AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.141
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00141
Lugano
8 luglio 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1997.00009 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 21
gennaio 1997 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 55'486.85 oltre interessi nonché l'iscrizione in via
definitiva per tale importo di un'ipoteca legale degli artigiani sulla part. n.
__________, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 67'191.95;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione
della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 81'181.30 oltre interessi nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di
Lugano, somma aumentata in replica a fr. 90'549.95 e ridotta nelle conclusioni
a fr. 87'334.30;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 12 luglio
2001, con cui ha parzialmente accolto entrambe le azioni, condannando la
convenuta al pagamento di
fr. 42'607.45 oltre interessi, somma per la quale è stata iscritta
l'ipoteca legale definitiva, e condannando l'attrice da una parte al pagamento
di fr. 2'147.50 più interessi, importo per il quale è stata rigettata l'opposizione
al PE, e dall'altra a restituire un serramento;
appellante la convenuta con atto di appello 4 settembre 2001, con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 87'334.30, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante l'attrice con osservazioni ed appello adesivo 23 ottobre
2001, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento
del proprio nel senso di ammettere la petizione per fr. 55'436.85 e di
respingere la domanda riconvenzionale, il tutto pure protestando spese e
ripetibili delle due istanze;
mentre la convenuta con osservazioni 26 novembre 2001 postula la
reiezione dell'appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Con
contratto 26 marzo 1996 (doc. F), allestito su formulario SIA 118, l'avv.
__________ ha appaltato alla ditta __________ la fornitura in opera di
serramenti in alluminio scorrevoli, gelosie scorrevoli e di un elemento veranda
per la sua villa sita al mappale n. __________RF di __________. Nell'occasione
la committente era rappresentata dalla direzione lavori, che era stata affidata
per la parte tecnica all'ing. __________ e per la parte architettonica alla
ditta __________ e per essa all'arch. __________.
A
seguito di divergenze d'opinione circa la portata del contratto la
collaborazione delle parti si è interrotta nel giugno 1996, durante la posa dei
serramenti.
B. Con
la petizione in rassegna la ditta __________ ha chiesto la condanna dell'avv.
__________ al pagamento di fr. 55'486.85 (recte: 55'436.85) e l'iscrizione in
via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani, già annotata in via
provvisoria, sul fondo oggetto dei suoi interventi, rilevando in sostanza di
esser stata illecitamente impedita di terminare l'opera di cui al contratto, il
quale, completato da un'ordinazione successiva, prevedeva un prezzo di fr. 91'436.85,
a fronte del quale la controparte aveva versato acconti solo in ragione di fr.
36'000.-.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 81'181.30 nonché il rigetto dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UE di Lugano, somma aumentata in replica riconvenzionale
a fr. 90'549.95. A suo giudizio, il credito a favore della controparte, che,
tenuto conto della rinuncia a un serramento e del fatto che i vetri erano stati
forniti da una ditta terza, andava ridotto a fr. 42'607.45, era ampiamente
superato dalle spese che si erano rese necessarie per la riparazione dei serramenti
posati dall'attrice (fr. 81'518.65), dalle spese di deposito del suo mobilio
(fr. 6'230.85) e di alloggio sostitutivo (fr. 21'655.-) durante i lavori di
riparazione, dalle spese peritali occorse per accertare lo stato di fatto (fr.
18'312.40) e dal valore di un serramento non restituito (fr. 5'440.50).
D. In
sede conclusionale, ritenuto che il perito giudiziario aveva stabilito in fr.
103'191.95 il valore delle opere da lei eseguite, l'attrice ha aumentato a fr.
67'191.95 le sue richieste; la convenuta, dal canto suo, rettificate alcune
posizioni di danno (saldo a favore dell'attrice fr. 41'091.95, spese di
riparazione dei serramenti fr. 84'018.65, spese peritali fr. 12'828.80 e valore
del serramento non restituito fr. 3'693.-), ha ridotto le sue pretese a
complessivi fr. 87'334.30.
E. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha parzialmente accolto sia la
petizione sia la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta al pagamento
di fr. 42'607.45 oltre interessi, somma per la quale ha pure ordinato
l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale, e l'attrice al pagamento di
fr. 2'147.50 oltre interessi, importo per cui è stata rigettata l'opposizione
al PE, come pure alla restituzione del serramento in suo possesso; ritenuta una
soccombenza della convenuta di 3/4 nell'azione principale e di 39/40
nell'azione riconvenzionale, egli ha caricato a quest'ultima le ripetibili di
fr. 2'000.- rispettivamente fr. 4'700.-.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che la convenuta, la quale in
un primo tempo aveva preteso la fornitura di serramenti identici a quelli già
posati in loco, in seguito aveva tuttavia accettato che le lamelle delle
persiane fossero diverse, il che escludeva che l'attrice avesse fornito una
prestazione diversa da quella pattuita; ritenuto però che quanto fornito, per
altro a regola d'arte, non era ancora completo e che per terminare l'opera
mancava ancora ca. il 10% dei lavori, egli ha stabilito che a suo favore,
tenuto conto della deduzione per un serramento non posato e degli acconti già
percepiti, spettavano ancora fr. 42'478.30, ma, avendo la convenuta ammesso un
debito di fr. 42'607.45, le ha riconosciuto quest'ultima somma. Quanto alle
pretese fatte valere in via riconvenzionale, il Pretore ha dapprima respinto la
richiesta relativa alle spese di ripristino, quegli interventi non risultando
necessari per completare l'opera dell'attrice o per ovviare ai difetti indicati
nelle perizie; pure respinta è stata la richiesta di rimborso relativa al
serramento rimasto presso l'attrice, che però è stata condannata a restituirlo;
a seguito del ritardo nella fornitura delle opere da parte dell'attrice, da lui
quantificato in 14 giorni, egli ha riconosciuto alla convenuta le spese di
deposito del mobilio e di alloggio sostitutivo per quel periodo, per un importo
complessivo di fr. 2'147.50; le spese delle perizie di parte sono state infine
lasciate a carico alla convenuta.
F. Entrambe
le parti hanno impugnato la sentenza pretorile: la convenuta, con l'appello
principale, ha nuovamente chiesto di respingere la petizione e di ammettere la
domanda riconvenzionale, riproponendo in sostanza le argomentazioni addotte nei
precedenti allegati; l'attrice, con l'appello adesivo, ha per contro chiesto di
respingere la riconvenzionale e di accogliere la petizione per fr. 55'436.85,
auspicando nel contempo una diversa decorrenza degli interessi moratori, la
rifusione delle spese delle prove a futura memoria e l'aumento a fr. 5'500.-
rispettivamente fr. 8'500.- delle indennità ripetibili a suo favore.
G. Delle
osservazioni delle parti, con cui esse postulano la reiezione del gravame di
parte avversa, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto: 1. Pur
riproponendo formalmente le richieste di giudizio formulate in sede conclusionale,
la convenuta, a questo stadio della lite, non contesta più che all'attrice, per
le opere da lei svolte, spettino ancora fr. 42'607.45, tanto è vero che nel
gravame essa non ha assolutamente indicato le ragioni per cui la conclusione in
tal senso del Pretore sarebbe errata.
La
richiesta, formulata dall'attrice nell'appello adesivo, di aumentare tale
importo a fr. 55'436.85, motivata dal fatto che la mercede prevista dal
contratto non era in realtà forfetaria e il valore delle opere realizzate,
accertato dal perito giudiziario, ammontava a fr. 103'191.95, dal che un saldo
di fr. 67'191.95, superiore dunque all'importo riconosciuto dal Pretore anche
qualora si volesse considerare una riduzione del 10% per le opere non eseguite,
non può essere ammessa per almeno 2 ragioni: innanzitutto la circostanza
dell'avvenuta pattuizione di una mercede non forfetaria non è stata allegata
negli allegati preliminari ed è dunque irricevibile (art. 78 CPC); d'altro
canto, l'esistenza di una mercede globale, implicitamente risultante
dall'assunto petizionale (p. 2, ove in effetti gli acconti erano stati dedotti
dal prezzo concordato e non invece dal valore delle opere), non è stata contestata
dalla convenuta in risposta e dunque, a prescindere dalla sua correttezza dal
punto di vista materiale, è da considerarsi processualmente assodata (art. 170
cpv. 2 CPC).
L'esito
della lite dipenderà dunque dalla fondatezza o meno delle pretese compensatorie
fatte valere dalla convenuta, in parte pure oggetto della domanda riconvenzionale.
- La
convenuta ha rimproverato all'attrice di aver violato il contratto di appalto
sottoscritto a suo tempo e ha fatto valere 3 generi di pretese ex art. 368 e 97
segg. CO, segnatamente il risarcimento delle spese di riparazione fatte
eseguire da una terza ditta, il danno da lei subito per il ritardo nella
conclusione dei lavori che ne é derivato e infine il risarcimento per un
serramento rimasto presso la controparte e mai ritornato.
