AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.114
Data decisione, Autorità:
27.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.114
Lugano
27 maggio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.00041
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione
16 ottobre 1995 da
rappr. dall'avv.
Contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 86'589.70
oltre interessi nonché l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva, per la
somma di fr. 81'589.70 più interessi, sulle part. __________ e __________ RFD
di __________;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
490'906.57 oltre interessi, richiesta cui l'attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 giugno 2002, con cui ha accolto
la petizione per fr. 61'589.70 più interessi ed accessori e respinto la
riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 17 giugno 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 69'897.65 e la
domanda riconvenzionale per fr. 110'285.45, il tutto protestando spese e
ripetibili delle due sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 20 agosto 2002 postula il parziale accoglimento del
gravame nel senso di accogliere la petizione nella misura indicata dalla
controparte, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
contratto 5 marzo 1993 __________ ha incaricato la società italiana __________
di __________ (in seguito ) della fornitura e posa dei serramenti e
di altre opere da metalcostruttore nell'edificando capannone
artigianale-industriale "" a __________. Il contratto
d'appalto prevedeva una mercede di Lit. 318'489'381.
Il 15
giugno 1995, durante la fase di completazione dei lavori rispettivamente di
eliminazione dei difetti, la committenza ha comunicato alla ditta la
rescissione del contratto.
- Con
la petizione in rassegna __________, ritenuta l'applicazione nella fattispecie
dell'art. 377 CO, che permette al committente di recedere in ogni tempo dal
contratto a patto di tenere indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e d'ogni
danno, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di complessivi fr.
86'589.70, corrispondente alla remunerazione prevista dal contratto già dedotti
gli acconti percepiti e il valore delle opere non terminate (Lit. 113'319'000,
pari a fr. 81'589.70), nonché al danno subito a seguito della rescissione del
contratto (fr. 5'000.-). Per la somma di fr. 81'589.70 è stata pure chiesta
l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva sulle part. __________ e
__________ RFD di __________, oggetto degli interventi.
Il
convenuto, rilevando che il contratto di appalto era stato in realtà rescisso
in applicazione dell'art. 366 CO, si è opposto alle richieste attoree e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di tutta
una serie di importi, ridotti in sede conclusionale da fr. 490'906.57 a fr.
207'680.45, e meglio del danno da lui subito a seguito del ritardo nel
consolidamento del credito di costruzione (fr. 97'395.-) nonché delle spese
necessarie per la riparazione rispettivamente completazione dell'opera (fr.
110'285.45).
-
Nella
sentenza qui impugnata il Pretore, preso atto che la fattispecie presentava
connotazioni di carattere internazionale, ha preliminarmente esaminato se le
parti avessero optato per l'applicazione del diritto svizzero, concludendo per
l'affermativa. Ciò posto, il giudice di prime cure ha passato in rassegna le
richieste formulate dalle parti: egli ha innanzitutto osservato che il
convenuto non aveva contestato l'esattezza del computo della mercede presentato
dall'attrice, sicché la pretesa attorea di Lit. 113'319'000, pari a fr.
81'589.70, è stata senz'altro ammessa; quanto alle richieste formulate dal
convenuto, respinta quella relativa al ritardo nel consolidamento del credito
di costruzione, quella relativa al costo per l'eliminazione dei difetti è stata
per contro ammessa, in via equitativa, in ragione di fr. 20'000.-, importo
corrispondente a ca. 2/5 della somma di fr. 51'277.- indicata dal perito
giudiziario per i difetti da lui constatati, ritenuto che la riduzione in tale
misura s'imponeva sia per il fatto che, dato il tempo trascorso, alcuni difetti
erano presumibilmente dovuti all'usura, sia per il fatto che parte dei difetti
era la conseguenza della mancata completazione dell'opera a seguito del recesso
da parte del convenuto, sia infine per il fatto che nel caso concreto, ove il
preventivo presentato dalla ditta italiana era risultato inferiore della metà
rispetto a quello presentato dalle ditte ticinesi, il minor valore non poteva
corrispondere al costo per le riparazioni valutato secondo i nostri parametri.
