AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.2
Data decisione, Autorità:
13.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00002
Lugano
13 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura
accelerata (inc. DI.1998.01195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5) promossa con petizione 17 novembre 1998 da
__________ e
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente
l'accertamento che il convenuto non è proprietario di sei opere d'arte,
pignorate dall'UE di Lugano nell'ambito di due esecuzioni contro il signor
__________ e, promosse dagli attori separatamente;
petizione cui si è
opposto il convenuto con risposta 21 dicembre 1998 e che -svolta l'istruttoria-
il pretore ha respinto con decisione 22 dicembre 1999;
appellanti gli
attori con atto ricorsuale 3 gennaio 2000 con cui postulano la riforma della
sentenza pretorile e il conseguente accoglimento della petizione, nonché -in
subordine- la modifica della decisione sulle ripetibili;
letta la risposta all'appello, presentata dal
convenuto in data 25 gennaio 2000;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ di __________, promosse dall'avv.
__________, rispettivamente dall'avv. __________, nei confronti di __________,
sono state pignorate sei opere d'arte degli artisti Severini, Chagall, Ernst,
Herbin, Music e Rosso. Poiché il loro possessore, __________, ne ha rivendicato
la proprietà, ai sensi dell'art. 108 LEF l'Ufficio esecuzioni ha assegnato ai
creditori il termine per contestare tale pretesa.
-
Le
sei opere contese hanno fatto parte di un lotto di ventuno che risultano essere
state vendute da __________ al convenuto in data 7 ottobre 1994 (doc. C).
Secondo quell'accordo tutte le opere sono state alienate per il prezzo globale
di fr. 800'000.- mentre il venditore si era garantito un diritto di recupera
sulle stesse con scadenza al 15 ottobre 1995, per l'importo complessivo di fr.
850'000.-. In quella data le parti avevano poi modificato i presupposti per
l'esercizio di quel diritto: in particolare, quello stesso giorno, __________
aveva riacquistato quindici opere d'arte per il prezzo complessivo di fr.
450'000.-; entro il 29 dicembre 1995 avrebbe versato a __________ fr.
100'000.-, oltre alla rifusione degli interessi e delle spese sostenute da
quest'ultimo in relazione al finanziamento bancario di fr. 800'000.-; entro il
15 febbraio 1996 avrebbe versato a __________ i rimanenti fr. 300'000.- -oltre
interessi e spese come al punto precedente- per riacquistare le rimanenti sei
opere. Qualora l'avente diritto di recupera non avesse versato tempestivamente
non solo l'importo di fr. 300'000.-, ma già quello di fr. 100'000.- dovuto per
il 29 dicembre 1995, il diritto relativo alle sei opere (designate con i numeri
1, 2, 9, 15, 16 e 21, depositate presso "l'istituto bancario")
sarebbe perento ed esse sarebbero rimaste di proprietà di __________ (doc. D).
-
Gli
attori sostengono che la descritta compravendita delle opere d'arte è stata
simulata, ossia ha celato la vera, diversa volontà delle parti, intesa
all'ottenimento da parte di __________ di un mutuo di fr. 800'000.-, laddove
nei confronti dell'istituto di credito era apparso __________ che, ottenuta la
linea di credito richiesta, vi aveva poi fatto capo a seconda delle necessità
di __________. A sostegno di questa tesi, gli attori allegano che __________
dopo il concordato ottenuto nel 1988/89, si era nuovamente trovato in
difficoltà finanziarie; che fino al 1996 si era avvalso della collaborazione di
__________, peraltro suo parente, per ogni questione amministrativa e fiscale;
che egli mai si sarebbe separato dalla opere d'arte contese. Assumono anche che
il loro valore commerciale complessivo era ben superiore a fr. 800'000.- e che
la vendita delle ultime sei da __________ al gallerista __________, pattuita in
forma scritta il 24 gennaio 1997 (doc. E), non è mai stata eseguita e che anzi
l'acquirente, in sede esecutiva, ha rinunciato a rivendicarne la proprietà.
-
Il
pretore ha accertato la serietà dei contratti fin qui descritti in particolare
sulla base delle testimonianze rese dall'avv. __________, redattore dei primi
due (doc. C e D), e del gallerista __________, considerando che gli stessi
hanno confermato come la volontà espressa dalle parti in quelle occasioni non
abbia celato altri intendimenti. Ritiene non esservi indizio alcuno dell'esistenza
di un contratto simulato e la tesi degli attori sprovvista di sostegno
probatorio.
