Revision denied for missing interest claim in appeal

12.1999.224Übriges Gericht30.11.1999Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided a revision request in an employment case after having previously awarded CHF 3,262.50 to the applicant without interest. The applicant argued that the court had omitted a requested 5% interest from 28 February 1998. The court held that the appeal prayers had not expressly and precisely claimed interest, so awarding it would have violated the CPC rule that the court may not grant more than requested. The revision was therefore dismissed. Legal aid was also refused for lack of prospects of success. No court fees were charged, but the applicant had to pay CHF 150 in party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 309 cpv. 2 lit. e, art. 309 cpv. 5 and art. 86 CPC; revision for alleged omission of interest in appeal judgment; the appellate prayers must state the relief sought with sufficient precision, especially in claims for money. A mere reference to earlier pleadings does not satisfy the requirement where the operative part must specify the amount claimed. The court is bound by the prayers of appeal and may not award moratory interest not expressly requested, even if later mentioned in submissions. An error in the wording of the judgment on the origin of the omission is immaterial if the refusal of interest was correct. Legal aid is denied where the application lacks any reasonable prospect of success (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.224

Data decisione, Autorità: 30.11.1999, IICCA

Incarto n. 12.1999.00224

Lugano 30 novembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa in materia di contratto di lavoro DI.98.133 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 14 agosto 1998 da


rappr. avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

Azione respinta dal Pretore in data 1° settembre 1999;

In cui la scrivente Camera, in parziale accoglimento dell'appello dell'istante, con sentenza 4 novembre 1999 ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 3'262.50;

E ora sulla domanda di revisione con domanda di assistenza giudiziaria 18 novembre 1999 dell'istante, che chiede che sul suddetto importo vengano attribuiti interessi al 5% dal 28 febbraio 1998;

Domanda cui la convenuta con osservazioni 25 novembre 1999 si oppone;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 14 agosto 1998 __________ ha formulato le seguenti domande di giudizio:

  1. E' accertato che il rapporto di lavoro tra il signor __________ e la signora __________ è ancora in essere e perdurerà fino al 19 maggio 1999.

  2. La signora __________ è condannata a versare Fr. 11'292.-- al signor __________ a titolo di rimborso ed indennizzo riferito all'uso dell'autoveicolo professionale per scopi professionali.


è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dello Studio legale __________.

  1. Protestate le ripetibili.

B. Con l'allegato di conclusioni del 20 maggio 1999 l'istante ha invece (per quanto qui di rilevanza) proposto a giudizio la seguente richiesta:

  1. La signora __________ è condannata a versare al signor __________:
  • Fr. 8'066.10 a titolo di rimborso delle spese correnti di esercizio e manutenzione del veicolo;

  • Fr. 605.05 a titolo di rimborso delle tasse pubbliche sul veicolo e dei premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e

  • Fr. ………….. quale equa indennità per l'usura oltre interessi al 5% dal 28.02.98.

C. Il Pretore con sentenza 1° settembre 1999 ha integralmente respinto le domande dell'istante.

D. Con l'appello del 13 settembre 1999 l'istante ha postulato la riforma del giudizio del Pretore nei termini seguenti:

  1. L'appello è accolto.

§ Di conseguenza l'istanza 14 agosto 1998 di __________ è accolta.


è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dello Studio legale __________.

  1. Protestate ripetibili di prima e seconda istanza.

E. Questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le doglianze dell'istante, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'262.50 "senza aggiunta di interessi, non espressamente richiesti con l'allegato conclusionale e nell'appello" (consid. 9, pag. 6).

F. Con il gravame in rassegna l'istante, invocando l'art. 340 lit. a CPC, ha postulato l'attribuzione di interessi al 5% dal 28 febbraio 1998 sull'importo di fr. 3'262.50, sostenendo che la Camera avrebbe omesso di pronunciarsi su di una domanda esplicitamente formulata in sede di conclusioni, così come del resto da lei stessa rilevato nel proprio giudizio.

