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Numero d'incarto:
12.2000.13
Data decisione, Autorità:
21.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00013
Lugano
21 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00098
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 2
ottobre 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell'importo di almeno Fr. 23'430.- oltre interessi al 5
% dal 27 maggio 1997 (responsabilità dell'ente pubblico).
Ed ora sull'eccezione di perenzione della pretesa
dell'attore che il Pretore, con sentenza 23 dicembre 1999, ha respinto.
Appellante il Comune convenuto il quale, con atto di
appello 21 gennaio 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di
accogliere l'eccezione di perenzione e respingere di conseguenza la petizione mentre
l'attore, con osservazioni del 21 febbraio 2000, postula la reiezione
dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- L'attore sostiene che durante i lavori di pulizia del riale __________
che costeggia una suo terreno, effettuati da operai assunti dal Comune di
__________ nel periodo settembre/novembre 1996, l'alveo del corso d'acqua
sarebbe stato allargato con danneggiamento degli argini. Chiede al Comune, in
applicazione della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici
(Lresp), il risarcimento del danno preteso subito che valuta, in funzione delle
necessarie opere di riparazione, in almeno Fr. 23'430.-.
Il Comune
convenuto ha preliminarmente eccepito la perenzione della pretesa dell'attore
poiché l'azione giudiziaria sarebbe stata inoltrata ben oltre i sei mesi,
previsti dall'art. 25 cpv. 2 Lresp, successivi alla presa di posizione
dell'ente pubblico.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'eccezione di perenzione.
Ha ritenuto che la petizione fosse da considerare tempestiva poiché il Comune
non ha mai preso una decisione definitiva sulla richiesta dell'attore,
proseguendo tra le stesse parti un nutrito scambio di corrispondenza su come la
questione sarebbe potuta essere risolta, e impedendo così a quest'ultimo di
poter valutare se dover adire l'autorità giudiziaria.
-
Delle
motivazioni di cui all'atto di appello, rispettivamente di quelle che la
controparte ha formulato con le osservazioni, si dirà, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto che seguono.
-
La
Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento
dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini
altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa.
Chi
pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione
giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine
di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e
l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale
quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del
danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità
(art. 25 cpv. 2 Lresp).
Se, nel
caso di specie, si ipotizzasse che le parti abbiano utilizzato tutto il tempo a
loro disposizione per compiere gli atti di notifica, di risposta e di avvio
dell'azione giudiziaria previsti dalla Lresp quest'ultimo atto dell'attore,
presentato il 2 ottobre 1998, sarebbe tardivo e la relativa pretesa di
risarcimento - riservato quanto eventualmente riconosciuto dal Comune che, in
quanto tale, non è soggetto a perenzione (cfr. Schwarzenbach, Die Staats- und
Beamtenhaftung in der Schweiz mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz,
pag. 218) - perenta ossia definitivamente persa. Infatti, ritenuto che la
conoscenza del danno da parte dell'attore può essere fatta risalire, al più
tardi, a fine novembre 1996, quando i lavori di pulizia del riale terminarono,
la sua notifica all'autorità comunale sarebbe dovuta essere presentata entro
fine novembre 1997, la risposta intervenire entro i primi giorni di marzo 1998
e l'azione giudiziaria promossa entro la prima quindicina di settembre 1998,
anche tenuto conto dei termini di distribuzione postale e di giacenza degli
invii raccomandati.
Il
compimento in anticipo degli atti, imposti al cittadino e all'ente pubblico,
rispetto al termine ultimo previsto dalla legge comporta evidentemente il
realizzarsi della perenzione della pretesa in data precedente a quella ultima
possibile sopra ricordata. È ciò che è accaduto in concreto, poiché la notifica
dell'attore al Comune è del 27 maggio 1997 (doc. D) e la risposta dell'ente
pubblico dell'11 giugno 1997 (doc. E). Il termine per proporre validamente
l'azione giudiziaria scadeva quindi attorno alla metà di dicembre 1997. Non
possono evidentemente entrare in linea di conto, per un prolungamento del
termine, le trattative e lo scambio di corrispondenze intercorse tra le parti,
successivamente alla risposta dell'autorità, poiché il termine di perenzione
non può essere né sospeso né prorogato, e la presentazione dell'azione
giudiziaria è l'unico mezzo per parare al suo verificarsi.
- L'attore
- nel caso, che si verifica com'esposto al consid. precedente, dell'intervento
della perenzione - ritiene che il prevalersene da parte del Comune rappresenti
un abuso di diritto, non tutelabile, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC.
La
possibilità di applicare le regole dell'abuso di diritto all'eccezione di
perenzione è controversa (DTF 108 II 233 consid. 5c; 103 II 19 consid.
3). In ogni caso non si può addebitare al convenuto un abuso del diritto. Nel
periodo intercorrente tra la risposta dell'11 giugno 1997 e la metà di dicembre
1997, l'attore ha reiterato le proprie pretese (lettera 30 giugno 1997, doc. F)
e inviato al Comune il preventivo di riparazione allestito da una ditta terza
(lettera 29 agosto 1997, doc. H) mentre il convenuto, dopo aver comunicato di
rimanere in attesa del preventivo (lettera 10 luglio 1997, doc. G), ha
riproposto la sua decisione di intervenire solo in misura limitata rispetto
alle pretese della controparte (lettera 9 settembre 1997, doc. I). A questo
momento rimanevano all'attore ben più di tre mesi per proporre tempestivamente
l'azione giudiziaria ed il tenore delle corrispondenze del Comune non indica
per nulla che si sia tentato di dissuaderlo dal promuovere l'azione né che
l'ente pubblico abbia adottato un'attitudine che ha indotto, oggettivamente,
l'attore a non compiere i passi necessari per la salvaguardia del termine di
perenzione (Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, pag.
172/173).
- L'eccezione
di perenzione deve così, contrariamente alla conclusione del primo giudice,
essere protetta con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello, la
petizione di __________ va respinta. Le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza dell'attore in entrambe le sedi giudiziarie.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 21 gennaio 2000 del Comune di __________ è accolto e di
conseguenza la sentenza 23 dicembre 1999 del Pretore di Mendrisio-Nord è così
riformata:
-
La
petizione 2 ottobre 1998 è respinta.
-
Le
spese la tassa di giustizia di Fr. 450.-, da anticipare come di rito, sono a
carico dell'attore il quale rifonderà al convenuto la somma di Fr. 900.- a
titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 550.-
-esborsi
di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr.
600.-
già
anticipati dall'appellante, sono a carico dell'appellato che rifonderà inoltre
a controparte Fr. 600.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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