AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.94
Data decisione, Autorità:
09.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00094
Lugano
9 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00557 (già 1'420) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2-
promossa con petizione 12 giugno 1992 da
rappr.
dall’avv. dott. __________
contro
entrambi
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto di constatare la nullità degli atti notarili rogiti n.
311, 321, 343 e 359 del notaio avv. __________ -e, in replica, dei punti 3a e 3
dei rogiti n. 311 rispettivamente 321- come pure di condannare i convenuti in
solido al pagamento di fr. 35’267.- oltre interessi, somma aumentata nel corso
di causa a fr. 35’334.70, nonché di condannarli al pagamento di un importo
imprecisato per indebito arricchimento;
domande
avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della controparte al
pagamento di fr. 29’733.- oltre interessi, domanda riconvenzionale cui
l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 26 marzo 1999, con cui in
parziale accoglimento della petizione ha accertato la nullità dei rogiti in
questione ed ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 35’267.-
oltre interessi, e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha
condannato l’attrice al pagamento di fr. 800.- più interessi;
appellanti
i convenuti con atto di appello 3 maggio 1999, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale
per fr. 20’533.-, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni con domanda di assistenza giudiziaria 9 giugno 1999 l’attrice
postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con rogito n. 311 del
__________del notaio avv. __________ (doc. B) __________ e __________ hanno
concesso ad __________ un diritto di compera sulla casa di cui alla PPP n. 1
quota di comproprietà di 56/1000 della part. fondo base __________RFP di
__________ ad un prezzo di fr. 550’000.-, di cui fr. 10’000.- da versare a
titolo di acconto e di pena di recesso al momento della sottoscrizione
dell’atto. Il diritto di compera, inizialmente con scadenza 16 agosto 1991, è
stato rinnovato a tre riprese con i rogiti n. 321 __________ (doc. C), n. 343
del __________e n. 359 del __________ (doc. D) fino al 31 marzo 1992, ritenuto
che in occasione della sottoscrizione del rogito n. 321 la beneficiaria del diritto
ha provveduto al versamento di ulteriori fr. 45’000.- a titolo di acconto e di
pena di recesso.
Il diritto di compera non
è stato esercitato e la casa, nell’ottobre 1992, è stata venduta a terzi per
fr. 500’000.- (doc. 12).
B. Con la petizione in
rassegna __________ ha chiesto di accertare la nullità dei rogiti in questione,
asserendo di essere stata incapace di discernimento per motivi psichici al
momento della loro sottoscrizione, rispettivamente -in replica- di accertare la
nullità per errore essenziale dei punti 3a del rogito n. 311 e 3 del rogito n.
321, inerenti la pattuizione di una pena di recesso. Essa ha quindi chiesto la
condanna di __________ e __________ alla rifusione delle pene convenzionali di
fr. 55’000.-, previa deduzione, atteso che essa aveva occupato l’abitazione dal
15 agosto 1991 al 20 febbraio 1992, degli interessi passivi sul debito
ipotecario di fr. 19’733.- sopportati dai convenuti (cfr. doc. S, importo
ridotto in replica a fr. 19’665.30), chiedendo inoltre il pagamento di una
somma imprecisata per le opere da lei effettuate nella casa e di cui i
proprietari avevano potuto beneficiare.
C. I convenuti si sono
opposti alla petizione, contestando che l’attrice al momento della
sottoscrizione degli atti notarili fosse incapace di discernimento
rispettivamente che essa potesse richiamarsi nel caso concreto alle norme
sull’errore essenziale.
In via riconvenzionale
essi hanno chiesto la rifusione degli interessi passivi di fr. 19’733.-
relativi al periodo in cui la casa era stata occupata dall’attrice, somma per
altro già ammessa da quest’ultima, nonché il risarcimento di fr. 6’902.30 per i
danni accertati in occasione della riconsegna della casa e altri fr. 10’000.-
per il minor prezzo di vendita che essi hanno potuto spuntare dai nuovi
acquirenti, fermo restando che la loro pretesa è stata limitata a fr. 29’733.-.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha parzialmente accolto sia la petizione sia la riconvenzionale,
annullando i rogiti in questione e condannando i convenuti al pagamento di fr.
