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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.53
Data decisione, Autorità:
25.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00053
Lugano
25 giugno 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.24 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 10 gennaio 1996 da
(rappr.
dall’avv. __________
contro
(rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 400’000.--
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta a fr.
296’736.50 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 16 febbraio 1999 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 3 marzo 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 296’736.50 oltre
interessi;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 23 aprile 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Secondo
quanto narrato in petizione, all’attrice, proprietaria del fondo n. __________
di , il comune convenuto non avrebbe consentito di realizzare i
balconi dei piani superiori, prospettati in corso di costruzione, dello stabile
denominato “ ”.
Più
precisamente, l’11 gennaio 1988 il convenuto avrebbe respinto la relativa notifica
fatta dall’attrice il 15 ottobre 1987, decisione che essa avrebbe dovuto
accettare per evitare l’aumento dei costi di costruzione conseguente alle more
della procedura ricorsuale.
La
decisione del Comune sarebbe nondimeno stata arbitraria, prova ne sarebbe il
fatto che esso il 6 settembre 1993 avrebbe autorizzato la costruzione dei balconi
per __________ ”, progetto promosso da altri imprenditori per il vicino fondo
n. __________, autorizzazione confermata il 25 gennaio dal Consiglio di Stato,
che ha rigettato l’opposizione interposta dall’attrice.
La
mancata realizzazione dei balconi avrebbe reso difficile la locazione degli
appartamenti dello stabile dell’attrice, che avrebbe così subito un danno
quantificabile in fr. 400’000.--, di cui chiede il risarcimento invocando la Lresp
e gli art. 41 e segg. CO.
B. Il
comune di __________ si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la
prescrizione e la perenzione della pretesa avversaria.
Nel
merito la stessa sarebbe comunque infondata, atteso che l’attrice -così come in
seguito i promotori della “__________ ”- era stata autorizzata a costruire dei
balconi a filo di facciata, mentre il rifiuto del Comune nei confronti
dell’attrice avrebbe riguardato i balconi a sbalzo, che nemmeno in seguito
sarebbero stati autorizzati.
All’attrice
andrebbe inoltre imputato il fatto di non avere impugnato la decisione comunale
dell’11 gennaio 1988, così che essa non potrebbe ora dolersene. Contestato
sarebbe poi l’asserito danno, mentre in diritto non ricorrerebbero a carico del
convenuto gli estremi della Lresp.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che nell’ipotesi
dell’applicabilità alla fattispecie della Lresp, entrata in vigore il 1°
gennaio 1990, la petizione andrebbe respinta già solo per il fatto che
l’attrice ha a suo tempo omesso di impugnare la decisione comunale dalla quale
si ritiene danneggiata, mentre, contrariamente alle sue tesi, la successiva
decisione 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato non comproverebbe alcuna
violazione di un dovere primordiale della funzione a carico del Comune.
Ne
conseguirebbe, in ogni caso, la reiezione della petizione, senza necessità di disamina
delle eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dal convenuto.
D. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per fr. 296’736.50 oltre interessi.
Riproposta
la propria versione dei fatti, la ricorrente (punto 8, pag. 7 e 8) ha preliminarmente
dato per acquisite in suo favore le tematiche non affrontate dal giudizio
impugnato.
Sui
punti controversi del primo giudizio, essa ha espresso l’opinione secondo cui
non potrebbe esserle imputato di avere accettato la decisione comunale del
1988, avendo essa con ciò limitato il danno. Inoltre, contrariamente a quanto
considerato dal Pretore, l’agire del Comune -e meglio l’emanazione di un atto
amministrativo fondato su una base legale insufficiente- costituirebbe una
primaria violazione dei propri doveri da parte dell’ente pubblico, laddove
sarebbe innegabile il successivo cambiamento di prassi da parte sua, avendo la
“__________ ” potuto beneficiare della possibilità di adottare dei balconi sporgenti.
E. Delle
osservazioni del convenuto al gravame, del quale è chiesta la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Va
preliminarmente disattesa l’originale argomentazione introduttiva
dell’appellante, secondo cui dalla mancata disamina nel giudizio impugnato di
determinati aspetti giuridici della vertenza andrebbe dedotto che “l’azione
giudiziaria della __________ abbia ricevuto esplicito riconoscimento” (punto 8,
pag. 7; cfr. anche il punto 12 a pag. 11).
Vero
è infatti che un’azione merita tutela solamente quando ne sono cumulativamente
adempiute tutte le premesse, le cui basi fattuali devono essere puntualmente dimostrate
dal procedente che se ne vuole prevalere (art. 8 CC), mentre dal profilo procedurale
è addirittura manifesto che il principio dell’economia processuale consente al
giudice di limitare il proprio giudizio anche ad una sola di quelle premesse il
cui venir meno imporrebbe la reiezione della petizione, divenendo uno sterile
esercizio di forma quello di chinarsi sulla altre premesse dell’azione quando
la sua reiezione deve comunque essere sancita per altro motivo.
