AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2001.138
Data decisione, Autorità:
31.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00138
Lugano
31 maggio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.00037 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 16 aprile
1998 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
della somma di
fr. 88’000.-- oltre accessori (licenziamento abusivo), protestando
spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 2
luglio 2001, ha integralmente respinto;
appellante l’attore che, con memoriale 3 settembre 2001, chiede la
riforma del querelato giudizio, nel senso di condannare il convenuto al
pagamento della somma di
fr. 88’000.-- oltre accessori, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 3 ottobre 2001, postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto:
A. __________ ha lavorato presso il
__________ dal 1. aprile 1970 al 30 settembre 1986 (doc. C). Tra il 1. ottobre
1986 e il 30 giugno 1994, egli è stato impiegato quale consigliere agli
investimenti alla filiale di __________ della __________ (doc. D). A far tempo
dal 27 giugno 1994, __________ è ritornato al __________ a __________ in veste
di consulente di investimenti (doc. E).
B. Nella prima metà del 1997, tra le
parti in causa sorgevano divergenze in merito alla nuova concezione introdotta
dall’azienda nel corso degli ultimi anni quo alla metodologia di lavoro e alla
logistica, in particolare per quanto riguardava l’utilizzazione da parte dei
consulenti agli investimenti di uffici a due nell’ambito di un lavoro di team
(doc. B, M, 2, 3).
Il 25 luglio 1997 a __________ veniva comunicata, dapprima
oralmente poi brevi manu, la decisione di sospensione dall’obbligo di presenza
in banca per motivi di carattere disciplinare per tempo indeterminato. In un
secondo momento, il __________ inviava a __________ una lettera contenente le
motivazioni che avevano condotto al provvedimento disciplinare (doc. N, O e 4,
5).
C. Le parti non riuscivano a trovare
una soluzione alla situazione di conflitto che si era venuta a creare; neppure
alcuni colloqui intercorsi tra __________ e i suoi superiori portavano ad
un’intesa (doc. 2, 3, P; testi __________, __________, __________). Di
conseguenza, in data 11 agosto 1997, a __________ veniva notificato lo
scioglimento del contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997 (doc. Q).
D. A mente dell’attore, la disdetta
dell’11 agosto 1997 sarebbe abusiva in quanto emanata dal datore di lavoro a
seguito di legittime pretese da lui avanzate derivanti dal contratto di lavoro
(art. 336 cpv. 1, lett. c CO). In particolare, al momento della riassunzione al
__________, all’impiegato sarebbe stata garantita la possibilità di disporre di
un ufficio singolo. Peraltro, tale circostanza avrebbe rappresentato per le
parti, e in special modo per __________, una condizione essenziale del contratto
di lavoro. Per questi motivi, il datore di lavoro non sarebbe stato legittimato
a imporre all’attore di utilizzare un ufficio con un altro consulente di
investimenti.
E. La pretesa creditoria dell’attore è
composta da un’indennità ex art. 336a CO (fr. 63'000.--), da un importo a
titolo di risarcimento per torto morale di fr. 10'000.-- e dalla gratifica pro
rata temporis di fr. 5'000.--. Con sentenza 2 luglio 2001, il Pretore ha
integralmente respinto la petizione, ritenendo che non fossero adempiuti i presupposti
per un licenziamento abusivo ex art. 336 cpv. 1 lett.d CO.
in diritto:
- L’art. 90 CPC stabilisce che il
giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle
risultanze del processo, dandone ragione nella sentenza (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 5 s. e 33 ss. ad art. 90 CPC; in generale Beghini, La prova per testimoni nel
rito civile, Padova 1997, pag. 315 ss. e Zenhäuser,
Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Argovia 1959, pag. 137 ss.).
L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto valutare
con estrema cautela le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria di
causa, soprattutto quelle rilasciate dai membri di direzione dell’istituto
bancario e da un membro del consiglio direttivo della banca (segnatamente i
testi __________, __________ e __________).
