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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.6
Data decisione, Autorità:
29.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00006
Lugano
29 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1131 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 giugno 1995 da
rapp.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'799.45
oltre interessi in conseguenza dei difetti dell'opera, domanda ridotta a fr.
16'114.25 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr.
15'707.50 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
Il Pretore
con sentenza 7 dicembre 1999 ha ammesso la petizione per fr. 13'587.25 oltre
interessi, così come ha integralmente ammesso la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 12 gennaio 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni 2 febbraio 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice sostiene di avere appaltato alla convenuta nel 1993 il
materiale necessario all'allestimento dei tendaggi interni che le erano stati
appaltati dal Comune di __________.
Stante
la difettosità di quanto fornito dalla convenuta, l'attrice avrebbe dovuto
adoperarsi presso il proprio committente per l'eliminazione dei difetti, con
una spesa di fr. 16'799.45 oltre interessi, importo oggetto della causa.
B. La convenuta si è opposta alla petizione, affermando che i difetti
riscontrati non le sarebbero ascrivibili, ma ciò nonostante essa si sarebbe
offerta di rimediarvi, il che sarebbe stato rifiutato dall'attrice.
Essa
non potrebbe pertanto procedere per l'ammontare della riparazione, ed in ogni
caso sarebbe eccessivo quanto da lei richiesto, atteso che la mercede per la
parte d'opera in questione era di soli fr. 9'020.70.
Posto
che l'attrice avrebbe pagato la fattura della convenuta solo limitatamente a
fr. 16'880.--, questa sarebbe tuttora debitrice di fr. 15'707.50 oltre
interessi, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. Il Pretore, rammentate le facoltà del committente nel contratto di
appalto, ha accertato che le cuciture delle tende fornite dalla convenuta
sarebbero divenute soggette a rottura dopo il lavaggio delle tende medesime,
difetto la cui causa non sarebbe stata dimostrata, con il che andrebbe ammessa
la responsabilità dell'appaltatrice, cui incombeva la prova liberatoria.
Considerato
che la convenuta avrebbe di sua iniziativa proceduto a riparazioni rivelatesi
inaccettabili e si sarebbe dichiarata disposta unicamente a riparare le tende
nel luogo di posa, il che non sarebbe stato possibile, andrebbe tutelato il
comportamento della committente che ha provveduto in proprio alla riparazione,
fatturando il relativo onere alla convenuta, che non potrebbe essere ritenuto
sproporzionato.
Dal
che l'accoglimento della petizione per fr. 13'587.25 oltre interessi e della
riconvenzionale per fr. 15'707.50 oltre interessi.
D. Nel proprio gravame la convenuta, riassunta la propria versione dei
fatti, invoca l'art. 369 CO per declinare la propria responsabilità per il
difetto accertato dal perito giudiziario, sostenendo che esso sarebbe frutto
delle istruzioni impartite dalla committente.
In
ogni caso, anche volendo seguire la tesi del Pretore non muterebbe il risultato
della totale assenza di responsabilità della convenuta: non essendo il difetto
riconducibile al tipo di cucitura adottato, al filo impiegato o al lavoro di
cucitura, non sarebbe dato il necessario nesso di causalità.
E. Delle osservazioni 2 febbraio 2000 dell'attrice, che chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
A questo stadio della causa non è più seriamente contestata
l'esistenza di un difetto nell'opera fornita dalla convenuta, mentre che
litigiosa permane la questione a sapere se essa debba o meno sopportare la
responsabilità per l'esistenza di tale difetto.
-
L'accertamento della qualità dell'opera è stato demandato a due
perizie giudiziarie. La prima di queste è stata assunta nella forma della prova
a futura memoria, motivo per cui il perito ha potuto prendere visione
dell'opera eseguita dall'appaltatrice, mentre la seconda, assunta nel corso
dell'istruttoria di causa, è avvenuta dopo l'effettuazione delle riparazioni,
ragione per cui il perito giudiziario ha potuto fornire un responso avente
solamente valenza astratta, non essendogli stato possibile compiere i medesimi
accertamenti di fatto.
Il
perito a futura memoria è stato assai chiaro nell'attribuire il verificarsi del
danno -dopo il primo lavaggio si è scucito l'orlo di fondo su circa il 30%
delle tende- al tipo di cucitura utilizzato (punto invisibile), "non
adatto per motivi insiti nel tipo stesso di punto usato" ad essere
sottoposto a lavaggi frequenti.
Il
perito giudiziario è stato meno categorico nei confronti del punto invisibile,
ritenendo possibile il suo utilizzo anche per tende sottoposte a frequenti
lavaggi a condizione che questi siano delicati, ovvero avvengano a bassa
temperatura e senza centrifugazione (risposta 6, pag. 3), anche se si
tratterebbe di una soluzione non ideale in funzione dell'utilizzo previsto in
questo caso (pag. 1).
