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Numero d'incarto:
12.2001.170
Data decisione, Autorità:
04.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00170
Lugano
4 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella procedura cautelare
in materia di locazione -inc. LA.2001.58 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4- promossa con istanza 12 giugno 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente che
fosse fatto ordine alla convenuta di mettere a disposizione dell'istante, anche
dopo il 30 giugno 2001, l'appartamento sito al piano terreno dell'abitazione di
sua proprietà, part. no. __________ RFD di __________, alle attuali condizioni
e fino alla pronuncia dell'Ufficio di conciliazione di Massagno;
domanda cui la
convenuta si è opposta, così come alla discussione 2 agosto 2001 e che il
pretore ha respinto con sentenza 27 settembre 2001;
appellante la
parte istante che, in riforma della decisione impugnata, postula l'accoglimento
della domanda, modificata nel senso che la decisione provvisionale sia estesa
nel tempo fino alla crescita in giudicato della decisione relativa all'azione
introdotta dall'istante l'8 agosto 2001 presso la Pretura di Lugano, sezione 4;
lette le
osservazioni della convenuta con cui chiede la reiezione dell'appello;
preso atto dei
documenti di causa e richiamata la decisione odierna di questa Camera, avente
per oggetto la domanda di sfratto 13 luglio 2001 di __________ (inc. SF.2001.173);
considerato
in fatto e in diritto:
che con
l'istanza in esame __________ intende garantire ai suoi figli e a sé stessa la
possibilità di occupare l'appartamento familiare di __________, almeno a titolo
provvisorio, oltre la data del 30 giugno 2001, ossia oltre la fine del
contratto di locazione 7 dicembre 2000 e fino alla decisione giudiziale sulla
pretesa nullità di una disdetta 19 giugno 2000 intimatale dalla convenuta e
dell'accennato contratto di locazione (inc. LA.2001.77 della stessa
Pretura, sezione 4);
che scopo
di tale istanza è quello di accertare la validità di un contratto di locazione
di durata indeterminata, precedentemente e verbalmente stipulato fra le parti e
avente per oggetto lo stesso appartamento familiare;
che,
discussa la domanda provvisionale contemporaneamente all'istanza di sfratto
proposta da __________, il primo giudice l'ha respinta, rinviando ai motivi in
base ai quali ha accolto lo sfratto e osservando come l'istante, dopo la
mancata conciliazione davanti al competente ufficio, nulla avrebbe più
intrapreso a tutela dei propri interessi;
che con
il presente appello l'istante rimprovera al Pretore di aver dimenticato la
presentazione da parte sua, chiusa la procedura di conciliazione, della già
menzionata azione di nullità (inc. LA.2001.77), tuttora pendente e anzi sospesa
dal Pretore in attesa della decisione definitiva sullo sfratto;
che
inoltre l'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto semmai dapprima
decidere la pretesa nullità e solo in un secondo tempo lo sfratto;
che
comunque, la contemporanea decisione dell'appello contro lo sfratto (inc.
12.2001.169 di questa Camera) conclude alla nullità della relativa istanza di
__________ a dipendenza della nullità dell'atto di divisione in base al quale
la stessa parte era divenuta proprietaria esclusiva dell'appartamento
familiare;
che
pertanto diviene privo d'oggetto non soltanto il contenzioso evaso con quella
decisione, ma ogni atto compiuto da __________ in veste di asserita locatrice
sulla base di quel contratto di divisione: quindi anche la disdetta 19 giugno
2000 (senza con ciò affermarne la rilevanza) e il contratto di locazione 7
dicembre 2000;
che,
infatti, vale la pena di ribadire che, fintanto che non fosse avvenuta una
valida divisione (con particolare riferimento all'art. 169 CC), i coeredi -in
concreto __________ e i figli __________ e __________ - avrebbero potuto
disporre del bene immobile solo congiuntamente (Tuor/ Picenoni, in Comm.
di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 28 e segg.);
che,
stando così le cose, non v'è motivo per tenere aperto un contenzioso le cui
premesse sono nel frattempo venute a mancare, dovendosi prescindere da ogni
decisione di merito in questa sede, tanto più che la pronuncia impugnata
esclude l'adozione di qualsiasi misura attiva;
che si
giustifica pertanto, vista la particolarità della fattispecie, di prescindere
dalla tassazione della presente decisione e dall'attribuzione di ripetibili a
una delle parti.
Motivi per i quali;
richiamato
per le spese e le ripetibili l'art. 148 cpv. 2 CPC
pronuncia:
-
L'appello 8 ottobre 2001 di __________ è evaso nel senso dei
considerandi.
-
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Le ripetibili sono
compensate.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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