AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.92
Data decisione, Autorità:
09.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00092
Lugano
9 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vice-cancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL.98.00039 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con
istanza 9 novembre 1998 da
rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
in
materia di contratto di lavoro (risoluzione immediata) che il Pretore, con
sentenza 22 aprile 1999, ha parzialmente accolto condannando l’associazione
convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 13’750.- oltre interessi al 5%
dal 14 ottobre 1998.
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 3 maggio 1999, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso che l’istanza venga integralmente
respinta; mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Già durante
l'inverno 1997/98 __________ ha lavorato a tempo parziale presso la __________
(__________in qualità di operaio addetto alla manutenzione della pista di pattinaggio.
Con contratto di lavoro a
tempo determinato stipulato il 6 aprile 1998, la __________ lo ha assunto per
il periodo dal 15 settembre 1998 al 15 marzo 1999 con un salario mensile lordo
di 3'500.-.
Il 15 settembre 1998
l'istante ha iniziato il lavoro ma, con lettera raccomandata 1° ottobre 1998,
la convenuta lo ha licenziato con effetto immediato, motivando tale decisione
con la constatazione che il dipendente non era in grado di assolvere
correttamente le varie incombenze previste dal contratto.
- Con l’istanza che ci
occupa __________ ha chiesto che l’associazione convenuta venisse condannata a
versargli l’importo di Fr. 19'250.- più interessi, equivalente al salario dal
1° ottobre fino alla data di scadenza del contratto.
La convenuta ha sostenuto
per contro l'esistenza di motivi gravi (quali inaffidabilità, l'attitudine
dispersiva e indisciplinata e altre gravi manchevolezze del dipendente) che
hanno giustificato il licenziamento immediato. Inoltre ha ritenuto che
l'istante avrebbe riconosciuto egli stesso di non essere in grado di svolgere
le mansioni attribuitegli, ciò che deve essere considerato quale ulteriore
grave motivo.
A prescindere dalle
inadempienze riscontrate a carico dell'istante ha pure affermato che, ancor
prima di ricevere la disdetta scritta, il signor __________ aveva manifestato la volontà di non più voler
lavorare per la __________: l'istante infatti, dopo aver ricevuto una
telefonata del presidente della __________ che
gli preannunciava il licenziamento, si sarebbe recato da una componente del
comitato dell’associazione riconsegnando le chiavi ed esprimendo così il
proprio consenso con il licenziamento.
Con riferimento
all'importo reclamato dall'istante, la convenuta ha precisato che da tale somma
avrebbero dovute essere dedotte tutte le spese che la fine del rapporto
lavorativo non ha più reso necessarie (art. 337c cpv. 2 CO), ossia Fr.
6'926.40.- e che la somma residua sarebbe dovuta, nel caso di licenziamento
ritenuto ingiustificato, solo dopo la dimostrazione, da parte dell'istante, di
aver fatto tutto il possibile per ridurre il danno ricercando una nuova
occupazione.
- Con sentenza 22
aprile 1999 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza condannando la parte
convenuta a versare all'istante il salario fino allo scadere del contratto,
ossia Fr. 19'250.-, dedotti però Fr. 5'500.- a titolo di spese risparmiate,
ossia in totale Fr. 13'750.-, oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1998.
Il primo giudice ha
ritenuto che le manchevolezze rimproverate all'istante non potevano essere
qualificate come gravi e, conseguentemente, in assenza di un chiaro e formale
avvertimento con minaccia di licenziamento, nonché di un persistere di tale
comportamento, il licenziamento in tronco si è rivelato sproporzionato rispetto
alla situazione venutasi a creare. Al lavoratore non poteva inoltre essere
addebitato il fatto di non aver trovato altra occupazione non essendo provato
che tale rinuncia fosse intenzionale.
- Con l’appello 3
maggio 1999 la convenuta chiede e la riforma del giudizio pretorile nel senso
di respingere integralmente l'istanza.
Essa fondamentalmente
ribadisce le tesi esposte in prima sede opponendosi inoltre alla decisione
pretorile di condannarla a versare gli interessi di mora e di farli decorrere
dal 14 ottobre 1998: gli interessi, oltre a non essere dovuti, dovrebbero
iniziare a decorrere relativamente ad ogni singola scadenza mensile del
salario.
L’istante non ha
presentato osservazioni all’appello.
- In base all'art. 337
CO il contratto di lavoro può essere rescisso con effetto immediato da ognuna
delle parti per cause gravi.
La legge precisa il
termine "causa grave" fornendo una regola generale di
interpretazione, in base alla quale è da considerarsi grave, "... in
particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di
esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto" (art.
337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245). In altri termini, i motivi invocati per
il licenziamento immediato devono essere così gravi da avere come conseguenza
di rompere in maniera irrimediabile il rapporto di fiducia necessario con il
partner contrattuale, al punto che la continuazione del contratto diventi
insopportabile (DTF 116 II 142; 116 II 145).
Spetta tuttavia al giudice
di apprezzare liberamente le circostanze di specie al fine di determinare se i
motivi allegati costituiscono o meno una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO
(art. 337 cpv. 3 CO/4 CC; DTF 116 II 145); l'apprezzamento del giudice
dovrà quindi fondarsi sulle specificità del singolo caso, tenendo conto
dell'insieme delle circostanze, quali in particolare la situazione delle parti,
la durata e la natura dei rapporti contrattuali (DTF 104 II 29) egli non
deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede
con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a
creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertages, in : BJM
1978, 171 e segg.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 7
ad art. 337 CO).
L'esistenza delle
"cause gravi" dell'art. 337 CO viene in linea di principio ammessa da
dottrina e giurisprudenza allorché viene commesso un'atto illecito nei
confronti del partner contrattuale, oppure quando un partner viola in modo
grave o ripetuto il rapporto contrattuale.
Giurisprudenza e dottrina
hanno tuttavia affermato che il licenziamento immediato può giustificarsi anche
in presenza di lievi manchevolezze da parte del lavoratore, a condizione però
che queste si siano ripetute malgrado avvertimenti comminatori (DTF 112
II 41; 116 II 145; JAR 1990 268; Brühwiler, op.cit., n. 9 ad art.
337 CO; Stähelin, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo
1996, n. 10 ad art. 337 CO); in caso di manchevolezze non gravi, il datore di
lavoro deve quindi innanzitutto diffidare il dipendente a non più ripeterle,
minacciando nel contempo il licenziamento immediato.
Ne deriva la regola
secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, tanto più lievi sono
le infrazioni, quanto più altri elementi devono concorrere a rendere
oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la
ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (II CCA
2 agosto 1990 in re S./C. SA). Indecisa sembra invece essere la questione
relativa al numero degli avvertimenti che il datore di lavoro dovrebbe dare al
dipendente (Brühwiler, ibidem: una sola diffida è sufficiente; la
ripetizione della manchevolezza posteriormente alla diffida giustifica il
licenziamento in tronco; contra Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992,
p. 123: a dipendenza del tipo della manchevolezza possono essere necessarie più
diffide).
Per quanto attiene alla
forma, si rileva che l'avvertimento può anche avvenire verbalmente, anche se,
al fine probatorio, il datore di lavoro farebbe meglio a comunicarlo perlomeno
in presenza di testimoni o in maniera scritta; in effetti delle semplici
ammonizioni, specie se sprovviste di una minaccia di licenziamento, permettono
difficilmente di legittimare una disdetta ai sensi dell'art. 337 CO (Brühwiler,
op.cit., n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1990 268). Il Tribunale federale ha
però anche sancito che l’avvertimento dev’essere comunicato in una forma che
permetta al destinatario di comprenderne la sua importanza e la sua gravità; in
taluni casi, in particolare quando il rapporto di lavoro dura da moltissimi
anni, si deve così poter esigere una diffida attraverso uno scritto
raccomandato o, se data in occasione di un colloquio, essere preceduta da una
convocazione per un incontro formale (ICCTF 20 febbraio 1996 O. c. O.F.