Qualora l’attendibilità di un teste possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo a causa dell’esistenza di un rapporto di dipendenza
e di subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni
può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
derivanti dalla testimonianza per rapporto agli elementi di fatto deducibili da
altre prove, in casu, dalla documentazione scritta versata agli atti da
entrambe le parti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 90 CPC; Zenhäuser,
op. cit., pag. 145 ss.). Nella fattispecie in disamina, le testimonianze
raccolte nell’ambito dell’istruttoria sono univoche e dalle stesse non emergono
discrepanze di sorta con i documenti. Per quanto riguarda la persona del teste
__________, il primo giudice ha rettamente sottolineato che questi non può
essere considerato economicamente identico con il __________; inoltre, facendo
__________ parte del consiglio direttivo dell’azienda, un organo composto da
più persone, la prova testimoniale può senz’altro essere ammessa poiché
ulteriormente soppesata e valutata dal giudice (Rep. 1990, pag. 276).
Si noti peraltro che i testi proposti dall’appellante
(__________, __________, __________, __________, __________ e __________) sono
tutti impiegati del . In sede di udienza preliminare, la parte
attrice non ha invece contestato l’assunzione delle audizioni testimoniali
postulate dalla controparte (, __________ e __________; v. verbale di
udienza preliminare del 26.11.1998, atto V). L’appellante è pertanto malvenuto
quando solleva a posteriori delle censure riguardanti la presunta
inattendibilità di queste testimonianze, soprattutto alla luce di quanto appena
esposto.
Il primo giudice ha operato una valutazione in merito alla
veridicità delle affermazioni testimoniali e all’attendibilità dei testimoni,
vagliando nel dettaglio le censure sollevate dall’attore e analizzando le
caratteristiche personali e il fattore “interesse” dei testimoni sentiti (Zenhäuser, Der Zeugenbeweis im Zivilprozess,
Argovia 1959, pag. 137 e 142 ss.; Jolidon,
Verité, justice et procédure civile, ZBJV 1973, pag. 197).
Le censure sollevate dall’appellante non trovano quindi
riscontro, mentre le motivazioni esposte dal Pretore sono da confermare
integralmente.
- L’art. 335c CO stabilisce che il
rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per la fine di
un mese, nel primo anno di servizio con il preavviso di un mese, dal secondo al
nono anno di servizio con il preavviso di due mesi e in seguito con preavviso
di tre mesi.
Secondo l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO, la disdetta è abusiva
se data perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal
rapporto di lavoro. Non è necessario che le pretese avanzate esistano
effettivamente, essendo sufficiente che il lavoratore, in buona fede, ritenga
che i propri diritti siano fondati (DTF 123 II 254; Geiser, Der neue Kündigungsschutz im
Arbeitsrecht, BJM 1994, pag. 185; Brunner/Bühler/Weber,
Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, n. 7 ad art. 336 CO).
Il comportamento del lavoratore è contrario al principio della buona fede
quando egli è a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto esserlo secondo le circostanze,
che il suo modo di procedere era infondato (Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen
Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes,
tesi, Basilea 1998, pag. 114). Sempre in ossequio al principio della buona
fede, nulla osta invece al licenziamento del lavoratore che avanza pretese
totalmente ingiustificate (Brunner/Bühler/weber,
Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, n. 7 ad art. 336 CO).
La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra
un’indennità. Il giudice stabilisce l’ammontare dell’indennità tenendo conto di
tutte le circostanze, per un massimo di sei mesi di salario del lavoratore.
Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici (art.
336a CO).
L’onere della prova quo all’abusività del licenziamento e al
nesso causale incombe sulla persona licenziata, nel caso specifico quindi
sull’appellante (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed.,
Berna 1996, pag. 332; Geiser,
op. cit., pag. 189). La prova quo all’abusività della disdetta può anche essere
indiretta, di carattere indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei
fatti, dedotta dalla concordanza di più tracce e circostanze affermative.
Questo significa che il giudice può esprimersi secondo un convincimento
derivato da tutte le situazioni che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad
art. 90 CPC; Brunner/Bühler/weber,
op. cit., n. 2 ad art. 336 CO; JAR 2001, pag. 168).