35’627.- e l’attrice alla rifusione di fr. 800.-.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza accertato, in particolare sulla base della perizia giudiziaria e
su due perizie di parte, che effettivamente l’attrice, sofferente all’epoca di
disturbi psichici, era priva della facoltà di agire ragionevolmente ai sensi
della legge, in particolar modo non essendo in grado di apprezzare esattamente
il senso, l’opportunità e gli effetti della sottoscrizione dell’atto di
costituzione del diritto di compera e dei relativi atti di proroga, che di
conseguenza non potevano produrre alcun effetto giuridico. Si giustificava
quindi la rifusione dei fr. 55’000.- versati in base a qui contratti, somma da
cui andava tuttavia dedotto l’importo di fr. 19’733.-, ammesso dall’attrice in
petizione, mentre le altre richieste attoree erano state abbandonate. La riconvenzionale
andava invece accolta unicamente con riferimento ai fr. 800.- relativi ai danni
cagionati ai sagomat dei posteggi, non essendo stata accertata una
responsabilità dell’attrice per le altre posizioni di danno, mentre la somma di
fr. 19’733.- era già stata considerata (e dedotta) nell’ambito dell’azione
principale.
E. Con l’appello i
convenuti chiedono, in riforma della sentenza pretorile, la reiezione della
petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr. 20’533.-.
A loro giudizio,
l’istruttoria di causa non avrebbe permesso di chiarire in modo definitivo se
l’attrice fosse stata o meno capace di discernimento al momento della sottoscrizione
degli atti qui in discussione, per cui secondo giurisprudenza bisognava
concludere per una sua totale capacità di discernimento, ciò che implicava di
dover respingere la petizione. In tale situazione il credito di cui alla riconvenzionale
doveva essere aumentato di altri fr. 19’733.-, relativi agli interessi passivi
per il periodo in cui l’attrice aveva occupato l’abitazione.
F. Della domanda di
assistenza giudiziaria e delle osservazioni all’appello dell’attrice si dirà,
se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Giusta l’art. 16 CC
è capace di discernimento, nel senso di quella legge, qualunque persona che non
sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età
infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato
consimile. Ai sensi dell’art. 18 CC gli atti di chi è incapace di discernimento
non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla
legge.
Secondo la giurisprudenza
il discernimento così definito comporta due elementi: un elemento
intellettuale, la capacità di apprezzare il senso, l’opportunità e gli effetti
di un determinato atto, e un elemento volontario, ossia la facoltà d’agire in
funzione di tale ragionevole comprensione, secondo la libera volontà. La
capacità di discernimento è inoltre relativa: non deve cioè essere apprezzata
in astratto ma in concreto, in relazione quindi ad un atto determinato, in
funzione della sua natura e della sua importanza, ritenuto che le richieste
facoltà devono sussistere al momento dell’atto stesso (DTF 111 V 61, 117
II 232, 124 III 8).
Una persona è priva della
capacità di discernimento solo se la facoltà di agire ragionevolmente è
alterata, almeno in parte, da una delle cause enumerate dall’art. 16 CC, ossia
da stati anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la
facoltà di agire ragionevolmente in un caso particolare e nel settore
d’attività considerato (DTF 88 IV 114, 117 II 233).
Dal punto di vista
processuale la capacità di discernimento costituisce la regola ed è presunta.
Ciò significa che l’onere della prova circa la sua mancanza incombe a colui che
allega tale circostanza (IICCA 9 marzo 1998 in re B./S., 15 luglio 1998
in re D. e llcc./H.; Rep. 1977 p. 86; DTF 90 II 12, 91 II 338,
108 V 126, 117 II 234, 124 III 8). La prova non è sottoposta a prescrizioni
particolari, fermo restando che, in assenza di una prova certa, una
verosimiglianza molto grande che escluda ogni serio dubbio è considerata
sufficiente (DTF 74 II 205, 91 II 338, 117 II 234, 124 III 8; SJ
1988 p. 286; Rep. citato).