Respinta anche l'ulteriore pretesa attorea di fr. 5'000.-, la petizione è stata
in definitiva accolta per fr. 61'589.70 più interessi, somma per la quale è
stata pure iscritta l'ipoteca legale, mentre la domanda riconvenzionale è stata
respinta.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto rileva innanzitutto che la perizia
giudiziaria aveva accertato che alcune prestazioni fatturate dall'attrice, per
complessive Lit. 16'238'500, non erano state eseguite, di modo che il credito a
favore di quest'ultima poteva tutt'al più essere di Lit. 97'080'500, pari a fr.
69'897.65. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le spese per la
riparazione dei difetti dovevano essere cifrate in fr. 110'285.45 e non solo in
fr. 51'277.-, somma quest'ultima che era stata oltretutto ridotta di ca. 3/5
per motivi rivelatisi in realtà inconsistenti. Di qui la sua richiesta di
riformare il primo giudizio nel senso di ammettere parzialmente sia la
petizione, per fr. 69'897.65, sia la domanda riconvenzionale, per fr.
110'285.45.
Delle
osservazioni presentate dall'attrice si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
-
La
prima censura d'appello, con cui il convenuto chiede in sostanza di dedurre
dalle pretese dell'attrice il controvalore di alcune prestazioni (frizioni
frangisole Lit. 1'348'500, ferramenta antipanico Lit. 3'300'000, comandi a
distanza Lit. 9'990'000 e pluviali Lit. 1'600'000), che in realtà, a detta del
perito giudiziario (complemento perizia p. 5), non sarebbero state eseguite,
dev'essere respinta. Nel gravame il convenuto non si è in effetti confrontato
con l'argomentazione del giudice di prime cure (sentenza p. 7 e 10), secondo
cui tale questione era irrilevante in quanto negli allegati preliminari la
parte convenuta non aveva provveduto a contestare il computo della mercede
vantata dall'attrice: non essendo state indicate le precise ragioni di fatto e
di diritto per cui l'assunto pretorile sarebbe errato, la censura va dichiarata
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 27 ad art. 309).
-
Decisamente
più complessa è la seconda censura d'appello, relativa alle spese di
riparazione e di completazione dell'opera, quantificate dal convenuto in fr.
110'285.45 (fr. 48'127.- indicati dal perito giudiziario per vario titolo, fr.
38'858.45 per interventi della ditta __________, fr. 23'300.- per difetti alle
lamiere).
Per poter
stabilire se ed eventualmente in quale misura tali importi possano essere
caricati all'attrice, occorre innanzitutto accertare in virtù di quale
disposizione di legge il contratto sia stato a suo tempo rescisso. A questo
proposito è doveroso rilevare che la rescissione del contratto è avvenuta, dopo
che il 26 aprile 1995 il convenuto aveva assegnato all'attrice, d'accordo la
controparte, un termine scadente il successivo 15 giugno per eliminare tutti i
difetti riscontrati rispettivamente ultimare le opere ancora in corso (doc. I),
termine di cui l'attrice, precisando in data 19 maggio il senso dell'accordo
-senza per altro che il convenuto avesse ad obiettare alcunché a questo
proposito (cfr. doc. N)-, aveva subordinato il rispetto alla possibilità di
poter impiegare i propri operai (doc. M, cfr. pure doc. L), che in effetti in
precedenza, e meglio il 24 giugno 1994 (doc. 8 e 9), erano già stati
allontanati dal cantiere dalla polizia cantonale siccome sprovvisti dei
necessari permessi di lavoro. Proprio per ovviare a tale inconveniente, il 23
febbraio 1995, il convenuto aveva sottoscritto all'indirizzo dell'attrice una
dichiarazione, con cui si assumeva qualunque responsabilità a dipendenza della
presenza di operai di quella ditta in territorio svizzero occupati con
l'ultimazione dei lavori di posa e montaggio di serramenti e metalcostruzioni
presso lo stabile "__________" (doc. E).