SA).
- Nel caso di specie
va esaminato se nel comportamento dell'istante si possano evidenziare le gravi
manchevolezze rimproverategli dall'appellante, e se si possa di conseguenza
ritenere legittimo il licenziamento immediato.
6.1. La principale lagnanza
nei confronti del lavoratore è la sua totale mancanza di autonomia
nell’esecuzione del lavoro che lo ha condotto a continuamente interpellare
membri di comitato dell’associazione convenuta per richiedere istruzioni circa
il lavoro da svolgere ed i modi per compierlo. Questa situazione di incapacità
sarebbe del resto stata ammessa dallo stesso lavoratore.
Dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nell'affermare che il lavoratore che esegue le mansioni
contrattuali lentamente o in modo insufficiente, non commette gravi
manchevolezze ai sensi dell'art. 337 CO, a meno che la cattiva esecuzione del
contratto sia intenzionale; analogamente, la scarsità di impegno dimostrata dal
lavoratore giustifica un licenziamento immediato solo se tale comportamento
persiste dopo un avvertimento del datore di lavoro; (Rehbinder, op.
cit., p. 130; Stähelin, op. cit., n. 21 ad art. 337 CO; Brühwiler,
op. cit., n. 2a ad art. 337 CO; DTF 108 II 444).
L'incapacità professionale
diventa motivo grave se il lavoratore non soddisfa le esigenze minime che il
datore di lavoro è in diritto di attendersi da un qualsiasi altro dipendente
assunto per lo stesso tipo di lavoro, e se un miglioramento delle prestazioni
del lavoratore risulta essere improbabile (DTF 97 II 142, in cui il TF
ha constatato non solo che il lavoratore non disponeva assolutamente delle
conoscenze necessarie per svolgere il lavoro attribuitogli, ma anche che
quest'ultimo dimostrava una mancanza di iniziativa e di interesse tale da
scoraggiare ogni prospettiva di miglioramento).
Nel caso concreto né dalle
allegazioni dell'appellante né dalle testimonianze assunte emergono situazioni
secondo le quali l'istante sarebbe stato talmente incapace di svolgere il
proprio lavoro da non soddisfare le esigenze minime del datore di lavoro;
l'attitudine dell'istante non sembra inoltre essere stata apatica o priva di
interesse: la sua continua richiesta di cosa e come doveva svolgere il lavoro,
persino tramite telefonate a casa del teste __________, non solo dimostra
l'impegno e la volontà di eseguire i compiti a lui conferiti, ma sembra
oltretutto provare che, come da sua stessa ammissione, l'istante non era ancora
in grado di far fronte alle difficoltà specifiche dell'impiego in questione, o
almeno autonomamente. A sostegno di ciò è infatti emerso dalle testimonianze
che per svolgere correttamente il lavoro per cui il signor __________ era stato assunto occorreva una certa
esperienza, che lo stesso non aveva, poiché le mansioni previste dal contratto
(formazione e manutenzione del ghiaccio della pista di pattinaggio) erano
diverse da quelle che gli erano state attribuite e che aveva svolto durante la
precedente esperienza lavorativa presso la medesima società (sola manutenzione
del ghiaccio).
Per il fatto poi che
l'appellante ha voluto assicurarsi nuovamente i servigi dell'istante, dopo la
soddisfacente esperienza lavorativa avuta nell'inverno 1997/98, e che il
contratto stipulato per il periodo 1998/99 prevedeva compiti supplementari e
più difficili, sarebbe stato più logico da parte della datrice di lavoro
accertarsi delle relative capacità del lavoratore, o perlomeno spiegare a
quest'ultimo come svolgere le nuove mansioni rispettivamente insistere nelle
istruzioni e porre dei limiti di tempo per l’apprendimento delle incombenze con
la minaccia di risoluzione del contratto qualora l’impegno del lavoratore non
fosse tangibile.