Prima
di passare in rassegna tali pretese, occorre però esaminare se l'attrice si sia
effettivamente resa responsabile di una violazione contrattuale, ciò che
ovviamente presuppone l'accertamento del contenuto e della portata del
contratto stesso.
Pacifico
che inizialmente la convenuta abbia chiesto la posa di serramenti identici ai 2
già presenti in loco e che al proposito l'attrice abbia allestito un'offerta
(doc. 9 e 10), va però evidenziato che, oltre a quest'ultima, a base del
contratto di appalto -e la circostanza non poteva certo sfuggire alla
convenuta, di professione avvocato- sono stati posti anche i "piani
esecutivi della ditta __________ approvati dalla DL e dal committente", a
quel momento non ancora allestiti, e non invece eventuali altri piani o
"modelli" (art. 3 doc. F). Ora, se è vero che l'offerta, a sua volta
allestita sulla base dei preventivi elaborati dalla precedente fornitrice
__________, prima che all'attrice fossero messi a disposizione altri piani o
"modelli", prevedeva che l'elemento persiana, ma solo quello, avrebbe
dovuto essere "scorrevole, esecuzione come i serramenti, con lamelle
orizzontali di tipo non tubolare o meglio come le esistenti" (doc. 10), è
però altrettanto vero che successivamente la convenuta, convinta dall'attrice
che il mercato non offriva più tale soluzione, ha infine accettato la fornitura
di un diverso genere di lamelle (cfr. doc. 46); quanto ai piani, allestiti
dall'attrice in epoca successiva, gli stessi vennero discussi in presenza della
convenuta (teste __________), che dunque ne era a conoscenza, e sottoscritti da
entrambe le direzioni lavori, suoi ausiliari (art. 101 CO), per cui essa non
può lamentarsi dell'eventualità che gli stessi fossero sbagliati o non
corrispondessero alle sue esigenze. Poiché l'istruttoria di causa ha permesso
di accertare che quanto eseguito dall'attrice, per altro secondo le regole
dell'arte (cfr. perizia a futura memoria doc. Q p. 4 e 25 p. 7), pur essendo
incompleto (doc. Q p. 4 e 7), corrispondeva sostanzialmente ai piani (cfr.
perizie di parte convenuta __________ doc.
23 p. 6 e __________ doc. 49 p. 3 inc.
DI.96.201 richiamato; perizia a futura memoria doc. Q p. 4; mentre non va ritenuta
l'opinione in senso opposta resa dal teste __________, secondo cui i problemi
poi riscontrati, in particolare le dissimmetrie, non erano evincibili dai piani
stessi, e ciò già solo per il fatto che la sua deposizione non risulta
attendibile, nella misura in cui egli nega, smentito dal doc. Y, che il suo studio
d'ingegneria abbia partecipato all'elaborazione dei piani, tanto più che egli
non era del tutto disinteressato all'esito della lite, siccome fratello del
titolare della DL tecnica, cui per altro era già stata denunciata la lite) e la
convenuta non ha invece preteso né tanto meno provato una violazione da parte
dell'attrice dell'offerta, sia pure modificata per quanto riguardava le
lamelle, è in definitiva a torto che la convenuta stessa ha rimproverato
l'esistenza di una violazione del contratto da parte di quest'ultima.
Quanto
all'esistenza di eventuali difetti nell'opera fornita, evocati da alcuni
testimoni e dalle perizie allegate dalla parte convenuta, il perito a futura
memoria, pur non essendosi soffermato in dettaglio sulla questione a sapere se
si trattasse effettivamente di difetti o di semplici conseguenze dovute a
un'opera non ancora terminata, ha indicato che gli interventi per rendere
completa l'opera potevano essere quantificati nell'ordine del 10% dell'importo
globale dell'offerta (doc. Q p. 8), dal che la deduzione di quella percentuale
da parte del Pretore dalle spettanze dell'attrice. Se la convenuta, invece di
far riparare dall'attrice o da terzi i difetti così riscontrati -soluzione di
cui non è stata provata l'impossibilità pratica, il perito a futura memoria
essendosi unicamente limitato ad affermare l'impossibilità di rendere l'opera
conforme al modello (doc. 25 p. 5 e seg.)- ha di fatto deciso per l'intera sostituzione
dell'opera dell'attrice e la posa di altri serramenti, questi sì identici al
modello presente in loco (non solo con riferimento alle lamelle, cfr. doc. 27),
con una soluzione comunque diversa da quella concordata con l'attrice, essa non
può ovviamente pretendere, oltre alla deduzione del 10% già accordata in prima
sede per completare l'opera, che l'attrice abbia a risarcirle le spese per il
totale rifacimento, tanto più che tale spesa è risultata ampiamente
sproporzionata per raffronto alle spese di completazione indicate del perito a
futura memoria ed è dunque esorbitante (art. 368 cpv. 2 CO).