-
Dopo
aver osservato che, in tema di simulazione, la prova non può essere costituita
che di un complesso di presunzioni, gli appellanti sostengono in questa sede
che il primo giudice ha omesso di prendere in considerazione elementi oggettivi
della fattispecie, atti a suffragare la loro tesi: così il fatto che il credito
ottenuto dal convenuto presso la __________ abbia avuto la durata di un anno,
ossia sarebbe terminato contemporaneamente all'estinzione del diritto di
recupera riservato a __________; che il prezzo di fr. 800'000.- (peraltro di
molto inferiore al valore delle opere) non è stato pagato al venditore così
come risulta nel relativo contratto, ma erogato in maniera discontinua e
secondo l'arbitrio di __________, ossia nei modi caratteristici non di una
compravendita, ma semmai di un mutuo; la circostanza per cui il convenuto
chiedeva a __________ il pagamento degli interessi e delle somme necessarie per
rientrare nella linea di credito concessa al primo dalla banca; la
caratteristica dell'erogazione di denaro a __________, corrispondente di volta
in volta ai rapporti fra banca e __________; e ancora il fatto che,
sollecitando il pagamento di arretrati, il convenuto ha minacciato __________
di realizzare gli oggetti in garanzia. In quest'ambito propongono inoltre una
diversa lettura delle testimonianze __________ e __________. Gli appellanti
ribadiscono poi l'assoluta mancanza di volontà di __________ di separarsi dalle
sue opere d'arte, facendo riferimento a un precedente contratto di
compravendita con diritto di recupera fra questi e il gallerista __________
direttamente, avente peraltro per oggetto due fra le opere qui in discussione.
Considerano inoltre nulli gli accordi di cui ai doc. D ed E poiché presi in
violazione del patto di caducità del pegno (art. 894 CC). Per finire, a titolo
subordinato, impugnano il dispositivo sulle ripetibili.
Della
risposta all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Nell'appello
ripetutamente si lamenta la mancata escussione da parte del pretore dei testi
__________ e __________, nonché la mancata perizia sul valore commerciale delle
opere d'arte contese. Si tratta di prove proposte dagli attori e non ammesse
dal primo giudice (cfr. ordinanza 23 settembre 1999) per cui, in sede
d'appello, potrebbe esserne chiesta l'assunzione (art. 322 lett. b CPC).
Sennonché, pur rilevandone l'importanza, gli appellanti non solo non hanno
formulato nessuna specifica domanda in tal senso nel petitum del loro allegato
ricorsuale, ma nemmeno una loro proposta può essere desunta dal contenuto
dell'appello. Se ne deve concludere per l'assenza di una domanda d'appello
intesa all'assunzione delle prove indicate; domanda che avrebbe dovuto essere
formulata in modo esplicito e chiaro così come indica l'art. 309 cpv. 2 lett. g
CPC.
-
Di
fronte alla contestazione della simulazione -così come coerentemente sostenuto
dal convenuto- alla parte istante incombe l'onere della prova (art. 8 CC).
Sennonché, questa norma non ha carattere assoluto così che il giudice non la
viola se basa la sua decisione su semplici indizi o quando un fatto, pur non
essendo provato, può essere ritenuto fortemente verosimile. Sostenendo una
pretesa simulazione, la parte titolare dell'onere della prova deve renderla
attendibile; in altre parole, finché non sia dimostrata la finzione di un atto,
esso dev'essere considerato vero tanto da avere materialmente e giuridicamente
la forza di produrre effetti. Chi intende negare questo stato delle cose deve
provare al giudice l'esistenza di un conflitto fra l'intenzione delle parti e
la volontà dichiarata; ciò che potrà essere fatto soltanto con una prova
indiretta, ossia attraverso il vaglio critico di indizi o congetture, atti a
convincere il giudice sull'effettività della simulazione (Rep 1983,
155-156); in altre parole il risultato degli indizi convergenti offerti
dev'essere tale da escludere la tesi contraria. A sostegno della simulazione
possono concorrere elementi di diversa natura, in particolare la circostanza
che gli atti compiuti non siano giustificati da un motivo serio e plausibile (II
CCA 3 dicembre 1997 in re B. c. W.).
