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Numero d'incarto:
12.2001.129
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00129
Lugano
28 maggio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria -inc.
OA.2001.01 della Pretura di Locarno-Città- promossa con petizione 8 gennaio
2001 da
patr. da: avv. __________
contro
patr. da: avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo di fr. 2'376'341.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni
dipendenti da attività notarile;
domanda avversata dal convenuto che preliminarmente ha sollevato
eccezione di carente giurisdizione del giudice civile;
eccezione respinta in limine litis dal pretore con decisione
11 luglio 2001;
appellante il convenuto che con allegato 29 agosto 2001 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione e, di
conseguenza, di respingere la petizione;
mentre con osservazioni 5 ottobre 2001 la banca attrice postula la
reiezione dell'appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti della causa;
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
24 luglio 1989 il notaio __________ ha pubblicato un atto di compravendita immobiliare
avente per oggetto il fondo part. __________ RFD di __________: venditrice era
__________, e acquirente __________. Al punto 7 del rogito le parti incaricavano
il notaio di procedere all’iscrizione del negozio a Registro fondiario, non
prima di una determinata data. L’iscrizione e quindi la compravendita non hanno
tuttavia mai avuto luogo, così che __________ ha chiesto in giudizio la
restituzione del prezzo da lui versato alla venditrice. Con sentenza 17
novembre 1992 della prima sezione del Tribunale circondariale di Zurigo,
parzialmente confermata il 7 settembre 1993 dalla Seconda Camera civile dell' Obergericht
di Zurigo, __________ è stata condannata a restituire all'attore la somma di
fr. 2'300'781.60, oltre interessi, composta del prezzo della compravendita e di
altre poste di spesa.
-
Malgrado
l'avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti, la debitrice non ha dato
seguito alla condanna civile, così che, con la presente azione il __________,
cessionario del credito di __________, ha chiamato in giudizio il notaio
__________, postulando il risarcimento dei danni dipendenti da asserita inesecuzione
del mandato notarile e costituiti dell’importo di cui alla sentenza definitiva emanata
nel Canton Zurigo, delle spese e delle ripetibili della successiva sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione e delle spese esecutive.
-
A
dipendenza della richiesta preliminare del convenuto di accertare il
presupposto processuale della giurisdizione, ossia avendo negato la competenza
del giudice civile a dirimere la vertenza, con decisione 11 luglio 2001 il
pretore, pronunciandosi nell'ambito dell'art. 181 cpv. 1 CPC, ha respinto
l'eccezione, convocando le parti per la continuazione del processo. In sostanza
il primo giudice rileva che l’applicazione del diritto civile federale (art. 41
e segg. CO) solo quale diritto cantonale suppletivo -poiché il rapporto fra
notaio e mandante è retto dal diritto pubblico- non esclude la competenza
giurisdizionale del giudice civile ticinese per l'azione di responsabilità del
notaio.
-
Con
la presente tempestiva impugnazione il notaio __________ censura la decisione
pretorile, sostenendo che la controversia in esame non costituisce causa civile
e che -ritenuto come ogni Cantone disciplini in modo diverso la questione della
competenza a dirimere azioni di responsabilità dei notai- la normativa vigente
nel nostro Cantone determina la competenza del Consiglio di disciplina
notarile.
Delle
osservazioni di parte attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
-
La
giurisdizione è il potere di applicare la legge a una determinata causa che si
realizza a dipendenza dei rapporti di diritto applicabili alla singola
fattispecie e dell’esistenza di un'autorità rivestita del potere
giurisdizionale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 1, n.1); essa
rappresenta un presupposto processuale (art. 97 n. 1 CPC) che è d'ordine
pubblico generale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 1 CPC, m. 1).
-
Si
è in presenza di una causa civile ai sensi degli art. 44 e 46 OG quando vi è
una procedura contenziosa fra almeno due persone nella loro qualità di titolari
di diritti privati le quali esercitano pretese fondate sul diritto civile
federale (DTF 124 III 464). Tale concetto, esteso alle pretese che si
fondano sul diritto civile cantonale, è applicabile anche per stabilire la
natura di una lite in relazione alle giurisdizioni interne cantonali (Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, pag. 302).
