AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.175
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00175
Lugano
11 gennaio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
SF.2001.00218 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con
istanza di sfratto 6 settembre 2001 da
rappr. dallo studio __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decreto 5 ottobre 2001, ha accolto
ordinando lo sfratto del convenuto dall'appartamento da questi occupato nello
stabile di via __________ a __________.
Appellante il convenuto il quale, con appello 16
ottobre 2001, chiede l'accertamento della nullità, rispettivamente
l'annullabilità, della citazione per l'udienza di discussione e anche la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto ed
annullare la disdetta del locatore.
Mentre la controparte vi si è opposta con osservazioni
8 novembre 2001.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il locatore ha, il 12 giugno 2001, messo in mora il conduttore
__________ per il pagamento della pigioni arretrate, da dicembre 2000 a giugno
2001, derivanti dalla locazione di un appartamento in via __________ a
__________ e, il successivo 21 luglio, trascorso infruttuoso il termine per il
pagamento richiesto, gli ha notificato la disdetta del contratto a decorrere
dal 31 agosto 2001.
-
Il
22 agosto 2001 il conduttore ha presentato, all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Viganello, un'istanza intesa ad accertare la nullità,
rispettivamente l'annullabilità, della disdetta argomentando che i canoni di
locazione, per i quali era stato messo in mora ai sensi dell'art. 257d CO,
erano stati regolarmente pagati all'inizio di ogni corrispondente mese. A
comprova delle sue affermazioni ha allegato all'istanza varia documentazione
bancaria dalla quale appaiono registrati i singoli versamenti a favore dello
studio commerciale che si occupa dell'amministrazione dello stabile.
L'Ufficio
di conciliazione ha provveduto a convocare le parti, per la discussione
dell'istanza, il giorno 20 settembre 2001.
- Il
6 settembre 2001 il locatore ha inoltrato, alla Pretura di Lugano, l'istanza di
sfratto che ci occupa e, il giorno successivo, il Pretore ha chiesto
all'Ufficio di conciliazione di Viganello di volergli trasmettere eventuali
istanze riguardanti la vertenza tra le parti. L'Ufficio, il 10 settembre 2001,
ha spedito alla Pretura l'incarto di cui all'istanza di annullamento della
disdetta del conduttore ed ha provveduto ad avvertire le parti che l'udienza
prevista il 20 settembre 2001 era annullata.
Il Pretore
ha poi convocato le parti all'udienza del 4 ottobre 2001; nessuno è comparso
all'udienza ed il 5 ottobre 2001 è stata emanata la decisione di sfratto.
- Con
l'appello il conduttore chiede l'accertamento della nullità della convocazione
all'udienza del 4 ottobre 2001 in Pretura poiché la stessa gli è stata
personalmente intimata senza far capo al suo patrocinatore e, in buona fede,
non ha ritenuto utile informare il suo rappresentante ritenendo quella
citazione una semplice copia informativa in aggiunta a quella indirizzata al
suo legale.
Nel
merito chiede la reiezione dell'istanza di sfratto poiché la documentazione
bancaria attesta che le pigioni per le quali è stato messo in mora sono state
regolarmente pagate con la conseguenza che l'assenza di qualsiasi ritardo nel
versamento rende nulla la disdetta ed improponibile lo sfratto.
Con le
osservazioni all'appello la controparte ne chiede la reiezione e la conferma
del decreto di sfratto.
-
Per
l'art. 274g CO se il conduttore contesta una disdetta straordinaria, come in
concreto per mora del conduttore ai sensi dell'art. 257d CO, quando è pendente
contro di lui un procedimento di sfratto (essendo ininfluente quale
procedimento sia stato avviato per primo come in DTF 117 II 554 consid.
2a-c), l'autorità competente in materia di sfratto decide pure sulla
contestazione della disdetta data dal locatore. Queste procedure di sfratto
riguardanti le disdette straordinarie, imposte dal legislatore federale, sono
sottoposte al diritto federale e quindi alla procedura, completa e non
sommaria, degli art. 274 e seg. CO (DTF 122 III 92; SJZ 1994,
238; Cocchi, Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in
Diritto della locazione, vol. 23 Collana rossa CFPG, pag. 98) così come, del
resto, la procedura civile ticinese prevede espressamente all'art. 507 cpv. 4
CPC. Questa procedura "federale" di sfratto, diversamente da quella
cantonale che è retta dal principio dispositivo, si ispira alla massima
d'ufficio ed impone al giudice, oltre che piena cognizione, di accertare
d'ufficio i fatti, di procedere alle indagini necessarie per stabilire i fatti
decisivi di causa e di tenere conto anche di allegazioni e di richieste di
prove formulate oltre i momenti usuali del processo (Cocchi, op. cit.,
loc. cit.).
-
Il
primo giudice ha correttamente richiamato il fascicolo presso l'Ufficio di
conciliazione ma poi, non comparsa nessuna parte all'udienza di discussione, ha
tenuto conto delle sole allegazioni del locatore, così come all'istanza di
sfratto, e non ha assolutamente considerato quelle del locatario, contenute
nella domanda di annullamento della disdetta. Infatti nel decreto impugnato non
appare nessuna motivazione riguardante il preteso tempestivo pagamento delle
pigioni e quindi l'accertamento della validità o meno della disdetta per mora
che era argomento che, per l'attrazione di competenza dell'art. 274g CO e per
le conseguenze procedurali di cui al considerando che precede, avrebbe dovuto
esporre, discutere e decidere.
È infatti
implicito l'obbligo del giudice, in questi casi, di trattare assieme la
procedura di contestazione della disdetta e quella di sfratto (Higi,
Commentario di Zurigo, ad art. 274g CO n. 66), non fosse altro perché l'esito
della prima condiziona necessariamente la seconda.
In concreto
invece il giudice di prima istanza ha deciso come se fosse in presenza di una
procedura di sfratto cantonale, secondo il principio dispositivo e, vista
l'assenza delle parti al contraddittorio, sulla base dei soli atti della
domanda di sfratto.
Ne
discende l'assoluta assenza di motivazione attorno alla contestazione della
disdetta con la conseguenza della nullità del giudizio che, per il suo esito,
questa contestazione implicitamente respinge (art. 285 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 285 m. 7).
-
Dovendosi
dichiarare nulla la decisione appellata non torna conto affrontare la censura
riguardante la nullità, o l'annullabilità, della citazione all'udienza di
discussione perché notificata alla sola parte convenuta e non al suo patrocinatore.
La questione potrebbe, in ogni caso, essere risolta con la procedura che il
Pretore dovrà nuovamente affrontare in forza del rinvio del presente giudizio.
-
Poiché
la nullità della sentenza è la conseguenza dell'errato operato del primo
giudice si prescinde dall'esporre le tasse e le spese del presente giudizio e
non sono assegnate ripetibili all'appellante poiché l'esito della pronuncia
d'appello non dipende da sue censure.
Per i quali motivi
visti gli art. 274g CO, 507 cpv. 4 e 285 cpv. 2 CO
dichiara e pronuncia
-
Il decreto di sfratto 5 ottobre 2001 del Pretore del distretto di
Lugano, nella causa inc. no. SF.2001.00218 __________ /__________, è nullo.
-
Gli
atti sono ritornati al Pretore per i suoi incombenti.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster