AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.51
Data decisione, Autorità:
12.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00051
Lugano
12 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. OA.1999.216
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 23 novembre
1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
1'033'902.50 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni (art. 5 LEF);
domanda
avversata dalla parte convenuta che ha sollevato l'eccezione di prescrizione
del credito, eccezione che il Pretore, con sentenza 5 marzo 2001, ha accolto
respingendo la petizione;
appellante
l'attrice che con atto di appello 23 marzo 2001 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di
spese e ripetibili delle due sedi, mentre il convenuto, con osservazioni 2
maggio 2001, postula la reiezione del gravame;
esaminati
gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Con
decreto 24 settembre 1996 il Pretore del distretto di Bellinzona ha concesso
alla società __________ di __________ -ditta che si occupa della gestione di
una segheria e del commercio di legname in genere- una moratoria concordataria
(doc. 8), conclusasi il 28 luglio 1997 con l'omologazione del concordato (doc.
18). A commissario del medesimo era stato designato il lic. oec. __________ di
__________.
B. Con
petizione 23 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio lo __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 1'033'902.50 oltre accessori. L'importo
corrisponde al danno che l'attrice sostiene di aver subito in relazione alla
sparizione, fra ottobre 1996 e novembre 1997, di un grosso quantitativo di
legname a suo tempo depositato sul piazzale e nei capannoni della segheria di
__________, sparizione di cui ritiene responsabile il commissario del
concordato, rispettivamente lo __________ sulla base dell'art. 5 LEF. Al
commissario viene in particolare rimproverata la violazione del suo dovere di
vigilanza (art. 295 cpv. 2 lett. a LEF), segnatamente per non aver vegliato
personalmente sull’attività residua della società, delegando a terze persone
l'ordinaria amministrazione della segheria senza chiedere rendiconti, ciò che
non gli ha permesso di accorgersi della diminuzione del legname. Ne sarebbe
conseguito un danno per la ditta attrice pari alla differenza tra il valore del
legname inventariato all'apertura della procedura concordataria (mc 1943.863
per un valore di fr. 1'556'258.80: cfr. inventario 9 ottobre 1996, doc. B) e
quello del legname rimanente al 3 novembre 1997 secondo quanto stabilito dallo
stesso perito, __________ (mc 734.434 per un valore di fr. 522'356.35: doc. D).
All'azione giudiziaria di __________ si è opposto lo __________, eccependo
innanzi tutto la carente competenza del Pretore, non avendo l'attrice
preventivamente notificato la sua pretesa all'ente pubblico, formalità prevista
dall'art. 19 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici. Nel merito il convenuto ha sollevato l'eccezione di
prescrizione del credito, ritenuto che al momento della notifica del PE
avvenuta il 12 marzo 1999 (primo atto interruttivo delle prescrizione), il
termine annuale dalla conoscenza del danno era già scaduto. Assevera che la
conoscenza del danno, a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di
prescrizione, dev'essere fissata al più tardi alla fine di novembre 1997,
ovvero da quando l'attrice era in possesso del secondo inventario della merce
(doc. D) dal quale emerge la notevole diminuzione del quantitativo di legname
rispetto rispetto al primo inventario. In merito ai presupposti dell'azione
risarcitoria, il convenuto contesta in ogni caso qualsiasi addebito, in specie
quello secondo il quale il commissario avrebbe violato i doveri impostigli
dalla sua funzione, la sparizione del legname non potendogli essere addebitata
anche perché non è provato che la stessa si sarebbe concretizzata durante la
procedura concordataria, conclusasi il 16 aprile 1997 (doc. 15), quindi diversi
mesi prima dell'allestimento del secondo inventario.
C. Esperita l’istruttoria limitata all'eccezione di prescrizione (cfr.
verbale d’udienza preliminare 11 ottobre 2000), con le conclusioni le parti si
sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni, l'attrice sostenendo in
particolare che al momento della notifica del PE (marzo 1999) un'eventuale sua
pretesa risarcitoria nei confronti dell'ente pubblico non era ancora
prescritta, risalendo la conoscenza del danno al mese di marzo 1998 quando,
durante un incontro tra gli azionisti della società, questi avevano preso
conoscenza del danno.
