AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.124
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00124
Lugano
27 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.95.01647 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 11 dicembre 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv__________
con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 21'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento
per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, come
pure il versamento di altri fr. 1'709.40 per spese di patrocinio preprocessuale
e peritali, di fr. 2'318.60 quale restituzione di contributi di miglioria e per
lo svincolo di 26 mq. dal fondo base nonché di fr. 500.- per torto morale;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 giugno 2001 ha
accolto limitatamente a fr. 20'105.-;
appellanti i convenuti con atto di appello 23 agosto
2001 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il
convenuto __________ avendo altresì postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale;
mentre l'attore con osservazioni 27 settembre 2001 ha
chiesto di respingere il gravame, compresa la richiesta di assistenza
giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In
data 30 settembre 1988 __________ e __________ hanno venduto a __________ il
foglio di PPP N. __________, costituito da una quota di comproprietà di 84/1000
della particella N. RFD di __________ con diritto esclusivo
sull’appartamento n. 7 al terzo piano dell’immobile denominato “ ”.
Atteso che lo stabile non era ancora ultimato, a quel momento i venditori si
sono impegnati a portare a termine i lavori.
B. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________, evidenziando
in particolare la presenza di difetti alle facciate del condominio, ha chiesto
la condanna in solido di __________ e __________ al pagamento di fr. 21'000.-
oltre interessi a titolo di risarcimento per il minor valore, o in subordine la
riparazione gratuita dell’opera, chiedendo nel contempo il versamento di ulteriori
importi per spese di patrocinio preprocessuale e peritali (fr. 1'709.40), per
torto morale (fr. 500.-) e quale restituzione di contributi di miglioria, a suo
dire, dovuti dai venditori nonché per l'avvenuto svincolo dal fondo base di una
superficie di 26 mq (fr. 2'318.60).
C. Il
Pretore, con il giudizio qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 20'105.- oltre interessi.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il contratto concluso tra
le parti era di natura mista, fermo restando che per quanto riguardava la
garanzia dei difetti andavano applicate le norme relative al contratto di
appalto. Ciò posto, ritenuto che l'attore aveva notificato tempestivamente solo
i difetti alle facciate e preso atto che il costo per rimediare a questi ultimi
ammontava a complessivi fr. 227'000.-, egli, sulla base dei millesimi di
proprietà dell'attore, ha quantificato in fr. 19'068.- il minor valore da
riconoscere a suo favore; a tale somma andavano aggiunti altri fr. 537.- quale
risarcimento per l'allestimento di una perizia privata e fr. 500.- per parte
delle spese legali preprocessuali.
D. Con
l'appello che qui ci occupa, cui l'attore si è opposto, i convenuti chiedono
nuovamente di respingere la petizione, sollevando tutta una serie di censure: a
loro dire, innanzitutto, nel caso concreto risultavano applicabili le
disposizioni relative al contratto di compravendita; i difetti alle facciate
non erano inoltre stati notificati tempestivamente; le pretese attoree erano comunque
prescritte; l'accertamento peritale in merito ai costi di riparazione delle
facciate era inutilizzabile, il perito avendo conteggiato anche il rincaro nel
frattempo intervenuto; nemmeno era stato preso in considerazione il
coinvolgimento della ditta __________ da parte dei condomini; infondato era
infine il giudizio che ammetteva il risarcimento a favore dell'attore delle
spese da lui anticipate per l'allestimento di una perizia privata e degli
onorari del patrocinio preprocessuale, come infondato era il riconoscimento di
una responsabilità solidale tra i due convenuti.