6.1 Contrariamente
a quanto sostenuto dal Pretore, il quale aveva ritenuto applicabili alla
fattispecie le disposizioni di cui all'art. 107 segg. CO, e dal convenuto, che
invece si è riferito all'art. 366 cpv. 1 e 2 CO, entrambe le disposizioni
risultano inapplicabili.
L'applicazione
di quelle norme è innanzitutto esclusa già per il fatto che il contratto è
stato rescisso prima della scadenza del termine assegnato con il doc. I: la
rescissione è in effetti avvenuta pacificamente per fax il 15 giugno (doc. F),
quando in realtà quel giorno, in base al termine assegnato, rappresentava
ancora una data utile per l'adempimento da parte dell'attrice.
Il
rispetto del termine in questione, come detto, era stato inoltre subordinato,
cioè condizionato, alla possibilità per l'attrice di disporre dei propri operai
sul cantiere, sennonché il 29 maggio la polizia cantonale aveva provveduto
all'allontanamento della squadra impiegata a quel momento, in quanto gli operai
erano risultati sprovvisti dei necessari permessi di lavoro: non essendosi
pertanto realizzata la condizione concordata, il termine è di principio
divenuto inefficace (art. 154 CO) rispettivamente, ritenuto che l'attrice, dopo
aver perso alcuni giorni lavorativi in conseguenza dell'intervento delle forze
dell'ordine, aveva in seguito ripreso i lavori, pur non disponendo dei
permessi, la sua scadenza (condizionata dall'attrice, anche in questo caso
senza che il convenuto avesse avuto da ridire, alla possibilità di disporre di
33 giorni lavorativi: cfr. doc. L, che precisa in tal senso il tenore del doc.
I) andava in ogni caso procrastinata in modo corrispondente, cosicché la
rescissione notificata il 15 giugno risulta, anche per questa ragione, prematura.
Il
convenuto non può in ogni caso prevalersi del termine in questione, in quanto
era a sua volta in mora (cfr., per l'art. 107 segg. CO, Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 6. ed., Zurigo
1995, n. 2935 e, per l'art. 366 CO, Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,
Zurigo 1996, n. 678) segnatamente per quanto riguardava le richieste
rispettivamente l'ottenimento dei permessi di lavoro. L'istruttoria non ha
invero permesso di accertare a chi incombesse contrattualmente l'obbligo di
reperire i necessari permessi di lavoro e neppure se le parti si fossero
effettivamente accordate su tale questione: l'assunto del teste __________ -la
cui rilevanza probatoria, in quanto ex patrocinatore del convenuto, è comunque
pressoché nulla (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 717 ad art. 228)- il
quale ha rammentato che tale incombenza spettava all'attrice (p. 42) pur non
avendo precisato se si trattasse dei permessi italiani -che l'attrice aveva per
altro ottenuto (cfr. risposta p. 4)- oppure svizzeri, è stato in effetti
smentito da altre risultanze istruttorie, segnatamente da quanto riferito dal
teste __________, oltretutto di parte convenuta, il quale ha indicato che per
il convenuto era sottinteso che tale compito incombesse all'attrice (p. 9),
cioè che la questione non era stata oggetto di particolare discussione tra le
parti, rispettivamente da quanto indicato dal convenuto stesso il 5 settembre
1994 nell'ambito della richiesta di un permessino all'Ufficio del lavoro (cfr.
doc. richiamata IV°-VI°), ove egli parlava di un semplice malinteso tra le
parti; altri testi (__________p. 15 e __________ p. 25) riferiscono per altro
che della questione si era sin dall'inizio occupato il convenuto (cfr. pure
doc. 7 e Z). Fatto sta che, indipendentemente dagli eventuali accordi conclusi,
in base alle disposizioni legali in vigore la relativa richiesta poteva essere
presentata solo dal committente svizzero (doc. 40), cioè dal convenuto, che
nell'occasione è dunque risultato inadempiente. Ma a prescindere da quanto
precede, decisivo è in ogni caso il fatto che il convenuto, il 23 febbraio
1995, aveva dichiarato all'attrice di assumersi "qualunque
responsabilità" a dipendenza della presenza dei suoi operai in territorio
svizzero (doc. E), ritenuto che tale formulazione non mira unicamente, come
invece accennato, con un'interpretazione del testo assai improbabile, dal teste
__________ -della cui rilevanza probatoria si è già detto-, all'assunzione da
parte sua delle eventuali multe comminate agli operai dell'attrice (p. 43), ma
comprende anche tutti gli inconvenienti che sarebbero derivati alla ditta in
conseguenza dell'intervento della polizia, segnatamente l'impossibilità di
eliminare i difetti rispettivamente completare l'opera nel termine concordato.