Entrambe
le parti censurano il giudizio con cui il Pretore, appurato un ritardo di 14
giorni, dal 3 al 17 giugno 1996, nella consegna dell'opera da parte
dell'attrice, ha posto a suo carico la somma di fr. 2'147.50 per le spese di
deposito del mobilio e per l'alloggio sostitutivo sostenute dalla convenuta:
mentre l'attrice contesta l'esistenza di un ritardo a lei imputabile e dunque
un qualsiasi obbligo di risarcimento, la convenuta, asserendo che la mancata
completazione dei serramenti avrebbe reso impossibile l'abitabilità della villa
fino all'esecuzione dei lavori di ripristino, terminati nel luglio / agosto
1997, pretende a questo titolo la rifusione di complessivi fr. 27'885.85.
Atteso
che all'attrice -come detto- non può essere ascritta alcuna violazione contrattuale
con riferimento alle opere fornite, il ritardo nella conclusione dei lavori a
seguito degli interventi di ripristino ordinati a una ditta terza non può
assolutamente esserle imputato. Quanto al risarcimento dei danni subiti per un
eventuale ritardo nella consegna delle opere di sua competenza, già da escludere
in assenza di una formale messa in mora nei suoi confronti, tanto più che
l'istruttoria ha al contrario provato che è stata la stessa attrice a
sollecitare a più riprese la DL ad operare le scelte di sua competenza
rispettivamente a chiedere l'esecuzione dei necessari interventi preparatori da
parte degli altri artigiani (cfr. ad es. lettera 10 aprile 1996 allegata al
doc. CC; cfr. pure doc. 20, 29 e 30 inc. DI.96.201 richiamato), si osserva
quanto segue: pur essendo vero che l'offerta dell'attrice prevedeva un termine
di consegna di 9-10 settimane (doc. 9 e 10), è però altrettanto vero che il
contratto concluso successivamente tra le parti (doc. F), pur fondandosi
sull'offerta, non menzionava più, all'art. 5, alcun termine in tal senso, che
dunque era da considerarsi non pattuito; quand'anche si volesse ammettere che il
termine di cui all'offerta, che sarebbe giunto a scadenza il 4 giugno, fosse in
concreto vincolante, il fatto che la convenuta e per essa la direzione lavori
abbia tardato ad approvare i piani allestiti dall'attrice (approvati definitivamente
solo il 3 rispettivamente il 15 aprile 1996, cfr. doc. C-L inc. DI.96.192 richiamato
e teste __________) e abbia ordinato in seguito alcune forniture supplementari,
confermate solo il 22 maggio 1996 (cfr. doc. G), giustifica senz'altro un differimento
di quel termine, così che in definitiva, il 17 giugno nemmeno si poteva
concludere per l'esistenza di un ritardo.
Nel
dispositivo N. 4 il Pretore ha fatto ordine all'attrice di restituire alla
convenuta il serramento, che, secondo quest'ultima, sarebbe stato consegnato a
suo tempo a mo' di modello. Entrambe le parti hanno postulato l'annullamento di
tale pronuncia, oltretutto nemmeno richiesta, l'attrice asserendo di aver
tenuto il serramento a disposizione della controparte, la quale non avrebbe mai
provveduto a chiederglielo e a ritirarlo, quest'ultima sostenendo invece che
l'attrice avrebbe rifiutato di consegnarglielo, dal che un credito a suo favore
di fr. 3'693.-.
L'istruttoria
di causa non ha permesso di accertare se la convenuta abbia effettivamente
chiesto all'attrice la restituzione del serramento in questione e soprattutto
se quest'ultima le abbia opposto un rifiuto. In tali circostanze, ben si
giustifica l'annullamento del dispositivo pretorile, senza che alla convenuta
possa essere riconosciuto alcun risarcimento per tale posizione.
- Quanto
alle altre richieste, mentre la convenuta postula che il costo delle perizie di
parte siano caricate all'attrice, quest'ultima contesta la data di decorrenza
degli interessi moratori a suo favore, la mancata ripartizione tra le parti
delle spese delle perizie a futura memoria e infine l'ammontare delle
ripetibili attribuite dal Pretore.
