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Numero d'incarto:
12.2001.187
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00187
Lugano
5 luglio 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00448 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con
petizione 24 luglio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al
versamento dell'importo di Fr. 14'011.60 oltre interessi (in materia di
assicurazione economia domestica) che il Pretore, con sentenza 12 ottobre 2001,
ha integralmente respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 6
novembre 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere
integralmente la sua domanda di petizione, mentre la controparte, con
osservazioni 5 dicembre 2001, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- L'attore ha notificato alla __________ - ora __________ - con la
quale aveva stipulato un'assicurazione economia domestica, la sottrazione,
tramite furto con scasso avvenuto il 6 gennaio 1999, di beni (tappeti in seta,
autoradio ed effetti personali) contenuti nella sua automobile, parcheggiata in
una strada di __________, chiedendone il risarcimento.
La
compagnia d'assicurazione ha negato di dover risarcire alcunché contestando,
come esaurientemente esposto in causa, il verificarsi del preteso furto che
nemmeno rappresenterebbe un rischio assicurato, e il valore di risarcimento dei
beni i quali nemmeno costituiscono cose assicurate ai sensi della polizza invocata.
- Il
Pretore, con la sentenza dedotta in appello, ha respinto la petizione perché
l'attore non ha provato il pregiudizio patito.
L'attore,
con l'appello, critica la conclusione del Pretore mentre la controparte, con le
osservazioni, ripropone tutte le eccezioni, già sollevate in prima sede, per
negare qualsiasi risarcimento sulla base della polizza economia domestica
stipulata con la controparte.
- Se
si dovesse approvare la conclusione del primo giudice relativa all'assenza di
concreta prova sul valore della refurtiva non sarebbe necessario affrontare e
decidere tutte le eccezioni riguardanti, in particolare, il rischio e le cose
assicurati secondo la polizza e le sue condizioni generali. Ma, per i quattro
tappeti in seta del preteso valore d'acquisto di Fr. 2'600.- l'uno, non si può
affermare che l'attore non abbia fatto fronte al suo onere probatorio. Egli ha
prodotto una fattura del negozio __________ (doc. P) allegando pure due
ricevute di pagamento, una delle quali dell'UE di Lugano a seguito di
un'esecuzione, promossa nei suoi confronti dal negozio, per l'incasso del saldo
ancora scoperto di Fr. 4'500.-. Le argomentazioni della parte convenuta,
riferite ad un valore d'antiquariato dei tappeti così come esposto e ad un
prezzo d'acquisto stimato in Fr. 350.- l'uno, oltre che contraddittorie non
sono confortate da alcuna prova, nemmeno indiziaria. Di fronte a fatture ed a
ricevute di pagamento non sospette incombeva alla convenuta far verificare le
sue argomentazioni contrarie attraverso l'audizione testimoniale del venditore
dei tappeti e del commerciante interpellato dall'ispettore sinistri della
convenuta (cfr. rapporto d'inchiesta di polizia nell'inc. richiamato dal
Ministero pubblico) e non limitarsi ad affermazioni e congetture. In ogni caso,
per le stesse affermazioni, dell'ispettore dell'assicurazione il valore di
vendita dei tappeti sarebbe di almeno Fr. 800.- l'uno, con un totale
complessivo di Fr. 3'200.-, con il che non si può affermare che, agli atti,
manca qualsiasi prova al proposito.
Diversa
invece la situazione relativamente al valore dell'autoradio che non può essere,
evidentemente, quello di un modello del 1999 (doc. Q) quando non si sa che tipo
di autoradio fosse installato, di serie, sull'automobile acquistata d'occasione
nel 1995. Ma la questione del valore, provato o no, dell'autoradio può anche
rimanere aperta poiché quell'oggetto, proprio perché accessorio
dell'autoveicolo, non è assicurato come indicano esplicitamente le CG di
assicurazione (doc. F), all'art. 1.2.
- Per quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, considerato che
prova piena di un fatto simile sia possibile soltanto se l'agente è sorpreso in
flagrante. In genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento
generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in genere
escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (Suter H.R.,
L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth / Suter, Sachversicherung,
Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio 1986 in re A.G.F. / K., consid.
2; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA / Z.A., in Sentenze di tribunali
civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione,
XVIII, n. 31). All'assicurato incombe tuttavia, oltre alla tempestiva notifica
all'assicuratore, l'obbligo di avvertire dell'accaduto le autorità di polizia
affinché venga avviata un'inchiesta sul furto (Hauswirth / Suter, op.
cit., pag. 272; Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed.
2, Berna 1986, pag. 497). La sua reazione immediata in tal senso rappresenta
indizio della realtà del furto, mentre l'assenza di un'inchiesta penale
indebolisce la tesi del furto. La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza
indizi particolari- è insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato
deve avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del
furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in
grado di portare elementi contrari (Carré O., Loi fédérale sur le
contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39, pag. 286 e 289).
