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Numero d'incarto:
12.2000.73
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00073
Lugano
3 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no.
DI.1999.00150 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con
istanza 8 luglio 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto l'annullamento della
disdetta del contratto di affitto agricolo relativo alla part. N. __________
RFD di __________ e in subordine la protrazione del contratto per 6 anni;
domande avversate dalla controparte, che ha postulato
la reiezione dell'istanza, e che il Pretore, con sentenza 30 marzo 2000, ha
integralmente respinto;
appellante l'istante con atto di appello 17 aprile
2000 con cui, previa la concessione dell'effetto sospensivo, chiede la riforma
del giudizio pretorile nel senso di accogliere l'istanza e con ciò di ammettere
la protrazione del contratto per 6 anni, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto
che con
lettera 21 aprile 1999 (doc. A) __________ ha significato a __________ la
disdetta del contratto di "affitto" relativo al mappale N.
__________RFD di __________, adibito a orto e vigneto, con effetto al 1° maggio
2000;
che con
l'istanza in rassegna il disdettato, ritenendo applicabile alla fattispecie le
norme della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr), ha chiesto
l'annullamento della disdetta, non significata per il termine di uso locale di
__________, e in subordine la protrazione del contratto per 6 anni;
che la
controparte si è opposta alle richieste dell'istante, contestando
l'applicabilità di quelle disposizioni;
che con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, escludendo in casu
l'applicabilità della LAAgr: da una parte, stante la gratuita concessione del
fondo, non ci si trovava in presenza di un contratto di affitto, e dall'altra
la particella in questione non rientrava nei parametri di superficie imposti
dall'art. 2 LAAgr per l'applicazione di quella legge; il contratto tra le parti
andava pertanto considerato un comodato, per cui la disdetta intimata a suo
tempo dal comodante, ossequiosa dei termini di legge, era senz'altro efficace,
mentre non era possibile ammettere un'eventuale protrazione, quel genere di
contratto non riconoscendo al comodatario un tale diritto;
che con
l'appello, corredato di una domanda di concessione dell'effetto sospensivo che
viene evasa con il presente pronunciato, l'istante assevera che il contratto
instauratosi tra le parti non sarebbe un comodato, ma un contratto di affitto;
a suo dire, infine, i termini di disdetta non rispetterebbero quelli legali
consuetudinari;
considerando
in diritto
che
giusta l'art. 275 CO l'affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a
concedere all'affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne
usi e raccolga i frutti ed i proventi e l'affittuario si obbliga a pagargli in
corrispettivo un fitto, mentre, analogamente, ai sensi dell'art. 4 LAAgr
l'affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere
all'affittuario un'azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i
frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un
fitto (cpv. 1), che può consistere in denaro, in una quota dei frutti
(mezzadria) o in un'altra prestazione in natura (cpv. 2, prima frase);
che in
questa sede l'appellante sembra ormai aver abbandonato la tesi, da lui
sostenuta avanti al Pretore, circa l'applicabilità alla fattispecie delle
disposizioni della LAAgr, tanto è vero che egli da un lato ha sistematicamente
omesso di menzionare nel gravame il termine "affitto agricolo" e ogni
richiamo alla "LAAgr", preferendo la formulazione neutra
"affitto", e dall'altro ha omesso di contestare l'argomentazione
pretorile secondo cui il fondo non raggiungeva la superficie minima dell'art. 2
LAAgr;
che
tuttavia egli non si avvede che, se anche per ipotesi fossero applicabili le
norme del CO relative al contratto di affitto, l'istanza non potrebbe in ogni
caso essere accolta, già per il semplice motivo che la protezione dalle
disdette è data per legge solo in caso di affitto di locali commerciali o di
abitazione (art. 300 CO; FF 1985 I 1287; Honsell/Vogt/Wiegand, OR
I, 2. ed., N. 2 ad art. 300), ciò che ovviamente non è il caso nella
fattispecie, difettando già il requisito di "locale";
che, a
prescindere da quanto precede, è senz'altro a torto che l'appellante ritiene
che nel caso di specie il fitto, non essendovi stato pacificamente alcun
versamento in denaro, sarebbe stato da lui corrisposto mediante prestazioni in
natura;
che
innanzitutto dagli atti, contrariamente a quanto ritenuto in appello, non
risulta che all'istante incombesse l'obbligo contrattuale di tener pulito il
fondo, facoltà che per legge rientrerebbe comunque nel novero dei compiti
elementari a carico dell'affittuario (obbligo di provvedere alla ordinaria
manutenzione, cfr. art. 22 cpv. 3 LAAgr e art. 284 CO);
che il
taglio dell'erba -per altro non sempre eseguito dall'istante con la necessaria
regolarità e sull'intera estensione del fondo (cfr. interrogatorio formale
__________, ad 3)- nonché la potatura rispettivamente la cura della vigna da
parte sua (teste __________) rientrano ovviamente tra gli interventi, di
ordinaria manutenzione e dunque a suo carico, che servono a mantenere intatta
la produttività del fondo (Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche
Pachtrecht, Brugg 1987, p. 64);
che
l'avvenuta posa di una serra da parte sua, nel marzo 1998 (interrogatorio
formale __________, ad 4), per altro pacificamente finanziata dalla stessa
proprietaria mentre l'istante si è unicamente limitato a fornire la relativa
manodopera, è in definitiva ininfluente per la questione dell'onerosità del
contratto;
che in
effetti l'istante non ha mai asserito, né tanto meno provato, che la posa di
tale manufatto fosse già prevista ed autorizzata dalla proprietaria al momento
della conclusione del contratto, nel dicembre 1994 (interrogatorio formale __________,
ad 1);
che in
tali circostanze ben si può ritenere che fino al marzo 1998 l'istante non abbia
fornito alcun corrispettivo alla controparte, le prestazioni dal lui svolte
rientrando -come detto- nei suoi doveri di manutenzione (art. 22 cpv. 3 LAAgr e
284 CO) rispettivamente essendo necessarie per mantenere la redditività del
fondo;
che
dunque la posa della serra in un'epoca successiva non può di per sé modificare
il carattere non oneroso del contratto, pacifico da oltre 3 anni;
che in
definitiva il contratto è e rimane gratuito e l'istante, per il lavoro da lui
svolto con riferimento alla serra, potrebbe tutt'al più pretendere una
retribuzione ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LAAgr e art. 299 cpv. 2 CO;
che,
stante il carattere gratuito del contratto, ci si trova correttamente di fronte
a un comodato (art. 305 e segg. CO);
che
l'altra censura d'appello secondo cui i termini di disdetta non rispetterebbero
quelli legali consuetudinari è per contro irricevibile, l'appellante non avendo
assolutamente indicato per quale motivo il dettagliato ed esauriente esposto
pretorile -per altro ineccepibile in fatto e in diritto ed al quale dunque si
può tranquillamente rinviare- fosse eventualmente errato (art. 309 cpv. 2 e
cpv. 5 CPC);
che di
conseguenza l'appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto
già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a
presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
sono
poste a carico dell'appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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