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Numero d'incarto:
12.2001.50
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00050
Lugano
24 settembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione rispettivamente del giudice Cocchi,
escluso, e del giudice Rusca, assente),
segretario:
Petrini
sedente per giudicare -quale autorità competente in
materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale
sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton
Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 26 marzo 2001
presentato da
rappresentata dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 16 febbraio 2001 pronunciato
nella vertenza che oppone la ricorrente a:
entrambe rappresentate dallo Studio legale
chiedente la declaratoria di nullità del lodo 16
febbraio 2001 dell'arbitro unico, avv. __________, in base all'art. 36 lett. d
CIA;
impugnazione cui si oppongono le società attrici con
allegato 21 maggio 2001, sostenendo la sua irricevibilità per carente
competenza del giudice adito e, subordinatamente, proponendone la reiezione nel
merito;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo
incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- La
presente procedura arbitrale trova la sua base nella convenzione 22 marzo 1990
sottoscritta dalla __________ e dalla società panamense __________, avente per
oggetto controgaranzie prestate da quest'ultima per impegni contratti da una
società anglogassone -la __________.- presso la __________, nell'ambito
dell'esecuzione di appalti da parte di quella società per conto dello
__________. Il punto 10 della convenzione prevedeva che ogni controversia
relativa all'interpretazione e all'esecuzione dell'accordo sarebbe stata
risolta da un arbitro designato dal presidente pro tempore del Tribunale
d'appello di Lugano.
Il
compromesso arbitrale è stato sottoscritto dalle parti e dall'arbitro il 22
giugno 1999: tra l'altro esso prevedeva la sede dell'arbitrato a Lugano,
l'applicabilità del diritto sostanziale svizzero e, per quanto riguarda la
procedura, il rinvio al Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) oltre
alla facoltà dell'arbitro di decidere autonomamente, fermo restando il rispetto
del principio del contraddittorio e del diritto delle parti di essere sentite.
-
Dopo
lo scambio degli allegati scritti a sostegno della petizione di __________ e di
__________, nonché della riconvenzione di __________, si è tenuta l'udienza di
contraddittorio 25 maggio 2000 in occasione della quale, preso atto che nel
frattempo l'oggetto dell'azione principale era venuto meno, salvo per una delle
quattro controgaranzie, e che per gli stessi motivi era divenuta priva
d'oggetto la domanda riconvenzionale, le parti e l'arbitro hanno chiarito i
limiti del contenzioso rimasto senza risposta e hanno stabilito i modi di
procedere in vista del lodo. Questo è stato pronunciato in data 16 febbraio
2001, accogliendo la petizione per la posta ancora da decidere e caricando alla
convenuta le spese e le ripetibili dell'arbitrato anche relativamente alle
poste della vertenza divenute prive d'oggetto.
-
Con
il presente ricorso la banca convenuta afferma che il lodo è nullo poiché
l'arbitro non avrebbe garantito il diritto delle parti di essere sentite nel
processo, principio applicabile senz'altro anche alle procedure arbitrali ed
esplicitamente richiamato nell'ambito del compromesso 22 giugno 1999. In
particolare la ricorrente rimprovera al primo giudice di averla privata del
diritto di presentare conclusioni scritte e di partecipare al dibattimento
finale prima di emettere la sentenza; di averle impedito di produrre
determinata documentazione (corrispondenza con la banca __________), così come
inteso al punto 5.10. del compromesso arbitrale; di averla privata della
facoltà di presentare ulteriori prove e di aver violato regole procedurali alle
quali l'arbitro stesso si era sottoposto. Il tutto a dipendenza del fatto che,
mentre le parti attendevano -come indicato dall'arbitro- la formulazione di una
proposta transattiva da parte sua su una parte del contenzioso, questi
-considerata l'assenza di atti istruttori e l'irrilevanza di ogni ulteriore
prova- aveva emesso il lodo arbitrale.
Con
le osservazioni al ricorso le società attrici, contestano tali censure e
preliminarmente considerano irricevibile il ricorso a dipendenza della carente
competenza di questa Camera, non potendosi applicare a un lodo internazionale
l'art. 36 CIA laddove conferisce competenza per decidere ricorsi per nullità
contro i lodi all'autorità giudiziaria prevista all'art. 3 CIA, ossia al
tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone dove ha
sede il tribunale arbitrale.