Nel caso
concreto il furto è stato immediatamente notificato all'autorità di polizia e
le circostanze dello stesso (rottura di un vetro del veicolo, in piena notte,
in una via di __________) non appaiono per niente inverosimili mentre può
suscitare qualche dubbio il fatto che, all'interno dell'automobile, si
trovassero, più che i tappeti, tremila franchi in contanti riposti in una
busta. Ma, senza altri elementi che nemmeno un'inchiesta a seguito di querela
per truffa all'assicurazione hanno potuto evidenziare (cfr. inc. richiamato dal
Ministero pubblico), non si può concludere che una negligenza dell'assicurato
rappresenti serio e convergente indizio per escludere l'avverarsi del furto.
- Le
CG prevedono che sono assicurati i danni dovuti a furto con scasso e, se
previsto espressamente dalla polizza, come nel caso di specie con una
limitazione di indennizzo a Fr. 2'000.- (doc.B), al furto semplice. Per furto
con scasso s'intende l'introdursi con forza in uno stabile o in uno dei suoi
locali (art. 5.1. CG) e quindi appare escluso, dalla copertura assicurativa, il
furto con scasso perpetrato fuori di casa a danno di un autoveicolo. A tale
soluzione interpretativa di queste CG giunge la dottrina (Spiro/Gass,
Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl? Anmerkungen zur Frage des
Versicherungsschutzes aus Hausratversicherung bei Diebstählen aus im Freien
stehenden, aufgebrochenen Automobilen, in BJM 1992, 113 che considera
condizioni generali uguali a quelle qui in discussione) e buona parte della
giurisprudenza cantonale (SJ 1996, 623 e i riferimenti in VVG-Fuhrer,
art. 33 n. 131) ed alla stessa si allinea questa Camera.
Il furto
in questione non può così essere inteso quale furto con scasso ma invece solo
quale furto semplice. Le CG considerano del resto, espressamente, tale il furto
"fuori di veicoli" (art. 5.1 c CG).
-
Il
fatto che l'attore abbia acquistato i tappeti per regalarli alla sorella o li
abbia avuti in scelta perché uno fosse destinato al dono (cfr. il rapporto di
polizia che si riferisce a quanto detto dalla proprietaria del negozio
__________) non sottrae questi oggetti dalla definizione di cose assicurate che
sono quelle mobili per uso privato di proprietà del contraente o a lui affidate
(art. 1.1 a CG). I tappeti sono cose di genere che rientrano in quelle
designate dalla polizza che si trovavano al luogo d'assicurazione (fuori casa,
art. 2.2 e 8.3 CG) al momento del sinistro (art. 66 LCA). La copertura
assicurativa è quindi data.
-
Come
visto al consid. 5 siamo in presenza, secondo le condizioni generali
d'assicurazione, di un furto semplice la cui garanzia di risarcimento è
limitata, come voluto dalla polizza, all'importo di Fr. 2'000.-.
In questa
situazione non torna più conto disquisire sul reale accertato valore dei
tappeti (10'400.- o 3'200.- franchi?) o su quello degli effetti personali
poiché, in ogni caso, l'importo risarcibile sarebbe sempre superiore al limite
di copertura.
Ne
discende che l'appello va parzialmente accolto e la petizione ammessa
limitatamente all'importo del limite di copertura assicurativa con la deduzione
della franchigia di Fr. 200.-, ossia per Fr. 1'800.- oltre gli interessi, così
come chiesti in petizione, al 5% dal 10 giugno 1999.
- Le
spese di patrocinio preprocessuale non possono essere accolte poiché
l’appellante non ha indicato, né comprovato, ad esempio con una nota
professionale di dettaglio, l’attività di patrocinio preprocessuale. Non sono
evidentemente sufficienti due generiche richieste di acconto (doc. R) di cui la
seconda inviata poco prima dell'inoltro della petizione e quindi,
presumibilmente, a fronte dell'avvio della procedura giudiziaria i cui costi sono
coperti, nell'ambito della ripartizione delle soccombenze, dall'indennità
ripetibile.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 12
ottobre 2001 del Pretore di Lugano viene così modificata:
-
La petizione è
parzialmente accolta e di conseguenza la __________ è condannata a pagare a
__________ l'importo di Fr. 1'800.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1999.
-
La tassa di giustizia
di Fr. 800.-, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per 6/7 mentre
sono a carico della convenuta per 1/7; a quest'ultima l'attore rifonderà
inoltre Fr. 1'000.- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 550.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr.
600.-
già
anticipate dall'appellante rimangono a suo carico per 6/7 e per il rimante 1/7
sono a carico della controparte, alla quale egli verserà inoltre Fr. 500.- per
ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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