Detto
in altre parole, se un’azione risulta infondata per molteplici ragioni, nulla
impone al giudice la disamina di tutti i motivi per cui essa non può essere
accolta, e di conseguenza l’omessa verifica di parte di essi non può
ragionevolmente conferire diritto alcuno al procedente.
- L’art.
32 cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici del 24 ottobre 1988(Lresp) stabilisce che essa si applica gli eventi
dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che il Consiglio di Stato
ha in genere fissato al 1° gennaio 1990, mentre la sua applicabilità ai comuni
-caso che qui ricorre- è stata differita al 1° luglio 1990.
La
giurisprudenza ha precisato che per “eventi dannosi” ai sensi della norma va inteso
il momento del compimento dei pretesi atti (od omissioni) illeciti (I CCA
23 ottobre 1996 in: RDAT 1997, II, n. 9, pag. 13; II CCA 21
giugno 1995 in re P./Comune di L.), e perciò non il successivo momento in cui
il danno si concretizza appieno, oppure quello in cui l’atto riceve la
qualifica di illecito.
Nel
caso in rassegna è incontestato che la pretesa azione illecita del Comune convenuto
risiede a mente dell’attrice nell’emana-zione della decisione in materia di licenza
edilizia dell’11 gennaio 1988 (doc. D), a lei sfavorevole, mentre la successiva
decisione 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato (doc. G), non costituisce
evidentemente azione illecita del comune di __________ -del tutto estraneo a
tale atto, che oltretutto viene di per sé reputato corretto dall’attrice-, ma
sarebbe unicamente -a mente dell’attrice- l’atto che permette di dedurre la
natura illecita della decisione 11 gennaio 1988 (esplicita la petizione, punto
4, pag. 7: “...secondo la decisione del Consiglio di Stato di cui doc. G, il
Municipio di __________ ha commesso una grave violazione dei propri compiti
negando arbitrariamente l’edificazione dei balconi che in seguito, a distanza
di pochi anni, ha invece permesso ad altri promotori immobiliari, ricevendo
addirittura un plauso del Consiglio di Stato per aver mutato atteggiamento
rispetto al precedente arbitrio commesso nei confronti della __________ ”).
Né
l’illecito del convenuto nei confronti dell’attrice potrebbe essere ravvisato
nella sua decisione 6 settembre 1993 di concedere la licenza di costruzione per
la “__________ ” (decisione impugnata dall’attrice e fonte della predetta
decisione 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato), trattandosi di un atto
rivolto nei riguardi di terzi e che non ha prodotto alcuna diretta conseguenza
nei suoi confronti.
Stante
un preteso illecito compiuto l’11 gennaio 1988 da un organo comunale, ne
consegue l’inapplicabilità della Lresp alla fattispecie.
-
In
assenza di una particolare disciplina legislativa del Cantone in materia di
responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati -tale era la situazione in
Ticino prima dell’entrata in vigore della Lresp- solo l’agente pubblico è
responsabile personalmente per i suoi comportamenti illeciti (II CCA 21
giugno 1995 citata; Bianchi, Ente pubblico e responsabilità per
illecito, in: RDAT 1979, pag. 268; Scolari, Diritto amministrativo,
parte speciale, n. 1287).
-
Si
deve pertanto negare la possibilità per l’attrice di convenire direttamente in
giudizio il Comune di __________ poiché non legittimato passivamente.
L’attrice
avrebbe dovuto chiedere il risarcimento degli asseriti danni nei confronti del
o degli agenti pubblici che riteneva responsabili della decisione a lei
sfavorevole secondo il sistema previgente la legge cantonale, ovvero ai sensi
degli art. 41 e segg. CO.
Anche
se la parte convenuta non ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva
ed anche se il primo giudice non si è espresso al riguardo, la questione deve essere
esaminata in questa sede poiché il giudice rileva d’ufficio la legittimazione
delle parti al processo, trattandosi di un elemento del diritto sostanziale (DTF
107 II 85; II CCA 31 maggio 1995 in re W./P., 6 aprile 1995 in re C. srl/S.
e S. SA; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989,
pag. 18) e dovendo egli applicare d’ufficio il diritto federale e quello
ticinese.
Dovendo
la petizione essere respinta senza entrare nel merito della stessa per carenza
di legittimazione passiva del Comune di __________, non torna conto di esaminare
le censure di cui al gravame, che non possono modificare questa soluzione.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
3 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 4’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 10’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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