D. Accogliendo l'eccezione in esame, il primo giudice ha concluso che
il termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 6 LEF dev'essere
calcolato a partire dal 17 novembre 1997, data di consegna all'attrice del secondo
inventario (doc. D) dal quale questa poteva dedurre con chiarezza l’evidente
diminuzione del quantitativo di legname in suo possesso, rispettivamente il
valore del legname mancante, dati questi sufficienti per stabilire la
conoscenza del danno. Conseguendone che alla notifica del precetto esecutivo
(doc. E) avvenuta il 24 marzo 1999, il credito in discussione era già
prescritto. Volendo anche concedere all'attrice il tempo necessario per
verificare la sua contabilità onde accertarsi che nella stessa non vi fosse
riscontro di un'eventuale vendita del legname mancante, a mente del pretore al
più tardi alla fine di quell'anno essa era a conoscenza del pregiudizio subito,
così che il credito posto a giudizio è in ogni modo prescritto.
E. Con
l’appello, postulando la reiezione dell'eccezione di prescrizione, l'attrice
sostiene che la conoscenza del danno dev'essere fatta risalire al momento in
cui ha potuto disporre di tutte le necessarie informazioni atte a orientarla
sull'effettivo ammanco di merce, dati che essa ha ottenuto solo durante il mese
di marzo 1998 (quando i due inventari sono stati oggetto di approfondita
discussione fra alcuni azionisti) e non già al momento in cui le è stato
consegnato il secondo inventario. Rileva in particolare la necessità -a fronte
di una differenza d'inventario di circa un milione- di indagare sulla questione
prima di procedere nei confronti dei responsabili; indagine che peraltro ha
potuto essere avviata solo l'11 dicembre 1997 nell'ambito di un incontro fra il
presidente del consiglio d'amministrazione della società, signor __________, e
il commissario del concordato. Di seguito erano state interpellate altre
persone verosimilmente al corrente dell'accaduto: così il signor __________,
gestore di fatto della segheria anche durante la moratoria e membro del
consiglio d'amministrazione, nonché la moglie di questi. Preso atto dell'esito
negativo dell'indagine, fu nel corso di una riunione degli azionisti, o di
alcuni di essi, tenutasi a __________ verso
metà marzo 1998 che si individuò la responsabilità del commissario del
concordato per la sparizione del legname. L'appellante conclude ribadendo che
il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha effettivamente
avuto conoscenza del danno e non da quando avrebbe potuto scoprirne l'entità
facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze e che dubbi sulla
presenza di elementi per procedere giudizialmente devono essere interpretati a
sfavore del debitore.
Delle osservazioni dell'ente pubblico che postula la reiezione
dell'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto
-
L’attrice ha basato la propria azione risarcitoria sull’art. 5 LEF
che prevede la responsabilità del Cantone -fra l'altro- anche per i danni
cagionati illecitamente dai commissari. L'azione si prescrive in un anno dal
giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in
dieci anni dal giorno dell’atto che ha cagionato il danno (art. 6 cpv. 1 LEF).
A questo termine di prescrizione, in specie alla determinazione della sua
decorrenza, si applicano per analogia i principi stabiliti nell'ambito
d'applicazione dell'art. 60 CO (Gasser in Staehelin / Bauer /
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, SchKG I, art. 6 LEF, N. 1).
-
Secondo costante giurisprudenza il termine di prescrizione
relativa di cui all'art. 60 cpv. 1 CO comincia a decorrere da quando il
danneggiato ha conosciuto l'esistenza, la natura e gli elementi del danno e non
dal momento in cui avrebbe potuto conoscerli facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze (Berti, in Comm. di Basilea, art. 60 CO, N.
6). La conoscenza del danno, che include anzitutto la sua entità, vale dal
momento in cui il danneggiato è in grado di valutare, almeno in grandi linee,
il danno complessivo così da poter fondare e motivare un'eventuale azione
giudiziaria (DTF 112 II 118, 109 II 434 segg.; 108 Ib 99; Brehm,
in Comm. di Berna, 1998 art. 60 CO, N. 27 - 28), senza tuttavia attendere di
conoscerne l'esatto ammontare (DTF 111 II 57; Brehm, op. cit.,
ibidem, N. 32 - 33). Il momento determinante dipende quindi dalle conoscenze e
percezioni soggettive del danneggiato, prescindendo dall'oggettiva possibilità
di tale conoscenza (Brehm, op. cit., ibidem, N. 59), il che è del tutto
logico se si considera che l’istituto della prescrizione ha lo scopo di
sanzionare l'attesa ingiustificata del leso nel procedere a tutela dei propri
diritti. A meno che la passività della parte lesa non rappresenti un
comportamento abusivo e così contrario all'art. 2 CC.
