AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.139
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00139
Lugano
28 maggio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.94.00206 (già 2'559) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud -
promossa con petizione 12 novembre 1992 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di
fr. 30'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al PE n. __________dell'UE
di Lugano;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale hanno chiesto la condanna in solido degli attori al
pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 17 luglio 2001, con cui ha
respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale;
appellanti
gli attori con atto di appello 3 settembre 2001, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale, e subordinatamente, in caso di conferma della sentenza
pretorile, di precisare che il pagamento da parte loro potrà avvenire solo
simultaneamente alla restituzione delle azioni vendute, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti, con osservazioni 8 ottobre 2001, postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
18 marzo 1992 __________ e __________, in qualità di venditori da una parte, e
__________ e __________, in qualità di
acquirenti dall'altra, hanno concluso un contratto di compravendita avente per
oggetto la cessione, ad un prezzo di fr. 90'000.-, del pacchetto azionario
della __________ di __________ (doc. C).
-
Con
la petizione in rassegna i venditori hanno convenuto in causa gli acquirenti
per ottenere il saldo del prezzo a quel momento ancora insoluto (fr. 30'000.-),
mentre questi ultimi in via riconvenzionale hanno chiesto la restituzione degli
acconti già versati (fr. 60'000.-), facendo valere la nullità del contratto per
errore essenziale o per dolo rispettivamente la risoluzione dello stesso giusta
l'art. 205 CO.
-
Con
la sentenza qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto la petizione e
accolto la domanda riconvenzionale, sposando in pratica la tesi dei convenuti
secondo cui il contratto di compravendita doveva essere annullato per dolo
(art. 28 CO), segnatamente in quanto il forno da carrozzeria, che i venditori
avevano indicato essere di spettanza della società, in realtà apparteneva a
terze persone.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, gli attori chiedono di riformare la sentenza
pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda
riconvenzionale, ritenendo in sostanza errato l'assunto del primo giudice che,
a loro dire, nonostante l'assenza nella fattispecie di un errore da parte dei
convenuti, dell'inganno da parte loro e del necessario nesso causale, aveva
nondimeno concluso per l'applicazione dell'art. 28 CO; subordinatamente, in
caso di conferma del querelato giudizio, essi chiedono in ogni caso che
quest'ultimo sia completato nel senso che il rimborso degli acconti potrà
avvenire solo simultaneamente alla restituzione delle azioni.
Delle
osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
- Per
legge, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale
(art. 23 CO), mentre la parte, che fu indotta per dolo dell'altra, non è
obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale (art. 28 cpv. 1 CO),
sempre che, in entrambi i casi, nel termine di un anno abbia notificato
all'altra che non intende mantenerlo o abbia chiesto la restituzione della
fatta prestazione (art. 30 cpv. 1 CO).
Nel caso
di specie è manifestamente a torto che gli attori contestano che il fatto di
aver sottaciuto alla controparte nelle particolari circostanze che il forno da
carrozziere non fosse di proprietà della __________ sia costitutivo di dolo.