Attraverso un’oggettiva
valutazione delle circostanze di specie non si può così assolutamente giungere
alla conclusione che nel comportamento dell'istante si siano evidenziate le
gravi manchevolezze volute dall’art. 337 CO.
6.2. Anche nella
rimproverata attitudine indisciplinata (fumare buttando qua e là i mozziconi) e
poco ordinata (lasciare in giro gli attrezzi di lavoro) dell'istante si
concretizzano solo delle manchevolezze di lieve entità che, se ripetute
malgrado un chiaro avvertimento comminatorio, avrebbero eventualmente potuto
giustificare il licenziamento immediato.
Considerato che dagli atti
di causa risulta che l'istante è stato unicamente richiamato più volte
verbalmente senza che sia allegato e men che meno provato che con i richiami
fosse minacciato il licenziamento se ne deduce che questo provvedimento
immediato manca di legittimità anche per questi invocati motivi.
6.3. All'istante viene
altresì rimproverato di aver lasciato una scatola di cartone vicino alla stufa
dell'ufficio con il rischio di provocare un incendio.
Relativamente a questa
accusa, non si può che riaffermare quanto già asserito nella decisione
pretorile: non avendo fornito prova alcuna di tale manchevolezza (il teste
__________, giudicando che la scatola non poteva che essere stata lasciata
dall'istante, ha espresso unicamente una supposizione), il licenziamento
immediato, anche per tale motivo, non può essere protetto. È di tutta evidenza
poi che il fatto in questione, che non ha avuto conseguenze, non è di natura
tale da giustificare un licenziamento in tronco senza preventivo ammonimento a
non più ripetersi.
- A mente dell'appellante,
la disdetta non solo sarebbe stata giustificata dalla presenza di motivi gravi
(che come si è visto sono inesistenti), ma sarebbe in ogni caso stata accettata
dal dipendente, con la conseguenza che i rapporti di lavoro sarebbero terminati
di comune accordo a seguito di una modifica del contratto, e non di una
disdetta unilaterale.
A sostegno della sua tesi,
l'appellante cita le affermazioni della teste __________, la quale afferma: "Ricordo che all'inizio dell'ultima stagione
[...] è venuto da me il signor __________, dicendomi che aveva ricevuto una
telefonata dal presidente della società sig. __________, il quale gli aveva
detto che avrebbe presto ricevuto una lettera raccomandata di licenziamento.
__________ mi disse che non aveva
trovato a casa il signor __________ e
perciò mi consegnava le chiavi dell'ufficio [...]. Egli mi disse in
quell'occasione che era andato a ritirare i propri effetti personali e che non
voleva più ritornare sul posto di lavoro perché non voleva ammalarsi, senza
però specificarne i motivi". L'istante avrebbe manifestato, con
tale comportamento, la volontà di terminare il rapporto lavorativo, accettando
la disdetta ancora prima di ricevere la lettera nella quale il licenziamento
veniva formalmente comunicato.
La disdetta è una
dichiarazione unilaterale di volontà con la quale una delle parti pone fine al
contratto; salvo convenzioni contrarie, la disdetta dal contratto di lavoro non
è sottoposta a nessuna esigenza di forma: essa può pertanto essere data
oralmente o in forma scritta, e diventa effettiva dal momento in cui questa
perviene al partner contrattuale, secondo il principio della ricezione (Tercier,
Contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 2810-2811); nel caso in cui la disdetta
viene comunicata dapprima oralmente, e poi notificata tramite lettera, si
ammette che essa diventa effettiva dal momento in cui viene espressa
verbalmente: la lettera non è che una conferma scritta di quanto già anticipato
a viva voce (Aubert, Quatre-cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne
1994, n. 164; Brühwiler, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO).
In base a queste
considerazioni ne consegue che la telefonata con cui il signor __________ comunicava il licenziamento immediato
all'istante (fatto non contestato dall'appellante) costituisce la dichiarazione
di disdetta che ha messo fine al contratto in questione; la raccomandata datata
1° ottobre 1998 è quindi una semplice lettera di conferma. Di conseguenza
l'appellante sbaglia quando sostiene che l'istante avrebbe manifestato la
volontà di terminare il rapporto lavorativo ancora prima di ricevere la
disdetta. L'istante, riconsegnando le chiavi dell'ufficio dopo aver preso atto
del licenziamento in tronco verbale, non ha fatto altro che agire di
conseguenza.