E. Pedissequamente
all'appello, il convenuto __________ ha
chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la
procedura ricorsuale, richiesta avversata dalla controparte.
considerando
in diritto:
- Giustamente
il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie, in cui i convenuti avevano
provveduto a vendere all'attore una proprietà immobiliare di cui essi stavano
ancora curando l'edificazione, ci si trovasse di fronte a una forma
contrattuale di carattere misto ove convivevano elementi sia della
compravendita sia del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
ed., Zurigo 1996, n. 347 e 2319; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo
1995, p. 125; IICCA 11 agosto 1993 in re G./P.), fermo restando che per
quanto riguardava la garanzia per difetti facevano in ogni caso stato le
disposizioni relative a quest'ultimo contratto (Gauch, op. cit., n. 349
e 2319; Honsell, Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 205 CO; DTF
118 II 144; ICCTF 1° aprile 1997 in re G./B.; sentenza IICCA
citata).
Ad
ogni buon conto l'esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno se fossero
state applicabili le norme relative alla compravendita, atteso che il diritto
al risarcimento del minor valore e i termini di prescrizione sono del tutto
analoghi - ne sono del resto coscienti anche gli appellanti (appello p. 4) - in
entrambi i contratti.
- Gli
appellanti contestano in primo luogo che l'attore abbia notificato
tempestivamente i difetti alle facciate. La censura è ampiamente infondata.
Secondo
l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo
consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne
all'appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso
all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera
consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua
responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i
diritti accordati al committente dall'art. 368 CO, ivi compreso quello di
ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell'opera (DTF
64 II 257 e segg. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si
manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti,
altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch,
op. cit., n. 2164 e segg.), committente che deve inoltre dimostrare quando il
difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato
l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il
giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che
l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174).
Nel
caso di specie i convenuti non possono assolutamente rimproverare all'attore un
ritardo nella notifica dei difetti.
Nel
rogito di compravendita (doc. LLLL), sottoscritto il 30 settembre 1988, le
parti hanno infatti convenuto di far capo delle norme SIA per quanto riguardava
la garanzia per difetti (clausola 4 del rogito "per il resto valgono le
norme SIA (garanzia di 2 anni rispettivamente di 5 anni per i difetti occulti)"),
così che in definitiva l'attore, in deroga alle disposizioni di legge (art. 367
e 370 CO), durante il periodo di garanzia poteva far valere in ogni momento il
diritto derivante dall'accertamento di difetti di qualsiasi natura (art. 173
cpv. 1 SIA 118): avendo egli notificato i difetti alle facciate già il 17
novembre 1988 (doc. C), la relativa notifica è ampiamente tempestiva. Ma vi è
di più. Già si è detto che al momento della sottoscrizione del rogito la
costruzione non era ancora ultimata e che proprio per questo motivo i convenuti
a quel momento si erano assunti l'obbligo di terminarla (clausola 3 del rogito
"obbligandosi i venditori a terminare la costruzione"). Ora, a
fronte di tale impegno dei convenuti, l'attore poteva senz'altro ritenere che
questi ultimi si sarebbero attivati per terminare la costruzione, ritenuto che
in tale concetto rientravano non solo l'ultimazione vera e propria degli
interventi edificatori ma anche l'effettuazione delle necessarie riparazioni,
senza le quali l'opera non poteva ragionevolmente essere considerata terminata:
se ne deve in definitiva concludere che, nelle particolari circostanze, una
notifica dei difetti alle facciate da parte dell'attore nemmeno era necessaria,
tanto più che i convenuti erano perfettamente coscienti del difetto in
questione, del tutto palese, ritenuto oltretutto che tra il maggio ed il luglio
di quell'anno tra i vari artigiani intervenuti nel cantiere vi era già stato in
proposito un nutrito scambio di corrispondenza (doc. N; cfr. conclusioni di
parte convenuta p. 3 e appello p. 5). Per il resto i convenuti non possono
vantare alcun diritto dal fatto che l'attore fosse eventualmente a conoscenza
del difetto alle facciate già al momento della sottoscrizione del rogito,
l'art. 200 cpv. 1 CO non essendo applicabile per analogia (Gauch, op.
cit., n. 2320; Keller/Siehr, op. cit., ibidem; DTF 117 II 263).
