Restitution of time for late advance payment refused

12.2000.49Übriges Gericht18.04.2000Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected an application for restitution in integrum filed after the applicant had paid the appellate advance one day late. The court held that vacation absence did not amount to an excusable impediment and that the advance request had been properly served on counsel, so the missed deadline was attributable to the applicant or his lawyer. The applicant was ordered to pay the costs of the restitution proceeding, and no compensation was awarded to the respondent because no observations had been requested.

Omnilex-Regeste

Art. 137 CPC; restitution in integrum for missed procedural deadlines: vacation absence of a party does not ordinarily constitute an excusable impediment. The party must organize compliance with procedural deadlines during absence; where the notice was duly served on counsel, a failure of internal communication or arrangement is attributable to the party or its lawyer and does not justify restoration of the time limit (consid. 3-4). Costs follow the outcome under Art. 148 CPC; if the opposing party was not invited to file observations, no party compensation is awarded.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.49

Data decisione, Autorità: 18.04.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00049

Lugano 18 aprile 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire sull'istanza di restituzione in intero 12 aprile 2000 presentata da


rappr. dall'avv. __________

chiedente il ripristino del termine per effettuare il versamento dell'anticipo tasse e spese per la procedura d'appello, da lui promossa nell'ambito della causa che lo oppone a

Comunione dei comproprietari __________ rappr. dall'avv. __________

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto

che con scritto 17 marzo 2000 il presidente di questa Camera ha invitato __________, e per esso il suo patrocinatore, a versare entro il 4 aprile 2000 la somma di fr. 500.- a titolo di anticipo per tasse e spese della procedura d'appello, precisando che in assenza di pagamento nel termine il gravame da lui inoltrato sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 12 LTG);

che, essendo il relativo pagamento intervenuto solo il 5 aprile 2000, con decreto 7 aprile 2000 l'appello è stato stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo;

che con l'istanza di restituzione in intero 12 aprile 2000, che qui ci occupa, __________ chiede il ripristino del termine per effettuare il versamento dell'anticipo tasse e spese;

che l'istante afferma innanzitutto di essere stato assente all'estero, in vacanza, fino alla sera del 4 aprile 2000; egli, nell'erronea convinzione che la richiesta di anticipo sarebbe stata inviata direttamente al suo domicilio, aveva nondimeno incaricato la figlia di avvisarlo immediatamente qualora fosse pervenuta dal tribunale una tale raccomandata; sennonché la raccomandata contenente la richiesta di anticipo era stata intimata al suo patrocinatore e questi gliel'aveva poi rimessa per invio semplice, così che in definitiva la figlia non avrebbe prestato attenzione a quello scritto;

che giusta l'art. 137 CPC la restituzione in intero per l'inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);

che, nonostante ciò possa apparire discutibile, contro il decreto di stralcio della causa per mancato versamento dell'anticipo per le spese giudiziarie d'appello è di principio ammissibile il rimedio della restituzione in intero avanti la Camera civile d'appello (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 137);

che, passando al merito, è d'uopo rilevare che per costante giurisprudenza l'assenza per vacanze di una parte non costruisce di regola valido impedimento giustificante la restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 137), atteso che in tal caso la parte deve organizzarsi affinché i termini siano ossequiati anche durante la sua assenza (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 474 ad art. 137);

che nel caso di specie si osserva come la richiesta di anticipo sia stata correttamente inviata dal tribunale, per invio raccomandato, al patrocinatore del qui istante (art. 120 cpv. 4 e 124 cpv. 1 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 14 ad art. 120, con riferimento alla richiesta di anticipo spese), risultante dall'atto di appello;

che, pur potendosi riconoscere che l'istante si sia organizzato per ossequiare le eventuali richieste di anticipo che sarebbero giunte durante le sue vacanze, va tuttavia rilevato che tale organizzazione di fatto non si è rivelata idonea allo scopo;

che in tali circostanze non vi è motivo per ammettere l'istanza di restituzione in intero, il mancato ossequio del termine essendo in definitiva dovuto a circostanze imputabili alla stessa parte istante o al suo patrocinatore;

che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a presentare osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L'istanza di restituzione in intero 12 aprile 2000 di __________ è respinta.

II. Le spese del presente giudizio in complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico dell'istante.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

restitution of timeadvance on costsdeadlinevacation absenceprocedural faultservice on counselcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether restitution in integrum should be granted for missing the deadline to pay the appellate advance on costs.

Extrahierter Entscheid

No. Vacation absence and the applicant's internal arrangements did not constitute an excusable impediment; the lateness was attributable to the applicant or his lawyer.

Extrahierte Begründung

Restitution under Art. 137 CPC requires an impediment without fault or a grave unavoidable event. Vacation absence is not ordinarily a valid excuse, and the advance request was correctly served on counsel, so the failure to pay on time was not excusable.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs for the restitution proceeding.

Extrahierter Entscheid

The applicant must bear the court costs, and no party compensation is awarded because the respondent was not invited to comment.

Extrahierte Begründung

Costs follow the losing party under Art. 148 CPC.

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