AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.76
Data decisione, Autorità:
16.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00076
Lugano
16 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.350 della Pretura di
Locarno-Campagna, promossa con petizione 21 luglio 1989 da
e
ora, per effetto di cessione ex art. 260 LEF
rappr.
ti dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 46’927.80
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
52’363.--;
Il
Pretore con sentenza 6 marzo 1999 ha accolto la petizione e respinto la
riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 13 aprile 1999 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre i
resistenti con osservazioni del 17 maggio 1999 postulano la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
in petizione ha affermato di avere ricevuto dal convenuto nel marzo del 1988
l’appalto per le opere da gessatore nell’immobile __________ di __________,
appalto che le sarebbe stato immotivatamente revocato in corso d’opera, e in
cui il convenuto rifiuterebbe il pagamento del saldo della mercede,
concordemente pattuito in fr. 46’927.80, oggetto della presente causa,
adducendo delle di lei inesistenti inadempienze
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione adducendo l’inadempienza di controparte,
che avrebbe indebitamente subappaltato l’opera a personale non qualificato,
così che si sarebbero verificati ritardi sul programma di avanzamento e sarebbe
stata eseguita un’opera difettosa, stante la cattiva esecuzione della gessatura
di fondo e la chiusura dei giunti di dilatazione.
L’opera
sarebbe perciò stata completata da un altro artigiano, e l’attrice dovrebbe
quindi rispondere del danno, pari a fr. 64’747.-- per interessi passivi, fr.
20’849.-- di maggior costo dei lavori, fr. 12’000.-- di maggiori onorari per la
direzione lavori, dal che -dopo implicita compensazione con i fr. 45’233.--
della liquidazione parziale del 29 marzo 1989 (cfr. doc. N, R)- una pretesa
riconvenzionale di fr. 52’363.-- oltre interessi.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da
parte sua.
Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. L’avv.
__________, __________ e __________ sono subentrate nella titolarità del
credito dedotto in causa a seguito del fallimento di __________
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza di un contratto di appalto ai
sensi degli art. 363 e segg. CO, ha determinato in fr. 46’927.80 il credito
complessivo per mercedi, non potendosi concedere lo sconto del 3% richiesto dal
convenuto. Non potendosi ritenere l’esistenza delle asserite inadempienze
dell’attrice, tale credito le andrebbe riconosciuto per intero ex art. 377 CO,
e di conseguenza la petizione è stata integralmente ammessa e la
riconvenzionale respinta.
F. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile
nel senso della reiezione della petizione- e di quelle dei resistenti -che
avversano il gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa è pacifica l’esistenza di un credito per mercedi
dell’attrice di almeno fr. 45’233.60 oltre interessi, importo corrispondente a
quello di cui alla liquidazione del 29 marzo 1989 (doc. N, pag. 3), dovendosi
necessariamente ravvisare nell’eccezione di compensazione di tale importo con
il proprio asserito credito addotta dal convenuto (implicita nella richiesta
riconvenzionale di soli fr. 52’363.-- a fronte di un preteso credito di
complessivi fr. 97’596.--; esplicito: conclusioni, pag. 12) l’ammissione
dell’esistenza del debito che si vorrebbe compensare (II CCA 4 febbraio
1999 in re R./B. SA e R., 22 settembre 1997 in re T./W., 11 settembre 1995 in
re A. AG/B. SA, 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.).
Poco
importa perciò che il convenuto neghi di avere ammesso il fondamento di tale
importo per il fatto di averlo posto alla base di una trattativa, poi non
perfezionatasi (appello, pag. 19), dovendosi comunque -come si è detto-
ritenere la sua ammissione per il motivo che egli nella presente causa intende
estinguere tale debito per compensazione.
Il
fondamento della maggiore pretesa dell’attrice (fr. 46’927.80 contro i fr.
45’223.60 che il convenuto vorrebbe compensare) dipende pertanto unicamente
dalla questione a sapere se sia o meno dovuto uno sconto o un ribasso del 3%
(cfr. il giudizio impugnato, consid. 1), mentre per il resto l’accoglimento
della petizione dipende dal fondamento delle pretese risarcitorie del convenuto,
per le quali egli sopporta il pieno onere della prova (art. 8 CC; II CCA
7 marzo 1994 citata).
A
giusto titolo, inoltre, il convenuto rinuncia in questa sede alla propria
domanda riconvenzionale, non potendosi ammettere che i cessionari ex art. 260
LEF di una pretesa della massa siano per questo motivo da considerare, in luogo
di questa, debitori dell’eventuale maggiore contropretesa del terzo contro cui
è stato acquisito il credito (II CCA 26 aprile 1999 in re R. SA/L.; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 6. edizione, 1997, § 47, n.
32, 54 e segg.).
- Così
delimitata la lite, le pretese compensatorie del convenuto possono essere evase
senza necessità di doversi chinare sulla questione della sussistenza delle
asserite inadempienze dell’appaltatrice -questione peraltro risolta per la
negativa dal Pretore con convincente motivazione- dovendosi comunque giungere
alla conclusione che non sono stati in alcun modo dimostrati l’esistenza e
l’ammontare delle posizioni di danno addotte dal resistente.