- L’esame degli atti
non permette a questa Camera di maturare il convincimento che “con
verosimiglianza molto grande tale da escludere ogni serio dubbio” l’attrice al
momento della sottoscrizione degli atti in questione sia stata effettivamente
incapace di discernimento in conseguenza dei disturbi psichici di cui soffriva.
2.1 I vari referti medici
versati agli atti non hanno permesso di fugare i dubbi sullo stato dell’attrice
al momento dei fatti.
La perizia 9 febbraio 1988
fatta allestire dall’AI (inc. richiamato I°) ha concluso per un’incapacità
lavorativa dell’attrice per motivi psichici (con una diagnosi di “personalità psicopatico-neurotica”)
del 40%: dalla lettura del referto si evince che l’attrice a quel momento era
estremamente logorata dal punto di vista psichico e soffriva costantemente di
depressioni e di esaurimento. Dallo stesso tuttavia non risulta in alcun modo
che essa non fosse in grado -anche solo parzialmente- di agire con
discernimento.
Le perizie del dott.
__________ (doc. H) e del dott. __________ (doc. J), allestite nel marzo
rispettivamente maggio 1992, presentano per contro una situazione psichica
dell’attrice ben diversa -così dal primo si evince che la malattia dell’attrice
sarebbe caratterizzata da una problematica di identità, con intensi sentimenti
di insufficienza, che la sua insicurezza la porterebbe a reazioni esagerate, in
parte appellative, che essa si lascerebbe guidare da idee più grandi di lei e
in determinate situazioni non potrebbe controllarsi (doc. H), mentre dal
secondo risulta che essa sarebbe molto influenzabile, sarebbe spesso incline a
decisioni irrazionali e soggetta a pensieri astrusi (doc. J, cfr. pure domande rogatoriali
ad 4 e 6)- e concludono per una sua incapacità di discernimento al momento dei
fatti.
Al proposito si impongono
tuttavia le seguenti considerazioni: innanzitutto in entrambi i casi si tratta
chiaramente di perizie di parte, la prima allestita dal medico di famiglia (che
nel doc. H, emblematicamente, ravvisando in sé una possibile prevenzione,
consigliava di sottoporre il caso ad un collega), la seconda stesa dallo
psichiatra presso cui l’attrice era in cura, la cui limitata forza probatoria (Rep.
1984 p. 389; IICCA 13 febbraio 1993 in re C./S. e lc., 19 agosto 1993 in
re F./S. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 22 agosto 1994 in re C./C., 16
dicembre 1994 in re S. SA/M., 13 luglio 1995 in re M./C.) è ammessa
dall’attrice stessa (replica p. 8); entrambi sono stati ovviamente allestiti in
vista della presente causa (cfr. doc. I; in tal senso, nel doc. H, il dott.
__________ da espressamente il suo assenso a che il suo rapporto venga
utilizzato a scopi giuridici e in particolare venga messo a disposizione
dell’avvocato dell’attrice), ciò che ancor di più ne riduce la valenza
probatoria, sia pure quali semplici indizi; sentito in via rogatoriale (ad 5),
il dott. __________ ha inoltre tenuto a precisare, quasi a voler ancora
attenuare le sue conclusioni, che il doc. H non costituiva una perizia vera e
propria (“Gutachten”), bensì un semplice referto (“Bericht”); il dott.
__________r, invece, ha rilasciato la sua perizia dopo aver avuto due soli
contatti telefonici e una seduta di 1 ora e un quarto con l’attrice (controdomande
rogatoriali ad 1), dal che si può ragionevolmente concludere -come del resto
ammesso dallo stesso psichiatra a p. 2 del doc. J- che egli si sia perlopiù
fondato su quanto l’attrice, da lui ritenuta credibile, gli aveva riferito,
ovvero -ciò che è tuttavia stato ampiamente smentito dall’istruttoria di causa
(cfr. i testi __________, __________ N. e D., __________, __________,
__________)- che essa aveva sottoscritto gli accordi in questione senza
rendersi conto degli impegni che ne conseguivano.