6.2 Non
essendovi pertanto la prova che il contratto è stato rescisso in virtù degli
art. 107 segg. e 366 CO, si deve concludere che esso lo è stato ai sensi
dell'art. 377 CO (Gauch, op. cit., n. 690 con rif. a n. 581 e 667; DTF
98 II 115 consid. 2). L'applicazione di questa disposizione implica, per quanto
qui interessa, che l'appaltatore, pur potendo a determinate condizioni essere
chiamato in causa per l'eventuale difettosità delle parti dell'opera fornite
fino a quel momento (Gauch, op. cit., n. 2434; II CCA 18 agosto
1993 in re U. SA/J. SA), non è però tenuto a portare a termine la stessa (Gauch,
op. cit., n. 532), ovvero non può in ogni caso essere reso responsabile dei
costi per la sua completazione.
6.3 Nel
caso di specie già si è accennato che al momento della rescissione del
contratto l'attrice era intenta a completare l'opera rispettivamente stava
provvedendo all'eliminazione di alcuni difetti. A quel momento il convenuto non
ha ritenuto di far allestire una prova a futura memoria che accertasse l'esatto
stato dei serramenti e delle altre opere da metalcostruttore fornite, così che
in definitiva non è stato possibile stabilire in che misura gli stessi fossero
difettosi (ciò che poteva innescare una responsabilità dell'attrice) oppure incompleti
(senza che essa fosse invece tenuta a rispondere); anzi, a ben vedere, neppure
è stato possibile accertare se tutti i difetti riscontrati 4 anni dopo dal
perito giudiziario fossero effettivamente imputabili all'attrice e non fossero
piuttosto dovuti agli interventi di ripristino effettuati nel frattempo dalla
ditta __________ oppure dalle persone che frequentavano il capannone
artigianale-industriale o ancora dall'usura.
Ciò
posto, le richieste risarcitorie fatte valere in questa sede dal convenuto
possono essere evase come segue:
spese
di riparazione indicate dal perito giudiziario (fr. 48'127.-)
Nel
complemento peritale il perito giudiziario ha quantificato in fr. 51'277.- (p.
4 e 5) il costo degli interventi di riparazione di tutti i difetti elencati
nelle domande peritali. In questa sede il convenuto, preso atto dell'errore di
calcolo da lui commesso nell'allegato conclusionale (a quel momento la pretesa
di fr. 3'500.- per la sostituzione dei pannelli di tamponamento dei portoni e
per la sistemazione dei portoni stessi era stata conteggiata solo in ragione di
fr. 350.-), si è accontentato di far valere a questo titolo la somma di fr.
48'127.-.
La
pretesa non può essere riconosciuta già per il fatto, appena evidenziato, che
non è dato a sapere se ed eventualmente in quale misura i difetti in questione
fossero effettivamente ascrivibili all'attrice. Nemmeno la circostanza che nei
doc. 22 e 31, datati 22 aprile rispettivamente 29 maggio 1995, siano stati
notificati -in maniera più o meno dettagliata- alcuni difetti può modificare
questo stato di fatto: in effetti, pacifico che l'attrice abbia nel frattempo
iniziato la loro riparazione, non è in definitiva dato a sapere, in assenza di
una prova a futura memoria, in che misura essa non fosse stata completata nel
termine del 15 giugno. A prescindere da quanto precede, il perito giudiziario
ha dovuto ammettere che buona parte dell'importo richiesto in questa posizione,
e meglio la pretesa di fr. 30'825.- relativa alla pensilina (p. 4), si riferiva
non solo all'eliminazione dei difetti bensì anche alla completazione dell'opera
(p. 8; anche il teste __________, a p. 6 del verbale, conferma che la pensilina
non aveva potuto essere ultimata entro il termine), senza che egli -né tanto
meno la scrivente Camera- fosse in grado di stabilirne l'esatta proporzione,
così che la stessa dev'essere interamente depennata dagli eventuali crediti del
convenuto.