2.1 La
pretesa di fr. 12’000.-- per gli asseriti maggiori costi della direzione dei
lavori è rimasta allo stadio di puro parlato, atteso che il convenuto nemmeno
si è premurato di indicare quanto era stato preventivato a tal titolo e quanto
venne invece effettivamente pagato, per tacere poi della dimostrazione
dell’essenziale questione per cui il presunto maggior costo sarebbe stato
causato dalla sostituzione dell’impresa gessatrice.
2.2 La
pretesa di fr. 20’849.-- per i maggiori costi causati dalla completazione
dell’opera da parte della ditta __________, addotta dal convenuto -come la
precedente- nella lettera 5 maggio 1989 (doc. 13), dovrebbe essere attestata
nelle intenzioni del committente da un conteggio allestito per suo conto il 3
maggio 1989 dall’ing. __________ (doc. 12).
Il
documento in questione, al quale nemmeno può essere conferita la qualifica di
perizia di parte tanto esso è scarno e manifestamente incompleto, è un semplice
raffronto di alcuni dei prezzi unitari che sarebbero stati praticati dalle
ditte in questione.
Nuovamente,
manca invece un confronto del costo della globalità delle prestazioni eseguite,
così che non è dato di sapere quanto complessivamente pagato alla ditta
__________, (di cui figurano agli atti solo alcuni bollettini di lavoro (doc.
15) e una fattura 28 dicembre 1988 di fr. 4’873.50 (doc. N1), ma non il
preventivo o la fattura finale) di modo che nulla permette di escludere che un
eventuale maggior costo di alcune prestazioni non sia stato compensato dal
minor costo di altre, e perciò, in definitiva, su queste inconsistenti basi
nulla prova con la necessaria certezza la sussistenza di qualsivoglia
pregiudizio per il committente.
In
altri termini, sulla base degli atti si ha la situazione per cui il convenuto
all’atto pratico dimostrando unicamente una spesa di fr. 4’873.50 (doc. N1)
pretende il risarcimento di maggiori spese di fr. 20’849.--, dal che -non
potendo essere calcolato quanto da lui risparmiato con l’anticipata rescissione
del contratto con l’attrice- l’evidente necessità di respingere per intero la
pretesa.
2.3 La
richiesta di fr. 64’747.--, infine, riguarderebbe “la perdita in interessi
passivi” durante 90 giorni di ritardo, riferita “ai ritardi nella consegna
degli appartamenti, momento nel quale gli acquirenti dovevano pagare
l’appartamento, dedotto l’acconto del 3% ca. precedentemente versato” (appello,
pag. 17; cfr. anche risposta e riconvenzionale, punto 12, pag. 8), formulazione
parzialmente precisata nel senso che “gli interessi sono stati calcolati
unicamente sui cosiddetti mandati di riservazione e sui contratti già firmati e
per i quali la consegna dell’appartamento e quindi il versamento del prezzo di
compra-vendita ha dovuto essere dilazionato” (replica riconvenzionale, punto
12, pag. 5).
Nonostante
la precisazione, tale pretesa, formulata per la prima volta il 5 maggio 1989
(doc. R) e perciò riguardante un danno a quel momento già verificatosi, appare
francamente poco comprensibile agli occhi della scrivente Camera.
L’importo
di fr. 64’747.-- è in effetti il risultato del calcolo fr. 4’923.500.-- x 6% :
365 x 80, ma, fatti salvi gli 80 giorni che dovrebbero essere il ritardo
causato dall’attrice, nulla permette di inferire il fondamento dell’importo di
fr. 4’923’500.-- e della percentuale del 6%, il che basterebbe da solo a
determinare la reiezione della pretesa.
Il
convenuto afferma ripetutamente trattarsi di “interessi passivi” (appello, pag.
17, 18), per il che dovrebbe trattarsi di importi che egli ha pagato ad altri,
ma agli atti non vi è alcuna prova dell’effettuazione di pagamenti di interessi
passivi.
Se
invece ci si attiene al predetto calcolo, sembrerebbe che il convenuto voglia
addossare all’attrice durante 80 giorni l’intero costo dell’investimento
immobiliare (comunque non dimostrato nell’ammontare e nel saggio di interessi),
per il che il convenuto avrebbe dovuto dimostrare che il pagamento di ogni
appartamento del complesso edilizio venne ritardato di 80 giorni rispetto alla
data prevista per il motivo dei ritardi causati dalla ditta attrice. A tal fine
non è però sufficiente la semplice produzione degli atti notarili e delle
istanze di iscrizione (plico doc. 16) o di giuridicamente irrilevanti (art. 216
CO) scritture semplici relative a mandati di prenotazione (plico doc. 17),
occorrendo invece la testimonianza diretta di ogni acquirente del fatto che
egli avrebbe acquistato e pagato il fondo 80 giorni prima di quanto realmente
avvenne, ma che ciò non fu possibile per il motivo che il fondo a lui destinato
non era ancora disponibile.
Che
tale prova esista non viene affermato neppure dal convenuto, e pertanto, non
potendovi sopperire il semplice rinvio agli atti notarili, anche questa pretesa
deve essere del tutto disattesa.
- Posto
che il gravame è del tutto silente sulla questione della maggiore pretesa
dell’attrice (fr. 46’927.80 contro fr. 45’223.60), riconosciutale per il motivo
della revoca dello sconto contrattuale, anche questa parte del giudizio
pretorile deve essere confermata.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
13 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alle controparti complessivi fr. 2’500.-- per ripetibili appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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