- Gli
appellanti eccepiscono anche in questa sede l'avvenuta prescrizione delle
pretese attoree, evidenziando come i precetti esecutivi, inoltrati dalla
controparte nel 1993 (doc. EE e FF) allo scopo di interrompere la prescrizione
(art. 135 cifra 2 CO), in concreto quinquennale (cfr. art. 371 cpv. 2 CO che
rimanda all'art. 219 cpv. 3 CO), non avrebbero raggiunto lo scopo prefissato,
essendo nulli: a loro dire, non era in effetti possibile, non trattandosi in
concreto di un credito comune o solidale, che i condomini, tra cui l'attore,
promuovessero una singola esecuzione contro ciascun convenuto, tanto più che
tra di essi era stata indicata una comunione ereditaria (CE fu __________). Il
rilievo è infondato.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non è innanzitutto vero che l'eccezione di
prescrizione sia stata sollevata dai convenuti in maniera proceduralmente
irrita. Se anche si volesse ammettere con il primo giudice che la frase
utilizzata dai convenuti al punto 7 della risposta secondo cui "tardive
sono poi tutte le iniziative della controparte finalizzate ad interrompere la
decorrenza dei termini di prescrizione rispettivamente di perenzione"
fosse eccessivamente vaga e generica, con ciò non sufficiente per ritenere
validamente sollevata l'eccezione di prescrizione, non può in effetti essere
sottaciuto che solo poche righe prima la parte convenuta, specificando che
"tutte le pretese fatte valere dalla controparte sono poi
irrimediabilmente prescritte rispettivamente perente", aveva chiaramente
eccepito l'avvenuta prescrizione.
Ammessa
con ciò l'ammissibilità in ordine dell'eccezione, si tratta ora di esaminare se
il fatto che i condomini, tra cui l'attore, abbiano fatto spiccare un unico
precetto esecutivo contro ciascun convenuto, pur non trattandosi in concreto di
un credito comune o solidale, abbia o meno effetto interruttivo della
prescrizione. Pur essendo indubbio che dal punto di vista del diritto esecutivo
il modo di procedere adottato dai condomini, che in realtà facevano valere
pretese individuali, non era corretto (Kofmel Ehrenzeller, Basler
Kommentar, N. 19 ad art. 67 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 25 ad art. 67 LEF; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §
9 N. 46; DTF 71 III 164, 76 III 90), il Tribunale federale, dopo aver
lasciato inizialmente indecisa la questione (DTF 71 III 164, in
particolare 167), l'ha risolta per l'affermativa, rilevando che con ciò
l'escusso era venuto a conoscenza della procedura esecutiva nei suoi confronti,
per quale importo e per quale motivo (DTF 74 II 193 consid. 1; Gauch/Aepli/Casanova,
OR - Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1996,
p. 294).
Nemmeno
il fatto che nei precetti esecutivi, tra i condomini creditori, risultasse
anche una comunione ereditaria (CE fu __________), senza che fossero tuttavia
indicate per nome tutte le persone che ne facevano parte, osta al
riconoscimento dell'effetto interruttivo della prescrizione per le pretese
vantate dall'attore, l'eventuale nullità del precetto per quel motivo
concernendo semmai quell'unica parte, ma non invece le altre parti creditrici
(art. 20 cpv. 2 CO).
- Contrariamente
a quanto ritenuto dagli appellanti, non è affatto vero che il perito
giudiziario avrebbe implicitamente considerato nelle spese di riparazione delle
facciate, poi riprese per determinare il minor valore dell'opera, anche il
rincaro intervenuto tra il 1988 ed il 1999, data di allestimento della perizia,
ciò che la renderebbe del tutto inutilizzabile.
Il
fatto che le spese per il ripristino a regola d'arte delle facciate, indicate a
p. 10 della perizia giudiziaria, siano più elevate rispetto ai costi della
realizzazione dell'opera nel 1988, esposti a p. 3 del complemento peritale, non
è dovuto al rincaro nel frattempo intervenuto, bensì semplicemente al fatto che
gli interventi per rimediare ai difetti comprendevano ovviamente anche le spese
per la rimozione rispettivamente demolizione della soluzione difettosa: il
perito ha in particolare evidenziato (perizia p. 9) che il maggior costo per la
posizione "basamento facciate" era dovuto alla necessità di eseguire
uno scavo nella zona di contatto con il terreno, con l'asportazione
dell'intonaco poroso e la sostituzione con una fascia di intonaco impermeabile
nonché nuova tinteggiatura; il maggior importo per la posizione
"condensazione" era invece dovuto all'applicazione in corrispondenza delle
finestre di una lastra isolante dello spessore di 1 cm e al ripristino con una
pittura ad elevata elasticità; per ovviare al difetto del "vano
scale" la soluzione di ripristino proposta dal perito, leggermente più
onerosa rispetto alla realizzazione originaria, consisteva, oltre nel
rettificare e sigillare con silicone le fessure verticali interne, a lato del
finestrone, anche nell'asportare l'intonaco in corrispondenza delle solette al
2° e 3° piano, con la successiva posa di una leggera rete di armatura, il rifacimento
dell'intonaco a filo e nuova tinteggiatura; per i "pavimenti e
piastrelle", in particolare per lo stacco dei battiscopa e di varie
piastrelle come pure di altre piccole imperfezioni, si trattava invece di far
intervenire gli artigiani per l'eliminazione dei vari difetti riscontrati;
infine il "pianerottolo esterno" in marmo andava rimosso e rifatto,
previa correzione del difetto di pendenza. In ogni caso, è senz'altro a ragione
che il Pretore ha rilevato come in pratica tra il 1988 e il 1999 l'indice dei
prezzi di costruzione in varie città svizzere fosse rimasto pressoché
invariato, escludendo con ciò che la differenza tra gli importi indicati nella
perizia e nel complemento peritale potesse lasciarsi ricondurre al rincaro.
- Gli
appellanti pretendono di trarre beneficio dal fatto che in epoca successiva i
condomini avrebbero incaricato la ditta __________ di ovviare ai difetti alle
facciate. Il rilievo è infondato.
L'istruttoria
di causa ha in effetti permesso di stabilire che l'impresa di pittura
__________, il cui intervento tuttavia non riuscì ad eliminare gli
inconvenienti alle facciate, non venne interpellata dai condomini bensì proprio
dai convenuti (teste __________p. 2; cfr. doc. DD e 12) o comunque dalla
__________ (doc. 5, perizia p. 18). Ne discende, già per questo motivo, che
eventuali carenze imputabili all'impresa di pittura, devono essere poste a
carico della parte convenuta, di cui quella ditta era semplice ausiliaria (art.
101 CO).
- Pure
censurato è il giudizio con cui il primo giudice ha condannato gli appellanti a
risarcire all'attore le spese relative a una perizia privata e parte delle
spese legali preprocessuali. Gli appellanti rilevano in sostanza che le stesse
non erano giustificate o necessarie, ritenuto inoltre che la resistenza in
causa da parte loro non era abusiva o in mala fede. A torto.
La
dottrina e la giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese
connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile
e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - e analoghe
considerazioni valgono anche per le eventuali perizie di parte (IICCA 29
dicembre 1994 in re W./G., 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997 in
re G. & Co/C.) - costituiscono un elemento di danno. Occorre tuttavia che
sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione
personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve
essere necessario, utile e appropriato (DTF 97 II 261; Rep. 1989
p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C., 29 settembre 1998 in re
M./F. SA).
Nel
caso di specie sia l'allestimento di una perizia di parte sia l'intervento del
legale, almeno nella misura riconosciuta dal Pretore, si sono dimostrati
necessari, utili ed appropriati. L'allestimento di una perizia di parte (doc.
SS), che oltretutto non ha comportato una spesa eccessiva, ritenuta congrua dal
perito giudiziario (perizia p. 12), è stato innanzitutto necessario per
accertare il costo degli interventi di ripristino e con ciò per poter inoltrare
con cognizione di causa una procedura giudiziaria contro i convenuti (cfr. doc.
PP): la stessa si è rivelata del tutto utile, tanto è vero che è stata
sostanzialmente confermata dal perito giudiziario (perizia p. 12; audizione
perito p. 3). L'intervento del legale si è reso a sua volta necessario per la
decisa opposizione da parte dei convenuti a dar seguito alle richieste di
riparazione: l'esito di questa causa ha chiaramente provato come tale
intervento fosse utile e idoneo allo scopo.
- Gli
appellanti contestano infine di dover rispondere nei confronti dell'attore con
il vincolo di solidarietà, evidenziando come entrambi avessero sottoscritto il
contratto di compravendita in quanto comproprietari in ragione di metà ciascuno
degli immobili e non in quanto membri di una società semplice. Anche questa
censura è infondata.
È
vero che il solo fatto di sottoscrivere congiuntamente un contratto in cui
viene assunta un’obbligazione divisibile non permette ancora di presumere
l’esistenza di un vincolo di solidarietà (Rep. 1988 p. 354), che deve
piuttosto risultare dall’insieme delle circostanze ed in particolare dalla
volontà comune dei debitori di obbligarsi in solido (Rep. 1984 p. 353 e
segg.; IICCA 23 agosto 1989 in re R./B., Von Thur/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo,
1974, vol. II, p. 300); è però altrettanto vero che l’esistenza di un pregresso
rapporto societario o comunitario tra chi stipula per una parte consente di
concludere con certezza per la solidarietà fra quelle parti: ciò è già stato
ammesso a più riprese da questa Camera per il caso della società semplice in
applicazione dell’art. 544 cpv. 3 CO (IICCA 1° febbraio 1995 in re F./V.
e G.; 17 giugno 1993 in re J. e llcc./B. e llcc.; Von Thur/Escher, op.
cit., p. 294),
Nel
caso concreto è pacifico che i convenuti erano comproprietari in ragione di
metà ciascuno dei beni oggetto della compravendita, ciò che del resto risulta
dal rogito, e che tale circostanza non è di per sé sufficiente per ammettere
una loro responsabilità solidale (DTF 116 II 712).
Non
può tuttavia essere sottaciuto che essi erano nel contempo anche membri della
società semplice "__________ - __________ ", che si occupava
pacificamente della realizzazione e della commercializzazione di vari progetti
immobiliari (interrogatorio formale __________ e
__________ ad 4), tra cui proprio il "__________" (cfr. doc. E, G,
H): è evidentemente in quest'ultima veste, e non certo nella loro qualità di
semplici comproprietari, che essi sono entrati in contatto con l'attore e gli
hanno proposto la vendita - , in sede di interrogatorio formale, ad
4, ha esplicitamente dichiarato che era lui ad occuparsi dell'acquisizione
della clientela nell'ambito delle promozioni immobiliari - così che il
contratto di compravendita venuto in essere appariva la conseguenza delle
trattative poste in atto con quella società, ciò che nelle particolari
circostanze innescava la responsabilità solidale dei due soci (art. 544 cpv. 3
CO). Emblematico, in tal senso, è pure il fatto che nel caso concreto (doc.
LLLL), come pure in occasione della vendita di altri appartamenti del
"" (inc. OA.95.01645 e OA.95.01648 dichiarati congiunti per
l'istruttoria) i convenuti si siano impegnati a "rendersi solidalmente
responsabili" del rispetto delle garanzie sui lavori emesse dagli
artigiani e cedute all'acquirente (doc. VVVV e DDDDD).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
- La
richiesta formulata dall'appellante __________ volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale deve a sua volta essere
respinta, in quanto l'appello da lui presentato non presentava alcuna
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello 23 agosto 2001 di __________
e __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura
di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 780.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 800.–
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere
in solido all'appellato fr. 800.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione a: – __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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