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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.49
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00049
Lugano
18 aprile 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire sull'istanza di restituzione in
intero 12 aprile 2000 presentata da
rappr. dall'avv. __________
chiedente il ripristino del termine per effettuare il
versamento dell'anticipo tasse e spese per la procedura d'appello, da lui
promossa nell'ambito della causa che lo oppone a
Comunione dei comproprietari __________ rappr. dall'avv. __________
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che con
scritto 17 marzo 2000 il presidente di questa Camera ha invitato __________, e
per esso il suo patrocinatore, a versare entro il 4 aprile 2000 la somma di fr.
500.- a titolo di anticipo per tasse e spese della procedura d'appello,
precisando che in assenza di pagamento nel termine il gravame da lui inoltrato
sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 12 LTG);
che,
essendo il relativo pagamento intervenuto solo il 5 aprile 2000, con decreto 7
aprile 2000 l'appello è stato stralciato dai ruoli per versamento tardivo
dell'anticipo;
che con
l'istanza di restituzione in intero 12 aprile 2000, che qui ci occupa,
__________ chiede il ripristino del termine per effettuare il versamento
dell'anticipo tasse e spese;
che
l'istante afferma innanzitutto di essere stato assente all'estero, in vacanza,
fino alla sera del 4 aprile 2000; egli, nell'erronea convinzione che la
richiesta di anticipo sarebbe stata inviata direttamente al suo domicilio,
aveva nondimeno incaricato la figlia di avvisarlo immediatamente qualora fosse
pervenuta dal tribunale una tale raccomandata; sennonché la raccomandata
contenente la richiesta di anticipo era stata intimata al suo patrocinatore e
questi gliel'aveva poi rimessa per invio semplice, così che in definitiva la
figlia non avrebbe prestato attenzione a quello scritto;
che giusta
l'art. 137 CPC la restituzione in intero per l'inosservanza di un termine è
concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito
di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa,
ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così
tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure perché
l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un
fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);
che,
nonostante ciò possa apparire discutibile, contro il decreto di stralcio della
causa per mancato versamento dell'anticipo per le spese giudiziarie d'appello è
di principio ammissibile il rimedio della restituzione in intero avanti la
Camera civile d'appello (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad
art. 137);
che,
passando al merito, è d'uopo rilevare che per costante giurisprudenza l'assenza
per vacanze di una parte non costruisce di regola valido impedimento
giustificante la restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
26 e 27 ad art. 137), atteso che in tal caso la parte deve organizzarsi
affinché i termini siano ossequiati anche durante la sua assenza (Cocchi/
Trezzini, op. cit., N. 474 ad art. 137);
che nel
caso di specie si osserva come la richiesta di anticipo sia stata correttamente
inviata dal tribunale, per invio raccomandato, al patrocinatore del qui istante
(art. 120 cpv. 4 e 124 cpv. 1 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 14
ad art. 120, con riferimento alla richiesta di anticipo spese), risultante
dall'atto di appello;
che, pur
potendosi riconoscere che l'istante si sia organizzato per ossequiare le
eventuali richieste di anticipo che sarebbero giunte durante le sue vacanze, va
tuttavia rilevato che tale organizzazione di fatto non si è rivelata idonea
allo scopo;
che in
tali circostanze non vi è motivo per ammettere l'istanza di restituzione in
intero, il mancato ossequio del termine essendo in definitiva dovuto a
circostanze imputabili alla stessa parte istante o al suo patrocinatore;
che la
tassa di giustizia e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art.
148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata
invitata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L'istanza di restituzione in intero 12 aprile 2000 di __________ è
respinta.
II. Le spese del presente giudizio in complessivi fr. 100.- (con una
tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico
dell'istante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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