In
concreto quindi la vertenza in esame non configura una causa civile perché le
pretese dell'attrice non si fondano sul diritto civile, ma sul diritto
pubblico, ancorché la responsabilità del notaio venga giudicata facendo ricorso
-come diritto cantonale suppletivo- al diritto civile federale (cfr., per
tutte, II CCA 16 novembre 2000 in questa stessa vertenza e rif. ivi).
- Al
di là della prassi cantonale che ha pacificamente riconosciuto al giudice
civile la competenza di dirimere controversie relative alla responsabilità del
notaio (II CCA 21 dicembre 1998 in re P./ P., Z. e notaio M., nonché 29
ottobre 2001 in re G./ notaio G.), la legislazione ticinese non si esprime
positivamente sulla giurisdizione cui appartengano questi litigi. In
particolare non l'art. 6 LN che si limita all'enunciazione del principio della
responsabilità personale del notaio (cfr. Bernaschina/ Jorio/ Moggi/ Pagani/
Pedrazzini/ Vassalli, Legge sul notariato, Annotata, Locarno 1996,
art. 6 LN, n. 3), né -con riguardo alla caratteristica di pubblico funzionario
del notaio ticinese (art. 1 LN)- la Legge sulla responsabilità civile degli
enti pubblici. Infatti, mentre l’art. 22 cpv. 1 Lresp stabilisce che per le
azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, l’art.
2 lett. d esclude esplicitamente l’applicazione di quella normativa ai notai.
Scelta questa che è basata sulla considerazione (invero irrilevante per la disamina
in atto) secondo la quale il legislatore adottando … la legge sul notariato,
ha ritenuto di tutelare adeguatamente ed esaustivamente i terzi, accentuando in
particolare l’importanza della cauzione notarile (art. 31 segg.) (Messaggio
n. 3092 del 14 ottobre 1986 in Verbali del GC 1988, Sessione ordinaria
primaverile, vol. 4, pto. 2.3).
D'altra
parte -come osserva l'attrice- non è sufficiente a creare giurisdizione per
cause di responsabilità ai sensi dell'art. 6 LN l'indicazione giurisprudenziale
seconda la quale il Consiglio di disciplina notarile non è competente soltanto
per verificare l'applicazione della Tariffa notarile, ma anche per accertare la
corretta esecuzione del mandato; ciò infatti attiene esclusivamente alla
definizione della parcella notarile, tenendo conto del carattere esecutivo
conferito alla stessa dall'art. 27 LTN (RDAT I-1998, n. 12).
-
In
mancanza di diverse specifiche indicazioni e tenuto conto dell'esigenza di
garantire al pubblico almeno un giudice competente anche laddove la
legislazione cantonale non l'abbia previsto formalmente (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., art. 1 CPC, m. 19 e 27, nonché n. 11), appare calzante alla
controversia il ricorso all'art. 6 Lpamm che stabilisce come le pretese di
risarcimento di privati contro pubblici funzionari (peraltro in accordo con il
principio generale della Lresp) siano di competenza del giudice civile, ossia
appartengano a quella giurisdizione. E' vero che proprio l'entrata in vigore
della Lresp può aver comportato una perdita d'attualità della norma in esame (Borghi/
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFPG, ad art. 6
Lpamm, pag. 35), ma il riferimento alla giurisdizione civile, almeno in questa
sede, non esclude i notai dal novero dei funzionari potenzialmente responsabili
nei confronti di un privato; ciò che finalmente rende concreti e perseguibili
giudizialmente i diritti del pubblico di cui all'art. 6 LN.
-
D'altra
parte, nel caso in cui si dovesse ammettere che la legislazione cantonale non
offre alcuna via giudiziaria, la soluzione indicata sarebbe comunque
compatibile con il principio secondo il quale, dato il carattere patrimoniale
dell'azione di responsabilità nei confronti del notaio ex art. 6 LN, volta al
riconoscimento di un diritto soggettivo (di natura patrimoniale) pur
nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico, essa va decisa dal giudice
civile (JT 1997 III 98 e 1994 III 11).
-
L'appello
deve così essere respinto. Il giudizio sulla tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
- L’appello
29 agosto 2001 dell’avv. __________ è
respinto.
- Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'950.--
b)
Spese fr. 50.--
Totale fr.
2'000.--
anticipati
dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 2'000.-- di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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