AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.15
Data decisione, Autorità:
03.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00015
Lugano
3 agosto 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00220 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 (già inc. no.
OA.1996.00035 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2) - promossa con
petizione 12 gennaio 1996 da
ora massa fallimentare __________
e per essa, ex art. 260 LEF, __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 42'170.-
oltre interessi e spese nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha parzialmente accolto, condannando
il convenuto __________ al pagamento di fr. 25'220.- oltre interessi;
appellante
l'attrice con atto di appello 22 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 giugno
1993 __________, in qualità di committente, e la __________, in qualità di
appaltatrice, hanno sottoscritto un contratto di appalto (doc. A) avente per
oggetto i lavori di ristrutturazione della casa d'abitazione sita al mappale n.
__________RFD di __________o, di proprietà di __________, moglie del
committente. L'accordo prevedeva una mercede forfetaria di fr. 400'000.-.
B. Con la
petizione in rassegna __________ - alla quale, ora fallita, è in seguito
subentrata, ex art. 260 LEF la __________ - ha chiesto la condanna dei coniugi
__________ al pagamento di fr. 42'170.- oltre interessi e spese nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE
di Lugano. Essa ritiene in sostanza che i lavori, compresi alcuni interventi
supplementari, sarebbero stati portati a termine senza contestazioni di sorta,
ma i convenuti non avrebbero provveduto a rimborsarle gli importi di cui alle
fatture degli artigiani __________ di fr. 14'000.-, __________ di fr. 6'670.- e
__________ di fr. 21'500.- (doc. I), da lei anticipati; tutta una serie di
altre fatture emesse a loro indirizzo, segnatamente la fattura 1093, avente per
oggetto i lavori non subappaltati a terzi, di cui era rimasto insoluto il saldo
di fr. 18'536.65, la fattura 36 relativa alla fornitura di dadi in porfido di
fr. 3'750.-, la fattura di fr. 1'797.- emessa dalla ditta __________ per interventi
eseguiti in vece dell'attrice, e l'ICA sulle prestazioni da lei
complessivamente fatturate ammontante a fr. 11'860.- erano per contro oggetto
della causa OA.1994.00998, congiunta alla presente.
C. I convenuti
si sono opposti alla petizione, contestando di aver commissionato l'esecuzione
di eventuali lavori supplementari. Essi sono pertanto del parere di aver già
soluto quanto di loro spettanza, ritenuto che le fatture di cui si chiedeva il
rimborso dovevano restare a carico dell'attrice. Contestata era infine la
legittimazione passiva di __________.
D. Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando il convenuto Waldo Bernasconi al pagamento di fr. 25'220.- oltre
interessi.
Il giudice di
prime cure, dopo aver ammesso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
sollevata da __________, ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie le
opere fatturate dai 3 artigiani erano state effettivamente eseguite e gli
importi pretesi in ragione di fr. 42'170.-, anticipati dall'attrice, fondati.
Non essendo tuttavia stata provata l'effettuazione di lavori supplementari,
quest'ultima poteva al massimo pretendere la mercede forfetaria di fr.
400'000.-, per cui, ritenuto il versamento di acconti per fr. 374'780.-, alla
stessa poteva essere unicamente riconosciuta la somma di fr. 25'220.-.
E. Con
l'appello, l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione.
L'appellante, dopo
aver ribadito come anche a Sonia Bernasconi dovesse essere riconosciuta la
legittimazione passiva, rileva di aver sufficientemente provato, in particolare
mediante la perizia giudiziaria, l'esecuzione di opere supplementari e con ciò
il benfondato delle sue pretese.
considerando
in diritto:
-
La
pattuizione di un prezzo forfetario d'appalto, pacifica nella fattispecie,
vincola le parti alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo
secondo l'art. 373 CO, escludendo cioè ogni aumento a favore dell'appaltatore,
salvo il caso di modifiche di ordinazione concordate ed accettate dai
contraenti (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 900 e segg.;
DTF 104 II 315).