La
valutazione complessiva di queste risultanze deve comportare l'adesione
all'opinione del perito a futura memoria. In primo luogo la preminenza del suo
referto dovrebbe essere data già solo dal fatto che egli, contrariamente
all'altro perito, ha avuto la possibilità di effettuare una constatazione
diretta, ma comunque la sua opinione è l'unica che consente di spiegare
ragionevolmente l'accaduto, dovendosi altrimenti ammettere l'esistenza di una
situazione paradossale in cui tutto sarebbe stato eseguito a regola d'arte
(scelta ed esecuzione della cucitura, tipo di filo utilizzato, lavaggio
delicato) e ciò nonostante si è verificato il predetto problema.
Va
pertanto ritenuto, ai fini del giudizio, che i difetti riscontrati sono da
ascrivere alla scelta di un tipo di cucitura poco o per nulla indicato all'uso
destinato alle tende in questione.
- La convenuta, invocando l'art. 369 CO, attribuisce la responsabilità
per l'inconveniente verificatosi all'attrice, che le avrebbe imposto la
cucitura delle tende con il punto invisibile, rivelatosi inadeguato.
3.1 Le premesse per l’applicazione di questa norma in favore
dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi, Berner
Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due.
In
primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa
di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1917), che
evidentemente risponde anche per le persone ausiliarie alle quali si è affidato
e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per
analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1921).
L’appaltatore
non può però liberarsi senz’altro in presenza di una mancanza del committente:
il suo obbligo di diligenza gli impone infatti di riconoscere fatti o soluzioni
tecniche che possono essere di pregiudizio per la buona riuscita dell'opera di
darne formale avviso al committente, ragione per cui la sua responsabilità
viene meno solo qualora il committente anche dopo il formale avviso insista
nella richiesta della soluzione tecnica inappropriata (Gauch, opera
citata, n. 1937 e 1938).
Eccezionalmente
l'appaltatore potrà essere liberato dalla responsabilità anche in assenza
dell'avviso al committente, qualora egli abbia seguito la direttiva di un
committente competente della materia contrattuale non avvedendosi (e non
dovendosi avvedere) dell'erroneità della direttiva (Gauch, opera citata,
n. 1958 e segg.) mentre (e contrario), egli rimane responsabile qualora vi sia
un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile.
In
secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve
essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II
CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera citata, n. 1357 e
1918).
3.2 Nel caso di specie l'appaltatrice ammette implicitamente di non
avere avvisato l'attrice dell'inadeguatezza della soluzione da lei proposta,
sostenendo che siffatto avviso non sarebbe in concreto stato necessario,
essendo la committente "persona cognita del ramo" (appello, pag. 4 e
5). L'argomentazione è ampiamente infondata: anche se la committente, come
risulta dalla sua carta intestata (p. es. doc. E), è effettivamente attiva
anche nel ramo dei tendaggi, l'appaltatrice è specializzata proprio in questo
ramo, tant'è vero che l'attrice si è affidata alla convenuta per l'esecuzione
delle tende in questione, così che va comunque ammesso che essa dispone di
maggiori conoscenze settoriali rispetto a quelle dell'attrice.
Tanto
basterebbe per ammettere che il dovere dell'appaltatrice di avvertire la
committente dell'inadeguatezza della sua richiesta sussisteva comunque, ma allo
stesso risultato si giunge anche rilevando che la convenuta, che vi era tenuta
(cfr. consid. 3.1, prima frase), non ha nemmeno tentato di dimostrare che
l'errata direttiva non riguardava -come invece sembrerebbe a prima vista- un
aspetto fondamentale dell'arte in questione nell'ottica della corretta
esecuzione dell'opera richiesta.
- Respinte le argomentazioni dell'appellante attinenti all'art. 369
CO, essa per il resto si limita ad affermare confusamente che non sarebbe dato
il nesso causale, in quanto "se è vero non importare l'origine del
difetto, altro è il discorso di sapere se questo era, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, atto ad ingenerare il risultato
prodottosi" (pag. 6).
La
censura è al limite dell'incomprensibile.
Il
Pretore si è infatti limitato, giustamente, ad osservare che non occorre che vi
sia certezza circa la causa del difetto (tipo di cucitura, esecuzione della
cucitura, tipo di filo), dovendo esso in ogni caso essere ascritto
all'appaltatrice.
Ciò
non ha nulla a che vedere con la questione del nesso causale, che in questo
caso risponde al quesito a sapere se l'insorgenza di un difetto dell'opera è o
meno da ricondurre a un determinato problema progettuale o di esecuzione, o se
esso è invece da attribuire a cause esterne.
Nella
specie è del tutto evidente, come si è visto (consid. 2), che il fatto che una
parte rilevante delle tende si sia scucita al primo lavaggio non deriva da
agenti o ragioni esterne, motivo per cui esso è il risultato di un vizio
dell'opera, con il che non si vede come potrebbe non essere dato il nesso di
causalità, così come in questo caso inteso dalla ricorrente.
Ne
discende la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L'appello 12 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 800.-- per di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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