L'appellante sostiene
inoltre che con la riconsegna delle chiavi e con quanto comunicato alla signora
__________, l'istante ha chiaramente e univocamente manifestato l'intenzione di
accettare la decisione della datrice di lavoro.
Anche in questo
ragionamento l'appellante non può essere seguita. Il comportamento avuto
dall'istante appare del tutto usuale e corretto: immediatamente dopo la
disdetta egli ha provveduto a riconsegnare le chiavi conformemente alla volontà
della datrice di lavoro. Poco importa inoltre se l'istante abbia dichiarato al
momento della riconsegna delle chiavi e posteriormente di non voler più
lavorare presso la società appellante: la disdetta era ormai già intervenuta ed
effettiva.
L'assenza di una protesta
immediata da parte del lavoratore nei confronti della comunicazione di
risoluzione immediata del rapporto di lavoro, così come la mancata offerta di
voler continuare il lavoro, non possono rappresentare espressione di tacito
consenso con il licenziamento (Rep. 1996, p. 201).
Dagli atti (cfr. le
lettere inviate alla controparte dal ____________________al quale l'istante si
era subito rivolto), appare che il sindacato, rappresentando gli interessi
dell'istante, ha più volte chiesto alla società appellante di riassumere
quest'ultimo, contestando la legittimità del licenziamento. Ne discende
nuovamente che non vi è stata alcuna accettazione della disdetta da parte
dell'istante.
- L'appellante
contesta anche l'ammontare della pretesa vantata dell'istante nonché i relativi
interessi di mora riconosciuti dal Pretore.
8.1. Asserisce innanzitutto
che l'importo di Fr. 13'750.- stabilito dal Pretore in applicazione dell'art.
337c CO non sarebbe soggetto a interessi di mora, e che se anche lo fosse,
questi dovrebbero decorrere relativamente ad ogni singolo salario mensile solo
da quando è diventato esigibile.
In virtù dell'art. 337c
cpv. 1 CO il lavoratore licenziato con effetto immediato senza causa grave ha
diritto di essere risarcito di quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di
lavoro si fosse svolto rispettando il termine di disdetta o la durata
determinata prevista dal contratto. Tale importo è dovuto in base al principio
secondo il quale il lavoratore deve essere posto nella situazione patrimoniale
che sarebbe stata la sua in caso di adempimento regolare del contratto; la
revisione delle norme sul contratto di lavoro entrate in vigore il 10 gennaio
1989 ha però stabilito che, secondo tale disposizione, la pretesa del
lavoratore non è più da considerarsi un versamento di salario, bensì un vero e
proprio risarcimento nel senso di diritto al pagamento degli interessi positivi
(Brühwiler, op. cit., n.2 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit.,
n.2 ad art. 337c CO).
Detto risarcimento diventa
quindi, nella sua totalità, immediatamente esigibile in virtù dell’art. 339 cpv.
1 CO (Brühwiler, ibidem; DTF 103 II 274; Aubert, op. cit.,
n.272).
La corresponsione degli
interessi così come decisa dal Pretore si rivela quindi corretta, anzi ancora
favorevole all’appellante.
8.2. L'appellante chiede
inoltre che dall'importo rivendicato dall'istante vengano dedotti, giusta l'art.
337c cpv. 2 CO, Fr. 6'926.40 a titolo di spese risparmiate dal dipendente a
seguito della cessazione del rapporto lavorativo e non solo i Fr. 5’500.-
riconosciuti, a tale titolo, dal Pretore.
Trattandosi del risultato
di una valutazione equitativa del pretore - che è già stato benevolo nei
confronti della convenuta che ha fatto valere tale pretesa solo con le
conclusioni e che, al proposito, non ha apportato prova alcuna - non vi è
ragione di modificare tale importo, considerato oltre tutto che tale somma
appare oggettivamente ragionevole.