-
Risolta con
ciò la questione giuridica concernente il tipo di retribuzione scelto dalle parti,
si pone la questione di fatto a sapere se le richieste dell'attrice sono
eventualmente già comprese nel forfait, oppure se le stesse sono connesse con
opere eseguite all'infuori del pacchetto di prestazioni previste dal contratto
di cui al doc. A. L'onere della prova riguardante il tipo e le caratteristiche
delle modifiche, così come i maggiori costi che ne derivano, incombe
all'appaltatore, ritenuto che il prezzo iniziale pattuito a corpo viene
aumentato del valore delle opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente
non eseguite (Gauch, op. cit., N. 785 e 907; JdT 1958 p. 191; IICCA
25 ottobre 1988 in re C. Snc/T. SA, 23 marzo 1993 in re A. AG./L. SA, 5 ottobre
1993 in re F./B.).
Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, nel caso di specie l'esecuzione di tutta una serie
di opere supplementari è stata ampiamente provata in sede testimoniale (testi
__________ p. 2, __________ p. 1-2 e __________ p. 5). Lo stesso perito
giudiziario (p. 16) ha confermato la circostanza, giungendo alla conclusione
che le opere supplementari, quantificate dall'attrice in fr. 60'647.20 (doc. G
inc. OA.94.00998), ammontavano a fr. 53'448.10.
L'accertamento del
perito non è di secondaria importanza: infatti, stando così le cose e ritenuta
la mancata esecuzione di opere previste dal contatto per un importo di fr.
8'820.- al massimo (parte della sistemazione esterna per fr. 7'600.-, ed
eventualmente, ancorché non riconosciute dal perito, una porta vetrata al
pianterreno per fr. 1'000.- ed il rivestimento in piastrelle di una parete del
bagno al pianterreno per fr. 220.-, cfr. teste __________ p. 2 e doc. 3 inc.
OA.94.00998 pos. 4, 11 e 12), l'attrice potrebbe di fatto pretendere
addirittura una retribuzione complessiva di fr. 444'628.10 (fr. 400'000.- + fr.
530448.10 ./. fr. 8'820.-). Ritenuto un incasso da parte sua di fr. 374'780.-
(232'780.- sulle proprie prestazioni e fr. 142'000.- sulle opere subappaltate
agli artigiani, cfr. doc. H inc. OA.94.00998 e il conteggio doc. 1, da cui va
in effetti dedotta la somma di fr. 16'000.-, pos. 1A, per la sistemazione
esterna, opera che è stata scorporata dal contratto), essa potrebbe di fatto
pretendere ulteriori fr. 69'848.10.
- Ciò premesso
ed avendo il Pretore correttamente stabilito il benfondato delle fatture fatte
valere dai 3 artigiani, relative ad interventi previsti dal contratto (cfr.
ricapitolazione di cui al doc. A), regolarmente eseguiti, e la cui sostanziale
congruità era stata a suo tempo riconosciuta anche dalla direzione lavori
(teste __________ p. 3, doc. L e 1; cfr. pure doc. M), è evidente che il
credito di fr. 42'170.- fatto valere dall'attrice per aver dovuto anticipare
quegli importi, deve essere integralmente ammesso: in effetti, tale importo,
sommato con quello di fr. 15'009.55 riconosciuto all'attrice, con separata
sentenza, nell'ambito della causa OA.1994.00998, non raggiunge in ogni caso la
somma massima di fr. 69'848.10 che l'attrice, come detto, potrebbe ancora
pretendere in base alle disposizioni di legge, per cui non vi è motivo di operare
una sua riduzione.