Quanto al perito
giudiziario, egli, per aver esaminato l’attrice ad oltre 5 anni dai fatti, ha
preliminarmente ritenuto doveroso e d’obbligo porre il condizionale e
l’ipotetico alle sue conclusioni, pur essendo dell’avviso che la realtà
psichica non dovesse essere molto diversa a quella di allora. Non solo. Egli di
fatto ha ritenuto impossibile, riaffacciandosi a una visione psichiatrica o
psicologica del problema, rispondere con una logica del tutto o niente rispetto
alla capacità dell’attrice di situarsi e rapportarsi alla situazione,
evidenziando così l’esistenza di importanti dubbi nel suo giudizio. La sua
valutazione di una “scemata responsabilità” dell’attrice al momento dei fatti è
poi tutt’altro che inequivocabile ed anzi ambigua: secondo il perito, l’attrice
avrebbe infatti agito nell’ambito di un’importante ondata emotiva, che non le
impediva di comprendere la valenza di quanto faceva o discuteva al momento, ma
che tuttavia le precludeva un’analisi logica e consequenziale delle sue azioni,
concludendo poi che nella particolare occasione sarebbe stata necessaria nei
suoi confronti l’istituzione di una curatela amministrativa; in sede di
audizione orale egli ha comunque attenuato tale presa di posizione (si veda in
particolare l’uso dei termini “presumibilmente”, “forse”, “in linea di
massima”, cfr. DTF 117 II 237) ritenendo ora unicamente presumibile che
una serie di dati o di obblighi le fossero forse più chiari, ma che in linea di
massima vi era una ridotta capacità di critiche e di giudizio, precisando
infine che era in tal senso che i referti dei periti di parte meritavano
conferma. L’unica sua certezza era in definitiva che l’attrice, all’epoca, non
fosse completamente incapace di discernimento.
2.2 Se ciò non bastasse,
tutta una serie di indizi parlano a favore della piena capacità di
discernimento dell’attrice.
Innanzitutto tutti i
testi, compresi quelli che si sono occupati con l’attrice delle tutt’altro che
semplici pratiche di finanziamento e di sussidiamento -salvo i dott. __________
e __________, di cui già si è detto- hanno confermato che l’attrice al momento
dei fatti si era comportata come una persona normale, senza cioè dar
l’impressione che la sua capacità di discernimento fosse in qualche modo
compromessa. Oltremodo significativo è il fatto che il notaio rogante, la
persona tenuta per legge a porsi la questione delle facoltà mentali dei
contraenti (art. 62 cifra 4 LN; IICCA 15 luglio 1998 in re D. e llcc./H.),
e lo stesso patrocinatore dell’attrice (osservazioni all’appello p. 24), che
l’ha consigliata a far tempo dal dicembre 1991 (cfr. doc. 3 e teste __________,
replica p. 4-5 e 7), non abbiano avuto alcun dubbio in merito. Il fatto che il
teste __________, funzionario incaricato delle pratiche bancarie abbia riferito
di una certa confusione rispettivamente mancata comprensione da parte
dell’attrice della necessità di un certo iter burocratico per ottenere il
finanziamento non va sopravvalutato oltre misura, da un lato in quanto tali
pratiche risultano effettivamente complicate per le persone non cognite in
materia e dall’altro in quanto non è stato possibile fissare esattamente da un
punto di vista cronologico il momento di tale sua constatazione (che con tutta
evidenza va fatta risalire al periodo luglio - novembre 1991, quando ormai il
primo e fors’anche il secondo rogito, quelli concernenti le pene convenzionali,
erano già stati sottoscritti).
Non va neppure dimenticato
che all’epoca l’attrice svolgeva l’attività di cassiera (testi __________ N. e
D., __________), lavoro che implica una certa responsabilità, che mal si
concilia con una persona incapace di discernimento. Essa aveva inoltre agito
con il pieno consenso del marito (cfr. doc. 5 e 6), il quale, pure a conoscenza
dei problemi psichici di cui la moglie aveva sofferto in precedenza, non ha
riconosciuto nell’occasione una sua incapacità di discernimento. Nemmeno il
contenuto degli accordi -elemento invero non decisivo (cfr. DTF 124 III
17)- permetteva poi di intravedere un comportamento irragionevole dell’attrice
e ciò quand’anche essa avesse investito nell’affare tutti i suoi risparmi.
