- E' incontrovertibile che in quella sede l'istante non ha formulato
alcuna domanda di interessi moratori, ragione per cui la scrivente Camera,
vincolata a tali domande, non poteva attribuirli per non incorrere in una chiara
violazione dell'art. 86 CPC, e questo anche se gli interessi erano
successivamente stati richiesti con le conclusioni del 20 maggio 1999.
Vero
è invece che la Camera, negando giustamente gli interessi moratori, è incorsa
in un errore redazionale, indicando (consid. 9, pag. 6) che gli stessi non
erano stati richiesti "con l'allegato conclusionale", mentre che
corretto sarebbe stato indicare che essi non erano stati chiesti "con
l'allegato introduttivo" cui l'appello faceva diretto riferimento.
- Stante la totale mancanza di possibilità di esito favorevole per la
presente procedura, si giustifica di respingere la domanda di assistenza
giudiziaria del ricorrente (art. 157 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. La
domanda di revisione 18 novembre 1999 di __________ è respinta.
II. L'istanza
di assistenza giudiziaria 18 novembre 1999 di __________ è respinta.
III. Non
si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 150.-- per
ripetibili.
IV. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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