Per
quanto riguarda la conoscenza del responsabile, diversamente dall'art. 60 CO,
l'art. 6 LEF non ne prevede esplicitamente la conoscenza come presupposto per
l'inizio del termine di prescrizione. La differenza tra le due norme non è però
sostanziale, ritenendosi che nell'ambito dell'art. 5 LEF l'autorità esecutiva
che avrebbe causato il danno è, per principio, nota (Gasser, in Comm.
cit., ibidem, N. 5). Nell'ambito dell'art. 60 CO, il termine di prescrizione
inizia a decorrere non solo quando v'è conoscenza del danno, ma anche della
persona responsabile, laddove è necessario che sulla stessa vi sia certezza, ma
non addirittura che la circostanza sia provata (Brehm, op. cit., ibidem,
N. 61).
3.In concreto, pacifica la correttezza
degli inventari e quindi la diminuzione del legname depositato e premesso che
ai fini della prescrizione il momento della conoscenza del danno deve essere
fatto risalire a quando vi è la conoscenza dei suoi elementi essenziali e non
dei dettagli, è sicuramente corretto l'assunto pretorile secondo il quale il
pregiudizio fatto valere in causa, costituito dal valore del legname mancante,
poteva essere ed è stato individuato fin dalla consegna all'attrice
dell'inventario 3 novembre 1997 allestito da __________, consegna avvenuta
verosimilmente il 17 o 18 novembre 1997 (cfr. deposizione __________). A
proposito di questo secondo inventario, che l'attrice non contesta di aver
ricevuto nelle date indicate, va rilevato che il suo allestimento è stato richiesto
dall'attrice medesima dopo che si era accorta della massiccia riduzione del
legname inventariato e se ne era allarmata (cfr. conclusioni, punto 2). Che
l'attrice nutrisse al proposito almeno perplessità è peraltro stato confermato
in istruttoria dai testi __________ (che ha confermato come l'inventario 3
novembre 1997 sia stato richiesto dopo che ci si era accorti che "il
legname in magazzino diminuiva in misura notevole") e __________ (che ha dichiarato di essere stato
interpellato nel mese di ottobre 1997 dall'avv. __________, legale della
società, circa le sorti del legname mancante). Da queste circostanze si può
quindi dedurre che l'inventario __________ ha
semplicemente confermato i sospetti che l'attrice già nutriva, ovvero che il
legname mancante era stato indebitamente sottratto dal suo inventario; per il
che, come correttamente ritenuto dal pretore, è proprio per mezzo
dell'inventario 3 novembre 1997 (doc. D) che l'attrice ha avuto conferma,
ovvero conoscenza dell'esistenza del danno e del suo ammontare, laddove,
trattandosi di persona giuridica, basta la conoscenza da parte di organi della
stessa (Brehm, op. cit., ibidem, N. 26). In tal senso, è quindi
irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il fatto che
alcuni azionisti dell'attrice abbiano preso conoscenza dell'accaduto solo
durante il mese di marzo 1998.
- A
proposito della ventilata necessità di una verifica della contabilità onde
accertarsi che il legname mancante non fosse stato venduto e il relativo ricavo
contabilizzato, va rilevato che -come correttamente ritenuto dal pretore-
simile verifica poteva avvenire in tempi brevi -al più tardi in ogni caso entro
la fine dell'anno- così come avvenuto per le vendite effettivamente realizzate
durante la procedura concordataria e tempestivamente contabilizzate
dall'attrice (cfr. doc. 25-29).
Inoltre
va osservato che pur accennandovi di transenna, l'appellante non fonda la sua
tesi difensiva sulla circostanza di non aver conosciuto la persona
responsabile. Ancorché l'istruttoria abbia rivelato l'imbarazzo causato da
dubbi attorno al comportamento del gestore della segheria, nei suoi allegati di
prima sede (e anche in appello) la società attrice incentra le sue motivazioni
sull'inspiegabilità dell'accaduto e sulla necessità di svolgere indagini
interne sulle possibili cause (replica, pag. 4; conclusioni, pag. 3): ma al
proposito essa non ha sostenuto, né dimostrato i passi intrapresi che
giustificassero di aver disposto, soltanto nel mese di marzo 1998, degli
elementi necessari in vista di procedere sulla base dell'art. 5 LEF.
- Alla
luce di quanto sopra esposto, la decisione pretorile che ha ritenuto prescritta
la pretesa di parte attrice siccome fatta valere dopo la scadenza del termine
annuale dalla conoscenza del danno, non può che essere confermata con la
conseguente integrale reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L’appello 23 marzo 2001 di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2’000.-, già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 3’000.-- per ripetibili dell'appello.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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