fattura
ditta __________ (fr. 38'858.45)
Il
convenuto ripropone in questa sede la richiesta di risarcimento delle 2 fatture
di fr. 33'782.65 e di fr. 5'075.80 (doc. 56 e 57) emesse al suo indirizzo dalla
ditta __________ per vari interventi eseguiti nel capannone
"__________" dopo la rescissione del contratto d'appalto con
l'attrice.
La
pretesa, come quella appena esaminata, dev'essere respinta già per il fatto che
non si è potuto stabilire quale fosse lo stato dei serramenti e delle altre
opere da metalcostruttore al momento in cui la ditta __________i ha iniziato i
suoi interventi: non si può pertanto condividere l'assunto del perito
giudiziario, il quale, senza conoscere questo aspetto, aveva confermato che
tutti i lavori fatturati da quella ditta erano stati eseguiti (perizia p. 10 e
11) rispettivamente che le ore esposte da quest'ultima erano corrette (perizia
p. 11), tanto più che lo stesso perito ha in definitiva dovuto ammettere di non
essere in grado di affermare quale ditta -l'attrice o la ditta __________ -
avesse fatto i lavori (complemento perizia p. 10). Ad ulteriore conferma
dell'infondatezza della pretesa, vi è in ogni caso il fatto che il teste
__________, titolare dell'omonima ditta individuale, ha riferito di essere
intervenuto per continuare i lavori già iniziati dall'attrice e più
precisamente per completare dei lavori e riparare dei difetti (p. 22): non
avendo il perito stabilito quale fosse il costo delle sole riparazioni, nemmeno
evincibile dalle fatture (doc. 56 e 57), la pretesa dev'essere interamente
respinta.
costo
per l'eliminazione dei difetti alle lamiere (fr. 23'300.-)
Nel
complemento peritale (p. 2) il perito ha quantificato in fr. 23'300.- il costo
per l'eliminazione delle lamiere impiegate per i rivestimenti di angoli,
divisione serramenti ed imbotti, che erano risultate ammaccate (cfr. perizia p.
5). Anche questa pretesa dev'essere disattesa.
Il perito
giudiziario ha innanzitutto precisato che l'eliminazione di questi difetti non
era ragionevolmente possibile siccome eccessivamente onerosa e che era più
opportuno stabilire un minor valore dell'opera, non superiore a fr. 5'000.-
(perizia p. 5 e 6). Dei difetti in questione, menzionati per altro
genericamente nel doc. 31, non era inoltre stata indicata l'esatta ubicazione
né l'effettiva estensione, per cui non è stato possibile provare se ed
eventualmente in che misura i difetti riscontrati a distanza di 4 anni dal
perito giudiziario fossero quelli notificati nel doc. 31 e dunque fossero
effettivamente ascrivibili all'attrice e non invece ad altre persone. Il teste
__________ ha in ogni caso riferito di aver trovato le lamiere pressopiegate
sommerse sotto altro materiale, che non erano serramenti, come cavalletti di
muratura, assi ecc. (p. 26), per cui è tutt'altro che escluso che le
ammaccature riscontrate non fossero imputabili al convenuto stesso, che si era
pacificamente occupato del trasporto e dello scarico del materiale (duplica p.