Gli interessi su
tale importo - come per altro già ammesso dall'attrice in sede conclusionale e
non contestato specificamente in questa sede - vanno riconosciuti nella misura
del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non del 7%, non potendosi ammettere
l'acquiescenza su questo tema dei convenuti, che difatti si sono integralmente
opposti alla petizione, ma dovendosi invece ritenere che l'attrice nei propri
allegati introduttivi non ha addotto alcuna circostanza di fatto, come una
pattuizione in tal senso o l'esistenza di un rapporto tra commercianti, atta a
giustificare l'attribuzione di interessi superiori al tasso legale (IICCA
21 settembre 1994 in re G./S., 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 8 maggio
1996 in re D./T., 19 febbraio 1998 in re E./Z.). Quale termine di decorrenza
degli stessi, in mancanza di una puntuale contestazione della sentenza
pretorile su tale punto, può senz'altro essere confermato il 15 gennaio 1996,
data dell'inoltro della petizione. Sempre in assenza di una puntuale censura in
appello, non vi è inoltre motivo di riesaminare il giudizio con cui il primo
giudice ha omesso di riconoscere all'attrice le spese esecutive - le spese
legali relative alla sentenza __________ (doc. F) devono per contro rimanere a
carico dell'attrice, che in effetti non aveva motivo di opporsi alla richiesta
di pagamento avanzata dal suo subappaltatore - e il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE.
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'appellante, debitori di tali importi non sono entrambi i
convenuti, ma unicamente __________. __________ non può infatti essere
convenuta nell'azione creditoria, non avendo sottoscritto il contratto di
appalto (doc. A) rispettivamente non essendo provato che nell'occasione il
marito abbia eventualmente agito in sua rappresentanza; in assenza di un
indebito arricchimento da parte sua, essa non può infine nemmeno essere
convenuta in virtù degli art. 62 e segg. CO.
-
Ne discende
il parziale accoglimento dell'appello nel senso che __________ è condannato a
rifondere alla massa fallimentare __________, e per essa alla cessionaria ex art.
260 LEF __________, la somma di fr. 42'170.- oltre interessi. Quest'ultima,
nella sua veste di cessionaria ex art. 260 LEF, potrà trattenere tale somma in
pagamento del credito per cui essa è stata iscritta in graduatoria, dopo averne
dedotte le spese, fermo restando che l'eventuale eccedenza dovrà in ogni caso
essere versata alla massa.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che in presenza di giusti motivi il giudice può
comunque operare una diversa ripartizione (art. 148 cpv. 2 CPC): nel caso di
specie, atteso che __________ risulta pressoché del tutto soccombente nell'azione
creditoria, mentre __________ è completamente vincente, appare giustificato
porre a carico del primo 1/2 degli oneri processuali complessivi di entrambe le
sedi e caricare la rimanenza all'__________, che si è assunta il rischio della
continuazione del processo in vece dell'attrice (Amonn, Grundriss des
Schuldbetreibung- und Konkursrecht, 3. ed., Berna 1983, § 47 n. 49 e 52; DTF
105 III 140; IICCA 26 aprile 1999 in re R. SA/L. e lc.). Le ripetibili
della sede pretorile vengono pure assegnate secondo tale grado di soccombenza,
mentre per quanto riguarda la sede di appello il parziale accoglimento del
gravame nei confronti di __________ senza che la controparte abbia inoltrato
eventuali osservazioni giustifica di riconoscere all'appellante, non
rappresentata da un legale, un importo a titolo di indennità.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La petizione 12 gennaio 1996 di __________, ora
massa fallimentare __________ A, in quanto rivolta nei confronti di __________,
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ o, è condannato a pagare alla massa fallimentare
__________, e per essa alla __________, la somma di fr. 42'170.- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 1996.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'250.-, già anticipata come di rito, e le spese sono
a carico dell'__________ per 1/2 e per la rimanenza sono poste a carico di
. __________ rifonderà all' fr. 3'000.-. a titolo di
ripetibili, mentre quest'ultima a sua volta verserà egual importo a __________
per quel medesimo titolo.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per la rimanenza
sono poste a carico del convenuto __________, il quale rifonderà all'appellante
fr. 200.- a titolo di indennità parziale.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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