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Numero d'incarto:
12.1999.42
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00042
Lugano
17 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sulle pretese di diritto civile trattate nella causa penale (inc.
DT.96.66 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4) e formulate con istanza 30 settembre 1993 da
rappr.
dalla __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
accolta dal pretore con
sentenza 30 luglio 1996 che ha condannato il convenuto a versare all'istante
fr. 41'234.20 a titolo di risarcimento;
appellante __________ che,
con allegato 17 febbraio 1999, in riforma della sentenza penale impugnata,
chiede la reiezione della pretesa avanzata dall'Ufficio delle imposte alla
fonte, con il carico delle spese e della tassa di giustizia allo __________ e
con il riconoscimento di ripetibili per fr. 3'200.-;
mentre controparte non ha presentato
osservazioni all'appello;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Con
la sentenza penale 30 luglio 1996 il Pretore di Lugano ha riconosciuto
l'appellante colpevole di violazione della legge tributaria e l'ha perciò
condannato alla pena di 8 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
due anni. Contestualmente, accogliendo la domanda di risarcimento della parte
civile -formulata con la citata istanza 30 settembre 1993- l'ha condannato a
versare allo __________ la somma di fr. 41'234.20. In sostanza, l'appellante,
già presidente del Consiglio d'amministrazione dell'impresa di costruzioni
__________ con sede a __________, è stato considerato responsabile di non aver
riversato all'autorità fiscale le imposte alla fonte trattenute dalla datrice
di lavoro sul salario dei dipendenti non domiciliati in Svizzera e ciò durante
il 1992 (cfr. istanza ACC 30 settembre 1993 e conteggi annessi: doc. 5; DAP 2
aprile 1996: doc. 23). La società anonima, dapprima al beneficio di una
moratoria concordataria, decretata il 30 aprile 1993, è poi stata dichiarata
fallita con decisione 24 novembre 1993.
-
Con
ricorso per cassazione 9 settembre 1996, l'appellante ha postulato tra l'altro
la decadenza del procedimento penale a dipendenza del fatto che, con sentenza 2
ottobre 1994, il Pretore di Lugano aveva omologato il concordato con abbandono
dell'attivo da lui proposto (personalmente) il 7 dicembre 1993, così che il suo
debito nei confronti dell'autorità fiscale doveva considerarsi estinto. La
CCRP, con pronuncia 28 gennaio 1999, ha respinto la censura, osservando che la
responsabilità per i fatti configuranti reato penale era sorta ben prima
dell'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo; in particolare ha
precisato che gli effetti della decisione di omologazione concernono soltanto
le modalità di estinzione del debito, nel senso che il creditore non può che
rifarsi su quanto messo a disposizione dal debitore, ma non incidono sul reato
penale già consumato (consid. 4).
-
In
questa sede, __________ propone un discorso analogo, evidentemente non riferito
alla condanna penale, ma al dispositivo di natura civile. Osservato avantutto
che il giudice penale ha accolto la pretesa in questione senza particolari
motivazioni e senza verificare i presupposti della responsabilità, egli
sostiene la mancanza del requisito del pregiudizio a dipendenza dell'effetto
del concordato personale con abbandono dell'attivo da lui proposto e omologato
dal giudice; concordato che -sempre secondo l'appellante- ha comportato
l'estinzione di tutti i suoi debiti. In particolare, dal momento che il giudice
penale era stato messo al corrente dell'esito della domanda di concordato,
avrebbe dovuto considerare d'ufficio gli effetti giuridici di quella decisione
sui debiti dell'appellante.
-
Per
mezzo del concordato con abbandono dell'attivo vengono ceduti ai creditori
tutti o parte dei beni del debitore affinché possano, nell'ambito della
liquidazione, soddisfare le loro pretese. Come per le altre forme di
concordato, esso è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti
prima della pubblicazione della moratoria o, senza il consenso del commissario,
dopo detta pubblicazione (art. 310 LEF). Proceduralmente, per determinare le
persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione e il grado
dei loro crediti, i liquidatori compileranno uno stato di collocazione
(graduatoria) (cfr. Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, ed. 6, 1997, § 55, N. 33). Il soddisfacimento dei creditori
avverrà così esclusivamente in conformità con i modi, con gli importi e con i
tempi previsti (Amonn / Gasser, op. cit., ibidem, N. 3), dalla
pattuizione transattiva che, in cambio della cessione di determinati beni del
debitore, gli garantisce la liberazione dai debiti che partecipano alla
procedura (DTF 109 III 128). Le caratteristiche di questa procedura, su
cui si fonda l'appellante, nulla hanno però a che fare con la determinazione
dei singoli crediti. Nella fattispecie, lo stesso appellante concorda sul fatto
che il credito in esame è sorto al più tardi in data 30 settembre 1993
(costituzione di parte civile), ma verosimilmente già con le ingiunzioni
dell'autorità fiscale alla __________ per
il riversamento delle imposte trattenute: comunque, prima dell'istanza 7
dicembre 1993 e dell'omologazione del concordato 4 ottobre 1994. A dipendenza
di questa circostanza, il credito dell'istante -per quanto qui risulta-
dovrebbe partecipare al concordato con abbandono dell'attivo e quindi essere
inscritto nella graduatoria, nonché essere soddisfatto, in sede di
liquidazione, secondo lo stato di riparto allestito dai liquidatori (art. 326
LEF). Ma presupposto per procedere in tal senso è l'esistenza del credito, sorto
così come descritto dall'appellante e confermato nel suo importo dal giudice
del merito con la pronuncia impugnata. Mal si comprende pertanto la tesi
dell'appellante laddove pretende, sulla base di principi procedurali del
concordato, di considerare sostanzialmente il credito "estinto", già
a dipendenza dell'omologazione del medesimo. Una simile situazione non è
prevista dalla legge, mentre l'invocato effetto liberatorio in favore del
debitore è connesso con l'esigibilità del credito, ormai dettata -dopo la
sentenza di omologazione- dalle condizioni della transazione concordataria.
Effetto liberatorio di cui dovrà tenere conto chi è preposto all'esecuzione
della liquidazione sulla base degli atti dell'incartamento del concordato, ma
certamente non il giudice chiamato a verificare l'esistenza e l'entità del
credito in virtù dei presupposti del diritto sostanziale.
-
Non
stupisce pertanto che il pretore, ancorché sulle pretese di diritto civile la
sua decisione si trovi al limite della validità a dipendenza della
stringatissima motivazione, non abbia affrontato il tema del concordato
personale concesso all'appellante, in data anteriore al decreto d'accusa.
D'altra parte, v'è da chiedersi, se veramente quel giudice dovesse d'ufficio
(come pretende __________) chinarsi su questa problematica, mentre dal verbale
dei dibattimenti non risulta che all'argomento di difesa sia stato fatto cenno
alcuno, nemmeno sotto forma di semplice riferimento alla documentazione
prodotta dal suo difensore in data 20 marzo 1996. La domanda può restare
tuttavia senza risposta, visto l'esito dell'appello che non può essere che
negativo.
La
decisione sulle conseguenze pecuniarie della procedura seguono la soccombenza
dell'appellante. Alla parte convenuta, che non ha presentato osservazioni
all'appello, non possono venir assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148
CPC e la LTG
pronuncia:
-
L'appello
17 febbraio 1999 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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