5.1 Infondata
è innanzitutto l'asserita assenza di errore da parte dei convenuti in merito
alla proprietà del forno, visto e considerato che l'istruttoria di causa ha
permesso di accertare che gli attori avevano espressamente garantito che lo
stesso apparteneva alla società di cui si stavano apprestando a vendere
l'intero pacchetto azionario (teste __________: "mi ricordo che i
proprietari dissero che tutto quanto si vedeva era della carrozzeria, questa
affermazione fu fatta da tutti e due i proprietari ... Al proposito ricordo
perfettamente che __________ __________ affermarono
che il suddetto forno era di proprietà della __________; essi ripeterono
inoltre più volte che tutto quello che si vedeva, tranne i muri, era di
esclusiva proprietà della __________ "), pur sapendo o comunque
dovendo sapere -tale circostanza risultando, come da loro ammesso a p. 4 del
gravame, dai libri contabili (classeur viola prodotti dal signor __________i)-
che esso apparteneva ai proprietari dello stabile. Quanto alle circostanze
evocate nell'appello, le stesse non sono assolutamente tali da mutare questa
situazione: il fatto che installazioni come quella in questione possano
costituire -ma gli appellanti, utilizzando il termine "solitamente",
nemmeno pretendono che ciò sia sempre il caso- un accessorio dell'immobile non
toglie in effetti che nel caso concreto gli attori avevano comunque garantito
di esserne i proprietari; il fatto poi che dai libri contabili della società si
potesse evincere che il forno apparteneva a terzi non giova a sua volta agli
attori, in quanto da una parte questi ultimi, come detto, a parole avevano
comunque garantito il contrario e atteso dall'altra che, solo per la prima
volta in questa sede e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), essi
hanno affermato che gli acquirenti avevano avuto la possibilità di visionarli,
senza per altro aver preteso che li abbiano effettivamente visionati; il fatto
che l'inventario di cui al doc. F non menzionasse il forno è pure irrilevante,
visto che lo stesso è stato comunque superato da quello allegato al contratto,
allestito successivamente dai convenuti ma in loro presenza (interrogatorio
formale dei convenuti, ad 2, e la loro ammissione a p. 6 del gravame); gli
attori non hanno inoltre portato alcuna prova a conferma della tesi secondo cui
i convenuti sapessero o dovessero sapere che quest'ultimo inventario non
riportava la merce che apparteneva alla società ma solo quella che era a libera
disposizione della stessa, circostanza invero già smentita dal fatto che
l'inventario è stato definito parte integrante del contratto di compravendita
(cfr. punto 8 del contratto doc. C: "forma parte integrante dello
stesso l'inventario del materiale trovantesi presso la __________ allegato
quale inserto A"); proprio per questo motivo è pure da respingere
l'argomentazione difensiva degli attori secondo cui il forno rispettivamente il
suo valore non fosse un elemento essenziale dell'accordo, essendo al contrario
evidente che l'eventuale proprietà su un tale attivo, quand'anche in parte
ammortizzato, era senz'altro in grado di influenzare il valore della società e
dunque il prezzo del pacchetto azionario; contrariamente a quanto ritenuto
dagli attori, non è infine vero che i convenuti non avrebbero mai dimostrato di
voler recedere dal contratto offrendo la retrocessione delle prestazioni
ricevute, tale circostanza risultando chiaramente dal doc. 4.
5.2 Del
tutto priva di fondamento è pure la tesi secondo cui nell'occasione gli attori
non avrebbero agito intenzionalmente e dunque con inganno. Già si è detto in
precedenza che il fatto che le parti abbiano considerato l'inventario parte
integrante del contratto di compravendita del pacchetto azionario non può in
buona fede significare altro che la merce inventariata a quel momento era
effettivamente proprietà della società, altrimenti non si capirebbe proprio
quale potesse essere lo scopo di quella lista; quanto alla circostanza secondo
cui l'inventario da allegare al contratto avrebbe in realtà dovuto essere
quello di cui al doc. F, ove il forno non risultava, la stessa, regolarmente
contestata in duplica dai convenuti (ad 2a. 1), è in definitiva rimasta allo
stadio di puro parlato; contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, nemmeno
è possibile concludere per l'assenza di volontà degli attori di ingannare gli
acquirenti, tale intenzione risultando già dal solo fatto che essi avevano
prospettato alla controparte fatti di cui sapevano rispettivamente dovevano
sapere o comunque non potevano escludere il carattere inveritiero (Schwenzer,
Basler Kommentar, N. 11 ad art. 28 CO; cfr. pure IICCA 25 novembre 1999
in re M./B., riferita a un caso di dolo eventuale).
5.3 Gli
attori non possono neppure essere seguiti laddove ritengono che la conclusione
del contratto da parte dei convenuti non sarebbe stata in alcun modo
influenzata dalla questione del forno da carrozzeria. È in effetti evidente che
la circostanza che il forno appartenesse o meno alla società era sicuramente
tale da influire, se non proprio sulla decisione dei convenuti di acquistare le
azioni della società, quanto meno sul relativo prezzo di vendita (Schwenzer,
op. cit., N. 14 ad art. 28 CO), dal che l'esistenza di un nesso causale
adeguato tra le due circostanze.