- Il contratto di lavoro non riporta
che all’appellante sarebbe stato garantito un ufficio unico (doc. E, 1).
Unicamente la teste __________ sostiene la tesi dell’appellante affermando che
__________ “ha sempre detto che al suo rientro al __________ gli era stato
assicurato un ufficio singolo” (verbale teste __________, pag. 1). Sulla
scorta dell’art. 237 CPC, il testimonio viene sentito su fatti di sua
conoscenza, ovvero su fatti da lui percepiti in prima persona. Se la
testimonianza si limita a riportare le dichiarazioni rilasciate da un terzo o
da una parte, la stessa non costituisce prova di verdicità. In particolare, se
l’informazione riportata dal teste è stata riferita da una delle parti in
causa, la valenza probatoria della testimonianza è nulla e non le si può
neppure ascrivere valenza indiziaria (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 237 CPC e n. 738, pag. 628). Ne discende che
l’affermazione della signora __________ in merito all’ufficio singolo non ha
alcuna valenza probatoria.
Anche la deposizione del teste __________ non è rilevante
nella valutazione dei fatti in quanto si riallaccia ad altri rapporti di
lavoro, segnatamente alle attività di __________ presso la __________ a
__________ e la __________ a __________. In particolare la circostanza che al
momento del colloquio per l’assunzione presso la __________ una delle
condizioni poste da __________ era di avere un ufficio proprio non porta in
alcun modo a concludere che lo fosse anche al momento della riassunzione presso
il __________ (v. deposizione teste __________, pag. 3).
Al contrario, il teste __________, che aveva concordato con
l’appellante il contenuto del nuovo rapporto di lavoro venuto, sostiene di non
aver mai garantito a __________ un ufficio singolo. Addirittura egli aveva
anticipato il cambiamento che i vertici della banca intendevano apportare alla
metodologia di lavoro. Il teste __________ ha soprattutto evidenziato,
smentendo così la tesi dell’appellante, che le nuove strategie erano decise e
imposte dalla direzione di __________ e che quindi non c’era possibilità di
opporvisi (verbale teste __________, pag. 2, v. anche __________ e __________).
Si osserva altresì che la possibilità dei consulenti agli
investimenti di avere un ufficio singolo era dettata da motivi prettamente
riconducibili alla struttura dello stabile __________, dove in quel periodo era
ubicato il __________ e dove tutti i consulenti avevano un ufficio singolo
(verbale teste __________, pag. 2, __________, pag. 1).
Alla luce di quanto esposto si evince che il datore di lavoro
non ha garantito all’appellante, tantomeno pro futuro, la possibilità di
lavorare in un ufficio singolo. Le pretese avanzate da __________ in questo
ambito non erano pertanto giustificate.
- L’art. 321a CO stabilisce che il
lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare
con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro (Brunner/Bühler/ weber, op.
cit., n. 1 ss. ad art. 321a CO). In base all’art. 321 d CO, il datore di lavoro
può stabilire direttive generali sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento
del lavoratore nell’azienda e dargli istruzioni particolari. Il lavoratore deve
osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal
datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date. Il datore di lavoro ha
il diritto, e addirittura il dovere, di impartire istruzioni agli impiegati in
merito al luogo, ai metodi di lavoro, alle norme di comportamento degli
impiegati e alle priorità dell’azienda, nonché all’organizzazione e alla
coordinazione del processo lavorativo (Brunner/Bühler/
weber, op. cit., n. 1 ad art. 321d CO). L’obbligo di impartire
istruzioni deriva da una parte dalla responsabilità del padrone dell’azienda ex
art. 55 CO, dall’altra dal fatto che i rischi dell’azienda incombono sul datore
di lavoro (Vischer, Der Arbeitsvertrag,
- ed., Basilea/Francoforte s.M. 1994, pag. 55-57: “rechtliches Subordinationsverhältnis”).