G. Con osservazioni del 25 novembre 1999 la convenuta resiste alla domanda di revisione protestando spese e ripetibili.

Considerato

in diritto:

  1. L'art. 309 cpv. 2 lit. e CPC, valido anche in materia di contratto di lavoro, stabilisce che l'atto di appello deve contenere le domande dell'appellante, ossia la proposta del giudizio con il quale si vorrebbero riformare i dispositivi dedotti in appello, il che, nel caso di giudizio vertente sulla condanna al pagamento di una somma di denaro, implica l'indicazione dell'esatto importo di cui viene chiesta l'attribuzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 2). Questa esigenza di precisione nell'indicazione delle domande di giudizio non costituisce eccesso di formalismo (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.), ma si giustifica con la necessità di non attribuire alla parte più (o meno) di quanto da lei richiesto (art. 86 CPC), di modo che la sanzione per la violazione dell'obbligo alla corretta formulazione delle proprie domande di appello è generalmente quello della nullità del gravame (art. 309 cpv. 5 CPC).

  2. Dalla semplice lettura delle domande di appello dell'attore, trascritte al precedente considerando D, appare evidente che esse non ossequiano i suddetti requisiti, non figurando la richiesta alla condanna ad una ben precisa somma di denaro, il che avrebbe evitato qualsiasi equivoco e quindi anche la presente procedura di revisione, ma unicamente il rinvio a domande formulate in un precedente allegato, ossia l'istanza 14 agosto 1998.

Il giudice di appello non può vedersi costretto all'interpretazione delle domande dell'appellante, e ci si può perciò chiedere se non sarebbe stato più corretto dichiarare nullo il gravame, ma avendo optato per la soluzione contraria (soprattutto per il fatto che si trattava di una procedura ex art. 416 e segg. CPC) è assolutamente pacifico che si doveva intendere che l'appellante proponeva a giudizio le domande di cui all'istanza 14 agosto 1998, ed in particolare la domanda n. 2, tendente alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'292.--.

  1. E' incontrovertibile che in quella sede l'istante non ha formulato alcuna domanda di interessi moratori, ragione per cui la scrivente Camera, vincolata a tali domande, non poteva attribuirli per non incorrere in una chiara violazione dell'art. 86 CPC, e questo anche se gli interessi erano successivamente stati richiesti con le conclusioni del 20 maggio 1999.

Vero è invece che la Camera, negando giustamente gli interessi moratori, è incorsa in un errore redazionale, indicando (consid. 9, pag. 6) che gli stessi non erano stati richiesti "con l'allegato conclusionale", mentre che corretto sarebbe stato indicare che essi non erano stati chiesti "con l'allegato introduttivo" cui l'appello faceva diretto riferimento.

  1. Stante la totale mancanza di possibilità di esito favorevole per la presente procedura, si giustifica di respingere la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente (art. 157 CPC).

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. La domanda di revisione 18 novembre 1999 di __________ è respinta.

II. L'istanza di assistenza giudiziaria 18 novembre 1999 di __________ è respinta.

III. Non si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 150.-- per ripetibili.

IV. Intimazione: -


Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the revision request could succeed because the appellate judgment allegedly omitted a ruling on interest.

Extrahierter Entscheid

No. The applicant had not clearly and precisely requested moratory interest in the appeal prayer, so the court could not award it without violating the rule against granting more than requested.

Extrahierte Begründung

The appeal submissions did not state an exact monetary claim for interest and merely referred back to earlier pleadings. Under the CPC, appeal prayers must be precise; the court was bound by the requests as framed. Interest later claimed in final submissions could not cure the omission.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted for the revision proceeding.

Extrahierter Entscheid

No. The request had no prospect of success.

Extrahierte Begründung

Because the revision application was clearly incapable of succeeding, the statutory condition of a reasonable chance of success was not met.

Kernrechtsfrage

How costs of the revision proceeding should be allocated.

Extrahierter Entscheid

No court fees or costs were charged, but the applicant had to pay CHF 150 to the respondent as compensation.

Extrahierte Begründung

The court waived fees and costs, yet ordered a modest party-cost contribution to the respondent.

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