-
Tutto
sommato, la testimonianza resa dall' avv. __________ non è determinante
nella fattispecie nel senso indicato dal primo giudice poiché, ad un attento
esame e nel complesso ambito dei rapporti in questione, essa non si limita a
confermare il contenuto dell'atto da lui confezionato per dare forma alla
compravendita delle opere d'arte tra __________ e __________. Egli infatti
descrive il mandato ricevuto dal convenuto come inteso a "preparare un
contratto mediante il quale __________ avrebbe versato un certo importo a
__________ e a fronte di questo importo __________ avrebbe trasferito in
proprietà allo stesso __________ un certo numero di opere d'arte". Con ciò
il teste potrebbe indicare una compravendita pura e semplice (ma allora si
sarebbe senz'altro espresso diversamente e più semplicemente), ma anche
qualcos'altro dove determinante appare la messa a disposizione di denaro a
__________ dietro consegna a __________ di un certo numero di opere d'arte,
"trasferite in proprietà"; e ciò poiché __________ voleva evitare
possibili eccezioni, pregiudizievoli per i suoi interessi. La soluzione
giuridica prospettata dall'avvocato fu quella di "stipulare un contratto
di compravendita (evidentemente un contratto vero e proprio) con la possibilità
per __________ di esercitare in futuro un suo diritto di ricupero a condizioni
ben precise…". Il teste non ha quindi affermato in modo esplicito e
diretto che __________ vendette a __________ o che __________ volesse comperare
le opere d'arte per sé stesse, rispettivamente che __________ volesse
realizzare quei suoi beni: dicendo come stavano le cose, egli ha lasciato
intendere che la soluzione adottata era condizionata da problemi d'ordine
finanziario. Né il teste ha affermato alcunché di nuovo riguardo al pagamento
del prezzo pattuito, affermando che "l'importo di cui al contratto doc. 5
è stato effettivamente versato da __________ a __________a. Tanto che poi
__________a ha esercitato in parte il suo diritto di recupera…". L'avv.
__________ però aveva prestato "una certa consulenza" anche
nell'ambito della compravendita __________a - __________ del 24 gennaio 1997
(doc. 8 = doc. E) dichiarando poi come teste: "Qui si tratta di un atto di
compravendita dove l'uno acquistava e l'altro vendeva", ossia un'ovvietà,
tuttavia verosimilmente non senza significato nel rapporto con le sue
affermazioni concernenti la compravendita __________ - __________. E che
__________ fosse preoccupato di cautelarsi acquistando la formale proprietà sui
beni appare comprensibile, vista la sua esposizione personale verso la banca,
attestata dalla lettera presentata per lui dallo stesso avv. __________ in data
6 ottobre 1994; lettera che peraltro non accenna allo scopo del mutuo
richiesto, alludendo alla futura imminente proprietà sulle opere d'arte a
miglior illustrazione della sua capacità economica (doc. 2). __________ dei
fatti confermata dallo stesso teste anche nella parallela causa civile pendente
davanti alla Sezione 2 della Pretura di Lugano (inc.OA.97.590, richiamato nella
presente procedura), avente per oggetto la proprietà sulle stesse opere d'arte,
ma dove __________ ha la veste di attore e __________ quella di convenuto. Anzi
in quella sede, in forma più eloquente, egli ha dichiarato, in merito alla
volontà delle parti: "Nel 1994 il signor __________ venne a dirmi che
__________ aveva bisogno di un certo importo per la sua attività nel settore
della promozione immobiliare … __________ non disponeva dell'importo che gli
necessitava per far fronte alla sua attività, per cui aveva chiesto a
__________ se poteva fare qualche cosa relativamente a questo finanziamento …
__________ disponeva però di molti quadri di un certo valore, per cui propose a
__________ di cedergli parte delle sue opere d'arte a fronte dell'importo che
poteva ricevere dallo stesso __________ ". In merito alla volontà di
__________ di acquistare effettivamente gli oggetti descritti nel contratto che
ne è seguito, l'avv. __________ ha ammesso che quegli "non era
particolarmente interessato dal profilo culturale alle opere d'arte di
__________ …", ma che con il contratto "si era voluto trasferire la
proprietà dei quadri a __________ anche se solo per un certo tempo, visto il
diritto di recupera riservato a __________a" (verbale 17 settembre 1978).