L’impiegato deve impegnarsi per il raggiungimento degli scopi dell’azienda e deve
seguire le istruzioni impartitegli (Emmel,
Die Treuepflicht des Arbeitnehmers, in: NZZ nr. 271, 13.12.2000, pag. 77; Brunner/Bühler/ weber, op. cit., n.
5 ad art. 321d CO; Rehbinder,
Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/Francoforte s. M. 1996, n. 1 ss. ad art. 321d
CO).
I limiti dell’obbligo di fedeltà del lavoratore, e quindi la
sua facoltà di rifiutarsi di adempiere un’indicazione impartita dal datore di
lavoro, si tracciano operando una ponderazione dei legittimi interessi del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può rifiutarsi di seguire
indicazioni che in base alla sua esperienza professionale e alle sue conoscenze
personali egli ritiene inadeguate. L’obbligo di fedeltà dell’impiegato è tanto
più grande quanto più importante e di responsabilità è la sua posizione
nell’ambito dell’azienda (Brunner/Bühler/
weber, op. cit., n. 7 ad art. 321d CO; Emmel, loc. cit., pag. 77; JAR 2001, pag. 177; DTF
104 II 28). Inoltre, il datore di lavoro deve tenere conto del principio della
parità di trattamento tra impiegati e non deve impartire istruzioni vessatorie
o prive di senso (Brunner/ Bühler/weber,
op. cit., n. 7 ad art. 321d CO; Rehbinder,
op. cit., n. 1 ss. ad art. 321d CO). Come sanzione disciplinare per il
lavoratore che non si attiene alle direttive impostegli in modo legittimo dal
datore di lavoro è anche possibile giungere al licenziamento e alla riduzione,
rispettivamente alla soppressione della gratifica (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992,
n. 4 ad art. 321a CO; Brunner/Bühler/weber,
op. cit., n. 5 ad art. 321d CO).
- Dall’istruttoria è emerso
chiaramente che nel primo semestre del 1997 alla sede di __________ del
__________ sono stati apportati cambiamenti di rilievo nell’ambito della
strategia di lavoro (verbale teste __________, pag. 1, __________, pag. 3,
__________, pag. 1, __________, pag. 2). La nuova concezione del lavoro in team
e il relativo adeguamento delle strutture logistiche è stato un processo durato
un paio di anni ed è stato imposto dalla direzione di Zurigo (testi __________,
__________ e __________). Questo modus operandi è stato introdotto
indipendentemente dalle perplessità sollevate da una parte del personale,
segnatamente dagli impiegati più anziani (verbale teste __________).
Nel dettaglio, i consulenti di investimenti – come
l’appellante – passavano da una gestione individuale della clientela a
un’attività di team, con a capo un responsabile. A ciò era collegato il fatto
che due consulenti facenti parte dello stesso team lavoravano insieme in un cosiddetto
ufficio tandem, mentre i loro clienti venivano accolti in un salottino attiguo
(testi __________, __________, __________). Peraltro, questo locale dove
__________ si era installato rivendicando il suo diritto a un ufficio singolo,
non era dotato di strutture operative adeguate (testi __________, __________,
__________).
- __________ si è rifiutato di
utilizzare gli uffici tandem e si è installato in un salottino destinato alla
ricezione dei clienti (testi __________, __________; doc. M, O, 2 – 5).
Dalle testimonianze emerge che __________ non solo si è
rifiutato di adeguarsi alle direttive imposte dalla direzione – rifiutandosi di
utilizzare gli uffici a due – ma ha anche manifestato in modo sproporzionato il
suo disappunto nei confronti dei suoi superiori, rifiutandosi di incontrare __________