8.3. L'appellante sostiene
infine che la pretesa di controparte non può essere considerata una perdita
effettiva risarcibile poiché egli avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto
il possibile per ricercare una nuova occupazione nell’intento di ridurre il
danno.
Il lavoratore licenziato
in tronco senza gravi motivi è tenuto per legge (art. 337c cpv. 2 CO) a fare
tutto il possibile per ridurre il danno provocatogli dal datore di lavoro: egli
deve quindi poter dimostrare di aver attivamente cercato un nuovo impiego (ad
esempio rispondendo ad annunci o annunciandosi presso l'Ufficio di
collocamento). Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia che è innanzitutto il
datore di lavoro che deve provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a
trovare una nuova occupazione (Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337c
CO; Rehbinder, op. cit., n.3 ad art. 337c CO; Decurtins, Die fristlose
Entlassung, Muri 1981, p.67); tale prova può essere apportata dimostrando che
per la professione considerata vi è una richiesta di manodopera e che il
dipendente licenziato avrebbe molto verosimilmente trovato un'occupazione se
solo lo avesse voluto (DTF 96 II 52).
Nel caso di specie tale
prova manca assolutamente.
- Tutte le critiche
dell’associazione appellante alla sentenza del Pretore si rivelano infondate ed
il suo debito, a seguito del licenziamento ingiustificato, è determinato in Fr.
13’750.- oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1998.
La conseguenza economica
di questo accertamento non è comunque quella auspicata dall’istante
dell’attribuzione dell’intero salario riconosciuto per il periodo di disdetta.
Egli ha infatti percepito dall’assicurazione disoccupazione l’importo di Fr.
12’042.60, come risulta dall’incarto pretorile (cfr. lettera 26 aprile 1999
della ____________________ con il che egli ha in tal misura perso il diritto di
far valere la pretesa nei confronti del datore di lavoro stante la cessione
legale prevista dall’art. 29 LADI (IICCA 31.3.1998 F. c. S. SA).
Ne consegue che l’istanza
può essere accolta solo per la differenza di Fr. 1’707.40 oltre interessi.
Spetterà alla Cassa
disoccupazione (che avrebbe potuto e dovuto intervenire in lite indipendentemente
dalla anomala denuncia di lite fattale dalla convenuta la quale non ha
evidentemente nessuna ragione di regresso nei suoi confronti) agire
direttamente contro la __________, ritenuto che questa decisione ha forza di
cosa giudicata anche nei confronti del cessionario (DTF 125 III 8) dal
momento che la cessione data del 4 dicembre 1998 (cfr. allegato alla denuncia
di lite 28.12.1998) ed è successiva alla litispendenza di questa lite.
La prudente riserva del
Pretore, di cui al dispositivo 1§§ della sua decisione, non può venire
considerata poiché la Cassa non era parte al procedimento e la legittimazione a
procedere dell’istante non può essere riconosciuta per gli importi già
risarcitigli dall’assicurazione disoccupazione.
- Non si prelevano tasse
o spese di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO) mentre le ripetibili di prima e
seconda istanza vengono compensate poiché il risultato finale, numericamente a
sfavore dell’istante, è frutto di un intervento d’ufficio mentre nel merito del
litigio la parte convenuta soccombe.
Per i quali motivi,
visti gli art. 337 e rel. CO, 29 LADI e 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L'appello 3 maggio
1999 __________ parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza
la sentenza 22 aprile 1999 del Pretore di Locarno-Campagna viene così
riformata:
- L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza la società
__________ è tenuta
a versare a
__________,
l’importo di Fr. 1’707.40 oltre interessi
al 5% dal 14
ottobre 1998.
- Non si prelevano
tasse o spese di giudizio, compensate le
ripetibili.
II. Non si percepiscono
tasse e spese per la procedura d’appello, compensata, anche in questa sede,
l’indennità ripetibile.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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