Ma anche
la testimonianza __________, come affermano gli appellanti, non può essere
considerata a univoco conforto della tesi di controparte. Anche questo teste è
stato sentito in entrambe la cause e in entrambe le occasioni ha avuto modo di
esprimersi sia sulla compravendita pattuita con __________, sia su precedenti
rapporti d'affari intrattenuti con __________ personalmente e vertenti -già
allora- su parte almeno delle opere in discussione. In particolare nel verbale
dell'altra causa -richiamata nella presente vertenza- afferma di ricordare
un'offerta d'acquisto di opere di quest'ultimo che "apparentemente aveva
bisogno di un finanziamento". Al proposito, fissato il prezzo, l'avv.
__________ aveva preparato il contratto scritto che, anche quella volta,
prevedeva "la possibilità per __________ di riacquistare le opere oggetto
della compravendita, pagando un utile, entro un certo termine", anzi
"utile e interessi". Gli episodi, verosimilmente simili, sono stati
due -ha detto il teste- e sempre egli restituì le opere a __________ poiché
questi aveva provveduto al pagamento prestabilito. Avvenuto un ritardo nel
pagamento, egli gli aveva concesso una proroga di sei mesi, "sapendo che
__________ era appassionato collezionista di opere d'arte" (verbale 11
novembre 1998); era stato cioè __________ a chiedere la proroga del diritto di
recupera "perché teneva in modo particolare alle opere in oggetto e non se
ne voleva separare, ma non era in grado di pagarle alle scadenze indicate sul
contratto" (verbale 21 maggio 1999, p. 3). Ne risulta, per forza di cose,
che scopo di quelle trattative non fosse l'alienazione delle opere d'arte, ma
-almeno per quanto risulta al teste- l'ottenimento di liquidità da parte di
__________: "Presumevo che __________ avesse bisogno di liquidità (si
tratta di una mia deduzione) e quindi per questo motivo aveva stipulato la
vendita con me ma si era riservato un diritto di riacquistare le opere
vendute" (verbale 21 maggio 1999, p. 1).Che poi il signor __________ abbia
affermato in giudizio di non aver voluto fungere da "banchiere" di
__________, nulla muta al contenuto della sua descrizione dei fatti. E' vero
che questa prova non concerne direttamente il contratto in esame, ma descrive
un meccanismo che, mutatis mutandis, è verosimilmente identico a quello
messo in alto nella presente vertenza.
Ma a
completare la descrizione della fattispecie concorre l'altra testimonianza
assunta in causa (e anche nella causa parallela), ossia quella di __________,
ingiustificatamente disattesa dal primo giudice. Come rettamente rilevato dagli
appellanti, la teste, dipendente di __________ ("una società di __________
") per anni e fino al 1996/97 dove si occupava un po' di tutto e aveva
frequenti contatti con __________ (poiché questi si occupava della contabilità
di __________), ha riferito -in parte almeno confermando la deposizione
__________ - che a, dopo alcuni tentativi di ottenere prestiti da
banche offrendo in garanzia opere d'arte, si era rivolto a __________ perché
trovasse una soluzione al problema (cfr. anche verbale 17 settembre 1998). La
teste aveva poi saputo che " erogava denaro a __________ e che
quest'ultimo aveva trasferito delle opere d'arte a __________ per ottenere il
denaro" e ha ricordato che il denaro veniva messo a disposizione di
__________ a seconda delle sue richieste e delle necessità, sue private o di
__________ ("che era illiquida"). In particolare, con il denaro
ottenuto "si faceva fronte oltre al pagamento degli interessi passivi
relativi ai crediti ipotecari anche al versamento degli stipendi, oneri
sociali, ecc.".
Tutte
prove che, da sole, sarebbero atte a convincere il giudice sull'effettiva
volontà delle parti del contratto (doc. C) di non concludere una compravendita
di opere d'arte, ma -facendo capo formalmente a quell'istituto combinato con il
diritto di recupera- di far godere temporaneamente __________ di una linea di
credito (mutuo) che personalmente non voleva ottenere o non avrebbe ottenuto da
parte di un istituto bancario.