ed esternando le proprie posizioni nei confronti dei colleghi (testi
__________, __________, __________; doc. 2, doc. 3, redatto il 21.7.1997 da
__________: “vi giocherò contro, mi metto dalla parte del cliente, piuttosto
me ne vado, quello lì non voglio nemmeno vederlo, fatemi poi sapere se non vi
va bene”). Anche il capo-team __________ lo aveva reso attento che il suo
comportamento avrebbe potuto avere conseguenze negative; a tutta risposta,
l’appellante avrebbe affermato “è quello che cerco” (verbale teste
__________, pag. 2).
Il capo-team ha testimoniato di aver richiamato __________ al
suo dovere di utilizzare gli uffici tandem, ma quest’ultimo si è rifiutato
(verbale teste __________, pag. 1). Lo stesso teste ha peraltro confermato che
per i consulenti vi era la disposizione di utilizzare gli uffici tandem
(verbale __________, pag. 2). Tutti i consulenti della sede di __________,
anche coloro che avevano esternato le loro perplessità in merito ai cambiamenti
nella metodologia di lavoro, si sono adeguati alle direttive e ora lavorano in
uffici a due (verbale teste Prina, pag. 2).
Il comportamento assunto dall’appellante è contrario al
principio della buona fede, soprattutto in ragione del fatto che egli
apparteneva ai quadri dell’azienda – gli era stato affidato in gestione un
notevole pacchetto di clientela, anche grazie alle sue capacità professionali,
mai messe in dubbio ma che nulla hanno a che vedere con la presente vertenza –
e che quindi da lui si poteva ragionevolmente pretendere che si adeguasse alle
nuove strategie di lavoro.
- Tra l’appellante e i suoi
superiori sono avvenuti vari colloqui aventi per scopo di appianare le
divergenze sorte tra le parti (testi __________, __________, __________,
__________, __________, __________; doc. 2 e 3). Il teste __________ ha
affermato di aver offerto a __________ la possibilità di scusarsi con la
direzione, di continuare a lavorare alla sede di __________ fino alla fine del
1997 e di poi trasferirsi alla sede di __________ (verbale teste __________,
pag. 2, __________, pag. 4). Queste offerte non sono state accettate da
__________.
Il teste Prina ha affermato che alla sede del __________ di
__________ la struttura degli uffici tandem non è stata introdotta (verbale
teste __________, pag. 2). Non raccogliendo la proposta di trasferirsi a
__________, l’appellante è malvenuto quando afferma che i vertici del
__________ non gli hanno sottoposto altre possibilità che si accordavano con le
sue preferenze (tra l’altro, dal 1. novembre 1997, egli è impiegato a
__________ presso la __________).
D’altro canto, nel caso specifico, non si ravvedono motivi
che potevano giustificare il rifiuto da parte del lavoratore di seguire le
istruzioni dettate dalla direzione del gruppo, segnatamente istruzioni
illegali, pregiudizievoli per l’integrità del lavoratore, oppure sprovviste di
motivazioni oggettive (in dettaglio Vischer,
op. cit., pag. 59 ss.). Infine, non si può neppure sostenere che l’appellante
abbia mosso critiche fondate alla nuova strategia di lavoro proposta dal
__________ o all’azienda in generale (Nordmann,
op. cit., pag. 117; BJM 1993, pag. 297).
- Ne discende che l’atteggiamento di
__________ ha minato definitivamente la fiducia che stava alla base del
rapporto di lavoro, violando l’obbligo di diligenza e fedeltà di cui ai
combinati art. 321a e 321d CO.
La disdetta impartita dal __________ non può essere
caratterizzata siccome abusiva.
Stante la legittimità della disdetta dell’11 agosto 1997, la
pretesa avanzata a titolo di torto morale decade. Per quanto riguarda la
gratifica si rileva che violazioni dell’obbligo di fedeltà e diligenza possono
portare alla riduzione o, in casi gravi, alla soppressione della gratifica (Emmel, loc. cit., pag. 77; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag,
5. ed., Zurigo 1992, n. 4 ad art. 321a CO). Nel caso in esame, la gratifica non
era fissata contrattualmente e non poteva essere considerata dal lavoratore
come un diritto acquisito. All’impiegato veniva corrisposta una volta all’anno
in caso di collaborazione fedele e di qualità. Visto il comportamento
dell’appellante, non si giustifica la corresponsione della gratifica neppure
pro rata temporis.
L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello 3 settembre 2001 di __________ è
respinto.
- Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'550.--
b)
spese fr.
50.--
totale fr.
1600.--
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
la somma di fr. 3’500.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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