Se infine si considera che
il diritto di compera è stato rinnovato per ben 3 volte durante 6 mesi, senza
che nessuno -delle dichiarazioni del teste __________ già si è detto- in quel
periodo abbia evidenziato nell’attrice indizi a favore di una possibile
incapacità di discernimento o simili, ben si deve concludere, atteso che i
referti dei medici non sono stati categorici, che l’attrice non ha provato di
essersi trovata a quel momento in un tale stato, il che implica che gli atti
notarili debbano essere ritenuti del tutto validi.
- L’attrice, in tale
evenienza, ha eccepito la nullità delle clausole inerenti le pene di recesso
per errore essenziale, asserendo in sostanza che essa non avrebbe compreso la
reale portata giuridica delle stesse.
La tesi dell’attrice non
può essere condivisa, siccome ampiamente smentita dalle risultanze istruttorie
ed in particolare dalla testimonianza del notaio rogante, il quale ha
letteralmente riferito che l’attrice era perfettamente al corrente circa il
fatto che gli importi versati a titolo di pena di recesso sarebbero stati per
lei “persi” in caso di mancato esercizio del diritto di compera stesso (teste
____________________. Analoghe indicazioni risultano pure dalla testimonianza
Ammessa con ciò la
validità degli atti notarili, se ne deve concludere per la reiezione della
petizione.
- Con riferimento alla
domanda riconvenzionale i convenuti chiedono che ai fr. 800.- già riconosciuti
loro dal giudice di prime cure se ne aggiungano altri fr. 19’733.-
corrispondenti agli interessi passivi nel periodo dal 15 agosto 1991 al 20
febbraio 1992, nel quale l’attrice aveva occupato l’abitazione.
Atteso che nel rogito n.
__________le parti si erano accordate nel senso che l’attrice avrebbe dovuto
rimborsare ai convenuti a titolo di partecipazione sugli interessi passivi
relativi all’oggetto fr. 1’500.- mensili a far tempo dal 1° gennaio 1992 (doc.
D punto 3), il credito a favore dei convenuti è unicamente di fr. 2’500.-.
Il fatto che questi ultimi
abbiano in definitiva ricavato dalla vendita fr. 555’000.- (fr. 500’000.- dai
terzi acquirenti e fr. 55’000.- dall’attrice per pene di recesso), ovvero fr.
5’000.- in più rispetto al prezzo di vendita concordato a suo tempo con
l’attrice, non impedisce ovviamente loro di pretendere il versamento di questi
fr. 2’500.-, somma dovuta per disposizione contrattuale e non a titolo di
risarcimento danni.
La riconvenzione va dunque
accolta per fr. 3’300.-.
- Ne discende il
parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC), ritenuto che l’attrice, la cui indigenza è stata resa verosimile e alla
quale -stante il giudizio di primo grado- andava certamente riconosciuto il fumus
boni iuris, può senz’altro essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria per la procedura di appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 maggio
1999 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così
riformata:
-
La petizione 12 giugno
1992 di __________ è respinta.
-
La tassa di
giustizia dell’azione principale di complessivi fr. 2’000.- e le spese, da
anticipare come di rito, sono a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’attrice rifonderà ai
convenuti fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
-
L’azione riconvenzionale
è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a pagare a
__________o e __________ la somma di fr. 3’300.- più interessi al 5% dal 14 marzo
-
La relativa
tassa di giudizio in complessivi fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di
rito, restano a carico degli attori riconvenzionali per 9/10 e per 1/10 sono
poste a carico della convenuta riconvenzionale, e per essa, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato. Gli attori riconvenzionali rifonderanno
inoltre alla convenuta riconvenzionale fr. 1’600.- per parti di ripetibili.
II. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello
presentata il 9 giugno 1999 da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio
dell’avv. dott. __________
III. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
880.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 900.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a
carico dell’appellata, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a
carico dello Stato. L’appellata rifonderà alla controparte fr. 600.- per parti
di ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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