- Una
vertenza arbitrale ha carattere internazionale se, al momento della
stipulazione del patto d'arbitrato, almeno una parte non è domiciliata né
dimora in Svizzera (art. 176 LDIP).In questi concetti rientra la sede estera di
una persona giuridica (Ehrat F., in Comm. di Basilea, Internationales
Privatrecht, Basilea 1996, art. 176 LDIP, N. 32; Walter / Bosch / Brönnimann,
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 1991, ad art. 176
LDIP, pag. 45, con rif. all'art. 21 cpv. 1 LDIP). Quando un simile arbitrato ha
la sua sede in Svizzera sono applicabili le norme del capitolo 12 (art. 176 e
segg.) LDIP sull'arbitrato internazionale che regolano la materia in modo
esaustivo, senza concedere alcuna funzione sussidiaria o completiva alle norme del
concordato intercantonale: in tal modo si distingue l'arbitrato interno da
quello internazionale (Ehrat, op. cit., ibidem, N. 2; Walter / Bosch
/ Brönnimann, op. cit., pag. 35).
Nell'arbitrato
internazionale con sede in Svizzera le parti possono tuttavia escludere
l'applicazione delle norme in esame e prevedere la subordinazione della lite
esclusivamente alle disposizioni cantonali in materia d'arbitrato (art. 176
cpv. 2 LDIP), ossia al CIA. Una simile pattuizione è però vincolata a
presupposti rigorosi poiché le parti dell'arbitrato sono allora tenute, nella
forma scritta, sia a sottoporre il processo alle norme intercantonali, sia a
escludere l'applicabilità del capitolo 12 LDIP; nel caso di omissione di una di
queste pattuizioni, restano in vigore le norme della LDIP sull'arbitrato
internazionale (DTF 118 Ib 562 segg.; 116 II 721 segg.; 115 II 391,
cons. 2b; Ehrat, op. cit., ibidem, N. 38; Walter / Bosch / Brönnimann,
op. cit., pag. 47 - 49; Vischer F., in Heini / Keller / Siehr /
Vischer / Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, ad art. 176, N. 14 e segg.).
- Nel
caso concreto, pacifica la sede svizzera dell'arbitrato e la natura
internazionale della lite dipendente dal domicilio estero di __________,
dev'essere osservato che l'accordo delle parti sulla procedura da applicare non
è conforme al dettato dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. In particolare, mentre appare
chiara la volontà di sottoporre l'arbitrato alla normativa del CIA (cfr. Patto
arbitrale, punto 3), è del tutto assente ogni indicazione relativa all'esclusione
del capitolo 12 LDIP, così come osservano in questa sede le parti resistenti.
Ne consegue la validità delle norme federali sull'arbitrato internazionale e in
particolare dell'art. 191 LDIP che per ogni motivo di impugnazione (art. 190
cpv. 2 LDIP) designa come unica istanza di ricorso il Tribunale federale. Ne
consegue la carente competenza per materia di questo giudice, anche perché le
parti nemmeno hanno fatto capo alla possibilità loro offerta dall'art. 191 cpv.
2 LDIP, ovvero di pattuire come istanza unica di ricorso, in deroga alla norma
testé menzionata, il giudice (cantonale) del luogo di sede del tribunale
arbitrale. Accordo che può intervenire anche tacitamente, ossia in particolare
quando la parte resistente accetta la competenza dell'autorità cantonale a
decidere il ricorso contro il lodo (Berti / Schnyder, in Comm. di
Basilea, art. 191 LDIP, N. 5; Heini A., in cit. IPRG Kommentar,
ad art. 191, N. 19 e 20; Jermini C., Die Anfechtung der Schiedssprüche
im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, N. 693): ma -come già ricordato-
questo non è il caso in concreto.
La
descritta carente competenza di questa autorità cantonale non comporta tuttavia
la reiezione pura e semplice del ricorso, ma impone alla Camera di trasmettere
d'ufficio l'impugnazione all'autorità federale senza pregiudizio per la
ricorrente (Berti / Schnyder, op. cit., ibidem, N. 6). Ciò che tuttavia
non può esimere la stessa parte soccombente, almeno per quanto riguarda il
rimedio adottato, dal carico delle conseguenze pecuniarie relative alla
procedura ricorsuale.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 marzo 2001 di __________ è irricevibile in quanto proposto alla
Camera Civile del Tribunale d'appello.
-
Lo
stesso ricorso è trasmesso d'ufficio al Tribunale federale.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, già anticipati dalla
ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alle controparti la
somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Trasmissione: al Tribunale federale Svizzero, Prima Camera civile (con l'intero
incarto).
Comunicazione: all'arbitro, avv. __________, c/o Tribunale d'appello, Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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