Premesso
che in base all'art. 7 del contratto (doc. F) il 30% della mercede era esigibile
all'ordine, il 20% alla posa dei falsi telai e il 35% alla posa dei serramenti,
saldo a 30 giorni dalla fattura, e che al momento della conclusione della
collaborazione tra le parti i serramenti (tranne i vetri, che la convenuta
aveva chiesto di non posare, cfr. doc. I e risposta p. 8) erano già stati
posati, è senz'altro a ragione che l'attrice censura il riconoscimento da parte
del primo giudice di interessi moratori unicamente a far tempo dalla data
dell'inoltro della petizione (21 gennaio 1997), quando essa già in precedenza,
il 10 luglio 1996, aveva sollecitato il pagamento di fr. 32'500.- (doc. L, cfr.
pure in precedenza doc. I e risposta p. 7), mentre la rimanenza era stata
postulata il 25 luglio 1996, con la comunicazione del decreto supercautelare
avente per oggetto l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria (cfr. doc. O).
Pur
avendo specificato (sentenza p. 9) che le spese delle perizie di parte dovevano
rimanere a carico della convenuta, a ragione, ritenuto come le stesse erano
state allestite più che altro allo scopo di accertare la discrepanza tra quanto
eseguito e le aspettative del committente segnatamente il modello presente in
loco (cfr. ad es. doc. 23 p. 2 e 3), talora addirittura senza nemmeno prendere
atto del contenuto dei piani allestiti dall'attrice (teste __________), e che
le spese delle perizie a futura memoria -la cui attribuzione alle parti era
stata per altro esplicitamente riservata nel decreto che ammetteva la prova
(cfr. doc. Q e 25)- dovevano seguire il grado di soccombenza delle parti nella
sentenza di merito, il Pretore ha effettivamente omesso di concretizzare nel
dispositivo tale conclusione: contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice,
gli oneri della prova a futura memoria DI.96.192, avente per oggetto la
conformità dell'opera con i piani, da lei anticipati a suo tempo, non vanno
tuttavia posti integralmente a carico della convenuta, ma seguono il grado di
soccombenza della petizione; gli oneri della prova a futura memoria DI.96.201,
avente segnatamente per oggetto la conformità con il modello, restano invece a
carico della convenuta.
Quanto
alle ripetibili pretese dall'attrice per la procedura di prima istanza, si
osserva innanzitutto che, tenuto conto del grado di soccombenza delle parti
nell'azione principale (1/4 - 3/4), l'importo di fr. 2'000.- attribuito dal
Pretore è senz'altro ossequioso della TOA e di conseguenza, non essendovi un
caso di eccesso o di abuso, non può essere rivisto dall'autorità d'appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 150); quelle relative alla domanda riconvenzionale,
che, tenuto conto del grado di soccombenza nel primo giudizio (1/40 - 39/40),
erano state fissate in prima sede in fr. 4'700.-, possono per contro essere
aumentate, vista anche l'integrale soccombenza della convenuta, accertata in
questa sede, a fr. 6'000.-.
- Ne
discende la reiezione dell'appello principale e il parziale accoglimento di
quello adesivo, ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 2001 dell'avv. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
III. L’appello
adesivo 23 ottobre 2001 della __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 luglio 2001 della giurisdizione di Mendrisio nord, è
così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l'avv. __________ è tenuta a versare alla __________ la somma di
fr. 42'607.45 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1996 su fr. 32'500.- e dal 25
luglio 1996 su fr. 10'107.45.
-
È
fatto ordine all'Ufficiale dei registri di Mendrisio di iscrivere, ad istanza
di parte ed entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza,
un'ipoteca legale definitiva dell'importo di fr. 42'607.45 oltre interessi al
5% dal 10 luglio 1996 su fr. 32'500.- e dal 25 luglio 1996 su fr. 10'107.45 a
carico del fondo part. n. __________RF di __________, di proprietà dell'avv.
__________ ed a favore della __________, già annotata in via provvisoria con
decreto 20 novembre 1996 (dg. RFP __________).
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 2'200.-, da anticipare come di rito,
nonché le spese e le tasse della prova a futura memoria (inc. no. DI.96.192)
sono poste a carico dell'attrice nella misura di 1/4 e per la rimanenza sono
poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice la somma di fr.
2'000.- a titolo di ripetibili.
-
Annullato
-
L'azione
riconvenzionale è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1'800.- dell'azione riconvenzionale, da
anticipare come di rito, nonché le spese e le tasse della prova a futura
memoria (inc. no. DI.96.201) sono poste a carico dell'avv. __________, con
l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 4/5 e per
1/5 sono poste a carico della controparte, a cui l'appellante adesivamente
rifonderà fr. 400.- per parti di ripetibili.
V. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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