-
Rettamente
gli appellanti indicano diversi altri riscontri probatori a sostegno di tale
fattispecie, rimproverando al pretore di non averne tenuto conto. Così
anzitutto la particolarità, evidente dalla sola lettura del contratto di
proroga del diritto di recupera (doc. D), secondo cui vien fatto carico a
__________ -come avente diritto- non solo di riversare a __________ l'importo complessivo
pattuito in tre diverse quote e in tempi diversi, ma di risarcire quest'ultimo
degli interessi e delle spese da lui dovuti alla banca "in relazione
all'ottenuto finanziamento" di fr. 800'000.-: ciò che rappresenta
un'obbligazione estranea a un rapporto di compravendita, ma che ben si
giustifica tenendo conto dell'identità del vero beneficiario del credito
bancario per quel medesimo importo (premessa D, E ed F; § III. 2 e 3). Né
appare giustificato in causa il motivo per cui le parti della pretesa compravendita
di opere d'arte si sono distanziate dalla clausola n. 2 cpv. 1 di quel
contratto (doc. C) secondo cui il prezzo globale avrebbe dovuto essere pagato
entro e non oltre il 15 ottobre 1994. In realtà, il convenuto, nella sua
autentica posizione di mutuante di __________, da una parte, e di debitore
mutuatario nei confronti della banca, ha fatto capo alla linea di credito
concessagli nei termini e nei modi di cui alla cennata lettera dell'avv.
__________ alla __________ (doc. 2), così come descritto in particolare dalla
teste __________ e come risulta dal rendiconto allestito dal convenuto
"per il signor __________ onde giustificare l'utilizzo dei fr. 800'000.-
erogati da __________ (teste __________) (doc. 24). In quel documento è
evidente tutta una serie (una quindicina) di accrediti per causali diverse
(indicati come "prel.", rispettivamente "pag.") che hanno
portato il debito a complessivi fr. 799'879.- entro il 28 agosto 1995; addendi
che effettivamente corrispondono per l'importo e per la data (con uno
sfasamento al massimo di qualche giorno) agli addebiti registrati di volta in
volta dalla banca a carico del conto corrente 781495.01 (estratti bancari doc.
27 e doc. 25).
-
Contrariamente
alla conclusione del primo giudice, tutte le prove assunte, giustamente
considerate nel loro complesso, provano, nei limiti permessi dalla natura della
vertenza, la natura simulata della compravendita delle sei opere d'arte contese
e, conseguentemente, il fatto che la proprietà sulle stesse è rimasta al preteso
venditore __________. Né a questa situazione finale può essere opposta la
presunta vendita dei medesimi oggetti da __________ a __________ (doc. E),
negozio bensì formalmente concluso, ma mai perfezionato, né riconosciuto come
effettivamente valido da nessuna delle parti (teste __________).
Stando
così le cose, nemmeno si giustifica di accertare la nullità del patto di
caducità del pegno, rilevato dagli appellanti a carico delle pattuizioni
esaminate, rivestendo tale argomento carattere abbondanziale.
Accertata
la nullità del contratto simulato, ossia della compravendita, in virtù
dell'art. 18 cpv. 1 CO potrebbe darsi il problema della validità del contratto
"dissimulato", ossia del mutuo concesso a __________ a dall'attore,
garantito dal pegno manuale consistente nelle sei opere d'arte in discussione;
validità di principio data, salve contrarie eccezioni sia relative al rapporto
interno, sia nei confronti di terzi (Guhl/Merz/Kummer, Das
Schweizerische Obligationenrecht, ed. 8, p. 124 e 125).
La questione
esula tuttavia dalla presente vertenza.
- L'accoglimento
dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata, ovvero
l'accoglimento della petizione. Ne consegue la modifica del dispositivo su
tassa, spese e ripetibili che -così come postulato espressamente dagli stessi
appellanti- vanno attribuite in misura di fr. 6'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello
3 gennaio 2000 degli avv. __________ e __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 dicembre 1999 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
- La
petizione 17 novembre 1998 è accolta.
E'
accertato che __________, non è proprietario
delle
seguenti opere:
no.
62 I Pulcinella di G. Severini,
no.
63 My love and I di M. Chagall,
no.
64 Mon ami Pierrot di M. Ersnt,
no.
65 Composizione astratta di A. Herbin,
no.
66 Paesaggio dalmata di Z. Music,
no.
67 Bambino Malato di M. Rosso,
pignorate
dall'UE di Lugano nell'ambito delle esecuzioni no.
__________4
e no. __________.
- La
tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'800.-, sono poste a carico
del convenuto che rifonderà a controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per complessivi fr.
700.-, già anticipati dagli appellanti, sono poste a carico del convenuto.
Questi rifonderà agli avv. __________ e __________ l'importo di fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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