11 e seg., e ciò nonostante sia pure risultato che del materiale -non è però
dato a sapere se si trattasse proprio delle lamiere- presentava delle
ammaccature e dei graffi già al momento del carico presso l'attrice, cfr. testi
__________ p. 10 e seg. e __________ p. 18).
In
considerazione di quanto precede e ritenuto oltretutto che il convenuto non ha
contestato in questa sede l'assunto pretorile, secondo cui il fatto che il
preventivo presentato dall'attrice fosse pacificamente inferiore della metà
rispetto a quello presentato dalle altre ditte svizzere era senz'altro tale da
giustificare la riduzione (della metà) del risarcimento dovuto per le
riparazioni dei difetti, calcolate secondo i parametri svizzeri (cfr. Gauch,
op. cit., n. 2056 con rif. ad art. 43 cpv. 1 CO), alla parte convenuta non può
essere riconosciuto alcunché e in ogni caso essa non può pretendere che la
mercede dell'attrice sia ridotta in misura superiore a quanto stabilito dal
Pretore (fr. 20'000.-).
-
Il
convenuto, nella misura in cui ha chiesto che il giudizio sulla petizione
avesse unicamente per oggetto la mercede dovuta all'attrice e che la pretesa
per le spese di riparazione dell'opera fosse invece decisa nell'ambito della
domanda riconvenzionale, ha implicitamente contestato il giudizio di prime
cure, con cui il Pretore, operando di fatto una compensazione tra queste due
posizioni creditorie, aveva concluso per il parziale accoglimento della
petizione e per l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale. Sennonché,
non avendo la parte indicato i motivi di fatto e di diritto per cui la
soluzione adottata dal primo giudice sarebbe errata, la censura dev'essere
respinta in quanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 27 ad art. 309).
-
L'attrice,
con le sue osservazioni, ha postulato il parziale accoglimento del gravame nel
senso di ammettere la petizione per la somma di fr. 69'897.65 indicata
nell'appello dal convenuto.
La
richiesta è infondata. La domanda del convenuto di accogliere la petizione in
quella misura era in effetti tutt'uno con la domanda di parziale accoglimento
della riconvenzionale per fr. 110'285.45. Nulla permette del resto di ritenere
che il convenuto sarebbe stato d'accordo di ammettere la petizione in misura
maggiore rispetto a quanto stabilito dal Pretore (fr. 61'589.70) anche nel caso
in cui la riconvenzionale non avesse trovato accoglimento, fermo restando che
tale eventualità, essendo tutt'altro che usuale, sarebbe stata certamente
precisata dalla parte con una domanda subordinata. Contrariamente all'assunto
dell'attrice, non si è pertanto in presenza di una proposta di accoglimento
della petizione in quella misura cui l'attrice ha dichiarato di aderire, ma
semplicemente di una domanda di modifica della sentenza pretorile a suo favore,
che, a prescindere dalla sua chiara infondatezza nel merito, avrebbe semmai
dovuto essere formulata con un appello adesivo. Dal che la sua irricevibilità.
-
Può
di contro essere ammessa la richiesta dell'attrice, del resto già formulata in
sede conclusionale a seguito della riunione parcellare intervenuta nel corso di
causa (cfr. la lettera 24 aprile 1997 dell'Ufficio dei registri, nel fascicolo
"atti diversi"), di iscrivere l'ipoteca legale definitiva a suo
favore sulla sola part. __________ RFD di __________ invece che collettivamente
sulle part. __________ e __________ RFD, come ordinato dal Pretore. Poiché la
modifica proposta non comporta di fatto alcun vantaggio per la parte
richiedente né uno svantaggio per la controparte rispetto a quanto stabilito
dal primo giudice, non occorre che la stessa sia inserita in un appello
adesivo.
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, e la conseguente
conferma del giudizio pretorile, salvo la modifica della particella oggetto
dell'iscrizione dell'ipoteca legale.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 giugno 2002 di __________ è respinto.
Il
dispositivo 1§ della sentenza 6 giugno 2002 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna è così modificato:
1§. Ad istanza di parte ed
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza, è fatto ordine
all'Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di iscrivere un'ipoteca
legale definitiva dell'importo di fr. 61'589.70 oltre interessi al 5% dal 26
luglio 1995 a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________, di
proprietà di __________, ed a favore della __________ di __________ -
__________.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
3'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 3'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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