- Ma
oltre che per la questione del forno, il contratto -come rettamente osservato
dai convenuti nelle loro osservazioni (p. 5)- in ogni caso avrebbe dovuto
essere annullato anche per il comportamento doloso tenuto dagli attori con
riferimento ad altre circostanze e altro materiale (cfr. doc. 4). L'istruttoria
ha in effetti provato che gli attori avevano garantito ai convenuti che
l'affitto dei posteggi era compreso in quello dello stabile (teste __________:
"mi ricordo che si parlò anche del contratto di affitto, in particolare
si parlò pure dei posteggi della carrozzeria e al proposito mi ricordo che
__________ e __________ dissero che non
c'erano problemi poiché i proprietari dello stabile erano molto disponibili";
teste __________: "preciso che essi dissero che anche i parcheggi
esterni, cioè davanti alla carrozzeria, rientravano nel contratto di affitto
della carrozzeria stessa"), pur sapendo, segnatamente per aver essi
stessi concluso un contratto di locazione proprio relativo a quei posteggi
(doc. 3), che ciò non era assolutamente vero. Il teste __________ ha infine
indicato che, oltre al forno, anche altri oggetti (il carica batterie, 2 cric,
2 rampe per colore, 1 bilancia digitale, 1 ponte, 4 colonne, lo smontagomme,
bilanciatrici, il tank per gasolio con vasca, 3 estintori, il compressore e
l'idropulitrice), inseriti nell'inventario allegato al contratto di
compravendita (doc. C) -e in parte già nell'inventario di cui al doc. F (ad es.
3 macchine bilanciatrici, 1 macchina smontatrice pneumatici, 1 compressore, 1
tank in plastica per gasolio forno, 1 vasca per tank, 1 bilancia digitale per
vernici, 2 rampe da verniciatore)- appartenevano in realtà ai proprietari dello
stabile.
Queste
circostanze, sommate l'una con l'altra, avrebbero in ogni caso giustificato
l'annullamento del contratto anche in base alle disposizioni sull'errore (art.
23 CO).
- Nell'ipotesi,
qui avveratasi, di conferma del primo giudizio, gli attori chiedono in via
subordinata che quest'ultimo sia completato nel senso che il rimborso degli
acconti potrà avvenire solo simultaneamente alla restituzione delle azioni
vendute. La richiesta, teoricamente legittima, nel caso concreto dev'essere
tuttavia disattesa, non risultando che le azioni siano mai state consegnate ai
convenuti ed essendo anzi provato che le stesse sono rimaste nelle mani del
rappresentante degli attori stessi.
Il
contratto di compravendita prevedeva che con il pagamento degli acconti 24
delle 50 azioni depositate presso l'avv. __________ sarebbero state consegnate agli acquirenti, la firma del
contratto valendo quale formale ricevuta dei titoli (cfr. punto 4 del contratto
doc. C); sennonché, dopo la firma del contratto e in tempi non sospetti, i
convenuti si sono lamentati della mancata consegna delle 24 azioni di loro
spettanza (doc. 4), dal che si può senz'altro ritenere che essi non ne fossero
ancora venuti in possesso. La circostanza è stata in ogni caso chiarita negli
allegati preliminari, visto e considerato che a fronte dell'affermazione dei
convenuti secondo cui le azioni erano ancora tutte in possesso del
patrocinatore dei convenuti riconvenzionali (domanda riconvenzionale p. 6),
questi ultimi si sono limitati a precisare che a tutt'oggi le stesse erano a
disposizione di quel patrocinatore, il quale attendeva sempre che i legittimi
proprietari, o chi per essi, le ritirassero formalmente (risposta
riconvenzionale p. 7).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2001 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'550.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'600.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro a carico, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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